Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 436/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 436/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Firenze, Piazza Parte_1 C.F._1
Vieusseux n. 2 presso lo studio dell'avv. Cosimo Papini che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce ex art. 83, c. 3 c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'11/10/2024
ATTORE
E
QUALE PROCURATRICE DI Controparte_1 Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] PartitaIVA_1 [...]
elettivamente domiciliata a Prato, Via G. Valentini n. 23/A presso lo studio dell'avv. Paolo CP_3
Puliti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO opposizione a precetto
CONCLUSIONI per “In via preliminare: − disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo Parte_1
inaudita altera parte sussistendone i requisiti del periculum in mora ed il fumus boni iuris;
Nel merito: dichiarare ed accertare l'erroneità delle somme riportate nell'atto di precetto sia per capitale che per interessi per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto oggi opposto. Con vittoria di spese ed onorari”; pagina 1 di 8
CP_ innanzi, per brevità, anche solo “ ”): “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
preliminarmente: respingere la richiesta di sospensione della efficacia del titolo in assenza dei presupposti che ne legittimino l'accoglimento; nel merito: respingere l'opposizione perché infondata. Con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato da il 25/1/2023 Parte_1 avente ad oggetto la somma di € 118.224,48 deducendo: di aver sottoscritto in data 22/12/2023 unitamente a suo fratello, e sua madre, contratto di mutuo fondiario Persona_1 Persona_2 con Banca Popolare di Vicenza S.p.A. dell'importo di € 135.000,00; che la Banca mutuante ha risolto il contratto di mutuo il 25/9/2009, incardinando la procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 359/2012 innanzi al Tribunale di Prato;
che la Banca mutuante, all'esito del procedimento, ha ottenuto il pagamento della somma di € 95.694,55 come risulta dal progetto di distrubuzione dell'8/6/2016; che CP_ l'8/11/2021 , quale mandataria di le ha notificato atto di precetto per la somma di € CP_2
17.169,85 oltre interessi successivi dal 20/11/2015 sino al saldo e compensi professionali;
che nelle more delle trattative instaurate, le è stato notificato atto di pignoramento presso terzi iscritto al ruolo del Tribunale di Prato al n. 43/2022; di aver proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, c. 2 c.p.c.; che
CP_ detta procedura era stata dichiarata estinta il 27/6/2022; che il 21/10/2022 le ha notificato nuovo atto di precetto sempre per la somma di € 17.169,85, a seguito del quale non è stata tuttavia proposta alcuna azione esecutiva;
che in data 25/1/2023 è stato notificato atto di precetto per la somma di €
118.224,48; che tale importo è tuttavia pari a quello del credito precisato in sede di esecuzione immobiliare oltre alle spese di CTU;
che la precisazione del credito effettuata dalla Banca mutuante è errata nel capitale residuo;
che sono stati erroneamente calcolati gli interessi di mora maturati sulla somma di € 112.606,40, in quanto la stessa comprende anche il compenso del CTU;
che gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati dalla data della vendita e non da quella di notifica del precetto e che il loro importo è usurario;
che l'importo indicato nell'atto di precetto quale sorte capitale (ovvero €
112.606,40) è errato, in quanto la Banca mutuante ha precisato il credito in € 109.970,06, di cui €
49.555,02 per capitale, € 44.183.13 per interessi ed € 16.231,11 per spese, avendo ottenuto in sede di distribuzione la complessiva somma di € 95.694,55; che dunque il credito residuo ammonta ad €
14.275,31; che il credito residuo era dunque di € 14.275,51; che gli interessi di mora non avrebbero dovuto essere computati sulla somma dovuta a titolo di compensi del CTU;
che gli interessi di mora al tasso contrattuale (pari al 7,37% annuo) avrebbero dovuto essere calcolati dalla data della vendita sul solo capitale residuo come innanzi calcolato;
che gli interessi di mora beneficiano della estensione del pagina 2 di 8 medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria ma sino al tasso previsto dall'art. 1284 c.c.; che il tasso di interesse moratorio non è del 7,37%; che l'art. 9 contratto prevede che gli interessi di mora siano pari a quello previsto dall'art. 1 del medesimo contratto più quattro punti percentuali;
che il contratto prevede che il tasso di interesse nominale sia del 3,37% sino al 31/12/2003 e che successivamente sia indicizzato all'Euribor 3 mesi lettera (attualmente pari al 2,18%); che gli interessi di mora sono fino al periodo di preammortamento del 31/12/2003; che si eccepisce l'indeterminatezza del tasso usurario;
che sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. L'attrice ha chiesto pertanto “in via preliminare: − disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte sussistendone i requisiti del periculum in mora ed il fumus boni iuris;
Nel merito: dichiarare ed accertare l'erroneità delle somme riportate nell'atto di precetto sia per capitale che per interessi per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto oggi opposto. Con vittoria di spese ed onorari”. CP_ Si è costituita deducendo nel merito: che il credito azionato trova fondamento nel contratto di mutuo fondiario del 22/12/2003 dell'importo di € 135.000,00, risolto per inadempimento della parte mutuataria il 25/9/2009; che a detta data il capitale residuo era pari ad € 108.697,02, le rate scadute ammontavano ad € 24.922,61 e gli interessi di mora ad € 935,39; che il tasso di interesse corrispettivo pattuito alla data della stipula del contratto ammonta ad 3,37% annuo e quello moratorio al 7,37% annuo, entrambi inferiori al tasso soglia;
che nella relazione peritale prodotta unitamente alla comparsa di costituzione è stato sviluppato il conteggio degli interessi di mora vigenti alla data dei singoli addebiti;
che detti tassi di interessi moratori sono stati calcolati sulla base dell'Euribor 3 mesi maggiorato dell'1,20% oltre la maggiorazione di 4 punti percentuali); che tutte le somme assegnate alla
Banca mutuante in sede esecutiva, sono state imputate al capitale ad eccezione dell'importo corrispondere alle spese in prededuzione riconosciute alla creditrice in fase di riparto finale;
che l'eccezione secondo cui gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati dalla data della vendita immobiliare e il calcolo effettuato dalla convenuta precettante avrebbe sotteso un duplicato in quanto agli interessi di mora il privilegio del capitale si estenderebbe solo nei limiti del tasso legale non è fondato facendosi errato riferimento a quanto previsto dall'art. 2855 c.c.; che la precisazione del credito depositata nella procedura esecutiva non ha rilievo nella presente procedura, in cui rilevano solo le somme assegnate;
che un errore nella determinazione delle somme precettate non determina la nullità
CP_ del precetto, bensì solo la inefficacia parziale per la somma eccedente. ha pertanto chiesto in via preliminare di “respingere la richiesta di sospensione della efficacia del titolo in assenza dei
pagina 3 di 8 presupposti che ne legittimino l'accoglimento; nel merito: respingere l'opposizione perché infondata.
Con vittoria delle spese di lite”.
Sentite le parti all'udienza del 23/03/2023, il giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e quindi, previa assegnazione allo scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IN VIA PRELIMINARE – SULL'ISTANZA DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA EX ART. 183-QUATER C.P.C.
Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte convenuta ha formulato istanza volta ad ottenere l'emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., evidenziando che l'art. 7,
c. 3 D. Lgs. 31/10/2024, n. 164 (ed entrato in vigore il 26/11/2024) prevede che “in deroga all'articolo
35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter
e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
L'art. 183-quater c.p.c. prevede che “nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa
è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163”.
Si deve tuttavia evidenziare che la parte istante, né all'udienza del 06/11/2024 né nelle successive istanze del 7/11/2024 e 27/11/2024, ha precisato le ragioni che giustificherebbero l'accoglimento della predetta istanza.
Ad ogni modo, poiché nel caso di specie non è stata mai rilevata la nullità dell'atto di citazione, né è stato emesso alcun ordine di rinnovazione dello stesso o di integrazione della domanda, si deve ritenere
CP_ che abbia richiesto l'adozione dell'ordinanza di rigetto della domanda sulla base dell'implicito presupposto della sua manifesta infondatezza.
Così intesa, l'istanza non può trovare accoglimento per molteplici motivi.
In primo luogo, si deve escludere che nel caso di specie la domanda di parte attrice possa ritenersi manifestamente – ovvero “icto oculi” – infondata, come emerge anche dall'ordinanza di rigetto pagina 4 di 8 dell'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in cui si rileva dell'esistenza di una differenza tra la somma dovuta e quella calcolata, sebbene marginale rispetto alla complessiva esposizione debitoria.
In seconda battuta, sebbene la richiamata disposizione processualcodicista non preveda
(differentemente dalle ordinanze regolate dagli artt. 186 bis e 186 ter) un termine ultimo per la sua presentazione è da ritenere che successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, che segna l'interesse ad ottenere una definizione della controversia di natura precaria (in quanto l'ordinanza ex art. 183 quater “non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi”), degradi per lasciare spazio all'interesse di un accertamento pieno del diritto azionato e valevo di acquisire forza di giudicato.
2. NEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE
L'opposizione di parte attrice si articola su quattro motivi.
2.a – ERRONEA INDICAZIONE NEL PRECETTO DELLE SOMME INDICATE PER SORTE CAPITALE
Con il primo motivo la parte attrice allega che la sorte capitale indicata nell'atto di precetto (ovvero €
112.606,40) non è corretta, in quanto la stessa è da rivenire nella somma di € 109.970,06 indicata da
Banca Popolare di Vicenza nella dichiarazione di precisazione del credito resa in seno alla procedura esecutiva n. R.G.E. 359/2012.
Da tale importo dovrebbe essere quindi detratta la somma di € 95.694,55, pari a quanto riscosso dalla
Banca mutuante nella predetta procedura.
La censura può trovare accoglimento solo in parte.
Il calcolo di parte attrice non può essere condiviso, in quanto non tiene conto che la dichiarazione di precisazione del credito è datata 14/04/2016 e quindi è successiva al primo dei due pagamenti ottenuti dalla Banca mutuante nell'ambito della richiamata procedura esecutiva: è infatti pacifico che Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. il 16/12/2015 abbia ottenuto in assegnazione la somma di € 85.000,00.
Ciò detto, dal prospetto prodotto dalla parte convenuta risulta che la somma indicata alla voce “capitale residuo mutuo in atto di precetto notificato in data 08.06.2010” (pari ad € 112.606,40) non è corretta, essendo invece pari ad € 108.697,02: cifra che risulta riportata anche nell'atto di precetto notificato all'attrice nel 2010 e da ritenersi oramai pacifica tra le parti (v. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
Avverso il contenuto di detto prospetto la parte si è limitata a contestare (all'udienza del 23/3/2023) che la stessa recherebbe un errore di calcolo non riportando la somma di € 85.00,00 assegnata alla Banca mutuante ai sensi dell'art. 41 t.u.b.: rilevo per tutta evidenzia non rispondente al vero, essendo tale importo correttamente indicato nella colonna “incassi” in corrispondenza della riga relativa al periodo pagina 5 di 8 CP_ dall'01/10/2015 al 16/12/2015 (v. allegato 1 al doc. 2 fascicolo di parte ). Tale notazione esclude poi la fondatezza della censura sollevata dall'attrice nella propria comparsa di conclusionale, in cui si legge che l'allegato contenente i conteggi “[…] non è mai stato depositato in giudizio e, pertanto, non consente alla opponente alcuna verifica concreta”: tale prospetto è stato tempestivamente e CP_ regolarmente depositato da unitamente alla propria comparsa di costituzione sia fase di trattazione della sospensiva che nella fase più propriamente di trattazione dell'intero procedimento nel file denominato “Allegato 1 a doc.
2.pdf.p7m”, tanto che il precedente difensore di parte attrice (all'udienza del 23/3/2023) ha potuto sollevare la predetta (infondata) contestazione. CP_ Tanto detto, da tale prospetto risulta che il credito di ammonta a complessivi € 117.041,18, di cui
€ 74.360,24 per capitale residuo al 30/06/2017 (ovvero all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione della procedura esecutiva RGE 359/2012), € 26.449,83 a titolo di interessi di mora maturati dal 16/12/2015 al 31/12/2022 ed € 16.231,11 a titolo di spese della predetta procedura esecutiva.
A tale calcolo la convenuta è giunta imputando le somme precedentemente riscosse in seno alla procedura esecutiva in conformità con quanto previsto dall'art. 1194 c.c.: i) la somma di € 85.000,00 è stata dapprima imputata agli interessi di mora indicati nel precetto (pari ad € 95.694,55), poi a quelli maturati dalla data di risoluzione del contratto di mutuo sino al 16/12/2015 (pari ad € 35.499,77), quindi al debito scaduto e non pagato alla data della risoluzione (pari ad € 24.992,61) e, infine, per €
23.642,28 al capitale residuo (che dunque al 17/12/2015 era pari ad € 85.054,79); ii) la somma di €
10.694,55 è stata imputata al capitale residuo (che dunque, alla data del 30/06/2017 ammontava ad €
74.360,24 = 85.054,79 – 10.694,55).
2.b ERRONEO CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA
Il secondo, terzo e quarto motivo di censura attengono tutti al supposto erroneo calcolo degli interessi di mora in quanto computati 1) applicando un tasso moratorio (ovvero il 7,37% fisso) diverso da quello contrattualmente previsto, 2) ad un capitale differente da quello effettivamente residuo (pari ad €
14.275,51) e 3) facendo decorrere il calcolo dalla notifica dell'atto di precetto invece che dalla vendita degli immobili pignorati nell'ambito della richiamata procedura esecutiva.
Nessuna delle censure merita accoglimento.
Nell'atto di precetto opposto gli interessi di mora vengono quantificati in € 61.949,60 e indicati in corrispondenza della voce “interessi di mora successivi alla notifica del precetto, fino al 31.12.2022 al tasso pattuito in contratto di mutuo (7,37% annuo)”.
pagina 6 di 8 In realtà, esaminando il prospetto offerto dalla parte convenuta (il cui contenuto, lo si ribadisce, è stato contestato dall'attrice solo con riferimento alla supposta omessa indicazione del pagamento di €
85.000,00) emerge che:
- la somma di € 61.949,60 è pari alla somma algebrica degli interessi moratori calcolati a far data dal
25/9/2009 sino al 31/12/2022, ovvero dalla risoluzione del contratto di mutuo sino ad una data anteriore alla notifica dell'atto di precetto (avvenuta il 25/1/2023);
- gli interessi moratori sono stati computati in conformità alle previsioni contrattuali ovvero applicando al capitale via via decurtato delle somme imputate dalla banca mutuante all'esito delle assegnazione avvenute nella procedura esecutiva (ovvero pari ad € 108.697,02 sino al 16/12/2015, pari ad €
85.054,79 dal 17/12/2015 sino al 30/06/2017 e, infine, pari ad € 74.360,24 dall'1/7/2017 sino al
31/12/2022) il tasso di interesse moratorio non del 7,37%, ma quello contrattualmente previsto (ovvero il tasso di interesse Euribor aggiornato ogni 3 mesi e maggiorato dello spread dell'1,20%) aumentato di
4 punti percentuali e riportato entro il tasso di soglia per gli interessi corrispettivi (v. documento di sintesi sub doc. 9 fascicolo di parte attrice).
Si deve peraltro escludere che il tasso di mora originariamente pattuito superasse il tasso soglia previsto per tale tipologia di interessi: il primo era pari al 7,37%, mentre il tasso soglia relativo agli interessi moratori calcolato in aderenza ai principi dettati dalla pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 19597/2020 è pari a 9,37% (uguale al TEGM rilevato per i mutui nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/9/20203 e valevole per il periodo ottobre/dicembre
2003, pari a 4,15%, aumentato del 2,1% in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del predetto decreto e quindi aumentato della metà in applicazione del criterio di calcolo previsto dalla L. 108/1996).
Quanto alla censura inerente alla c.d. usura sopravvenuta la stessa non è stata formulata in maniera del tutto generica (ovvero con il richiamo ad una tabella in cui il tasso di interesse moratorio asseritamente applicato del 7,37% è comparato con il tasso soglia calcolato per gli interessi corrispettivi dal quarto trimestre 2003 al quarto trimestre 2022) e, in quanto tale, non suscettibile di essere esaminata. Peraltro,
l'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata alla luce dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 24675 del 19/10/2017, secondo cui la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta
(sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pagina 7 di 8 pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Non merita infine accoglimento la censura secondo cui gli interessi moratori avrebbero dovuto essere calcolati dalla data dalla vendita nell'ambito della procedura esecutiva sull'importo di € 14.275,51, in quanto tale somma non corrisponde al capitale residuo all'esito della conclusione della stessa come già evidenziato nel primo paragrafo.
CP_ Alla luce dei rilievi che precedono, il credito residuo di rappresentata da , deve essere CP_2 quantificato in € 117.041,18, oltre ad € 425,00 per compensi legali per il predetto. È ben vero che detta somma è inferiore a quella precettata (pari ad € 118.224,48), ma la giurisprudenza di legittimità è oramai costante nell'affermare che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (cfr. tra le tante Cass. 30/01/2013, n. 2160; Cass.
29/02/2008, n. 5515).
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 758,30, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza di € 117.466,18 €, dovuta alla data di notifica del medesimo.
3. SPESE DI LITE
L'accoglimento in misura estremamente limitata dell'opposizione di parte attrice, anche in rapporto con il complessivo ammontare del credito, costituisce giustificato motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra e quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto relativamente alla somma di € 758,30, precetto che resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, pari ad € 117.466,18;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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