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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 887 /2022 da:
L'avv. LAGHI ROBERTO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CIVALE ANTONELLA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 887 del RGAC dell'anno 2022 avente ad o ggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 114/2022 emesso l'8 marzo 2022 dal Tribunale di Castrovillari, e vertente
TRA
in qualità di titolare dell'omonima impresa (P.I. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lagh i P.IVA_1
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del titolare, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Antonella Civale
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 114/2022, emesso l'8 marzo
2022 dal Tribunale di Castrovillari, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 8.655,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le fatture nn. 35/21 dell'importo di Euro
5.964,00, 36/21 dell'importo di Euro 800,00 e 37/21 dell'importo di Euro 1.891,00, relative a lavori commissionati dall'opponente ed eseguiti rispettivamente presso il Comune di San Lorenzo del Vallo, presso la scuola secondaria di Oriolo e presso l'abitazione dell'odierno opponente, sita in Terranova da Sibari.
Ha dedotto: a) la mancata produzione dell'attestazione di regolarità contabile in monitorio;
b) che per le fatture 35 e 36 non vi sarebbe prova né dell'espletamento dei lavori, né della pattuizione del corrispettivo;
c) che per la fattura 37 non v'è prova dello stesso rapporto obbligatorio;
d) che
1 il decreto ingiuntivo sarebbe una sorta di ritorsione derivante dalla decisione dell'opponente di rivolgersi ad altre ditte;
e) che per i lavori di cui alla fattura 36 era stata concordata una esecuzione gratuita nell'ambito del complessivo rapporto esistente tra le due imprese;
f) che i lavori di cui alla fattura 35 sono stati eseguiti in modo pessimo e l'opponente ha dovuto sos tenere esborsi per euro 2.000,00; g) che, nonostante la richiesta, l'opposto non ha fornito le certificazioni degli impianti e di regolare esecuzione dei lavori, determinando il blocco del pagamento da parte degli Enti committenti.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
1.2. Si è costituita parte opposta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Per quel che riguarda le fatture 35 e 36, deve rilevarsi che l'opponente non contesta l'esistenza del rapporto, quanto, piuttosto, l'omessa pattuizione del corrispettivo e l'esecuzione dei lavori, nonché l'esistenza di un accordo per l'esecuzione gratuita dei lavori di cui alla fattura 36 e la pessima esecuzione di quelli di cui alla fattura 35.
2.1. Ebbene, in relazione alla fattura 35, avente ad oggetto lavori eseguiti presso il Comune di San Lorenzo del Vallo, in primo luogo va respinta la doglianza relativa alla pessima esecuzione degli stessi, da qualificarsi come denuncia di vizi dei lavori appaltati.
La deduzione in esame, infatti, risulta del tutto generica, senza alcuna descrizione specifica dei vizi riscontrati.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “seppure non è necessaria ai fini , una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto
l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. 23-1-1999 n. 644); è quindi evidente che il richiamo a "carenze nel fabbricato" non risponde a questa esigenza, posto che il contenuto di tale denuncia resta su di un piano di estrema genericità
(anche avuto riguardo alle caratteristiche complesse dell'opera, trattandosi di un fabbricato destinato a realizzare gli scopi sociali della suddetta Cooperativa), come tale non suscettibile di consentire di avere cognizione, sia pure in maniera concisa, dei pretesi vizi riscontrati, ai quali in effetti non vi è alcun riferimento” (Cass. civ. Sez. II, 25 maggio 2011, n. 11520).
Pertanto, la mera deduzione della pessima esecuzione di un lavoro deve ritenersi del tutto generica e non meritevole di accoglimento.
2.1.1. Sulla concreta esecuzione dei lavori in esame, poi, il teste ha confermato che gli stessi sono Tes_1 stati eseguiti e sono consistiti in “canalizzazione dell'impianto elettrico ed elettronici;
schematura impianto idro-sanitario; schematura impianto termico”; anche il teste ha confermato tale circostanza. Tes_2
2 Non possono ritenersi attendibili, invece, i testi a prova contraria di parte opponente, i quali, contrariamente a quanto dedotto in citazione circa la mancata esecuzione dei lavori, hanno riferito che i lavori sono stati eseguiti, ma risultano incompleti, senza neppure specificare cosa sia stato eseguito e cosa no.
Pertanto, i lavori in esame devono ritenersi eseguiti.
2.1.2. Quanto al corrispettivo degli stessi, è vero che non è stata prodotta prova della relativa pattuizione.
Al riguardo, il capitolo di prova H articolato nella seconda memoria istruttoria di parte opposta, avente ad oggetto l'accettazione da parte dell'opponente del computo metrico e, in ultima analisi, la pattuizione del corrispettivo, deve ritenersi inammissibile, non essendo stati indicati la data e il luogo in cui si sarebbe perfezionato l'accordo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18453, secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa
(Cass., ord., 12 ottobre 2011, n. 20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547)”).
Tuttavia, con riferimento al contratto di appalto, l'art. 1657 c.c. prevede che, in mancanza di accordo o di tariffe e usi, l'importo dovuto è determinato dal Giudice.
Al riguardo, il Ctu, dalle cui conclusioni logiche, congrue e ben motivate, non v'è ragione di discostarsi, ha ritenuto non congruo l'importo richiesto, evidenziando che l'importo congruo per i lavori in esame è pari ad euro 2.204,75.
Di conseguenza, per la fattura n. 35 sono dovuti euro 2.204,75.
2.2. Passando alla fattura n. 36, relativa a lavori eseguiti presso la scuola secondaria di Oriolo, consistenti in
“smontaggio dell'impianto fotovoltaico esistente e recupero condizionatori esistenti, nonché alimentazione cantiere e messa a terra” la concreata esecuzione degli stessi è stata confermata non soltanto dai testi di parte opposta e ma anche dai testi di parte opponente. Tes_1 Tes_2
2.2.1. Quanto, invece, alla pattuizione di esecuzione a titolo gratuito, alcuna prova è stata fornita, dovendosi ritenere inammissibile il capitolo articolato sul punto da parte opponente (n. 4 seconda memoria istruttoria), non essendo stati indicati data e luogo dell'accordo; identica sorte spetta al capitolo N della seconda memoria istruttoria di parte opposta, finalizzato a dimostrare l'avvenuta pattuizione del corrispettivo.
2.2.2. Anche in tal caso, in assenza di tale pattuizione, trova applicazione l'art. 1657 c.c., dovendosi ritenere congruo l'importo indicato in fattura di euro 800,00, così come affermato dal Ctu.
2.3. Da ultimo, in relazione alla fattura 37, relativa a lavori eseguiti presso l'abitazione dell'odierno opponente, sita in Terranova da Sibari, si evidenzia, in primo luogo, come l'esecuzione degli stessi sia stata confermata dal teste e parzialmente dal teste assunto alle dipendenze della ditta opposta in Tes_1 Tes_2 epoca successiva all'inizio dei lavori medesimi, i quali hanno avuto ad oggetto “la sostituzione del generatore di calore esistente con una caldaia a condensazione Thermital modello Heva, compreso raccorderia e tubazione per lo scarico della condensa e installazione climatizzatore, compreso tubazione idraulica e collegamenti elettrici”.
Nulla, invece, hanno saputo riferire i testi a prova contraria di parte attrice.
Per tale ragione, deve ritenersi dimostrata l'esecuzione degli stessi in favore dell'opponente.
3 2.3.1. Quanto al corrispettivo, valgono le considerazioni sopra esposte in merito all'inammissibilità della prova per testi richiesta da parte opponente, anche in tal caso senza alcuna indicazione di data e luogo ove si sarebbe perfezionato l'accordo.
Pertanto, applicando l'art. 1657 c.c. e in assenza di ragioni per discostarsi dalla valutazione del Ctu, deve ritenersi congruo l'importo di euro 1.891,00 richiesto in fattura.
2.4. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la ditta opposta vanta un credito pari ad euro
4.895,75 (2.204,75+800,00+1.891,00), oltre interessi al tasso legale (non la rivalutazione trattandosi di debito di valuta), dalla data del deposito del ricorso monitorio (non vi sono atti di messa in mora) al saldo.
3. Infine, con riferimento all'eccezione di omessa consegna delle certificazioni degli impianti e di regolare esecuzione dei lavori, in disparte ogni altra considerazione sulla argomentazioni di parte opposta, secondo cui dette certificazioni sarebbero state rese disponibili, si evidenzia che, in ogni caso, l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto giustifica la mancata consegna (cfr. Trib. Lodi, 11 agosto 2016, secondo cui
“l'appaltatore ha portato a completamento l'opera materiale commissionatagli ed appare pertanto giustificato il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, tenuto conto del previo e più grave inadempimento imputabile al committente”, e Cass. civ., Sez. II, 11 aprile 2013, n. 8906, secondo cui “nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga ingiustificatamente il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento”).
Tale conclusione determina anche il rigetto della pretesa risarcitoria articolata in via riconvenzionale da parte opponente e, in ogni caso, formulata in termini del tutto generici e senza alcun riscontro probatorio.
4. Pertanto, per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di euro 4.895,75 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo.
La revoca del decreto ingiuntivo determina l'assorbimento delle doglianze relative alla sussistenza delle condizioni per la sua emissione.
5. Le spese di lite vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente con condanna a rifondere all'altra parte quanto ev entualmente da questa versato al consulente d'ufficio in forza dei provvedimenti provvisori di liquidazione adottati nelle more del giudizio (acconti in sede di giuramento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monoc ratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta di euro 4.895,75 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte, che liquida in euro 1.450,00 (di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase di trattazione ed euro 450,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonella Civale;
4. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte opposta, con condanna a rifondere all'altra parte quanto eventualmente da questa versato al consulente d'ufficio in forza dei provvedimenti provvisori di liquidazione adottati nelle more del giudizio
(acconti in sede di giuramento).
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
5
L'avv. LAGHI ROBERTO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CIVALE ANTONELLA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 887 del RGAC dell'anno 2022 avente ad o ggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 114/2022 emesso l'8 marzo 2022 dal Tribunale di Castrovillari, e vertente
TRA
in qualità di titolare dell'omonima impresa (P.I. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lagh i P.IVA_1
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del titolare, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Antonella Civale
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 114/2022, emesso l'8 marzo
2022 dal Tribunale di Castrovillari, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 8.655,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le fatture nn. 35/21 dell'importo di Euro
5.964,00, 36/21 dell'importo di Euro 800,00 e 37/21 dell'importo di Euro 1.891,00, relative a lavori commissionati dall'opponente ed eseguiti rispettivamente presso il Comune di San Lorenzo del Vallo, presso la scuola secondaria di Oriolo e presso l'abitazione dell'odierno opponente, sita in Terranova da Sibari.
Ha dedotto: a) la mancata produzione dell'attestazione di regolarità contabile in monitorio;
b) che per le fatture 35 e 36 non vi sarebbe prova né dell'espletamento dei lavori, né della pattuizione del corrispettivo;
c) che per la fattura 37 non v'è prova dello stesso rapporto obbligatorio;
d) che
1 il decreto ingiuntivo sarebbe una sorta di ritorsione derivante dalla decisione dell'opponente di rivolgersi ad altre ditte;
e) che per i lavori di cui alla fattura 36 era stata concordata una esecuzione gratuita nell'ambito del complessivo rapporto esistente tra le due imprese;
f) che i lavori di cui alla fattura 35 sono stati eseguiti in modo pessimo e l'opponente ha dovuto sos tenere esborsi per euro 2.000,00; g) che, nonostante la richiesta, l'opposto non ha fornito le certificazioni degli impianti e di regolare esecuzione dei lavori, determinando il blocco del pagamento da parte degli Enti committenti.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
1.2. Si è costituita parte opposta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Per quel che riguarda le fatture 35 e 36, deve rilevarsi che l'opponente non contesta l'esistenza del rapporto, quanto, piuttosto, l'omessa pattuizione del corrispettivo e l'esecuzione dei lavori, nonché l'esistenza di un accordo per l'esecuzione gratuita dei lavori di cui alla fattura 36 e la pessima esecuzione di quelli di cui alla fattura 35.
2.1. Ebbene, in relazione alla fattura 35, avente ad oggetto lavori eseguiti presso il Comune di San Lorenzo del Vallo, in primo luogo va respinta la doglianza relativa alla pessima esecuzione degli stessi, da qualificarsi come denuncia di vizi dei lavori appaltati.
La deduzione in esame, infatti, risulta del tutto generica, senza alcuna descrizione specifica dei vizi riscontrati.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “seppure non è necessaria ai fini , una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto
l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. 23-1-1999 n. 644); è quindi evidente che il richiamo a "carenze nel fabbricato" non risponde a questa esigenza, posto che il contenuto di tale denuncia resta su di un piano di estrema genericità
(anche avuto riguardo alle caratteristiche complesse dell'opera, trattandosi di un fabbricato destinato a realizzare gli scopi sociali della suddetta Cooperativa), come tale non suscettibile di consentire di avere cognizione, sia pure in maniera concisa, dei pretesi vizi riscontrati, ai quali in effetti non vi è alcun riferimento” (Cass. civ. Sez. II, 25 maggio 2011, n. 11520).
Pertanto, la mera deduzione della pessima esecuzione di un lavoro deve ritenersi del tutto generica e non meritevole di accoglimento.
2.1.1. Sulla concreta esecuzione dei lavori in esame, poi, il teste ha confermato che gli stessi sono Tes_1 stati eseguiti e sono consistiti in “canalizzazione dell'impianto elettrico ed elettronici;
schematura impianto idro-sanitario; schematura impianto termico”; anche il teste ha confermato tale circostanza. Tes_2
2 Non possono ritenersi attendibili, invece, i testi a prova contraria di parte opponente, i quali, contrariamente a quanto dedotto in citazione circa la mancata esecuzione dei lavori, hanno riferito che i lavori sono stati eseguiti, ma risultano incompleti, senza neppure specificare cosa sia stato eseguito e cosa no.
Pertanto, i lavori in esame devono ritenersi eseguiti.
2.1.2. Quanto al corrispettivo degli stessi, è vero che non è stata prodotta prova della relativa pattuizione.
Al riguardo, il capitolo di prova H articolato nella seconda memoria istruttoria di parte opposta, avente ad oggetto l'accettazione da parte dell'opponente del computo metrico e, in ultima analisi, la pattuizione del corrispettivo, deve ritenersi inammissibile, non essendo stati indicati la data e il luogo in cui si sarebbe perfezionato l'accordo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18453, secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa
(Cass., ord., 12 ottobre 2011, n. 20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547)”).
Tuttavia, con riferimento al contratto di appalto, l'art. 1657 c.c. prevede che, in mancanza di accordo o di tariffe e usi, l'importo dovuto è determinato dal Giudice.
Al riguardo, il Ctu, dalle cui conclusioni logiche, congrue e ben motivate, non v'è ragione di discostarsi, ha ritenuto non congruo l'importo richiesto, evidenziando che l'importo congruo per i lavori in esame è pari ad euro 2.204,75.
Di conseguenza, per la fattura n. 35 sono dovuti euro 2.204,75.
2.2. Passando alla fattura n. 36, relativa a lavori eseguiti presso la scuola secondaria di Oriolo, consistenti in
“smontaggio dell'impianto fotovoltaico esistente e recupero condizionatori esistenti, nonché alimentazione cantiere e messa a terra” la concreata esecuzione degli stessi è stata confermata non soltanto dai testi di parte opposta e ma anche dai testi di parte opponente. Tes_1 Tes_2
2.2.1. Quanto, invece, alla pattuizione di esecuzione a titolo gratuito, alcuna prova è stata fornita, dovendosi ritenere inammissibile il capitolo articolato sul punto da parte opponente (n. 4 seconda memoria istruttoria), non essendo stati indicati data e luogo dell'accordo; identica sorte spetta al capitolo N della seconda memoria istruttoria di parte opposta, finalizzato a dimostrare l'avvenuta pattuizione del corrispettivo.
2.2.2. Anche in tal caso, in assenza di tale pattuizione, trova applicazione l'art. 1657 c.c., dovendosi ritenere congruo l'importo indicato in fattura di euro 800,00, così come affermato dal Ctu.
2.3. Da ultimo, in relazione alla fattura 37, relativa a lavori eseguiti presso l'abitazione dell'odierno opponente, sita in Terranova da Sibari, si evidenzia, in primo luogo, come l'esecuzione degli stessi sia stata confermata dal teste e parzialmente dal teste assunto alle dipendenze della ditta opposta in Tes_1 Tes_2 epoca successiva all'inizio dei lavori medesimi, i quali hanno avuto ad oggetto “la sostituzione del generatore di calore esistente con una caldaia a condensazione Thermital modello Heva, compreso raccorderia e tubazione per lo scarico della condensa e installazione climatizzatore, compreso tubazione idraulica e collegamenti elettrici”.
Nulla, invece, hanno saputo riferire i testi a prova contraria di parte attrice.
Per tale ragione, deve ritenersi dimostrata l'esecuzione degli stessi in favore dell'opponente.
3 2.3.1. Quanto al corrispettivo, valgono le considerazioni sopra esposte in merito all'inammissibilità della prova per testi richiesta da parte opponente, anche in tal caso senza alcuna indicazione di data e luogo ove si sarebbe perfezionato l'accordo.
Pertanto, applicando l'art. 1657 c.c. e in assenza di ragioni per discostarsi dalla valutazione del Ctu, deve ritenersi congruo l'importo di euro 1.891,00 richiesto in fattura.
2.4. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la ditta opposta vanta un credito pari ad euro
4.895,75 (2.204,75+800,00+1.891,00), oltre interessi al tasso legale (non la rivalutazione trattandosi di debito di valuta), dalla data del deposito del ricorso monitorio (non vi sono atti di messa in mora) al saldo.
3. Infine, con riferimento all'eccezione di omessa consegna delle certificazioni degli impianti e di regolare esecuzione dei lavori, in disparte ogni altra considerazione sulla argomentazioni di parte opposta, secondo cui dette certificazioni sarebbero state rese disponibili, si evidenzia che, in ogni caso, l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto giustifica la mancata consegna (cfr. Trib. Lodi, 11 agosto 2016, secondo cui
“l'appaltatore ha portato a completamento l'opera materiale commissionatagli ed appare pertanto giustificato il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, tenuto conto del previo e più grave inadempimento imputabile al committente”, e Cass. civ., Sez. II, 11 aprile 2013, n. 8906, secondo cui “nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga ingiustificatamente il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento”).
Tale conclusione determina anche il rigetto della pretesa risarcitoria articolata in via riconvenzionale da parte opponente e, in ogni caso, formulata in termini del tutto generici e senza alcun riscontro probatorio.
4. Pertanto, per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di euro 4.895,75 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo.
La revoca del decreto ingiuntivo determina l'assorbimento delle doglianze relative alla sussistenza delle condizioni per la sua emissione.
5. Le spese di lite vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente con condanna a rifondere all'altra parte quanto ev entualmente da questa versato al consulente d'ufficio in forza dei provvedimenti provvisori di liquidazione adottati nelle more del giudizio (acconti in sede di giuramento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monoc ratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta di euro 4.895,75 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte, che liquida in euro 1.450,00 (di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase di trattazione ed euro 450,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonella Civale;
4. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte opposta, con condanna a rifondere all'altra parte quanto eventualmente da questa versato al consulente d'ufficio in forza dei provvedimenti provvisori di liquidazione adottati nelle more del giudizio
(acconti in sede di giuramento).
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
5