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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2591/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2591/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. Musumeci Valeria Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2591/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. , in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale esercente attività di commercio di generi alimentari adiva l'intestato Tribunale chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 231/2020 del 23/10/2020 per un importo complessivo pari a €
1.860,00, emessa dall' limitatamente alla posizione di Controparte_1
(lettere B e C) in relazione all'avvenuto disconoscimento del rapporto di apprendistato Persona_1
intercorso con la predetta dal 2/04/2014 al 19/01/2016. Le sanzioni comminate relativamente alla irregolare occupazione della lavoratrice venivano invece pagate. Parte_2
Sosteneva il ricorrente l'insussistenza delle violazioni contestate in quanto il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la sig.ra si era svolto in modo del tutto conforme Parte_1 Persona_1
rispetto al contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti in data 1.04.2014.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_1
pagina 2 di 7 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, riconoscendo la responsabilità del ricorrente per le irregolarità accertate.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito il Tribunale fissava l'udienza del 29.05.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con accesso in data
4/03/2016 presso l'attività di commercio di generi alimentari gestito dal sig. a Parte_1
Sassofortino originata dalla richiesta di intervento presentata all' di Controparte_1
dalla lavoratrice . CP_1 Persona_1
La lavoratrice riferiva di aver lavorato con un contratto di apprendista banconiera part time di 24 ore settimanali, dal 2/04/2014 al 14.01.2016, presso il negozio di generi alimentari del sig. e Pt_1
lamentava di aver percepito sino al mese di luglio 2015 una retribuzione inferiore a quella a lei spettante e di non aver più riscosso alcuna retribuzione dal mese di agosto 2015, ragione per cui era stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa nel mese di gennaio 2016.
La riferiva inoltre di avere sottoscritto un contratto part-time (4 ore al giorno per 6 giorni Per_1
settimanali) ma di aver svolto, soprattutto nel periodo estivo, un orario di lavoro quasi a tempo pieno;
dichiarava inoltre che il sig. “era in negozio raramente”, precisando che “in pratica, in negozio, Pt_1 tranne le prime due settimane, ero sola”. Ha dichiarato inoltre di aver percepito € 400 mensili sempre in contanti sino al mese di luglio 2015 poi non è stata più pagata perché il titolare sosteneva di non avere possibilità di pagarla pertanto in data 14.01.2016 la si dimetteva. Per_1
Con dichiarazione rilasciata successivamente la riferiva ancora di aver svolto prima del Per_1
2.04.2014 uno stage per la stessa ditta, dal febbraio ad aprile 2014, e di aver percepito anche in quei mesi € 400,00 mensili. Ha precisato che lo stage svolto non è stato attivato da alcun ente e che sia durante lo stage che con il contratto di apprendistato, il lavoro da lei svolto era il medesimo, cioè servire i clienti, sistemare la merce sugli scaffali, ordinare le merci per i viaggiatori, chiusura cassa, ecc. Dichiarava ancora di aver ricevuto la formazione solo la prima settimana di stage dal sig. di Pt_1
non essere mai andata a fare corsi esterni e che nei periodi della sua occupazione non vi erano altri lavoratori. pagina 3 di 7 Si ritiene opportuno preliminarmente inquadrare il contratto oggetto di contestazione. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. La caratteristica principale di questa tipologia contrattuale è il contenuto formativo: durante l'apprendistato il giovane presta attività lavorativa svolgendo un percorso formativo all'interno dell'azienda attraverso il quale si acquisiscono le competenze necessarie per il raggiungimento di una specifica professionalità (apprendistato professionalizzante). L'azienda, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta, deve erogare la formazione prevista nel Piano formativo individuale (PIF) allegato al contratto, nel quale viene individuato il tutor, viene definito il percorso formativo che svolgerà l'apprendista e le competenze che l'apprendista acquisirà alla fine del percorso. Occorre precisare altresì che i datori di lavoro che assumono con contratti di apprendistato professionalizzante possono contare su incentivi di natura economica, contributiva e fiscale.
Sosteneva il ricorrente che il verbale de quo si fondava solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla ex dipendente sig.ra , dapprima in sede ispettiva e poi, in veste di testimone, nel Persona_1
corso del presente procedimento. Sosteneva che alle suddette dichiarazioni non era possibile riconoscere alcun valore probatorio in quanto la lavoratrice, in data 4.10.2017 aveva sottoscritto innanzi al Giudice del Lavoro di un verbale di conciliazione prodotto in atti, ove, all'art.3, CP_1
espressamente dichiarava:
- che il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la sig.ra si era svolto in Parte_1 Persona_1
piena corrispondenza con quanto previsto dal piano formativo allegato al contratto di apprendistato;
- che la formazione interna era sempre stata regolarmente svolta, sulla base del piano formativo, dal
Tutor Aziendale, sig. il quale era quotidianamente presente in negozio, così da poter Parte_1
impartire alla sig.ra i necessari insegnamenti;
Per_1
- che, quanto alla formazione esterna, l'apprendista era stata convocata dalla Provincia di per CP_1
il relativo svolgimento, che poi non era effettivamente avvenuto soltanto a causa della anticipata risoluzione del rapporto per effetto delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice.
Deduceva pertanto che alle suddette dichiarazioni doveva essere pertanto attribuito valore di confessione giudiziale.
Va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti CP_1 CP_1
che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre pagina 4 di 7 circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Ebbene all'esito dell'accertamento, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza in sede ispettiva dalla lavoratrice e confermate anche in sede di escussione testimoniale è emerso in maniera univoca che alcuna attività di formazione era stata effettuata in favore della sig.ra né esternamente né dal Per_1
tutor . Va detto in proposito che i compiti del tutor aziendale consistono, in primis, Parte_1 nell'affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato e nel trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, e che alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, che ha riferito di avere lavorato “sempre da sola” e che il sig. era in negozio raramente, il tutor, Pt_1
suo datore di lavoro, non risulta aver svolto i compiti prescritti dalla normativa in materia.
Dunque, di fatto, deve ritenersi che non è stato attuato in alcun modo lo scopo del contratto di apprendistato bensì il periodo di attività svolta dalla con il contratto di apprendistato in realtà Per_1
pagina 5 di 7 sembra essersi sviluppato in continuità con il precedente rapporto di lavoro, avendo la stessa svolto le medesime mansioni di “cassiera di negozio”. È di tutta evidenza quindi che il contratto di apprendistato sia stato stipulato dal ricorrente per godere dei benefici economici, fiscali e contributivi, non previsti invece per il precedente stipulato alla e cessato anticipatamente. Per_1
Con Ciò detto correttamente la aveva provveduto a riqualificare il rapporto di apprendistato, svoltosi appunto in continuità con il precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto all'accordo conciliativo raggiunto tra le parti, va detto che per giurisprudenza costante le dichiarazioni rese in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione non hanno valore confessorio in quanto la finalità dell'istituto è quella di raggiungere una definizione in via transattiva della lite. In proposito è infatti intervenuta un'ordinanza della Suprema Corte (Cass. 8 settembre 2022, n. 26528) nella quale ha affermato che “il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c., non è preordinato a provocare la confessione della parte ma a raggiungere una definizione in via transattiva della lite. In tale contesto, una eventuale confessione spontanea di una delle parti richiederebbe una prova rigorosa dell'animus confitendi, dovendo presumersi che ogni dichiarazione della parte di fatti a sé sfavorevoli sia avvenuta nell'ambito di una volontà meramente conciliativa della lite”. Dunque,
l'accertamento di una confessione spontanea presuppone una prova rigorosa della corrispondente volontà, poiché si deve presumere che le dichiarazioni siano state rese nell'ambito di una volontà conciliativa. Nel caso di specie va rilevato che le dichiarazioni rappresentate dalla lavoratrice in sede di accordo sono state smentite sia dalla testimonianza resa in sede giudiziale dalla stessa che ha Per_1
Con confermato di fatto le dichiarazioni rilasciate in sede di denuncia all' sia anche da quanto riferito all'Ispettrice la quale, escussa in corso di causa, oltre ad aver confermato gli accertamenti Per_2
svolti e le dichiarazioni raccolte, ha riferito che la in occasione di un incontro avuto Per_1 successivamente alla conclusione dell'accordo conciliativo con il sig. , le disse di avere Parte_1 accettato di sottoscrivere tale accordo “per ragioni economiche ovvero, nello specifico, per ricevere in tempi brevi la somma riconosciuta dal datore di lavoro”.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015 ai valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 1.022,40 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2591/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. Musumeci Valeria Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2591/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. , in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale esercente attività di commercio di generi alimentari adiva l'intestato Tribunale chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 231/2020 del 23/10/2020 per un importo complessivo pari a €
1.860,00, emessa dall' limitatamente alla posizione di Controparte_1
(lettere B e C) in relazione all'avvenuto disconoscimento del rapporto di apprendistato Persona_1
intercorso con la predetta dal 2/04/2014 al 19/01/2016. Le sanzioni comminate relativamente alla irregolare occupazione della lavoratrice venivano invece pagate. Parte_2
Sosteneva il ricorrente l'insussistenza delle violazioni contestate in quanto il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la sig.ra si era svolto in modo del tutto conforme Parte_1 Persona_1
rispetto al contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti in data 1.04.2014.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_1
pagina 2 di 7 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, riconoscendo la responsabilità del ricorrente per le irregolarità accertate.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito il Tribunale fissava l'udienza del 29.05.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con accesso in data
4/03/2016 presso l'attività di commercio di generi alimentari gestito dal sig. a Parte_1
Sassofortino originata dalla richiesta di intervento presentata all' di Controparte_1
dalla lavoratrice . CP_1 Persona_1
La lavoratrice riferiva di aver lavorato con un contratto di apprendista banconiera part time di 24 ore settimanali, dal 2/04/2014 al 14.01.2016, presso il negozio di generi alimentari del sig. e Pt_1
lamentava di aver percepito sino al mese di luglio 2015 una retribuzione inferiore a quella a lei spettante e di non aver più riscosso alcuna retribuzione dal mese di agosto 2015, ragione per cui era stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa nel mese di gennaio 2016.
La riferiva inoltre di avere sottoscritto un contratto part-time (4 ore al giorno per 6 giorni Per_1
settimanali) ma di aver svolto, soprattutto nel periodo estivo, un orario di lavoro quasi a tempo pieno;
dichiarava inoltre che il sig. “era in negozio raramente”, precisando che “in pratica, in negozio, Pt_1 tranne le prime due settimane, ero sola”. Ha dichiarato inoltre di aver percepito € 400 mensili sempre in contanti sino al mese di luglio 2015 poi non è stata più pagata perché il titolare sosteneva di non avere possibilità di pagarla pertanto in data 14.01.2016 la si dimetteva. Per_1
Con dichiarazione rilasciata successivamente la riferiva ancora di aver svolto prima del Per_1
2.04.2014 uno stage per la stessa ditta, dal febbraio ad aprile 2014, e di aver percepito anche in quei mesi € 400,00 mensili. Ha precisato che lo stage svolto non è stato attivato da alcun ente e che sia durante lo stage che con il contratto di apprendistato, il lavoro da lei svolto era il medesimo, cioè servire i clienti, sistemare la merce sugli scaffali, ordinare le merci per i viaggiatori, chiusura cassa, ecc. Dichiarava ancora di aver ricevuto la formazione solo la prima settimana di stage dal sig. di Pt_1
non essere mai andata a fare corsi esterni e che nei periodi della sua occupazione non vi erano altri lavoratori. pagina 3 di 7 Si ritiene opportuno preliminarmente inquadrare il contratto oggetto di contestazione. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. La caratteristica principale di questa tipologia contrattuale è il contenuto formativo: durante l'apprendistato il giovane presta attività lavorativa svolgendo un percorso formativo all'interno dell'azienda attraverso il quale si acquisiscono le competenze necessarie per il raggiungimento di una specifica professionalità (apprendistato professionalizzante). L'azienda, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta, deve erogare la formazione prevista nel Piano formativo individuale (PIF) allegato al contratto, nel quale viene individuato il tutor, viene definito il percorso formativo che svolgerà l'apprendista e le competenze che l'apprendista acquisirà alla fine del percorso. Occorre precisare altresì che i datori di lavoro che assumono con contratti di apprendistato professionalizzante possono contare su incentivi di natura economica, contributiva e fiscale.
Sosteneva il ricorrente che il verbale de quo si fondava solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla ex dipendente sig.ra , dapprima in sede ispettiva e poi, in veste di testimone, nel Persona_1
corso del presente procedimento. Sosteneva che alle suddette dichiarazioni non era possibile riconoscere alcun valore probatorio in quanto la lavoratrice, in data 4.10.2017 aveva sottoscritto innanzi al Giudice del Lavoro di un verbale di conciliazione prodotto in atti, ove, all'art.3, CP_1
espressamente dichiarava:
- che il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la sig.ra si era svolto in Parte_1 Persona_1
piena corrispondenza con quanto previsto dal piano formativo allegato al contratto di apprendistato;
- che la formazione interna era sempre stata regolarmente svolta, sulla base del piano formativo, dal
Tutor Aziendale, sig. il quale era quotidianamente presente in negozio, così da poter Parte_1
impartire alla sig.ra i necessari insegnamenti;
Per_1
- che, quanto alla formazione esterna, l'apprendista era stata convocata dalla Provincia di per CP_1
il relativo svolgimento, che poi non era effettivamente avvenuto soltanto a causa della anticipata risoluzione del rapporto per effetto delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice.
Deduceva pertanto che alle suddette dichiarazioni doveva essere pertanto attribuito valore di confessione giudiziale.
Va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti CP_1 CP_1
che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre pagina 4 di 7 circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Ebbene all'esito dell'accertamento, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza in sede ispettiva dalla lavoratrice e confermate anche in sede di escussione testimoniale è emerso in maniera univoca che alcuna attività di formazione era stata effettuata in favore della sig.ra né esternamente né dal Per_1
tutor . Va detto in proposito che i compiti del tutor aziendale consistono, in primis, Parte_1 nell'affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato e nel trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, e che alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, che ha riferito di avere lavorato “sempre da sola” e che il sig. era in negozio raramente, il tutor, Pt_1
suo datore di lavoro, non risulta aver svolto i compiti prescritti dalla normativa in materia.
Dunque, di fatto, deve ritenersi che non è stato attuato in alcun modo lo scopo del contratto di apprendistato bensì il periodo di attività svolta dalla con il contratto di apprendistato in realtà Per_1
pagina 5 di 7 sembra essersi sviluppato in continuità con il precedente rapporto di lavoro, avendo la stessa svolto le medesime mansioni di “cassiera di negozio”. È di tutta evidenza quindi che il contratto di apprendistato sia stato stipulato dal ricorrente per godere dei benefici economici, fiscali e contributivi, non previsti invece per il precedente stipulato alla e cessato anticipatamente. Per_1
Con Ciò detto correttamente la aveva provveduto a riqualificare il rapporto di apprendistato, svoltosi appunto in continuità con il precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto all'accordo conciliativo raggiunto tra le parti, va detto che per giurisprudenza costante le dichiarazioni rese in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione non hanno valore confessorio in quanto la finalità dell'istituto è quella di raggiungere una definizione in via transattiva della lite. In proposito è infatti intervenuta un'ordinanza della Suprema Corte (Cass. 8 settembre 2022, n. 26528) nella quale ha affermato che “il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c., non è preordinato a provocare la confessione della parte ma a raggiungere una definizione in via transattiva della lite. In tale contesto, una eventuale confessione spontanea di una delle parti richiederebbe una prova rigorosa dell'animus confitendi, dovendo presumersi che ogni dichiarazione della parte di fatti a sé sfavorevoli sia avvenuta nell'ambito di una volontà meramente conciliativa della lite”. Dunque,
l'accertamento di una confessione spontanea presuppone una prova rigorosa della corrispondente volontà, poiché si deve presumere che le dichiarazioni siano state rese nell'ambito di una volontà conciliativa. Nel caso di specie va rilevato che le dichiarazioni rappresentate dalla lavoratrice in sede di accordo sono state smentite sia dalla testimonianza resa in sede giudiziale dalla stessa che ha Per_1
Con confermato di fatto le dichiarazioni rilasciate in sede di denuncia all' sia anche da quanto riferito all'Ispettrice la quale, escussa in corso di causa, oltre ad aver confermato gli accertamenti Per_2
svolti e le dichiarazioni raccolte, ha riferito che la in occasione di un incontro avuto Per_1 successivamente alla conclusione dell'accordo conciliativo con il sig. , le disse di avere Parte_1 accettato di sottoscrivere tale accordo “per ragioni economiche ovvero, nello specifico, per ricevere in tempi brevi la somma riconosciuta dal datore di lavoro”.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015 ai valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 1.022,40 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7