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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Appello N. 466/2025, il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia N. 226/2024 emessa dalla Sez. I in data 22.10.2024 e depositata il 07.11.2024, con la quale veniva respinto il ricorso, a spese compensate, avverso l'Avviso di accertamento n. TL701T1001212022 relativo all'anno d'imposta 2016, per un unico sostanziale motivo di appello così sintetizzato. Carente o erronea motivazione in ordine alla valutazione degli assunti difensivi e dei riscontri documentali offerti dal contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio di I° grado e nelle relative memorie illustrative, a giustificazione dell'antieconomicità dell'attività
e particolarmente dell'“onere di fornire spiegazioni”, offerta anche mediante la produzione dell'estratto conto del conto corrente Banca_1 del Signor Ricorrente_1i di cui all'allegato n. 9a e 9b del ricorso, con conseguente annullamento dell'accertamento in riforma della Sentenza impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La Spezia, evidenziando che l'accertamento era legittimo perché fondato sull'applicazione degli studi di settore e su una valutazione di antieconomicità della gestione aziendale.
Nella dichiarazione dei redditi presentata dall'appellante per l'anno d'imposta 2016, non era indicato alcun compenso nel quadro RE. Il contribuente adduceva quale causa di esclusione dalla compilazione dello studio di settore la n. 7 ossia “altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività”.
Al fine di verificare la sussistenza della causa di esclusione indicata dal contribuente, l'Ufficio richiedeva, vanamente, con questionario n. Q00028/20, notificato in data 20.07.20 la documentazione contabile relativa all'annualità in oggetto, pertanto, l'Agenzia procedeva alla ricostruzione del reddito in via induttiva sulla base di elementi raccolti, risultati consistere in indizi dotati di gravità, precisione e concordanza.
Per instaurare il preventivo contraddittorio, l'Ufficio notificava in data 21.04.22 l'invito all'adesione ex art. 5 ter D.lgs. 218/97 n. TL7IT1000068/22.
Il contribuente non aderiva all'invito fissato e in data 12.05.22, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova procedeva a notificare l'avviso di accertamento n. TL701T100121/22 con il quale venivano ricostruiti compensi pari ad euro 52.709,00 (reddito di lavoro autonomo pari ad euro 23.728,00) e conseguentemente venivano liquidate imposte pari ad euro 4.854,00 per Irpef, euro 348,00 per Addizionale
Regionale ed euro 144,00 per Addizionale Comunale, Iva per euro 11.596,00 oltreché sanzioni, interessi ed accessori.
In data 11.07.22 il contribuente presentava ricorso, lamentando, sostanzialmente, di non aver esercitato, negli anni oggetto del controllo, alcuna attività in considerazione di un complesso iter amministrativo/ giudiziario protrattosi per più annualità, con sospensione dell'attività, con provvedimenti disciplinari, ispezioni dell'ASL e con riflessi anche in sede penale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, replicando puntualmente alle eccezioni di controparte rappresentando di non avere rinvenuto provvedimenti di sospensione o disciplinari negli ultimi anni. L'Ufficio evidenziava la sostanziale antieconomicità dell'attività svolta dal contribuente e valorizzava gli elementi raccolti, costituenti indice di svolgimento dell'attività nell'anno di imposta oggetto di accertamento. Con sentenza n. 226/2024, emessa in data 22/10/2024 e depositata in data 07/11/2024, la Corte di Giustizia di primo grado di La Spezia respingeva il ricorso del contribuente ritenendolo infondato e dichiarando pienamente legittima la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte respinge la richiesta di ammissione della prova testimoniale scritta ex art. 7 comma 4 D. Lgs. 546/1992, da assumere nei modi e termini di cui all'art. 257 bis c.p.c., non può essere accolta per le seguenti ragioni.
La prova scritta per testimoni ai sensi dell'art. 257 c.p.c. , richiamato dallo stesso art. 7 comma 4 D. Lgs.
546/1992, può essere assunta dal giudice, solo su accordo delle parti e non risulta che l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di La Spezia, abbia, non solo prestato il proprio consenso alla modalità scritta di assunzione dello strumento istruttorio di cui si discute, ma non abbia nemmeno ritenuto assumibile la stessa prova testimoniale.
Inoltre, la prova richiesta non solo non è necessaria, come richiesto dall'art. 7 comma 4 D. Lgs. 546/1992, ma non è nemmeno dirimente, sia perché non è revocato in dubbio, nemmeno dall'Agenzia delle Entrate, che il contribuente abbia prestato la propria attività professionale anche disinteressatamente e sia perché quand'anche tutti i testimoni confermassero che nel corso dell'anno 2016 il veterinario avesse visitato e soccorso animali di loro proprietà gratuitamente, ciò non escluderebbe che in concomitanza con il volontariato, il contribuente prestasse anche attività professionale compensata.
Passando al merito, si osserva che, al dottore veterinario, è stato notificato l'avviso di accertamento per l'anno 2016, per maggiori ricavi non dichiarati, basato sull'applicazione degli studi di settore e su una valutazione di antieconomicità della gestione dell'attività professionale, nella quale sin dal 2008, non risultavano ricavi, pur a fronte di spese, di versamenti di contributi previdenziali, di iscrizione all'Albo e di possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività liberale.
Questa Corte evidenzia che, nel caso di specie, non si tratta di un accertamento “induttivo puro”, basato cioè unicamente su presunzioni in assenza di contabilità, bensì di un accertamento analitico-induttivo. Questo significa che l'Amministrazione Finanziaria é partita dai dati contabili risultanti dalle banche dati (in particolare i costi) per poi, attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ricostruire i maggiori ricavi non dichiarati, per cui elemento chiave dell'accertamento é che lo scostamento rispetto ai parametri degli studi di settore non é l'unica prova. Detto presupposto iniziale si è vieppiù rafforzato in ragione di un dato fondamentale: la pluriennale antieconomicità della gestione. L'anomalia dei redditi dichiarati si estendeva su un arco temporale ampio (2008-2016), evidenziando una situazione strutturale che rendeva credibile la presunzione di maggiori ricavi occultati.
Inoltre, questa Corte ribadisce che il contribuente che intende contestare un accertamento basato su presunzioni qualificate, come quelle derivanti dagli studi di settore unite all'antieconomicità, ha l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando le ragioni specifiche che giustificano la performance economica negativa.
Pertanto, spetta al contribuente fornire prove concrete e specifiche per giustificare lo scostamento dai parametri di normalità economica, non essendo sufficienti affermazioni generiche e inconferenti, quali lo svolgimento della professione in forma esclusivamente volontaria per solo amore degli animali, per passione e spirito di gratuità.
L'appellante eccepisce, sotto il profilo della carenza o erronea motivazione della sentenza impugnata, una non corretta valutazione degli assunti difensivi offerti dal contribuente a giustificazione dell'antieconomicità dell'attività svolta, soprattutto, in ordine alla documentazione relativa all'estratto del conto corrente Banca_1
prodotto con le memorie illustrative e alle vicissitudini amministrative, con sospensione dell'attività, irrogazione di sanzioni e riflessi di ordine penale.
La dimostrazione della insussistenza di fatti colpevoli perpetrati dal contribuente non risulta essere adeguata, concreta e tale da far ritenere giustificabile il mancato conseguimento di ricavi per anni. Per l'anno d'imposta oggetto del controllo il contribuente ha presentato la dichiarazione non indicando alcun compenso e allo stesso tempo dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate emerge che i compensi dichiarati sono sempre stati esigui e che l'attività è in perdita cronica dal lontano 2008; solo nel 2013 è stato conseguito un utile di € 85,00, non certamente sufficiente al mantenimento di sé stesso e della figlia a carico al 50%.
Per costante giurisprudenza di legittimità "l'antieconomicità di un'attività si valuta nel raffronto tra gli utili conseguiti e la quantità e qualità del lavoro" (cfr Cassazione, 26067/2009). La "mancata remunerazione del capitale investito" individua un indice di antieconomicità dell'attività gestionale.
Del resto nel presente accertamento, la presunzione applicata dall'Erario del maggior reddito percepito dal contribuente si basa su indizi.
Al ricorrente si chiede di incrinarli, fornendo elementi che lascino ragionevolmente supporre una situazione diversa da quella prospettata dall'Ufficio.
Orbene, sembra a questo Collegio che il ricorrente non abbia assolto l'obbligo impostogli dalla legge, nonostante, non si pretenda dal contribuente la prova della sua innocenza, cioè della sua mancata evasione, non gli si domanda di giustificare tutte le movimentazioni e gli incassi del periodo considerato, ma gli si chiede la dimostrazione dell'assenza di alterazioni delle fisiologiche dinamiche imprenditoriale (rectius professionali), per cui non è plausibile, l'esercizio di una professione in perdita per anni, richiesta alla quale il contribuente non ha adempiuto.
In effetti, la presunzione legale iuris tantum, pur essendo un autonomo mezzo di prova, si esaurisce in una formula per designare l'onerato della prova, nel senso che l'Amministrazione Finanziaria che doveva provare il maggior reddito accertato, presunto dalla legge, ne è dispensata. Lo stesso legislatore, infatti, ha temperato la rigidità della disposizione, ponendosi dal punto di vista delle parti e della tutela del diritto, anziché da quello della funzione accertatrice di evasione, concedendo al contribuente di vincere la presunzione senza necessità di ricorrere a particolari mezzi di prova tassativamente previsti dalla legge. Pertanto,
l'Amministrazione ha contestato il conseguimento di ricavi sulla base della copertura di costi che assicurassero l'autosufficienza economica.
Alla luce, quindi, dei gravi indizi di antieconomicità, il contribuente ha sostenuto di non avere esercitato alcuna attività in considerazione di un lungo procedimento amministrativo, con risvolti anche penali, quando detto vicissitudini si riferiscono ad annualità di gran lunga risalenti rispetto a quelle oggetto del presente contenzioso, risultando il contribuente essere regolarmente iscritto all'Albo dei Veterinari, senza sospensione dall'attività nel 2016 ed esercente regolarmente, nella predetta annualità, la professione.
La dimostrazione dell'evasione perpetrata dall'appellante è stata data attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, che inducevano a ritenere che l'appellante non avesse, nel corso dell'anno 2016, dichiarato i compensi percepiti per l'attività di veterinario. Quindi, l'Amministrazione finanziaria, ha contestato l'evasione di imposta dimostrando, non solo l'oggettiva incongruenza della dichiarazione presentata, ma anche la consapevolezza del contribuente che le operazioni non dichiarate si inserivano in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, l'antieconomicità dell'esercizio di una professione con costi e oneri anche contributivi, in assenza di ricavi. Assolto detto onere istruttorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di economicità, di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 27566 del 2018, n. 15369 del
2020). Orbene, l l'evasione di imposta da parte dell'appellante risulta da una serie di ulteriori specifici elementi, circostanze e comportamenti significativi, criticamente scrutinati da questo Giudice Tributario, come dal
Giudice di Primo Grado, che inducono a ritenere che il contribuente avesse incassato nel corso dell'anno
2016, i compensi ricavati dallo studio di settore ed indicati nell'avviso di accertamento.
Del resto, le criticità evidenziate dall'Ufficio sono state giustificate dal contribuente con ragioni generiche, inverosimili e non plausibili, a fronte di indizi gravi risultanti, dai principali motori di internet sullo studio veterinario Ricorrente_1, pubblicizzato anche dai siti dedicati agli animali, che indicano che lo studio era aperto con i seguenti orari: “dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 ed era garantita la reperibilità per urgenze, anche notturne come confermato da alcune recensioni di utenti che si sono rivolti al veterinario in orario serale”; lo svolgimento dell'attività è indirettamente provato dai consumi di energia elettrica e di acqua che sono stati comunicati dai gestori e che sono andati aumentando, in termini di KWH di energia e di MC di acqua consumati, dal 2015 in poi, fino ad arrivare ad € 2.620,00 nel 2016; dallo spesometro integrato risultano acquisti all'ingrosso di medicinali e attrezzature veterinarie per € 26.361,00, di cui € 16.922,00 effettuati dalla Società_1 Srl, società specializzata nelle analisi e nell'attrezzature da laboratorio, indici di svolgimento dell'attività di veterinario, per l'anno 2016; nell'esercizio 2016 risultano versati contributi all'Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza Veterinari per € 7.231,00. In effetti, detti elementi sono indizi gravi, precisi e concordanti, anche in considerazione della loro valutazione complessiva e non atomistica, per cui le presunzioni conseguenti sono il risultato necessario e quindi univoco e sicuro, emergente da un procedimento logico - dimostrativo fondato su fatti noti. Né detta prova indiziaria raggiunta dall'Amministrazione Finanziaria, risulta in alcun modo attinta e scalfita dalle affermazioni incredibili ed improbabili circa la gratuità dell'opera prestata da lui e dalla sua assistente, né tanto meno dalle movimentazioni, tanto enfatizzate, del conto corrente Banca_1
intestato al dottore veterinario, atteso che il fatto che agli acquisti risultanti dai dati dello spesometro non corrispondano uscite finanziarie dal conto corrente non può certamente dimostrare che tali acquisti non siano avvenuti, potendo il loro pagamento essere stato effettuato in contanti o attraverso uscite da altri conti correnti riconducibili al contribuente, visto che non sono state effettuate indagini sui rapporti finanziari del contribuente.
Inoltre, proprio da quel conto corrente, risultano prelievi in contante che potrebbero essere stati utilizzati per l'acquisto dei materiali sanitari in contestazione e che tra le uscite ci sono altre spese riconducibili all'attività del professionista come anche riconosciuto nell'appello.
Allo stesso modo, il depauperamento del conto corrente, asseritamente alimentato da un'eredità ricevuta
(circostanza non provata), non giustifica certamente l'antieconomicità dell'attività svolta dal contribuente.
Il fatto che su tale conto non ci siano movimentazioni di accredito derivante dall'esercizio dell'attività e che il contribuente utilizzi tale conto per spese personali non esclude che i compensi siano transitati in altro conto corrente riconducibile al contribuente o che siano avvenuti semplicemente in contanti.
Tra l'altro, dall'esame del conto corrente prodotto risultano versamenti di assegni per circa 26.000,00 che potrebbero essere ricondotti a compensi del professionista.
E' stato, pertanto, raccolto il quadro indiziario e sono stati offerti elementi significativi per poter risalire al fatto in base a schemi logici e regole di comune esperienza, estendendo al caso individuale l'id quod plerumque accidit.. Questo evita all'Amministrazione Finanziaria la prova dell'impossibile. Pertanto, questo
Collegio ha vagliato tutti gli elementi emergenti, sottoponendo a giudizio critico e adeguatamente motivato il fatto e la responsabilità, così come ricostruiti e risultanti da tutti gli atti e deduzioni depositati nel presente giudizio, in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti ed imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita;
se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare di prova indiziaria e di indizi atti a sostenerla, ma di dimostrazione per absurdum, secondo regole che sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere pretesa nell'esercizio dell'attività giurisdizionale. L'appello è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.500,00 già ridotte.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T100121 2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Appello N. 466/2025, il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia N. 226/2024 emessa dalla Sez. I in data 22.10.2024 e depositata il 07.11.2024, con la quale veniva respinto il ricorso, a spese compensate, avverso l'Avviso di accertamento n. TL701T1001212022 relativo all'anno d'imposta 2016, per un unico sostanziale motivo di appello così sintetizzato. Carente o erronea motivazione in ordine alla valutazione degli assunti difensivi e dei riscontri documentali offerti dal contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio di I° grado e nelle relative memorie illustrative, a giustificazione dell'antieconomicità dell'attività
e particolarmente dell'“onere di fornire spiegazioni”, offerta anche mediante la produzione dell'estratto conto del conto corrente Banca_1 del Signor Ricorrente_1i di cui all'allegato n. 9a e 9b del ricorso, con conseguente annullamento dell'accertamento in riforma della Sentenza impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La Spezia, evidenziando che l'accertamento era legittimo perché fondato sull'applicazione degli studi di settore e su una valutazione di antieconomicità della gestione aziendale.
Nella dichiarazione dei redditi presentata dall'appellante per l'anno d'imposta 2016, non era indicato alcun compenso nel quadro RE. Il contribuente adduceva quale causa di esclusione dalla compilazione dello studio di settore la n. 7 ossia “altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività”.
Al fine di verificare la sussistenza della causa di esclusione indicata dal contribuente, l'Ufficio richiedeva, vanamente, con questionario n. Q00028/20, notificato in data 20.07.20 la documentazione contabile relativa all'annualità in oggetto, pertanto, l'Agenzia procedeva alla ricostruzione del reddito in via induttiva sulla base di elementi raccolti, risultati consistere in indizi dotati di gravità, precisione e concordanza.
Per instaurare il preventivo contraddittorio, l'Ufficio notificava in data 21.04.22 l'invito all'adesione ex art. 5 ter D.lgs. 218/97 n. TL7IT1000068/22.
Il contribuente non aderiva all'invito fissato e in data 12.05.22, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova procedeva a notificare l'avviso di accertamento n. TL701T100121/22 con il quale venivano ricostruiti compensi pari ad euro 52.709,00 (reddito di lavoro autonomo pari ad euro 23.728,00) e conseguentemente venivano liquidate imposte pari ad euro 4.854,00 per Irpef, euro 348,00 per Addizionale
Regionale ed euro 144,00 per Addizionale Comunale, Iva per euro 11.596,00 oltreché sanzioni, interessi ed accessori.
In data 11.07.22 il contribuente presentava ricorso, lamentando, sostanzialmente, di non aver esercitato, negli anni oggetto del controllo, alcuna attività in considerazione di un complesso iter amministrativo/ giudiziario protrattosi per più annualità, con sospensione dell'attività, con provvedimenti disciplinari, ispezioni dell'ASL e con riflessi anche in sede penale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, replicando puntualmente alle eccezioni di controparte rappresentando di non avere rinvenuto provvedimenti di sospensione o disciplinari negli ultimi anni. L'Ufficio evidenziava la sostanziale antieconomicità dell'attività svolta dal contribuente e valorizzava gli elementi raccolti, costituenti indice di svolgimento dell'attività nell'anno di imposta oggetto di accertamento. Con sentenza n. 226/2024, emessa in data 22/10/2024 e depositata in data 07/11/2024, la Corte di Giustizia di primo grado di La Spezia respingeva il ricorso del contribuente ritenendolo infondato e dichiarando pienamente legittima la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte respinge la richiesta di ammissione della prova testimoniale scritta ex art. 7 comma 4 D. Lgs. 546/1992, da assumere nei modi e termini di cui all'art. 257 bis c.p.c., non può essere accolta per le seguenti ragioni.
La prova scritta per testimoni ai sensi dell'art. 257 c.p.c. , richiamato dallo stesso art. 7 comma 4 D. Lgs.
546/1992, può essere assunta dal giudice, solo su accordo delle parti e non risulta che l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di La Spezia, abbia, non solo prestato il proprio consenso alla modalità scritta di assunzione dello strumento istruttorio di cui si discute, ma non abbia nemmeno ritenuto assumibile la stessa prova testimoniale.
Inoltre, la prova richiesta non solo non è necessaria, come richiesto dall'art. 7 comma 4 D. Lgs. 546/1992, ma non è nemmeno dirimente, sia perché non è revocato in dubbio, nemmeno dall'Agenzia delle Entrate, che il contribuente abbia prestato la propria attività professionale anche disinteressatamente e sia perché quand'anche tutti i testimoni confermassero che nel corso dell'anno 2016 il veterinario avesse visitato e soccorso animali di loro proprietà gratuitamente, ciò non escluderebbe che in concomitanza con il volontariato, il contribuente prestasse anche attività professionale compensata.
Passando al merito, si osserva che, al dottore veterinario, è stato notificato l'avviso di accertamento per l'anno 2016, per maggiori ricavi non dichiarati, basato sull'applicazione degli studi di settore e su una valutazione di antieconomicità della gestione dell'attività professionale, nella quale sin dal 2008, non risultavano ricavi, pur a fronte di spese, di versamenti di contributi previdenziali, di iscrizione all'Albo e di possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività liberale.
Questa Corte evidenzia che, nel caso di specie, non si tratta di un accertamento “induttivo puro”, basato cioè unicamente su presunzioni in assenza di contabilità, bensì di un accertamento analitico-induttivo. Questo significa che l'Amministrazione Finanziaria é partita dai dati contabili risultanti dalle banche dati (in particolare i costi) per poi, attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ricostruire i maggiori ricavi non dichiarati, per cui elemento chiave dell'accertamento é che lo scostamento rispetto ai parametri degli studi di settore non é l'unica prova. Detto presupposto iniziale si è vieppiù rafforzato in ragione di un dato fondamentale: la pluriennale antieconomicità della gestione. L'anomalia dei redditi dichiarati si estendeva su un arco temporale ampio (2008-2016), evidenziando una situazione strutturale che rendeva credibile la presunzione di maggiori ricavi occultati.
Inoltre, questa Corte ribadisce che il contribuente che intende contestare un accertamento basato su presunzioni qualificate, come quelle derivanti dagli studi di settore unite all'antieconomicità, ha l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando le ragioni specifiche che giustificano la performance economica negativa.
Pertanto, spetta al contribuente fornire prove concrete e specifiche per giustificare lo scostamento dai parametri di normalità economica, non essendo sufficienti affermazioni generiche e inconferenti, quali lo svolgimento della professione in forma esclusivamente volontaria per solo amore degli animali, per passione e spirito di gratuità.
L'appellante eccepisce, sotto il profilo della carenza o erronea motivazione della sentenza impugnata, una non corretta valutazione degli assunti difensivi offerti dal contribuente a giustificazione dell'antieconomicità dell'attività svolta, soprattutto, in ordine alla documentazione relativa all'estratto del conto corrente Banca_1
prodotto con le memorie illustrative e alle vicissitudini amministrative, con sospensione dell'attività, irrogazione di sanzioni e riflessi di ordine penale.
La dimostrazione della insussistenza di fatti colpevoli perpetrati dal contribuente non risulta essere adeguata, concreta e tale da far ritenere giustificabile il mancato conseguimento di ricavi per anni. Per l'anno d'imposta oggetto del controllo il contribuente ha presentato la dichiarazione non indicando alcun compenso e allo stesso tempo dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate emerge che i compensi dichiarati sono sempre stati esigui e che l'attività è in perdita cronica dal lontano 2008; solo nel 2013 è stato conseguito un utile di € 85,00, non certamente sufficiente al mantenimento di sé stesso e della figlia a carico al 50%.
Per costante giurisprudenza di legittimità "l'antieconomicità di un'attività si valuta nel raffronto tra gli utili conseguiti e la quantità e qualità del lavoro" (cfr Cassazione, 26067/2009). La "mancata remunerazione del capitale investito" individua un indice di antieconomicità dell'attività gestionale.
Del resto nel presente accertamento, la presunzione applicata dall'Erario del maggior reddito percepito dal contribuente si basa su indizi.
Al ricorrente si chiede di incrinarli, fornendo elementi che lascino ragionevolmente supporre una situazione diversa da quella prospettata dall'Ufficio.
Orbene, sembra a questo Collegio che il ricorrente non abbia assolto l'obbligo impostogli dalla legge, nonostante, non si pretenda dal contribuente la prova della sua innocenza, cioè della sua mancata evasione, non gli si domanda di giustificare tutte le movimentazioni e gli incassi del periodo considerato, ma gli si chiede la dimostrazione dell'assenza di alterazioni delle fisiologiche dinamiche imprenditoriale (rectius professionali), per cui non è plausibile, l'esercizio di una professione in perdita per anni, richiesta alla quale il contribuente non ha adempiuto.
In effetti, la presunzione legale iuris tantum, pur essendo un autonomo mezzo di prova, si esaurisce in una formula per designare l'onerato della prova, nel senso che l'Amministrazione Finanziaria che doveva provare il maggior reddito accertato, presunto dalla legge, ne è dispensata. Lo stesso legislatore, infatti, ha temperato la rigidità della disposizione, ponendosi dal punto di vista delle parti e della tutela del diritto, anziché da quello della funzione accertatrice di evasione, concedendo al contribuente di vincere la presunzione senza necessità di ricorrere a particolari mezzi di prova tassativamente previsti dalla legge. Pertanto,
l'Amministrazione ha contestato il conseguimento di ricavi sulla base della copertura di costi che assicurassero l'autosufficienza economica.
Alla luce, quindi, dei gravi indizi di antieconomicità, il contribuente ha sostenuto di non avere esercitato alcuna attività in considerazione di un lungo procedimento amministrativo, con risvolti anche penali, quando detto vicissitudini si riferiscono ad annualità di gran lunga risalenti rispetto a quelle oggetto del presente contenzioso, risultando il contribuente essere regolarmente iscritto all'Albo dei Veterinari, senza sospensione dall'attività nel 2016 ed esercente regolarmente, nella predetta annualità, la professione.
La dimostrazione dell'evasione perpetrata dall'appellante è stata data attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, che inducevano a ritenere che l'appellante non avesse, nel corso dell'anno 2016, dichiarato i compensi percepiti per l'attività di veterinario. Quindi, l'Amministrazione finanziaria, ha contestato l'evasione di imposta dimostrando, non solo l'oggettiva incongruenza della dichiarazione presentata, ma anche la consapevolezza del contribuente che le operazioni non dichiarate si inserivano in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, l'antieconomicità dell'esercizio di una professione con costi e oneri anche contributivi, in assenza di ricavi. Assolto detto onere istruttorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di economicità, di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 27566 del 2018, n. 15369 del
2020). Orbene, l l'evasione di imposta da parte dell'appellante risulta da una serie di ulteriori specifici elementi, circostanze e comportamenti significativi, criticamente scrutinati da questo Giudice Tributario, come dal
Giudice di Primo Grado, che inducono a ritenere che il contribuente avesse incassato nel corso dell'anno
2016, i compensi ricavati dallo studio di settore ed indicati nell'avviso di accertamento.
Del resto, le criticità evidenziate dall'Ufficio sono state giustificate dal contribuente con ragioni generiche, inverosimili e non plausibili, a fronte di indizi gravi risultanti, dai principali motori di internet sullo studio veterinario Ricorrente_1, pubblicizzato anche dai siti dedicati agli animali, che indicano che lo studio era aperto con i seguenti orari: “dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 ed era garantita la reperibilità per urgenze, anche notturne come confermato da alcune recensioni di utenti che si sono rivolti al veterinario in orario serale”; lo svolgimento dell'attività è indirettamente provato dai consumi di energia elettrica e di acqua che sono stati comunicati dai gestori e che sono andati aumentando, in termini di KWH di energia e di MC di acqua consumati, dal 2015 in poi, fino ad arrivare ad € 2.620,00 nel 2016; dallo spesometro integrato risultano acquisti all'ingrosso di medicinali e attrezzature veterinarie per € 26.361,00, di cui € 16.922,00 effettuati dalla Società_1 Srl, società specializzata nelle analisi e nell'attrezzature da laboratorio, indici di svolgimento dell'attività di veterinario, per l'anno 2016; nell'esercizio 2016 risultano versati contributi all'Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza Veterinari per € 7.231,00. In effetti, detti elementi sono indizi gravi, precisi e concordanti, anche in considerazione della loro valutazione complessiva e non atomistica, per cui le presunzioni conseguenti sono il risultato necessario e quindi univoco e sicuro, emergente da un procedimento logico - dimostrativo fondato su fatti noti. Né detta prova indiziaria raggiunta dall'Amministrazione Finanziaria, risulta in alcun modo attinta e scalfita dalle affermazioni incredibili ed improbabili circa la gratuità dell'opera prestata da lui e dalla sua assistente, né tanto meno dalle movimentazioni, tanto enfatizzate, del conto corrente Banca_1
intestato al dottore veterinario, atteso che il fatto che agli acquisti risultanti dai dati dello spesometro non corrispondano uscite finanziarie dal conto corrente non può certamente dimostrare che tali acquisti non siano avvenuti, potendo il loro pagamento essere stato effettuato in contanti o attraverso uscite da altri conti correnti riconducibili al contribuente, visto che non sono state effettuate indagini sui rapporti finanziari del contribuente.
Inoltre, proprio da quel conto corrente, risultano prelievi in contante che potrebbero essere stati utilizzati per l'acquisto dei materiali sanitari in contestazione e che tra le uscite ci sono altre spese riconducibili all'attività del professionista come anche riconosciuto nell'appello.
Allo stesso modo, il depauperamento del conto corrente, asseritamente alimentato da un'eredità ricevuta
(circostanza non provata), non giustifica certamente l'antieconomicità dell'attività svolta dal contribuente.
Il fatto che su tale conto non ci siano movimentazioni di accredito derivante dall'esercizio dell'attività e che il contribuente utilizzi tale conto per spese personali non esclude che i compensi siano transitati in altro conto corrente riconducibile al contribuente o che siano avvenuti semplicemente in contanti.
Tra l'altro, dall'esame del conto corrente prodotto risultano versamenti di assegni per circa 26.000,00 che potrebbero essere ricondotti a compensi del professionista.
E' stato, pertanto, raccolto il quadro indiziario e sono stati offerti elementi significativi per poter risalire al fatto in base a schemi logici e regole di comune esperienza, estendendo al caso individuale l'id quod plerumque accidit.. Questo evita all'Amministrazione Finanziaria la prova dell'impossibile. Pertanto, questo
Collegio ha vagliato tutti gli elementi emergenti, sottoponendo a giudizio critico e adeguatamente motivato il fatto e la responsabilità, così come ricostruiti e risultanti da tutti gli atti e deduzioni depositati nel presente giudizio, in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti ed imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita;
se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare di prova indiziaria e di indizi atti a sostenerla, ma di dimostrazione per absurdum, secondo regole che sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere pretesa nell'esercizio dell'attività giurisdizionale. L'appello è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.500,00 già ridotte.