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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/08/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/8/2023
DA
Parte_1
Con il Dott. MIGOTTO FRANCESCO c/o Avvocatura dello Stato di Trieste
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 15/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
In accoglimento dei motivi sopra esposti, in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 96/2023 del 5.7.2023, sub R.G. 286/2023 (emesso dal Tribunale di
Pordenone e notificato dal legale della ricorrente all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste con relata di notifica in data 06/07/2023).
Accertare e dichiarare che il nulla deve alla ricorrente Parte_1 [...]
in ragione della causale azionata nel ricorso per ingiunzione, in quanto è insussistente CP_1
e/o infondata la pretesa e il credito ivi fatto valere e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze.
PER LA RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente l'opposizione, siccome infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 96/2023 del 30.06.2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Accertato e dichiarato il tardivo pagamento da parte del delle Parte_1 differenze retributive spettanti alla signora condannare parte attrice–opponente Controparte_1 al pagamento in favore della signora delle somme illegittimamente trattenute a titolo di CP_1 ritenute previdenziali a carico del lavoratore, quantificate in €104,76, ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia,
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e di quello monitorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/8/2023 il spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto N. 96/2023 dd. 30/6/2023 con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento a favore della propria dipendente della somma di € 104,76 Controparte_1 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ritenendo legittima l'operata addebitabilità delle ritenute previdenziali a carico della lavoratrice per l'importo corrispondente.
Appare opportuno sin d'ora precisare che il presente procedimento trae origine dal contenzioso definito dalla sentenza N. 54/2021 con cui l'adito Tribunale, nel riconoscere sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera della signora l'integrale Controparte_1 servizio prestato dalla medesima sia in ruolo che in pre-ruolo, condannava la stessa
Amministrazione scolastica al pagamento in favore dell'odierna convenuta delle differenze retributive ed arretrati sugli emolumenti stipendiali così maturati nei limiti prescrizionali.
Orbene è un dato incontrovertibile che gli emolumenti dovuti siano stati corrisposti in ritardo rispetto al termine normativamente previsto dall'art. 14 del d.l. 31/12/1996 N. 669 convertito nella legge 28/2/1997 N. 30 secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro
ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO.”
Nel caso di specie la menzionata sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata in data
3/6/2021 (allegato 4) all'Amministrazione la quale, anziché dare esecuzione alla suddetta statuizione giudiziale entro e non oltre il 1/10/2021, in realtà provvedeva a corrispondere le differenze retributive solo con lo stipendio del mese di novembre 2021 (allegato 5).
Risulta pertanto che non essendosi l'opponente attivato nei termini di legge, lo stesso sia Parte_1 tenuto in via esclusiva al pagamento dei contributi anche per la quota a carico della lavoratrice.
Ed invero va rammentato che a mente della L. N. 218/1952 artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora invece il pagamento avvenga in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita perché in tal caso IL
CREDITO RETRIBUTIVO SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE ALLA QUOTA
CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE, CHE DIVIENE PERCIÒ PARTE DELLA
RETRIBUZIONE A LUI SPETTANTE.
(Cass. N. 18897/2019; Cass. N. 25956/2017; Cass. N. 23426/2016; Cass. N. 18044/2015 e Cass. N. 19790/2011).
Il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità è peraltro pienamente condiviso dalla giurisprudenza di merito (sentenza Trib. Vicenza N. 303/2022 e N. 155/2023) precisando da ultimo l'allegata sentenza Tribunale di Venezia N. 105/2025, in conformità con la Suprema Corte
18/8/2021 N. 23071, che AI FINI DELLA TEMPESTIVITÀ DEL VERSAMENTO NON RILEVA
LA DATA DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE CHE ACCERTA IL DIRITTO ALLE
DIFFERENZE RETRIBUTIVE, BENSÌ QUELLA IN CUI IL DIRITTO STESSO È MATURATO.
L'inadempimento infatti sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta evidenziandosi in proposito che LA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE, la quale sancisce il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti assunti a tempo indeterminato, È ENTRATA IN VIGORE IL 10/7/2001 RAGION PER CUI IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE A DECORRERE DA DATA, AVREBBE DOVUTO ASSICURARE Pt_2
L'ASSENZA DI OGNI TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO.
Alla luce delle considerazioni che precedono la proposta opposizione si rivela pertanto infondata con conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio emesso.
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge la promossa opposizione confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo n° 96/2023
d.d. 30/06/2023 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ogni conseguente statuizione di condanna al pagamento di quanto in esso indicato per capitale, interessi e spese alla convenuta
[...]
. CP_1
2) Condanna altresì la ricorrente Amministrazione scolastica, in persona del Ministro pro-tempore,
a rifondere al procuratore antistatario di parte resistente le spese di lite, equitativamente liquidate in
€ 600,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 15/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/8/2023
DA
Parte_1
Con il Dott. MIGOTTO FRANCESCO c/o Avvocatura dello Stato di Trieste
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 15/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
In accoglimento dei motivi sopra esposti, in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 96/2023 del 5.7.2023, sub R.G. 286/2023 (emesso dal Tribunale di
Pordenone e notificato dal legale della ricorrente all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste con relata di notifica in data 06/07/2023).
Accertare e dichiarare che il nulla deve alla ricorrente Parte_1 [...]
in ragione della causale azionata nel ricorso per ingiunzione, in quanto è insussistente CP_1
e/o infondata la pretesa e il credito ivi fatto valere e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze.
PER LA RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente l'opposizione, siccome infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 96/2023 del 30.06.2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Accertato e dichiarato il tardivo pagamento da parte del delle Parte_1 differenze retributive spettanti alla signora condannare parte attrice–opponente Controparte_1 al pagamento in favore della signora delle somme illegittimamente trattenute a titolo di CP_1 ritenute previdenziali a carico del lavoratore, quantificate in €104,76, ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia,
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e di quello monitorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/8/2023 il spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto N. 96/2023 dd. 30/6/2023 con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento a favore della propria dipendente della somma di € 104,76 Controparte_1 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ritenendo legittima l'operata addebitabilità delle ritenute previdenziali a carico della lavoratrice per l'importo corrispondente.
Appare opportuno sin d'ora precisare che il presente procedimento trae origine dal contenzioso definito dalla sentenza N. 54/2021 con cui l'adito Tribunale, nel riconoscere sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera della signora l'integrale Controparte_1 servizio prestato dalla medesima sia in ruolo che in pre-ruolo, condannava la stessa
Amministrazione scolastica al pagamento in favore dell'odierna convenuta delle differenze retributive ed arretrati sugli emolumenti stipendiali così maturati nei limiti prescrizionali.
Orbene è un dato incontrovertibile che gli emolumenti dovuti siano stati corrisposti in ritardo rispetto al termine normativamente previsto dall'art. 14 del d.l. 31/12/1996 N. 669 convertito nella legge 28/2/1997 N. 30 secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro
ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO.”
Nel caso di specie la menzionata sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata in data
3/6/2021 (allegato 4) all'Amministrazione la quale, anziché dare esecuzione alla suddetta statuizione giudiziale entro e non oltre il 1/10/2021, in realtà provvedeva a corrispondere le differenze retributive solo con lo stipendio del mese di novembre 2021 (allegato 5).
Risulta pertanto che non essendosi l'opponente attivato nei termini di legge, lo stesso sia Parte_1 tenuto in via esclusiva al pagamento dei contributi anche per la quota a carico della lavoratrice.
Ed invero va rammentato che a mente della L. N. 218/1952 artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora invece il pagamento avvenga in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita perché in tal caso IL
CREDITO RETRIBUTIVO SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE ALLA QUOTA
CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE, CHE DIVIENE PERCIÒ PARTE DELLA
RETRIBUZIONE A LUI SPETTANTE.
(Cass. N. 18897/2019; Cass. N. 25956/2017; Cass. N. 23426/2016; Cass. N. 18044/2015 e Cass. N. 19790/2011).
Il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità è peraltro pienamente condiviso dalla giurisprudenza di merito (sentenza Trib. Vicenza N. 303/2022 e N. 155/2023) precisando da ultimo l'allegata sentenza Tribunale di Venezia N. 105/2025, in conformità con la Suprema Corte
18/8/2021 N. 23071, che AI FINI DELLA TEMPESTIVITÀ DEL VERSAMENTO NON RILEVA
LA DATA DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE CHE ACCERTA IL DIRITTO ALLE
DIFFERENZE RETRIBUTIVE, BENSÌ QUELLA IN CUI IL DIRITTO STESSO È MATURATO.
L'inadempimento infatti sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta evidenziandosi in proposito che LA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE, la quale sancisce il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti assunti a tempo indeterminato, È ENTRATA IN VIGORE IL 10/7/2001 RAGION PER CUI IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE A DECORRERE DA DATA, AVREBBE DOVUTO ASSICURARE Pt_2
L'ASSENZA DI OGNI TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO.
Alla luce delle considerazioni che precedono la proposta opposizione si rivela pertanto infondata con conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio emesso.
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge la promossa opposizione confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo n° 96/2023
d.d. 30/06/2023 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ogni conseguente statuizione di condanna al pagamento di quanto in esso indicato per capitale, interessi e spese alla convenuta
[...]
. CP_1
2) Condanna altresì la ricorrente Amministrazione scolastica, in persona del Ministro pro-tempore,
a rifondere al procuratore antistatario di parte resistente le spese di lite, equitativamente liquidate in
€ 600,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 15/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci