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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/10/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6867/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice Relatore
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6867/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCILIPOTI Parte_1 C.F._1
RA AR
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZARBO ANDREA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 5 “ La difesa del sig. , nel riportarsi integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi, Parte_1
in ossequio al provvedimento del Giudice del 22 maggio 2025, con il quale rimetteva la causa in
decisione ex art 473bis 28 c.p.c., precisa le proprie conclusioni:
in via principale: che il Sig. è il padre biologico del Sig. e per CP_1 Parte_1
l'effetto:
- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cittadella di fare la prescritta annotazione nel
relativo atto di nascita;
- rifondere tutte le spese di mantenimento dal dovuto o dal giorno della prima richiesta di paternità del
2002 per 21 anni di mancata assistenza oltre il risarcimento del danno con eventuale ricorso
all'equità;
in ogni caso: condannare il Sig. al pagamento delle spese del presente procedimento. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Con osservanza. “
Conclusioni di parte convenuta:
“ Disattesa ogni contraria istanza, voglia il Tribunale adito respingere la domanda di accertamento
della paternità avanzata dal sig. in danno di Parte_1 CP_1
Con vittoria di anticipazioni e compensi, quantificati ex D.M. 53/2014 e successive modificazioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso per riconoscimento della paternità ex art. 269 c.p.c. conveniva in Parte_1
giudizio allegando he lo stesso era figlio di la quale, CP_1 Parte_2
durante gli anni che vanno dal 1971- 1976, aveva avuto una relazione sentimentale con
[...]
CP_1
- allegava, quindi, che “ Successivamente per volontà dello stesso la relazione viene “sospesa” CP_1
per poi cessare ad inizio luglio 1975 pur continuando, di quando in quando, una sporadica pagina 2 di 5 frequentazione. E' di questo periodo la relazione della Sig. con il Sig. “ Pt_2 Per_1 Per_2
, deceduto nello stesso mese a causa di un incidente stradale avvenuto ad Asiago in data 27 Per_3
Luglio 1975 . Pertanto è avvenuto cosi il riavvicinamento del Sig. con la Sig.ra e la CP_1 Pt_2
conseguente restaurazione dei rapporti occasionali con la stessa. La relazione della coppia cessa
definitivamente solamente nel mese di ottobre/novembre 1975 nel momento in cui lo stato di
gravidanza della Sig.ra era del tutto evidente.” (cfr. pag. 1: ricorso introduttivo); Pt_2
- riferiva, poi, che il convenuto, pur avendo più una fissa relazione con l'ex fidanzata, ha continuato per anni a tornare a frequentare la famiglia , tenendo degli atteggiamenti affettuosi ed amichevoli Pt_1
nei confronti del ricorrente, ma progressivamente cessava ogni contatto con lo stesso che veniva cresciuto solo dalla madre;
- rappresentava che solamente nel luglio del 2002 veniva inviata una missiva al convenuto relativamente al possibile legame biologico con il ricorrente ed un asuccessiva missivia veniva inviata in data 16.12.22 senza ottenere riscontri;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ CHIEDE
All'Ill.mo Tribunale adito, in integrale accoglimento del ricorso proposto:
in via preliminare: disporre l'esame del D.N.A onde voler constatare l'effettiva paternità del Sig.
nei confronti del Sig. di cui, in caso di compatibilità, voglia altresì CP_1 Parte_1
dichiarare,
in via principale: che il Sig. è il padre biologico del Sig. e per CP_1 Persona_4
l'effetto:
- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cittadella di fare la prescritta annotazione nel
relativo atto di nascita;
- rifondere tutte le spese di mantenimento dal giorno della prima richiesta di paternità del 2002 per 21
anni di mancata assistenza oltre il risarcimento del danno;
pagina 3 di 5 in ogni caso: condannare il Sig. al pagamento delle spese del presente procedimento. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
- Con memoria difensiva depositata in data 02.12.24 si costituiva il convenuto contestando la domanda di accertamento della paternità svolta dal ricorrente in assenza di prova del legame biologico con lo stesso e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande ex adverso svolte .
- La causa veniva istruita mediante CTU volta all'analisi dei polimorfismi genetici al fine di accertare la paternità del convenuto.
- All'udienza del 25.05.22, le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe .
* * *
Appare necessario emettere una pronuncia, non definitiva, avente ad oggetto unicamente l'accertamento della paternità naturale del convenuto nei confronti del ricorrente e ciò al fine di poter trattare le ulteriori domande svolte da parte ricorrente afferenti agli espetti economici posto che, per costante giurisprudenza di legittimità, le stesse sono azionabili dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di filiazione (cfr. Cass. Civ. n. 23596/2006) .
Va, quindi, rilevato all'esito dell'accertamento peritale svolto in corso di causa è emerso che il convneuto sia il padre biologico del ricorrente . Infatti la perizia medico legale depositata in data
05.02.25, al termine delle analisi compiute secondo ineccepibile metodo scientifico, ha consentito di confermare con una probabilità superiore al 99%, con l'applicazione dei vari metodi analitici indicati nell'elaborato, che sia padre biologico di (cfr. pag. 9 e 10 C.T.U. in CP_1 Parte_1
atti) . Non si ravvisano, pertanto, profili ostativi all'accoglimento delle conclusioni sul punto formulate parte ricorrente .
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle ulteriori domande formulate, inerenti anche alle statuizioni economiche, la stessa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria di pari data. pagina 4 di 5 La regolamentazione delle spese di lite va, pertanto, riservata all'esito dell'intero giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando non definitivamente, così dispone:
1. Accerta e dichiara che nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...],, è figlio di C.F._1
(C.F. , nato a [...] [...], residente in [...] C.F._2
Rometta n. 49;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cittadella (PD) di di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice Relatore
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6867/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCILIPOTI Parte_1 C.F._1
RA AR
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZARBO ANDREA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 5 “ La difesa del sig. , nel riportarsi integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi, Parte_1
in ossequio al provvedimento del Giudice del 22 maggio 2025, con il quale rimetteva la causa in
decisione ex art 473bis 28 c.p.c., precisa le proprie conclusioni:
in via principale: che il Sig. è il padre biologico del Sig. e per CP_1 Parte_1
l'effetto:
- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cittadella di fare la prescritta annotazione nel
relativo atto di nascita;
- rifondere tutte le spese di mantenimento dal dovuto o dal giorno della prima richiesta di paternità del
2002 per 21 anni di mancata assistenza oltre il risarcimento del danno con eventuale ricorso
all'equità;
in ogni caso: condannare il Sig. al pagamento delle spese del presente procedimento. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Con osservanza. “
Conclusioni di parte convenuta:
“ Disattesa ogni contraria istanza, voglia il Tribunale adito respingere la domanda di accertamento
della paternità avanzata dal sig. in danno di Parte_1 CP_1
Con vittoria di anticipazioni e compensi, quantificati ex D.M. 53/2014 e successive modificazioni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso per riconoscimento della paternità ex art. 269 c.p.c. conveniva in Parte_1
giudizio allegando he lo stesso era figlio di la quale, CP_1 Parte_2
durante gli anni che vanno dal 1971- 1976, aveva avuto una relazione sentimentale con
[...]
CP_1
- allegava, quindi, che “ Successivamente per volontà dello stesso la relazione viene “sospesa” CP_1
per poi cessare ad inizio luglio 1975 pur continuando, di quando in quando, una sporadica pagina 2 di 5 frequentazione. E' di questo periodo la relazione della Sig. con il Sig. “ Pt_2 Per_1 Per_2
, deceduto nello stesso mese a causa di un incidente stradale avvenuto ad Asiago in data 27 Per_3
Luglio 1975 . Pertanto è avvenuto cosi il riavvicinamento del Sig. con la Sig.ra e la CP_1 Pt_2
conseguente restaurazione dei rapporti occasionali con la stessa. La relazione della coppia cessa
definitivamente solamente nel mese di ottobre/novembre 1975 nel momento in cui lo stato di
gravidanza della Sig.ra era del tutto evidente.” (cfr. pag. 1: ricorso introduttivo); Pt_2
- riferiva, poi, che il convenuto, pur avendo più una fissa relazione con l'ex fidanzata, ha continuato per anni a tornare a frequentare la famiglia , tenendo degli atteggiamenti affettuosi ed amichevoli Pt_1
nei confronti del ricorrente, ma progressivamente cessava ogni contatto con lo stesso che veniva cresciuto solo dalla madre;
- rappresentava che solamente nel luglio del 2002 veniva inviata una missiva al convenuto relativamente al possibile legame biologico con il ricorrente ed un asuccessiva missivia veniva inviata in data 16.12.22 senza ottenere riscontri;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ CHIEDE
All'Ill.mo Tribunale adito, in integrale accoglimento del ricorso proposto:
in via preliminare: disporre l'esame del D.N.A onde voler constatare l'effettiva paternità del Sig.
nei confronti del Sig. di cui, in caso di compatibilità, voglia altresì CP_1 Parte_1
dichiarare,
in via principale: che il Sig. è il padre biologico del Sig. e per CP_1 Persona_4
l'effetto:
- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cittadella di fare la prescritta annotazione nel
relativo atto di nascita;
- rifondere tutte le spese di mantenimento dal giorno della prima richiesta di paternità del 2002 per 21
anni di mancata assistenza oltre il risarcimento del danno;
pagina 3 di 5 in ogni caso: condannare il Sig. al pagamento delle spese del presente procedimento. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
- Con memoria difensiva depositata in data 02.12.24 si costituiva il convenuto contestando la domanda di accertamento della paternità svolta dal ricorrente in assenza di prova del legame biologico con lo stesso e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande ex adverso svolte .
- La causa veniva istruita mediante CTU volta all'analisi dei polimorfismi genetici al fine di accertare la paternità del convenuto.
- All'udienza del 25.05.22, le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe .
* * *
Appare necessario emettere una pronuncia, non definitiva, avente ad oggetto unicamente l'accertamento della paternità naturale del convenuto nei confronti del ricorrente e ciò al fine di poter trattare le ulteriori domande svolte da parte ricorrente afferenti agli espetti economici posto che, per costante giurisprudenza di legittimità, le stesse sono azionabili dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di filiazione (cfr. Cass. Civ. n. 23596/2006) .
Va, quindi, rilevato all'esito dell'accertamento peritale svolto in corso di causa è emerso che il convneuto sia il padre biologico del ricorrente . Infatti la perizia medico legale depositata in data
05.02.25, al termine delle analisi compiute secondo ineccepibile metodo scientifico, ha consentito di confermare con una probabilità superiore al 99%, con l'applicazione dei vari metodi analitici indicati nell'elaborato, che sia padre biologico di (cfr. pag. 9 e 10 C.T.U. in CP_1 Parte_1
atti) . Non si ravvisano, pertanto, profili ostativi all'accoglimento delle conclusioni sul punto formulate parte ricorrente .
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle ulteriori domande formulate, inerenti anche alle statuizioni economiche, la stessa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria di pari data. pagina 4 di 5 La regolamentazione delle spese di lite va, pertanto, riservata all'esito dell'intero giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando non definitivamente, così dispone:
1. Accerta e dichiara che nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...],, è figlio di C.F._1
(C.F. , nato a [...] [...], residente in [...] C.F._2
Rometta n. 49;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cittadella (PD) di di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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