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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 824/2019 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Gaetano Caputo Pt_1
opponente
contro
, in proprio e quale socio residuo dello Studio Associato “Studio Tecnico Controparte_1
Co ingg. Favuzzi A.”, con il patrocinio dell'avv. Pietro Mastropasqua
opposto
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la , in persona del l.r.p.t., ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3703/2018 emesso in data 11.10.2018 dal Tribunale di Bari e notificato il 27.11.2018, su ricorso dell'ing. , in proprio e nella qualità di socio Controparte_1 residuo dello studio associato “Studio Tecnico ingg. Favuzzi C. e A.” per il pagamento dell'importo di € 16.699,99 oltre accessori, quale cessionario di quota parte del credito derivante dal contratto di locazione tra la Edil Service S.r.l. e la ASL Bari. Parte In sede di opposizione l ha preliminarmente eccepito l'inefficacia della cessione per mancata accettazione da parte dell'Ente ceduto e per difetto di disponibilità del credito da parte del cedente, in quanto gravato da plurimi atti di pignoramento notificati da dipendenti della società cedente ed Parte esattoriali. L ha, inoltre, rappresentato che, a seguito della richiesta di rilascio del DURC, emergeva una situazione di irregolarità contributiva a carico della Edil Service s.r.l., a fronte della quale l'Agenzia delle Entrate notificava alla ceduta un atto di pignoramento presso terzi per un importo superiore a € 1.000.000,00. Ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73, l'opponente non poteva legittimamente procedere al pagamento del credito oggetto di cessione, fino all'estinzione del debito contributivo nei confronti dell'Erario.
La ha chiesto, pertanto, dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di Pt_1 spese di lite.
Con comparsa depositata il 22.05.2019, si è costituito in giudizio , anche nella Controparte_1 qualità di socio dello Studio Associato “Studio Tecnico ingg. , contestando in fatto Controparte_3 ed in diritto le deduzioni formulate dalla opponente. In via preliminare, ha chiesto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., disporsi la concessione della provvisoria esecuzione del titolo;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
La causa, di natura documentale, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 17.09.2025, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Giova premettere che, nelle more del giudizio, la Edil Service s.r.l., cedente del credito, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Trani. L'opposto, sul punto, ha rappresentato con il deposito delle note dell'11.10.2024 “(…) A seguito del fallimento l'Ing. per i medesimi crediti oggetto del CP_1 presente giudizio, si è insinuato nel fallimento opponendosi, poi allo stato passivo”.
Entrambe le parti, con il deposito delle note conclusive, hanno evidenziato la necessità che ogni questione relativa all'accertamento ed alla soddisfazione del credito azionato in via monitoria fosse rimessa alla competenza della procedura concorsuale della Edil Service S.r.l. In tale prospettiva, congiuntamente, hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'azione con compensazione integrale delle spese di lite affinchè il credito fosse oggetto di accertamento e verifica in sede concorsuale. Ne consegue la revoca del titolo monitorio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite come da richiesta avanzata congiuntamente dalle parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Seconda Civile, in composizione monocratica, ogni altra domanda delle parti respinta o assorbita: - dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3703/2018;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.9.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco