Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG 720/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. IA Neri - giudice on rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, RG 720/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CAPRARI DEBORA presso il cui studio sito in VIA DEI MARTIRI N. 110/C 42010 RIO SALICETO (RE) è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRARI DEBORA presso il cui studio sito in VIA DEI MARTIRI N. 110/C 42010 RIO SALICETO (RE) è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 11/02/2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologate con Decreto di questo Tribunale in data 21.09.2021 nel procedimento 2499/2021.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 12.02.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, che le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
1)La figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente continuerà a Per_1 vivere con la madre e le figlie minori IA e resteranno affidate ad entrambi i Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla loro istruzione, educazione e salute saranno adottate di comune accordo tra loro, tenuto conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie.
Le figlie minori abiteranno in via prevalente presso la madre , con Parte_1 facoltà del padre di vederle e portarle con sè tutti i fine settimana, Parte_2 indicativamente dal venerdì sera fino alla domenica sera fino alle 21.30 e comunque previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici nonché ludici delle figlie minori.
Il padre potrà tenere con sé le figlie almeno dieci giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in date da concordarsi con la madre . Il Parte_1 padre potrà inoltre tenere con sé le figlie sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie e tre giorni durante il periodo di vacanze pasquali, utilizzando il criterio dell'alternanza per quanto riguarda i giorni festivi ed in ogni caso sempre compatibilmente con le esigenze dei genitori e nell'interesse superiore delle figlie minori.
I genitori esprimono il reciproco assenso qualora ciascuno di essi intenda accompagnare le figlie al di fuori del territorio italiano, costituendo la presene dichiarazione anche di espresso assenso al rilascio di tutti i documenti necessari (carta d'identità, passaporto, visto e qualsivoglia altro documento necessario per la circolazione nazionale ed internazionale).
2) La casa familiare non è più adibita ad abitazione della madre e delle figlie, in quanto l'immobile è stato oggetto di esecuzione immobiliare e, pertanto, lasciato libero da persone e cose nei termini prescritti dal provvedimento pignoratizio.
3) continuerà a versare a a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma di € 900,00 (€ 300,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese e continuerà ad essere annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_2 di mantenimento relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) , a titolo di mantenimento per le figlie, continuerà a versare a Parte_2
la somma pari al 50% della quattordicesima mensilità percepita dallo Parte_1 stesso ciascun anno, nello specifico entro il giorno 11 del mese di luglio, come già concordato in sede di separazione consensuale;
, a titolo di mantenimento per le figlie, verserà ulteriormente a Parte_2
la somma pari al 50% della quindicesima mensilità durante il mese Parte_1 di settembre di ciascun anno, nello specifico entro il giorno 11, a decorrere dal mese di settembre 2025;
, a titolo di mantenimento per le figlie, verserà ulteriormente a Parte_2
la somma pari al 50% dell'importo da lui percepita quali premi Parte_1 aziendali entro il giorno 11 del mese di maggio in cui otterrà l'accredito da parte del datore di lavoro, a decorrere dall'anno corrente;
6) Tenuto conto della procedura esecutiva subita dall'immobile adibito a casa coniugale e tenuto conto dell'integrale accollo da parte di di Parte_1 qualsivoglia spesa inerente la nuova sistemazione abitativa per la stessa e per le figlie (anche ricorrendo a finanziamento infruttifero da persona di fiducia appartenente alla propria sfera familiare come sopra specificato in premessa), qualora dovesse portare a termine positivamente il procedimento Parte_2 da sovraindebitamento del consumatore, lo stesso rimborserà a un Parte_1 importo pari al 50% delle somme che la stessa dovrà comunque continuare a sostenere col quinto del proprio stipendio per il pignoramento subito e fino a scadenza della procedura esecutiva immobiliare a carico di quest'ultima.
7) Per quanto riguarda le spese di lite per il presente procedimento saranno sostenute da entrambi in parti uguali.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA Neri Francesco Parisoli