TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PA SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Podgora
n. 15;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. SFORZINI LAURA e con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Piazza Dante n. 3;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI COCNGIUNTE
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Pt_1 CP_1 contratto in Pioltello (MI) il 23/11/2002 e trascritto nei registri del suddetto
[...]
Comune (Atto 31 – Parte I – Anno 2002);
2) Porre a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia (maggiorenne, ma non economicamente indipendente) versando Persona_1 alla Signora la somma mensile di € 200,00 – da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT – entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra assegno come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Pavia e comunque fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia;
3) Prevedere che il padre versi direttamente alla figlia, tramite bonifico bancario sulla
Postepay, l'importo mensile di 100,00 euro;
4) Prevedere che la resistente continui a percepire l'assegno unico e universale;
5) Le parti concordano nel prevedere che la spesa 8di circa 80,00 euro a seduta) per le sedute dallo psicologo della figlia sarà sostenuta al 50% dalle parti;
6) Il ricorrente si impegna entro il termine di 3 mesi ad individuare un dentista per una valutazione della figlia e la relativa spesa sarà ripartita al 50% tra le parti, le parti convengono sin d'ora che laddove l'intervento non sia urgente potranno rivolgersi al
SSN;
7) Le parti dichiarano che le comunicazioni tra loro avverranno via e mail tramite i seguenti indirizzi ( ); Email_1 E_2 Email_3
8) La resistente si impegna a informare periodicamente il ricorrente in merito al percorso di studi e professionale intrapreso dalla figlia;
Per_1
9) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
10) Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
11) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 03.6.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il Tribunale di Milano in data
31.1.2023 ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
Pag. 2 di 3 Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti ai figli.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, è corretto compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 23/11/2022, da e da Parte_1 Controparte_1
(atto n. 31, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
[...]
2022) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 25/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PA SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Podgora
n. 15;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. SFORZINI LAURA e con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Piazza Dante n. 3;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI COCNGIUNTE
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Pt_1 CP_1 contratto in Pioltello (MI) il 23/11/2002 e trascritto nei registri del suddetto
[...]
Comune (Atto 31 – Parte I – Anno 2002);
2) Porre a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia (maggiorenne, ma non economicamente indipendente) versando Persona_1 alla Signora la somma mensile di € 200,00 – da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT – entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra assegno come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Pavia e comunque fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia;
3) Prevedere che il padre versi direttamente alla figlia, tramite bonifico bancario sulla
Postepay, l'importo mensile di 100,00 euro;
4) Prevedere che la resistente continui a percepire l'assegno unico e universale;
5) Le parti concordano nel prevedere che la spesa 8di circa 80,00 euro a seduta) per le sedute dallo psicologo della figlia sarà sostenuta al 50% dalle parti;
6) Il ricorrente si impegna entro il termine di 3 mesi ad individuare un dentista per una valutazione della figlia e la relativa spesa sarà ripartita al 50% tra le parti, le parti convengono sin d'ora che laddove l'intervento non sia urgente potranno rivolgersi al
SSN;
7) Le parti dichiarano che le comunicazioni tra loro avverranno via e mail tramite i seguenti indirizzi ( ); Email_1 E_2 Email_3
8) La resistente si impegna a informare periodicamente il ricorrente in merito al percorso di studi e professionale intrapreso dalla figlia;
Per_1
9) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
10) Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
11) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 03.6.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il Tribunale di Milano in data
31.1.2023 ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
Pag. 2 di 3 Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti ai figli.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, è corretto compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 23/11/2022, da e da Parte_1 Controparte_1
(atto n. 31, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
[...]
2022) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 25/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3