Articolo 22 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 21Articolo 23
Versione
8 giugno 1974
Art. 22.
Nei rotabili ferroviari, ove non riesca possibile per particolari esigenze, ottemperare alle norme di cui agli articoli 267, 304 e 306, punto c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , devono essere adottate idonee misure e cautele.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974