Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 28 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6951/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Roberto Giglio
-ricorrente-
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. da avv. Francesca Mastrorilli
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte ricorrente chiede riconoscersi il diritto alla liquidazione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, così come indicato nel provvedimento di omologa.
1
INVCIV, decorrenza 1 febbraio 2022 Codice fiscale ” (allegata in C.F._1 atti).
L'istituto previdenziale ha trattenuto l'intero importo maturato a titolo di indennità di accompagnamento per la revoca della maggiorazione sociale da Febbraio
2022.
Parte ricorrente evidenzia “l'illegittimità della suddetta trattenuta, non solo perché non dovuta, ma perché riferita a prestazione e natura diversa e non omogenea e per la quale l' come ben noto, non potrebbe operare alcuna trattenuta CP_2
o, al massimo, nella misura di 1/5 e giammai l'intero importo maturato (cfr Cass.
30220/2019 del 20.11.2019)”.
L'istituto convenuto al riguardo nulla ha dedotto.
In merito alla questione in esame la S.C. ha statuito che “6. la L. n. 153 del
1969, art. 69 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al comma 1 che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11, spettanti a carico dell' "possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, CP_1 nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'
[...] derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di Controparte_3 forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni CP_2 contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative".
Il comma 2 fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo il diritto di avvalersi, CP_1 come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989
n. 383).
2 7. La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto.
Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
8.Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
9.L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
10.Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione);
11. Ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall' istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto (in generale, sulla natura dell'assegno sociale, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minimi di salute o gravi situazioni di urgenza, si rinvia a Cass. n. 22261 del 2015). L' identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale da quelli dell'indennità di accompagnamento” (Cass. civ., Sez. lavoro, n.30220, del 20 novembre 2019).
3 Allo stesso modo, considerata l'illegittimità della trattenuta operata dall' CP_1 senza i limiti soprarichiamati, l' deve essere condannato Controparte_4 al pagamento dei ratei arretrati, come da provvedimento di omologa.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese in favore della ricorrente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: - in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento della indennità di CP_1 accompagnamento nei confronti di così come disposto nel Parte_1 provvedimento di omologa;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida nella misura di € 1.300,00 oltre RSG, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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