Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1669/2024
Successivamente, all'udienza del 08/05/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte appellante l'Avv.
Donini e per parte appellata l'Avv. Ramponi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e discutono richiamandosi agli stessi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il
Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1669/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del Sindaco
[...] P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. DONINI FEDERICO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello unitamente all'avv. Simone
Pettinato,
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv. RAMPONI ALESSANDRA che la
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal è infondato e Parte_1 va respinto.
Il verbale impugnato (doc. 2 sub 1 di parte appellante) contesta alla società in qualità di obbligata in solido, la violazione CP_1 dell'art. 23, comma 6 e 11 C.d.S. perché installava un cartello pubblicitario bifacciale con la dicitura " , autorizzato Parte_2 con determinazione della Provincia di Verona n. 2587 del
13.09.2022, in difformità alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 51 comma 2 lett. a) del DPR 495/1992.
Il in buona sostanza, ha ravvisato la violazione, da parte Pt_1 di delle distanze minime stabilite dal predetto CP_1 regolamento di attuazione, irrogando, coerentemente, la sanzione prevista dal comma 11 dell'art. 23 C.d.S.
Cionondimeno, nel caso di specie, come correttamente accertato dal
Giudice di prime cure, non vi è stata alcuna violazione del predetto regolamento di attuazione, in quanto – occorre aggiungere a integrazione della motivazione del provvedimento impugnato – l'art. 51, comma 2, del DPR 495/1992, oltre a prevedere alla lett. a) la distanza minima di tre metri dalla carreggiata per la collocazione dei cartelli pubblicitari, stabilisce anche che “Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi”.
Ora, dalla documentazione fotografica dimessa in causa, emerge come il cartello pubblicitario oggetto di causa sia stato collocato in allineamento con una costruzione fissa (siepe e palo della luce) a lato della carreggiata (circostanza, peraltro non contestata) e come, pertanto, non ricorra la violazione del regolamento (richiamato dal comma 11 dell'art. 23 C.d.S.).
Ciò posto, e rilevato come l'infrazione commessa potrebbe al più essere quella delineata dal comma 12 dell'art. 23 C.d.S. (avendo la collocato il cartello a distanza inferiore rispetto a quella CP_1 di 3 metri autorizzata), va osservato come l'errore nella contestazione determini, nel caso di specie, una violazione del diritto di difesa del trasgressore, essendo i presupposti e gli elementi costitutivi delle due fattispecie radicalmente diversi.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta (escluse per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla
Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 350,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 08/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin