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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 853/2022 promosso
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Maria Pia Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alia, Contrada Chianchitelle snc, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito - reddito di cittadinanza
1 CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 22.03.2022 il ricorrente in epigrafe indicato,
conveniva in giudizio l' contestando il provvedimento di indebito del CP_1
19.10.2021, notificato con raccomandata a.r. n. 68979972716-8, con il quale era stata richiesta la restituzione della somma di € 4.475,17 indebitamente riscossa a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2019 a gennaio 2020
revocata con la seguente motivazione: “Mancanza requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2 co. 1 b) 3) L. 26/2019)”.
Assumeva l'insussistenza dei presupposti per la restituzione atteso che il patrimonio mobiliare del ricorrente era al di sotto del limite fissato per ottenere il beneficio e chiedeva pertanto “….in via principale accertare e
dichiarare l'irregolarità e/o illegittimità dell'avviso e, per l'effetto, annullare l'avviso di
indebito n. 16434400 e dichiarare non dovuto dal ricorrente in favore dell' CP_1
2 l'importo di €. 4.475,17 e condannare l'amministrazione resistente alla restituzione
delle somme eventualmente trattenute nelle more del giudizio”.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se CP_1
ne dichiara la contumacia.
In data 22.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 2 del D.L. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019 prevede che:
1. Il RDC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei
seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente
richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea,
ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo;
3 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in
modo continuativo”.
2) Con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve
possedere: un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore a 9.360 euro;
un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come
definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro
30.000; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a
una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di
ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di
disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
un valore del reddito
familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza. Detto parametro è pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente
di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in
cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di
non autosufficienza,come definite ai fini dell'ISEE (art. 2, comma 4).
4 Ciò posto nella fattispecie in esame, come documentato in atti, il ricorrente nel periodo in contestazione era in possesso del requisito di legge per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza avendo un patrimonio mobiliare di €
2.382,00 (cfr. attestazione ISEEE in atti).
L' non dava riscontro al ricorso amministrativo presentato dal ricorrente CP_1
per il riesame della revoca del reddito di cittadinanza.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo della revoca del beneficio e della richiesta di restituzione delle somme.
Alla luce di ciò il provvedimento di revoca per difetto di tale requisito è
illegittimo e pertanto l'indebito contestato va annullato, con la conseguenza che il ricorrente non è tenuto a restituire nessuna somma all' per CP_1
l'indebito di cui alla comunicazione con raccomandata a.r. n. 68979972716-8
del 19.10.2021 con la quale era stata richiesta la restituzione della somma di €
4.475,17 indebitamente riscossa a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2019 a gennaio 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero del 19.10.2021 e l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a ripetere la CP_1
somma di € 4.475,17 indicata come indebitamente erogata per reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2019 a gennaio 2020;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 900,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Pia
Pagano.
Così deciso in Termini Imerese il 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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