Articolo 7 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1161
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 gennaio 1972
Art. 7.
Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente articolo 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1972