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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 303/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a ha pronunciato la seguente precetto (art. 615, l'
S E N T E N Z A comma c.p.c.) nella causa civile n. 303/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
22/10/2025, promossa
DA
(subentrata ad Parte_1 Controparte_1
a volta incorporante ) (C.F. ),
[...] CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Brescia via Santa Caterina n. 6;
Attrice in riassunzione
pagina 1 di 17 CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), con sede in Roma, società con socio unico Invitalia s.p.a. P.IVA_2
nella qualità di mandataria e gestore, in raggruppamento temporaneo di imprese,
del Fondo Pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge 662/1996, in persona dell'amministratore delegato dott. che agisce in virtù Controparte_4
dei poteri di delega conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione
della Banca in data 19.12.2023, assistita e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti del foro di Milano con studio in Roma via Monteverdi n. 20, giusta delega in atti;
Convenuta in riassunzione
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), e C.F. CP_5 C.F._1 Controparte_6
) in persona del legale rappresentante, nella qualità di successori ex P.IVA_3
art. 2945 comma 3 c.c. di Controparte_7
(C.F: ;
[...] P.IVA_2
Convenuti in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di
cassazione n. 35507/2023 in data 19.12.2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2346/2017, rigettare pagina 2 di 17 l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_7
e in concordato preventivo, confermando la legittimità dell'operato
[...]
dell' . Controparte_8
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, sia del primo che del secondo grado di causa, con condanna alla restituzione di quanto pagato, anche a titolo di spese di giudizio, in dipendenza delle sentenze di primo e di secondo grado, maggiorato degli interessi.
Per : Controparte_3
La deducente si associa alla domanda giudiziale proposta dall' Parte_1
evidenziando la legittimità del proprio operato per tutti i motivi esposti
[...]
in atti.
Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.10.2015, e in Controparte_7
concordato preventivo con sede in Vertova conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Bergamo e Controparte_9 [...]
proponendo opposizione a precetto avverso la Controparte_3
cartella esattoriale n. 01920150013508602 esponendo:
- che nel 2010 in bonis aveva ottenuto da Controparte_7 Parte_2
un finanziamento chirografario agevolato ex legge n. 662/96 di €
[...]
600.000 assistito da fideiussione personale di per il 50% del CP_5
credito;
pagina 3 di 17 - che il finanziamento era stato erogato in data 30.11.2013 presso la filiale di
Bergamo, assistito sino alla concorrenza di € 360.000 dalla garanzia della Banca
del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale s.p.a. in qualità di gestore del Fondo
di Garanzia;
- che la società deducente era stata ammessa al concordato preventivo,
omologato con decreto 25.03.2013, e in seguito all'omologa la banca erogatrice aveva escusso la garanzia prestata dal Fondo e quest'ultimo si era surrogato nei diritti della banca erogatrice per l'importo di € 330.820,99;
- che detto credito veniva ammesso nel passivo al chirografo, mentre il Fondo
aveva preteso il privilegio ex art. 24 l. 449/97 e art. 9 d.lgs. 123/98;
- che in seguito il credito del Fondo veniva iscritto a ruolo ex art. 9 comma 5
d.lgs. 123/98 e art. 67 comma 2 DPR 43/88 e in data 31.08.2015 veniva notificata la cartella esattoriale n. 01920150013508602;
- che invero non era possibile intraprendere l'esecuzione forzata nei confronti di una società in concordato preventivo e altro contenzioso era stato promosso per l'accertamento del privilegio;
- che, infine, la cartella incorporava un credito non tributario di natura privatistica e dunque l'opposizione andava proposta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.
L'agente della riscossione resisteva osservando:
- che per le restituzioni di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. 123/98 si doveva provvedere con iscrizione a ruolo e che il credito aveva natura privilegiata;
pagina 4 di 17 - che era inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento in sé in quanto ogni contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi;
- che il ruolo era stato formato dall'ente impositore e costituiva il titolo esecutivo, mentre la cartella di pagamento era il mezzo con cui il ruolo veniva portato a conoscenza del debitore e detta attività di notificazione era consentita anche nei confronti di una società in concordato preventivo, come si poteva desumere dall'art. 90 del D.P.R. 602/73.
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. resisteva. Chiedeva in via preliminare la riunione della presente causa con quella promossa dalla stessa società attrice in cui era chiesto l'accertamento della natura chirografaria del credito;
nel merito esponeva che in bonis, ora in concordato Controparte_7
preventivo, aveva beneficiato, giusta delibera del Comitato per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L. 662/96 del 9.12.2010,
dell'erogazione di un finanziamento di € 600.000 con garanzia diretta del Fondo
Garanzia PMI, sino al 60% dell'insolvenza del capitale garantito;
che di seguito la banca finanziatrice aveva versato a l'importo di € 600.000 Controparte_7
con valuta 30.11.2020; che la mutuataria si era resa inadempiente agli obblighi derivanti dal suddetto finanziamento fin dalla rata scaduta in data 30.06.2011
con seguente revoca del finanziamento;
che, a fronte dell'escussione della garanzia a prima richiesta del Fondo da parte della banca erogatrice, la comparente aveva versato la somma di € 330.820,99 con valuta 15.04.2014
pagina 5 di 17 acquisendo per conto del Fondo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto degli art. 1203 c.c. e art. 2 comma 4 DM
20.06.2005.
Alla luce di queste premesse, rappresentava che vi era Controparte_3
stata la formalizzazione del credito mediante iscrizione a ruolo ex art. 9 del d.lgs. 123/98 e art. 33 del d.lgs. 112/99 e che detto credito, avente natura pubblicistica, era assistito da privilegio.
Il giudice adito dichiarava inefficace la cartella esattoriale n.
01920150013508602 notificata in data 31.08.2015 da a CP_2 [...]
con condanna alle spese di lite a danno di , mentre le Controparte_7 CP_2
spese di lite venivano compensate nei rapporti tra opponente Controparte_7
e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a.
[...]
A detta del primo giudice, se da un lato era pacifica l'esistenza del credito,
dall'altro erano contestate le modalità con le quali il creditore può vedere riconosciuto il suo credito;
contestava l'assunto secondo cui la cartella aveva mera funzione informativa nei confronti del debitore e che era sufficiente che il creditore procedesse all'iscrizione a ruolo, mentre il concessionario avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo nelle forme previste dalla legge fallimentare.
Con sentenza n. 1063/2020 del 13.10.2020 questa Corte rigettava il gravame condannando , subentrata a Parte_1 [...]
incorporante alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_9
di lite sia nei confronti di e in concordato Controparte_7
pagina 6 di 17 preventivo sia nei confronti di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
s.p.a.
Con ordinanza n. 35507/2023 del 19.12.2023 la Suprema Corte, su ricorso di
, accoglieva il motivo così argomentando: Parte_1
“Questa Corte, in effetti, ha di recente ribadito il principio, pienamente
condiviso dal collegio, secondo il quale la cartella esattoriale, quale atto che
accorpando in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto non determina
l'inizio della procedura esecutiva, si sottrae al divieto di cui alla L. Fall., art.
168, il quale impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non
anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente e al di
fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore
concordatario; con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile tanto la
notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo,
quanto, ove si tratti del primo atto impositivo, la relativa impugnazione da parte
del debitore (Cass. n. 31560 del 2022; conf. Cass. n. 9440 del 2019; Cass. n.
24880 del 2020).
L'inizio dell'azione esecutiva, vietata dalla L. Fall., art. 168, dev'essere, infatti,
ricondotta non all'emissione e alla notifica della cartella di pagamento,
rappresentando quest'ultima atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio
della vera e propria procedura esecutiva, con la conseguenza che, da un lato, la
cartella esattoriale, quale atto che "accorpa" in sé le funzioni di titolo esecutivo
e precetto, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 cit., che impedisce solo le
pagina 7 di 17 azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del
creditore volta a realizzare unilateralmente ed al di fuori della procedura
concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario (Cass. n.
23806 del 2020, in motiv.) e, dall'altro, che, una volta notificata la cartella, il
contribuente, pur in pendenza della procedura di concordato preventivo, ha
senz'altro la legittimazione a proporre la relativa impugnazione, specie nel caso
in cui la stessa rappresenti il primo atto impositivo (Cass. n. 31560 del 2022, in
motiv.).
Nè può in senso contrario invocarsi, come ha fatto la corte d'appello, il D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 bis, nella parte in cui, in deroga alle
disposizioni ordinarie in tema di decadenza, prevede che, per i crediti anteriori
alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, non
ancora iscritti a ruolo, l'agente deve notificare la cartella di pagamento, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione
del decreto che ne revochi l'ammissione ovvero dichiari la sua mancata
approvazione ai sensi della L. Fall., artt. 173 e 179, ovvero della sentenza che
ne dichiari la risoluzione ovvero l'annullamento a norma della L. Fall., art. 186:
intanto, perché la norma in esame fa espresso riferimento alle cartelle emesse
per le imposte dirette ed indirette e non trova, dunque, applicazione nelle
ipotesi, come quella in esame, in cui l'iscrizione a ruolo verta, al contrario, su
crediti di natura diversa, come quello al recupero di un finanziamento revocato;
in secondo luogo, perché l'operatività del termine previsto dal D.P.R. n. 602
pagina 8 di 17 cit., art. 25, comma 1-bis, è connessa a talune specifiche situazioni,
puntualmente individuate dal legislatore, in cui la procedura di concordato ha
avuto esito negativo, nel senso che la norma, allo scopo di "consentire
all'Amministrazione finanziaria di recuperare il credito tributario una volta che
le soluzioni alla crisi d'impresa evocate abbiano avuto un esito patologico",
assegna all'agente per la riscossione un termine ad hoc per il recupero del
credito tributario rimasto insoddisfatto in seno alla procedura concordataria
ovvero all'accordo, senza, tuttavia, impedire che lo stesso, al di fuori delle
predette ipotesi, possa procedere, secondo le regole ordinarie e nei termini ivi
previsti, alla notifica della cartella di pagamento anche dopo che il debitore sia
stato ammesso alla procedura di concordato preventivo (Cass. n. 31560 del
2022, in motiv.).”
– subentrata ex lege ad Parte_1 [...]
riassumeva il processo dando atto che Controparte_1 [...]
e concordato preventivo era stata cancellata dal Controparte_7
Registro delle Imprese in data 8.02.2024 e dunque la riassunzione era notificata ai soci successori ex art. 2495 c.c., ossia e che CP_5 Controparte_6
tuttavia rimanevano contumaci.
Nel giudizio di rinvio si costituiva Mediocredito Centrale – Banca del
Mezzogiorno s.p.a. associandosi alla domanda svolta dall'attrice in riassunzione.
Dichiarata la contumacia di e di la causa veniva CP_5 Controparte_6
spedita in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, previa pagina 9 di 17 assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli critti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, è utile premettere che, secondo costante orientamento della Suprema
Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) - qual è quello che ci occupa - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra,
piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado,
ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è
pagina 10 di 17 funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le molte Cass. civ. n. 15143/2021; in senso conforme Cass. civ. nn. 11936/2006; 1824/2005; 13833/2002; 3475/2001;
14892/2000; 5901/1994).
Pacifici i fatti di causa.
La società in bonis (successivamente in concordato preventivo Controparte_7
e oggi cancellata dal Registro delle Imprese) beneficiava, giusta delibera del
Comitato per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L. 662/96
del 9.12.2010, dell'erogazione di un finanziamento di € 600.000 con garanzia diretta del Fondo di Garanzia PMI, sino al 60% dell'insolvenza del capitale garantito da in virtù della Convenzione con cui il Ministero dello Pt_3
Sviluppo Economico svolge l'attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) della Legge 662/96 per garantire i crediti concessi dagli Istituti di Credito a favore delle e CP_10 CP_11
Nell'ambito della summenzionata attività il Comitato di Gestione del Fondo
ammetteva all'intervento agevolativo l'operazione in oggetto;
in seguito, alla presentazione della domanda di ammissione al Fondo di Garanzia L. 662/96 e alla sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 081916 Banca MedioCredito
Italiano (ossia la banca finanziatrice) erogava all'impresa beneficiaria –
contraente l'importo di euro 600.000 con valuta 30.11.2010.
Le risorse del Fondo, che si alimenta autonomamente per effetto del graduale pagina 11 di 17 CP_1 rimborso dei finanziamenti, sono stanziate dal e finalizzate agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e la garanzia prestata dalla consente alle imprese che ne beneficiano di ottenere Pt_3
sul mercato bancario i finanziamenti necessari per la propria attività senza ricorrere ad impegni di firma personali.
La mutuataria si rendeva contrattualmente inadempiente Controparte_7
agli obblighi derivanti dal suddetto finanziamento sin dalla rata scaduta del
30.06.2011 con conseguente revoca del finanziamento concessole da
. Parte_2
A fronte dell'escussione della garanzia a prima richiesta del Fondo ex L. 662/96
da parte della Banca finanziatrice, erogava alla stessa l'importo di € Pt_3
330.820,99, con valuta 15.04.2014 acquisendo per conto del fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005.
Seguiva la formalizzazione del citato credito di nei confronti del Parte_4
Concordato Preventivo mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale straordinario da parte di in base al combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D. Pt_5
Lgs. 123/98 e dell'art. 33 del d.lgs. 112/998 rubricato “Insinuazione del credito”
secondo cui: “Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente
creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione
pagina 12 di 17 del credito in tali procedure”.
In virtù delle disposizioni legislative succitate (art. 9, comma 5, del D. Lgs.
123/98, art. 33 del d.lgs. 112/99 e art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005) CP_13
formalizzava il citato credito mediante iscrizione a ruolo esattoriale
[...]
. Veniva dunque emessa la cartella esattoriale di cui si è detto CP_14
dall'agente della riscossione notificata alla procedura concordataria a cui seguiva l'opposizione.
Solo per completezza, va rilevato che il Tribunale di Bergamo, con sentenza n.
188/2017, ha riconosciuto l'esistenza del privilegio, statuizione confermata da questa Corte con sentenza n. 431/2020.
Tanto premesso in fatto, in diritto questa Corte deve quindi uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui la cartella esattoriale, accorpando in sé la funzione di titolo esecutivo e di precetto, non determina l'inizio della procedura esecutiva e si sottrae al divieto dell'art. 168
L.F. previgente il quale impedisce solo le azioni proprie del processo esecutivo e non qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario. La notifica della cartella, pertanto,
è il mezzo con cui il ruolo viene portato a conoscenza del debitore determinando in tal modo la decorrenza del termine per la sua concreta impugnazione.
La procedura esecutiva vera e propria inizia con il pignoramento, che nel caso concreto, non costa essere avvenuto, e posto che nessuna contestazione in merito all'effettiva debenza è stata mossa da in Controparte_7
pagina 13 di 17 concordato preventivo ne consegue che l'originaria opposizione a precetto va rigettata.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio cui sia stata rimessa la causa anche per le spese del giudizio di legittimità si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio piuttosto che ai singoli gradi e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite e può pertanto pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale ovvero condannare la parte vittoriosa in Cassazione se ritenuta parte soccombente in relazione al giudizio nel suo complesso (cfr. tra le molte Cass. 15.12.2021 n. 40102).
Le spese di lite seguono la soccombenza, da valutare all'esito del giudizio nella sua unitarietà, nel senso che è vittoriosa nei confronti di Pt_1 CP_7
, ora cancellata dal registro delle Imprese e parimenti esiste
[...]
soccombenza tra e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Controparte_7
Centrale.
Le spese vengono liquidate nel minimo dello scaglione di riferimento, attesa la limitata attività svolta, dandosi atto che durante il processo di primo grado non vi è stata alcuna fase istruttoria, sicché i soci dell'originaria opponente
[...]
ossia e nei limiti di quanto Controparte_7 CP_5 Controparte_6
percepito dal bilancio di liquidazione, dovranno rifondere a ciascuna delle parti opposte le spese di lite liquidate:
pagina 14 di 17 - quanto al primo grado in € 6.023 per compenso, di cui € 1.772 per la fase studio, € 1.169 per la fase introduttiva ed € 3.082 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
- quanto al processo di appello in € 7.120 per compenso, di cui € 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità in € 5.387 per compenso, di cui € 2.481 per la fase studio, € 1.630 per la fase introduttiva ed € 1.276 per la fase decisionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge – con l'avvertenza che questo grado compete solo a e non a Pt_1 [...]
che non si è costituita nel giudizio di legittimità; CP_3
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 7.120 per compenso, di cui € 2.195
per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Inoltre, i soci dell'originaria opponente ossia Controparte_7 CP_5
e nei limiti di quanto percepito dal bilancio di liquidazione, Controparte_6
dovranno rifondere a le borsuali prenotate a debito per il giudizio di Pt_1
appello, per quello di legittimità e per il presente giudizio di rinvio in cui le spese prenotate a debito ammontano ad € 924.
In esito alla nuova statuizione, i soci della cancellata e Controparte_7
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. dovranno restituire quanto percepito per effetto delle sentenze di primo e secondo grado: la prima pagina 15 di 17 dovrà restituire gli importi di € 9.089,60 e 16.050,32 (di cui agli allegati 7 e 9),
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole dazioni al saldo;
la seconda dovrà restituire a l'importo di € 11.089,31 di cui all'allegato 8 Pt_1
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla dazione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Controparte_7
e in concordato preventivo avverso la cartella esattoriale n.
[...]
01920150013508602 in esito al giudizio di rinvio da ordinanza della Suprema
Corte in data 19.12.2023 n. 35507/23, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna i soci di e in concordato Controparte_7
preventivo a rifondere a le spese di Parte_1
tutti i gradi di giudizio, come liquidati in motivazione, nonché le spese prenotate a debito, nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione;
- condanna i soci di e in concordato Controparte_7
preventivo a rifondere a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a.
le spese del primo grado, del secondo grado e del presente giudizio di rinvio, nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione;
- condanna i soci di e in concordato Controparte_7
preventivo, nei limiti di quanto percepito nel bilancio finale di liquidazione, e
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. a restituire a le Pt_1
pagina 16 di 17 somme percepite nel corso del processo come indicato in motivazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a ha pronunciato la seguente precetto (art. 615, l'
S E N T E N Z A comma c.p.c.) nella causa civile n. 303/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
22/10/2025, promossa
DA
(subentrata ad Parte_1 Controparte_1
a volta incorporante ) (C.F. ),
[...] CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Brescia via Santa Caterina n. 6;
Attrice in riassunzione
pagina 1 di 17 CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), con sede in Roma, società con socio unico Invitalia s.p.a. P.IVA_2
nella qualità di mandataria e gestore, in raggruppamento temporaneo di imprese,
del Fondo Pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge 662/1996, in persona dell'amministratore delegato dott. che agisce in virtù Controparte_4
dei poteri di delega conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione
della Banca in data 19.12.2023, assistita e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti del foro di Milano con studio in Roma via Monteverdi n. 20, giusta delega in atti;
Convenuta in riassunzione
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), e C.F. CP_5 C.F._1 Controparte_6
) in persona del legale rappresentante, nella qualità di successori ex P.IVA_3
art. 2945 comma 3 c.c. di Controparte_7
(C.F: ;
[...] P.IVA_2
Convenuti in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di
cassazione n. 35507/2023 in data 19.12.2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2346/2017, rigettare pagina 2 di 17 l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_7
e in concordato preventivo, confermando la legittimità dell'operato
[...]
dell' . Controparte_8
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, sia del primo che del secondo grado di causa, con condanna alla restituzione di quanto pagato, anche a titolo di spese di giudizio, in dipendenza delle sentenze di primo e di secondo grado, maggiorato degli interessi.
Per : Controparte_3
La deducente si associa alla domanda giudiziale proposta dall' Parte_1
evidenziando la legittimità del proprio operato per tutti i motivi esposti
[...]
in atti.
Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.10.2015, e in Controparte_7
concordato preventivo con sede in Vertova conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Bergamo e Controparte_9 [...]
proponendo opposizione a precetto avverso la Controparte_3
cartella esattoriale n. 01920150013508602 esponendo:
- che nel 2010 in bonis aveva ottenuto da Controparte_7 Parte_2
un finanziamento chirografario agevolato ex legge n. 662/96 di €
[...]
600.000 assistito da fideiussione personale di per il 50% del CP_5
credito;
pagina 3 di 17 - che il finanziamento era stato erogato in data 30.11.2013 presso la filiale di
Bergamo, assistito sino alla concorrenza di € 360.000 dalla garanzia della Banca
del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale s.p.a. in qualità di gestore del Fondo
di Garanzia;
- che la società deducente era stata ammessa al concordato preventivo,
omologato con decreto 25.03.2013, e in seguito all'omologa la banca erogatrice aveva escusso la garanzia prestata dal Fondo e quest'ultimo si era surrogato nei diritti della banca erogatrice per l'importo di € 330.820,99;
- che detto credito veniva ammesso nel passivo al chirografo, mentre il Fondo
aveva preteso il privilegio ex art. 24 l. 449/97 e art. 9 d.lgs. 123/98;
- che in seguito il credito del Fondo veniva iscritto a ruolo ex art. 9 comma 5
d.lgs. 123/98 e art. 67 comma 2 DPR 43/88 e in data 31.08.2015 veniva notificata la cartella esattoriale n. 01920150013508602;
- che invero non era possibile intraprendere l'esecuzione forzata nei confronti di una società in concordato preventivo e altro contenzioso era stato promosso per l'accertamento del privilegio;
- che, infine, la cartella incorporava un credito non tributario di natura privatistica e dunque l'opposizione andava proposta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.
L'agente della riscossione resisteva osservando:
- che per le restituzioni di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. 123/98 si doveva provvedere con iscrizione a ruolo e che il credito aveva natura privilegiata;
pagina 4 di 17 - che era inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento in sé in quanto ogni contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi;
- che il ruolo era stato formato dall'ente impositore e costituiva il titolo esecutivo, mentre la cartella di pagamento era il mezzo con cui il ruolo veniva portato a conoscenza del debitore e detta attività di notificazione era consentita anche nei confronti di una società in concordato preventivo, come si poteva desumere dall'art. 90 del D.P.R. 602/73.
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. resisteva. Chiedeva in via preliminare la riunione della presente causa con quella promossa dalla stessa società attrice in cui era chiesto l'accertamento della natura chirografaria del credito;
nel merito esponeva che in bonis, ora in concordato Controparte_7
preventivo, aveva beneficiato, giusta delibera del Comitato per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L. 662/96 del 9.12.2010,
dell'erogazione di un finanziamento di € 600.000 con garanzia diretta del Fondo
Garanzia PMI, sino al 60% dell'insolvenza del capitale garantito;
che di seguito la banca finanziatrice aveva versato a l'importo di € 600.000 Controparte_7
con valuta 30.11.2020; che la mutuataria si era resa inadempiente agli obblighi derivanti dal suddetto finanziamento fin dalla rata scaduta in data 30.06.2011
con seguente revoca del finanziamento;
che, a fronte dell'escussione della garanzia a prima richiesta del Fondo da parte della banca erogatrice, la comparente aveva versato la somma di € 330.820,99 con valuta 15.04.2014
pagina 5 di 17 acquisendo per conto del Fondo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto degli art. 1203 c.c. e art. 2 comma 4 DM
20.06.2005.
Alla luce di queste premesse, rappresentava che vi era Controparte_3
stata la formalizzazione del credito mediante iscrizione a ruolo ex art. 9 del d.lgs. 123/98 e art. 33 del d.lgs. 112/99 e che detto credito, avente natura pubblicistica, era assistito da privilegio.
Il giudice adito dichiarava inefficace la cartella esattoriale n.
01920150013508602 notificata in data 31.08.2015 da a CP_2 [...]
con condanna alle spese di lite a danno di , mentre le Controparte_7 CP_2
spese di lite venivano compensate nei rapporti tra opponente Controparte_7
e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a.
[...]
A detta del primo giudice, se da un lato era pacifica l'esistenza del credito,
dall'altro erano contestate le modalità con le quali il creditore può vedere riconosciuto il suo credito;
contestava l'assunto secondo cui la cartella aveva mera funzione informativa nei confronti del debitore e che era sufficiente che il creditore procedesse all'iscrizione a ruolo, mentre il concessionario avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo nelle forme previste dalla legge fallimentare.
Con sentenza n. 1063/2020 del 13.10.2020 questa Corte rigettava il gravame condannando , subentrata a Parte_1 [...]
incorporante alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_9
di lite sia nei confronti di e in concordato Controparte_7
pagina 6 di 17 preventivo sia nei confronti di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
s.p.a.
Con ordinanza n. 35507/2023 del 19.12.2023 la Suprema Corte, su ricorso di
, accoglieva il motivo così argomentando: Parte_1
“Questa Corte, in effetti, ha di recente ribadito il principio, pienamente
condiviso dal collegio, secondo il quale la cartella esattoriale, quale atto che
accorpando in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto non determina
l'inizio della procedura esecutiva, si sottrae al divieto di cui alla L. Fall., art.
168, il quale impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non
anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente e al di
fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore
concordatario; con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile tanto la
notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo,
quanto, ove si tratti del primo atto impositivo, la relativa impugnazione da parte
del debitore (Cass. n. 31560 del 2022; conf. Cass. n. 9440 del 2019; Cass. n.
24880 del 2020).
L'inizio dell'azione esecutiva, vietata dalla L. Fall., art. 168, dev'essere, infatti,
ricondotta non all'emissione e alla notifica della cartella di pagamento,
rappresentando quest'ultima atto assimilabile al precetto, ma soltanto all'inizio
della vera e propria procedura esecutiva, con la conseguenza che, da un lato, la
cartella esattoriale, quale atto che "accorpa" in sé le funzioni di titolo esecutivo
e precetto, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 cit., che impedisce solo le
pagina 7 di 17 azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del
creditore volta a realizzare unilateralmente ed al di fuori della procedura
concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario (Cass. n.
23806 del 2020, in motiv.) e, dall'altro, che, una volta notificata la cartella, il
contribuente, pur in pendenza della procedura di concordato preventivo, ha
senz'altro la legittimazione a proporre la relativa impugnazione, specie nel caso
in cui la stessa rappresenti il primo atto impositivo (Cass. n. 31560 del 2022, in
motiv.).
Nè può in senso contrario invocarsi, come ha fatto la corte d'appello, il D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 bis, nella parte in cui, in deroga alle
disposizioni ordinarie in tema di decadenza, prevede che, per i crediti anteriori
alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, non
ancora iscritti a ruolo, l'agente deve notificare la cartella di pagamento, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione
del decreto che ne revochi l'ammissione ovvero dichiari la sua mancata
approvazione ai sensi della L. Fall., artt. 173 e 179, ovvero della sentenza che
ne dichiari la risoluzione ovvero l'annullamento a norma della L. Fall., art. 186:
intanto, perché la norma in esame fa espresso riferimento alle cartelle emesse
per le imposte dirette ed indirette e non trova, dunque, applicazione nelle
ipotesi, come quella in esame, in cui l'iscrizione a ruolo verta, al contrario, su
crediti di natura diversa, come quello al recupero di un finanziamento revocato;
in secondo luogo, perché l'operatività del termine previsto dal D.P.R. n. 602
pagina 8 di 17 cit., art. 25, comma 1-bis, è connessa a talune specifiche situazioni,
puntualmente individuate dal legislatore, in cui la procedura di concordato ha
avuto esito negativo, nel senso che la norma, allo scopo di "consentire
all'Amministrazione finanziaria di recuperare il credito tributario una volta che
le soluzioni alla crisi d'impresa evocate abbiano avuto un esito patologico",
assegna all'agente per la riscossione un termine ad hoc per il recupero del
credito tributario rimasto insoddisfatto in seno alla procedura concordataria
ovvero all'accordo, senza, tuttavia, impedire che lo stesso, al di fuori delle
predette ipotesi, possa procedere, secondo le regole ordinarie e nei termini ivi
previsti, alla notifica della cartella di pagamento anche dopo che il debitore sia
stato ammesso alla procedura di concordato preventivo (Cass. n. 31560 del
2022, in motiv.).”
– subentrata ex lege ad Parte_1 [...]
riassumeva il processo dando atto che Controparte_1 [...]
e concordato preventivo era stata cancellata dal Controparte_7
Registro delle Imprese in data 8.02.2024 e dunque la riassunzione era notificata ai soci successori ex art. 2495 c.c., ossia e che CP_5 Controparte_6
tuttavia rimanevano contumaci.
Nel giudizio di rinvio si costituiva Mediocredito Centrale – Banca del
Mezzogiorno s.p.a. associandosi alla domanda svolta dall'attrice in riassunzione.
Dichiarata la contumacia di e di la causa veniva CP_5 Controparte_6
spedita in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, previa pagina 9 di 17 assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli critti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, è utile premettere che, secondo costante orientamento della Suprema
Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) - qual è quello che ci occupa - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra,
piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado,
ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è
pagina 10 di 17 funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le molte Cass. civ. n. 15143/2021; in senso conforme Cass. civ. nn. 11936/2006; 1824/2005; 13833/2002; 3475/2001;
14892/2000; 5901/1994).
Pacifici i fatti di causa.
La società in bonis (successivamente in concordato preventivo Controparte_7
e oggi cancellata dal Registro delle Imprese) beneficiava, giusta delibera del
Comitato per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L. 662/96
del 9.12.2010, dell'erogazione di un finanziamento di € 600.000 con garanzia diretta del Fondo di Garanzia PMI, sino al 60% dell'insolvenza del capitale garantito da in virtù della Convenzione con cui il Ministero dello Pt_3
Sviluppo Economico svolge l'attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) della Legge 662/96 per garantire i crediti concessi dagli Istituti di Credito a favore delle e CP_10 CP_11
Nell'ambito della summenzionata attività il Comitato di Gestione del Fondo
ammetteva all'intervento agevolativo l'operazione in oggetto;
in seguito, alla presentazione della domanda di ammissione al Fondo di Garanzia L. 662/96 e alla sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 081916 Banca MedioCredito
Italiano (ossia la banca finanziatrice) erogava all'impresa beneficiaria –
contraente l'importo di euro 600.000 con valuta 30.11.2010.
Le risorse del Fondo, che si alimenta autonomamente per effetto del graduale pagina 11 di 17 CP_1 rimborso dei finanziamenti, sono stanziate dal e finalizzate agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e la garanzia prestata dalla consente alle imprese che ne beneficiano di ottenere Pt_3
sul mercato bancario i finanziamenti necessari per la propria attività senza ricorrere ad impegni di firma personali.
La mutuataria si rendeva contrattualmente inadempiente Controparte_7
agli obblighi derivanti dal suddetto finanziamento sin dalla rata scaduta del
30.06.2011 con conseguente revoca del finanziamento concessole da
. Parte_2
A fronte dell'escussione della garanzia a prima richiesta del Fondo ex L. 662/96
da parte della Banca finanziatrice, erogava alla stessa l'importo di € Pt_3
330.820,99, con valuta 15.04.2014 acquisendo per conto del fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005.
Seguiva la formalizzazione del citato credito di nei confronti del Parte_4
Concordato Preventivo mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale straordinario da parte di in base al combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D. Pt_5
Lgs. 123/98 e dell'art. 33 del d.lgs. 112/998 rubricato “Insinuazione del credito”
secondo cui: “Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente
creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione
pagina 12 di 17 del credito in tali procedure”.
In virtù delle disposizioni legislative succitate (art. 9, comma 5, del D. Lgs.
123/98, art. 33 del d.lgs. 112/99 e art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005) CP_13
formalizzava il citato credito mediante iscrizione a ruolo esattoriale
[...]
. Veniva dunque emessa la cartella esattoriale di cui si è detto CP_14
dall'agente della riscossione notificata alla procedura concordataria a cui seguiva l'opposizione.
Solo per completezza, va rilevato che il Tribunale di Bergamo, con sentenza n.
188/2017, ha riconosciuto l'esistenza del privilegio, statuizione confermata da questa Corte con sentenza n. 431/2020.
Tanto premesso in fatto, in diritto questa Corte deve quindi uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui la cartella esattoriale, accorpando in sé la funzione di titolo esecutivo e di precetto, non determina l'inizio della procedura esecutiva e si sottrae al divieto dell'art. 168
L.F. previgente il quale impedisce solo le azioni proprie del processo esecutivo e non qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario. La notifica della cartella, pertanto,
è il mezzo con cui il ruolo viene portato a conoscenza del debitore determinando in tal modo la decorrenza del termine per la sua concreta impugnazione.
La procedura esecutiva vera e propria inizia con il pignoramento, che nel caso concreto, non costa essere avvenuto, e posto che nessuna contestazione in merito all'effettiva debenza è stata mossa da in Controparte_7
pagina 13 di 17 concordato preventivo ne consegue che l'originaria opposizione a precetto va rigettata.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio cui sia stata rimessa la causa anche per le spese del giudizio di legittimità si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio piuttosto che ai singoli gradi e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite e può pertanto pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale ovvero condannare la parte vittoriosa in Cassazione se ritenuta parte soccombente in relazione al giudizio nel suo complesso (cfr. tra le molte Cass. 15.12.2021 n. 40102).
Le spese di lite seguono la soccombenza, da valutare all'esito del giudizio nella sua unitarietà, nel senso che è vittoriosa nei confronti di Pt_1 CP_7
, ora cancellata dal registro delle Imprese e parimenti esiste
[...]
soccombenza tra e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Controparte_7
Centrale.
Le spese vengono liquidate nel minimo dello scaglione di riferimento, attesa la limitata attività svolta, dandosi atto che durante il processo di primo grado non vi è stata alcuna fase istruttoria, sicché i soci dell'originaria opponente
[...]
ossia e nei limiti di quanto Controparte_7 CP_5 Controparte_6
percepito dal bilancio di liquidazione, dovranno rifondere a ciascuna delle parti opposte le spese di lite liquidate:
pagina 14 di 17 - quanto al primo grado in € 6.023 per compenso, di cui € 1.772 per la fase studio, € 1.169 per la fase introduttiva ed € 3.082 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
- quanto al processo di appello in € 7.120 per compenso, di cui € 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità in € 5.387 per compenso, di cui € 2.481 per la fase studio, € 1.630 per la fase introduttiva ed € 1.276 per la fase decisionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge – con l'avvertenza che questo grado compete solo a e non a Pt_1 [...]
che non si è costituita nel giudizio di legittimità; CP_3
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 7.120 per compenso, di cui € 2.195
per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Inoltre, i soci dell'originaria opponente ossia Controparte_7 CP_5
e nei limiti di quanto percepito dal bilancio di liquidazione, Controparte_6
dovranno rifondere a le borsuali prenotate a debito per il giudizio di Pt_1
appello, per quello di legittimità e per il presente giudizio di rinvio in cui le spese prenotate a debito ammontano ad € 924.
In esito alla nuova statuizione, i soci della cancellata e Controparte_7
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. dovranno restituire quanto percepito per effetto delle sentenze di primo e secondo grado: la prima pagina 15 di 17 dovrà restituire gli importi di € 9.089,60 e 16.050,32 (di cui agli allegati 7 e 9),
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole dazioni al saldo;
la seconda dovrà restituire a l'importo di € 11.089,31 di cui all'allegato 8 Pt_1
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla dazione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Controparte_7
e in concordato preventivo avverso la cartella esattoriale n.
[...]
01920150013508602 in esito al giudizio di rinvio da ordinanza della Suprema
Corte in data 19.12.2023 n. 35507/23, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna i soci di e in concordato Controparte_7
preventivo a rifondere a le spese di Parte_1
tutti i gradi di giudizio, come liquidati in motivazione, nonché le spese prenotate a debito, nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione;
- condanna i soci di e in concordato Controparte_7
preventivo a rifondere a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a.
le spese del primo grado, del secondo grado e del presente giudizio di rinvio, nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione;
- condanna i soci di e in concordato Controparte_7
preventivo, nei limiti di quanto percepito nel bilancio finale di liquidazione, e
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. a restituire a le Pt_1
pagina 16 di 17 somme percepite nel corso del processo come indicato in motivazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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