CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
RA EL NO Presidente
CA OC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 590/2025 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.08.1972; rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Baldassarre appellante contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); C.F._2 rappresentata difesa dall'Avv. Alessandro Orlando appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA in sede.
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2025 del Tribunale di Lanciano emessa e pubblicata il 2.05.2025. All'udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“sentir accogliere le seguenti conclusioni: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 145/2025 emessa dal Tribunale di Lanciano, Sezione Civile, Dott. Massimo
Canosa, nell'ambito del giudizio N.RG. 608/2024, depositata in cancelleria in data
5/5/2025, notificata dall'Avv. Alessandro Orlando in data 7/5/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la casa familiare con la madre, mentre in padre stabilirà il proprio domicilio sempre in
C.da Ascigno, n. 89, in altro appartamento sito al piano inferiore;
quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori con il padre, questi potrà tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana ed il sabato e/o la domenica alternati, prevedendo anche la possibilità di dormire con loro su accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici, sanitari e sportivi delle minori. 2) La casa familiare sita in Casoli,
C.da Ascigno, n. 89 verrà assegnata alla IG.ra : 3) Il Controparte_1 Parte_1 verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di €
200,00 (€ 100,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese dal provvedimento del Giudice, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
la IG.ra potrà percepire per CP_1 intero l'importo ricevuto a titolo di assegno unico, nonché le indennità di frequenza delle quali le figlie minori risultano attualmente beneficiarie. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” pag. 2/10 Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Voglia dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'appello sollevato dal IG. e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 145/2025 del Tribunale Civile di Lanciano-in composizione Collegiale–Presidente Dott. Massimo CANOSA- e pubblicata il 2.5.2025, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 145/2025 e notificata in data 7.5.2025. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni della Procura Generale:
“ Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (proc. n.
911/2023 emessa dal Tribunale di Lanciano in data 02/05/25) che appare correttamente motivata e priva di profili di criticità”.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n.
145/2025, pubblicata in data 2 maggio 2025, il Tribunale di Lanciano, pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Controparte_1
al fine di conseguire l'affido esclusivo delle figlie Parte_1 [...]
e e per sentir porre a carico del resistente un contributo Per_1 Per_2 economico in favore delle minori nella misura di euro 250,00 per ciascuna, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, chiedendo altresì l'assegnazione della casa coniugale, accoglieva la domanda della ricorrente e disponeva l'affido esclusivo di e Persona_3 di in favore della madre, alla quale assegnava la casa Persona_4 familiare, con facoltà per il padre di vedere le figlie con la periodicità consentita dal vigente regime carcerario e con cadenza mensile, con possibilità di avere contatti telefonici con le minori compatibilmente con la volontà di queste ultime e con quanto consentito dall'Istituto presso il quale il era detenuto. Parte_1
Fissava in complessivi euro 200 mensili (somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT) il contributo al mantenimento delle minori ad opera del padre, gravando quest'ultimo anche del pagamento del 50% delle pag. 3/10 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie. Condannava, infine, il resistente al pagamento delle spese processuali.
2. La richiesta di affido esclusivo delle figlie e nate dalla cessata relazione more uxorio Persona_1 Per_2 intrattenuta con il resistente, veniva fondata da sul grave Controparte_1 comportamento tenuto dal nei confronti della prole, tale da Parte_1 comportargli la condanna alla pena della reclusione di tre anni e nove mesi per il reato di violenza sessuale in danno della minore , figlia avuta Persona_5 dalla da una precedente relazione. CP_1
3. Si costituiva Parte_1 contestando quanto richiesto dalla ricorrente, in particolare evidenziando il permanere della convivenza familiare con la anche nel periodo del CP_1 processo penale di cui sopra, e, quindi, la piena conoscenza da parte della stessa dei fatti riguardanti la figlia;
aggiungeva, in particolare, che Persona_5 proprio in quel periodo erano state concepite le due figlie e Persona_1
nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020, e che mai la aveva Per_2 CP_1 ritenuto di dover richiedere l'allontanamento del convivente, nonostante la conoscenza della situazione e del processo in cui la figlia era Persona_5 persona offesa per violenze sessuali, tanto che la convivenza era cessata solo dopo la restrizione in carcere del resistente, a seguito della condanna confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila. Di talché il richiedeva l'affido Parte_1 condiviso delle figlie, rendendosi disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento la somma complessiva di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia).
4. Con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale riteneva meritevoli di accoglimento le richieste formulate dalla seguendo il parametro secondo cui il CP_1 giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole;
privilegiava, perciò, alla luce della condanna del
[...] per il reato di violenza sessuale, che aveva visto quale persona offesa una Pt_1 minore, figlia della e convivente con il nucleo familiare, la madre quale genitore CP_1
pag. 4/10 più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità delle minori.
5. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado ha proposto appello per i motivi di seguito indicati. Parte_1
5.1 Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disposto l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, censurando la motivazione posta alla base di tale disposizione in quanto in contrasto con i dati fattuali per quanto attiene l'interesse morale e materiale effettivo della prole e l'individuazione del genitore più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione familiare, in quanto da nessuna produzione in atti era mai emerso che il avesse Parte_1 rappresentato per le figlie un pericolo o avesse in alcun modo esercitato nei confronti delle stesse un ruolo affettivo, educativo o genitoriale pregiudizievole. A tal proposito l'appellante, proprio al fine di consentire una verifica del reale rapporto genitoriale mantenuto dal con la prole, soprattutto nella fase antecedente la reclusione e Parte_1 che comunque si era protratta per cinque anni, durante tutta la durata del processo di merito, aveva chiesto nella propria memoria di costituzione l'ammissione della prova per testi indicando dei familiari della coppia genitoriale che avevano sempre gravitato nella loro famiglia sin dalla nascita delle minori. Parte appellante ha proseguito nel contestare la sentenza di primo grado avendo il Tribunale adottato la decisione in merito all'affido esclusivo solo sulla base dell'acquisita sentenza di condanna in sede penale dell'odierno appellante, senza tenere in alcuna considerazione la realtà fattuale del rapporto del con la prole, valutando aprioristicamente ed in modo Parte_1 esclusivamente prognostico come più idonea la figura materna. A sostegno delle proprie richieste l'appellante ha prodotto, inoltre, nuovo materiale probatorio, in ipotesi rinvenuto dopo la sua liberazione e del quale non avrebbe potuto disporre nella fase precedente, ed in particolare due riprese audio-video risalenti agli anni 2022-2023 dalle quali si evincerebbe il comportamento quotidiano tenuto dalla nei riguardi delle CP_1 figlie minori, caratterizzato da urla, offese, epiteti offensivi e denigratori che ne delineerebbero la vera personalità, che ben avrebbe potuto emergere dalla prova per testi richiesta nel giudizio di primo grado da parte resistente.
pag. 5/10 5.2 Con il secondo motivo, parte appellante ha contestato la sentenza impugnata nel capo in cui il primo giudice ha condannato il al pagamento delle spese Parte_1 processuali sul presupposto che fossero state accolte totalmente le richieste di parte attrice, assunto palesemente smentito dalle disposizioni in tema di mantenimento delle minori caratterizzate dalla limitazione del contributo ad un importo mensile adeguato alla reale condizione economica e finanziaria del con il rigetto, pertanto, Parte_1 delle più esose richieste economiche avanzate dalla CP_1
5.3 Si è costituita in grado di appello contestando l'impugnazione Controparte_1 proposta dal per ogni singolo motivo rappresentato dall'appellante. Parte_1
6. Motivi della decisione.
6.1 Nel merito l'appello è da ritenere infondato e deve essere rigettato.
6.2 In relazione al primo motivo, sulla base del quale l'appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado in favore di un affidamento condiviso ad entrambi genitori, è opportuno precisare che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo, potendo al primo derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater, co. 1, c.c.
Nel caso oggetto di gravame, la decisione così come prospettata nella sentenza di primo grado risulta legittima e corretta, atteso ciò che è emerso dalle risultanze probatorie ed in particolare dal procedimento penale subito da condannato per Parte_1 violenza sessuale reiterata nei confronti della minore , figlia avuta dalla Persona_5 da una precedente relazione, e convivente all'epoca dei fatti con la madre e con CP_1
l'odierno appellante. Tali condotte, aggravate dalle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, con abuso della relazione di coabitazione, devono essere considerate talmente gravi da legittimare la pronuncia del Tribunale di Lanciano. Per_ Risulta, infatti, che le violenze nei confronti di fossero iniziate quando Per_5 la stessa era ancora sedicenne e che siano state reiterate nel tempo fino a quando la persona offesa è divenuta maggiorenne. Deve, pertanto, ritenersi ragionevole che il
[...]
avendo posto in essere tali violenze su una ragazza minorenne ed essendo stato Pt_1 riconosciuto in sede di giudizio penale colpevole delle contestazioni di reato mosse nei suoi confronti, si sia posto in una situazione talmente grave e talmente pregiudizievole pag. 6/10 per la valutazione di inidoneità della capacità genitoriale, da non poter conseguire un affido condiviso delle figlie minori.
Difatti, giurisprudenza prevalente nell'individuazione dei vari criteri che giustificano l'affidamento esclusivo dei figli sottolinea che tale decisione viene presa dal giudice nel migliore interesse dei minori, tenendo conto di diversi presupposti stabiliti dalla stessa giurisprudenza, poiché non vi sono parametri regolamentati espressamente dall'ordinamento. Questi includono, tra l'altro, la capacità dei genitori di garantire un adeguato sostegno emotivo ed educativo evidentemente estranea, allo stato e fatti salvi percorsi di recupero, alla sfera dell'appellante in ragione dei gravi fatti di reato commessi per oltre due anni in danno della sfera personale e sessuale di una minore, con abuso della relazione di convivenza.
Oltre a tali evidenze, si deve aggiungere che l'odierno appellante non abbia fornito elementi di segno contrario e non abbia neppure allegato ipotesi concrete e idonee a giustificare un affido condiviso. Infatti, a nulla valgono le richieste di parte appellante di ascoltare testimoni non escussi in primo grado, atteso che nel caso di specie, e, visto l'emarginato reato per cui è stato condannato il tali circostanze non Parte_1 apporterebbero elementi congrui da allievare la pesante situazione che ha dato adito all'inevitabile affido esclusivo in favore di Inoltre, sul punto, non Controparte_1 hanno rilevanza i video tardivamente depositati in appello dal in quanto gli Parte_1 stessi, oltre ad esser privi di ulteriori riscontri sul comportamento genitoriale della sono addirittura tali da non consentire di verificare in modo preciso i protagonisti CP_1 delle riprese, mai inquadrati dalla telecamera. Quindi, allo stato attuale e vista la realtà prospettata da entrambi le parti, si ritiene la figura materna come più idonea a continuare nell'affidamento esclusivo delle figlie minori.
Inoltre, su quanto riportato nelle note di trattazione depositate dal in vista Parte_1 dell'udienza del 28 ottobre 2025, in particolare con riferimento a procedimento in ipotesi incardinato dinanzi al Tribunale per i minorenni recante numero n. 584/2025, avente ad oggetto la limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis c.p.c. in capo alla questa Corte si limita ad evidenziare che tali affermazioni CP_1 risultano prive di riscontro documentale.
pag. 7/10 Per ciò che concerne il diritto di visita da parte del padre e considerato quanto già sopra illustrato questa Corte ritiene di poter confermare quanto deciso dal Tribunale in primo grado, laddove è stata prevista la frequentazione in modalità protetta una volta al mese, in presenza degli assistenti sociali e presso un luogo da stabilire a cura degli stessi.
Infatti, ed alla luce dei già menzionati reati gravi commessi dal e passati in Parte_1 giudicato, appare opportuno in questa sede non discostarsi dalla decisione già emessa in primo grado non essendoci elementi nuovi per poter valutare e decidere una diversa soluzione.
6.3 Anche il secondo motivo di gravame, relativo alle spese liquidate in primo grado, deve essere respinto con conferma della decisione del primo grado.
In linea generale deve essere ribadito l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061) che si è espressa su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite muovendo dalla considerazione per la quale la regola generale è quella che collega le spese di lite alla soccombenza: “la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla «gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall'ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.”. Pertanto, e visto che il motivo di gravame rappresentato dall'appellante verte esclusivamente sulla questione dell'accoglimento in misura ridotta del contributo al mantenimento chiesto dalla CP_1 nell'interesse delle figlie, considerato che l'importo complessivo di euro 200 accordato in primo grado, inferiore alla somma di euro 250 per ciascuna figlia richiesta nel ricorso giudiziale, non può non evidenziarsi come la questione della soccombenza vada valutata in relazione all'esito complessivo della controversia, che nel caso di specie ha visto la pag. 8/10 vittoriosa non solo in merito alla richiesta di contributo per le figlie, seppur in CP_1 misura inferiore alla domandata, ma anche sulla questione fondamentale dell'affido esclusivo, dalla stessa fermamente invocato ed oggetto della altrettanto ferma contrapposizione del resistente.
Quindi le spese di lite del primo grado correttamente sono state poste a totale carico del risultato soccombente, confermandosi sul punto anche la quantificazione Parte_1 dell'importo liquidato dal primo giudice.
7. Conclusivamente l'atto di appello deve essere rigettato integralmente, con conferma della sentenza di primo grado.
8. Alla luce del rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico della parte appellante risultata interamente soccombente, nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, tenuto conto delle tariffe medie applicabili in relazione al valore indeterminabile della controversia, da ritenere di complessità bassa, e fatta esclusione per la fase istruttoria che non è stata svolta in grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 145/2025 del Tribunale di Controparte_1
Lanciano emessa e pubblicata in data 2.05.2025, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, con la sola rettifica nella parte della sentenza che prevede il diritto di visita del che Parte_1 potrà vedere le figlie con la periodicità consentita dall'attuale regime di pena alternativo al regime carcerario e con le cadenze attualmente in essere (una volta al mese), con la presenza degli assistenti sociali;
2) condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. Controparte_1
6.946,00, per competenze, oltre spese generali al 15%, C.p.a. e Iva, se dovuta, come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
pag. 9/10 Consigliere est.
CA OC
Presidente
RA EL NO
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
RA EL NO Presidente
CA OC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 590/2025 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.08.1972; rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Baldassarre appellante contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); C.F._2 rappresentata difesa dall'Avv. Alessandro Orlando appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA in sede.
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2025 del Tribunale di Lanciano emessa e pubblicata il 2.05.2025. All'udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“sentir accogliere le seguenti conclusioni: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 145/2025 emessa dal Tribunale di Lanciano, Sezione Civile, Dott. Massimo
Canosa, nell'ambito del giudizio N.RG. 608/2024, depositata in cancelleria in data
5/5/2025, notificata dall'Avv. Alessandro Orlando in data 7/5/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la casa familiare con la madre, mentre in padre stabilirà il proprio domicilio sempre in
C.da Ascigno, n. 89, in altro appartamento sito al piano inferiore;
quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori con il padre, questi potrà tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana ed il sabato e/o la domenica alternati, prevedendo anche la possibilità di dormire con loro su accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici, sanitari e sportivi delle minori. 2) La casa familiare sita in Casoli,
C.da Ascigno, n. 89 verrà assegnata alla IG.ra : 3) Il Controparte_1 Parte_1 verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di €
200,00 (€ 100,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese dal provvedimento del Giudice, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
la IG.ra potrà percepire per CP_1 intero l'importo ricevuto a titolo di assegno unico, nonché le indennità di frequenza delle quali le figlie minori risultano attualmente beneficiarie. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” pag. 2/10 Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Voglia dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'appello sollevato dal IG. e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 145/2025 del Tribunale Civile di Lanciano-in composizione Collegiale–Presidente Dott. Massimo CANOSA- e pubblicata il 2.5.2025, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 145/2025 e notificata in data 7.5.2025. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni della Procura Generale:
“ Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (proc. n.
911/2023 emessa dal Tribunale di Lanciano in data 02/05/25) che appare correttamente motivata e priva di profili di criticità”.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n.
145/2025, pubblicata in data 2 maggio 2025, il Tribunale di Lanciano, pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Controparte_1
al fine di conseguire l'affido esclusivo delle figlie Parte_1 [...]
e e per sentir porre a carico del resistente un contributo Per_1 Per_2 economico in favore delle minori nella misura di euro 250,00 per ciascuna, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, chiedendo altresì l'assegnazione della casa coniugale, accoglieva la domanda della ricorrente e disponeva l'affido esclusivo di e Persona_3 di in favore della madre, alla quale assegnava la casa Persona_4 familiare, con facoltà per il padre di vedere le figlie con la periodicità consentita dal vigente regime carcerario e con cadenza mensile, con possibilità di avere contatti telefonici con le minori compatibilmente con la volontà di queste ultime e con quanto consentito dall'Istituto presso il quale il era detenuto. Parte_1
Fissava in complessivi euro 200 mensili (somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT) il contributo al mantenimento delle minori ad opera del padre, gravando quest'ultimo anche del pagamento del 50% delle pag. 3/10 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie. Condannava, infine, il resistente al pagamento delle spese processuali.
2. La richiesta di affido esclusivo delle figlie e nate dalla cessata relazione more uxorio Persona_1 Per_2 intrattenuta con il resistente, veniva fondata da sul grave Controparte_1 comportamento tenuto dal nei confronti della prole, tale da Parte_1 comportargli la condanna alla pena della reclusione di tre anni e nove mesi per il reato di violenza sessuale in danno della minore , figlia avuta Persona_5 dalla da una precedente relazione. CP_1
3. Si costituiva Parte_1 contestando quanto richiesto dalla ricorrente, in particolare evidenziando il permanere della convivenza familiare con la anche nel periodo del CP_1 processo penale di cui sopra, e, quindi, la piena conoscenza da parte della stessa dei fatti riguardanti la figlia;
aggiungeva, in particolare, che Persona_5 proprio in quel periodo erano state concepite le due figlie e Persona_1
nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020, e che mai la aveva Per_2 CP_1 ritenuto di dover richiedere l'allontanamento del convivente, nonostante la conoscenza della situazione e del processo in cui la figlia era Persona_5 persona offesa per violenze sessuali, tanto che la convivenza era cessata solo dopo la restrizione in carcere del resistente, a seguito della condanna confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila. Di talché il richiedeva l'affido Parte_1 condiviso delle figlie, rendendosi disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento la somma complessiva di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia).
4. Con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale riteneva meritevoli di accoglimento le richieste formulate dalla seguendo il parametro secondo cui il CP_1 giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole;
privilegiava, perciò, alla luce della condanna del
[...] per il reato di violenza sessuale, che aveva visto quale persona offesa una Pt_1 minore, figlia della e convivente con il nucleo familiare, la madre quale genitore CP_1
pag. 4/10 più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità delle minori.
5. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado ha proposto appello per i motivi di seguito indicati. Parte_1
5.1 Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disposto l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, censurando la motivazione posta alla base di tale disposizione in quanto in contrasto con i dati fattuali per quanto attiene l'interesse morale e materiale effettivo della prole e l'individuazione del genitore più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione familiare, in quanto da nessuna produzione in atti era mai emerso che il avesse Parte_1 rappresentato per le figlie un pericolo o avesse in alcun modo esercitato nei confronti delle stesse un ruolo affettivo, educativo o genitoriale pregiudizievole. A tal proposito l'appellante, proprio al fine di consentire una verifica del reale rapporto genitoriale mantenuto dal con la prole, soprattutto nella fase antecedente la reclusione e Parte_1 che comunque si era protratta per cinque anni, durante tutta la durata del processo di merito, aveva chiesto nella propria memoria di costituzione l'ammissione della prova per testi indicando dei familiari della coppia genitoriale che avevano sempre gravitato nella loro famiglia sin dalla nascita delle minori. Parte appellante ha proseguito nel contestare la sentenza di primo grado avendo il Tribunale adottato la decisione in merito all'affido esclusivo solo sulla base dell'acquisita sentenza di condanna in sede penale dell'odierno appellante, senza tenere in alcuna considerazione la realtà fattuale del rapporto del con la prole, valutando aprioristicamente ed in modo Parte_1 esclusivamente prognostico come più idonea la figura materna. A sostegno delle proprie richieste l'appellante ha prodotto, inoltre, nuovo materiale probatorio, in ipotesi rinvenuto dopo la sua liberazione e del quale non avrebbe potuto disporre nella fase precedente, ed in particolare due riprese audio-video risalenti agli anni 2022-2023 dalle quali si evincerebbe il comportamento quotidiano tenuto dalla nei riguardi delle CP_1 figlie minori, caratterizzato da urla, offese, epiteti offensivi e denigratori che ne delineerebbero la vera personalità, che ben avrebbe potuto emergere dalla prova per testi richiesta nel giudizio di primo grado da parte resistente.
pag. 5/10 5.2 Con il secondo motivo, parte appellante ha contestato la sentenza impugnata nel capo in cui il primo giudice ha condannato il al pagamento delle spese Parte_1 processuali sul presupposto che fossero state accolte totalmente le richieste di parte attrice, assunto palesemente smentito dalle disposizioni in tema di mantenimento delle minori caratterizzate dalla limitazione del contributo ad un importo mensile adeguato alla reale condizione economica e finanziaria del con il rigetto, pertanto, Parte_1 delle più esose richieste economiche avanzate dalla CP_1
5.3 Si è costituita in grado di appello contestando l'impugnazione Controparte_1 proposta dal per ogni singolo motivo rappresentato dall'appellante. Parte_1
6. Motivi della decisione.
6.1 Nel merito l'appello è da ritenere infondato e deve essere rigettato.
6.2 In relazione al primo motivo, sulla base del quale l'appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado in favore di un affidamento condiviso ad entrambi genitori, è opportuno precisare che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo, potendo al primo derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater, co. 1, c.c.
Nel caso oggetto di gravame, la decisione così come prospettata nella sentenza di primo grado risulta legittima e corretta, atteso ciò che è emerso dalle risultanze probatorie ed in particolare dal procedimento penale subito da condannato per Parte_1 violenza sessuale reiterata nei confronti della minore , figlia avuta dalla Persona_5 da una precedente relazione, e convivente all'epoca dei fatti con la madre e con CP_1
l'odierno appellante. Tali condotte, aggravate dalle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, con abuso della relazione di coabitazione, devono essere considerate talmente gravi da legittimare la pronuncia del Tribunale di Lanciano. Per_ Risulta, infatti, che le violenze nei confronti di fossero iniziate quando Per_5 la stessa era ancora sedicenne e che siano state reiterate nel tempo fino a quando la persona offesa è divenuta maggiorenne. Deve, pertanto, ritenersi ragionevole che il
[...]
avendo posto in essere tali violenze su una ragazza minorenne ed essendo stato Pt_1 riconosciuto in sede di giudizio penale colpevole delle contestazioni di reato mosse nei suoi confronti, si sia posto in una situazione talmente grave e talmente pregiudizievole pag. 6/10 per la valutazione di inidoneità della capacità genitoriale, da non poter conseguire un affido condiviso delle figlie minori.
Difatti, giurisprudenza prevalente nell'individuazione dei vari criteri che giustificano l'affidamento esclusivo dei figli sottolinea che tale decisione viene presa dal giudice nel migliore interesse dei minori, tenendo conto di diversi presupposti stabiliti dalla stessa giurisprudenza, poiché non vi sono parametri regolamentati espressamente dall'ordinamento. Questi includono, tra l'altro, la capacità dei genitori di garantire un adeguato sostegno emotivo ed educativo evidentemente estranea, allo stato e fatti salvi percorsi di recupero, alla sfera dell'appellante in ragione dei gravi fatti di reato commessi per oltre due anni in danno della sfera personale e sessuale di una minore, con abuso della relazione di convivenza.
Oltre a tali evidenze, si deve aggiungere che l'odierno appellante non abbia fornito elementi di segno contrario e non abbia neppure allegato ipotesi concrete e idonee a giustificare un affido condiviso. Infatti, a nulla valgono le richieste di parte appellante di ascoltare testimoni non escussi in primo grado, atteso che nel caso di specie, e, visto l'emarginato reato per cui è stato condannato il tali circostanze non Parte_1 apporterebbero elementi congrui da allievare la pesante situazione che ha dato adito all'inevitabile affido esclusivo in favore di Inoltre, sul punto, non Controparte_1 hanno rilevanza i video tardivamente depositati in appello dal in quanto gli Parte_1 stessi, oltre ad esser privi di ulteriori riscontri sul comportamento genitoriale della sono addirittura tali da non consentire di verificare in modo preciso i protagonisti CP_1 delle riprese, mai inquadrati dalla telecamera. Quindi, allo stato attuale e vista la realtà prospettata da entrambi le parti, si ritiene la figura materna come più idonea a continuare nell'affidamento esclusivo delle figlie minori.
Inoltre, su quanto riportato nelle note di trattazione depositate dal in vista Parte_1 dell'udienza del 28 ottobre 2025, in particolare con riferimento a procedimento in ipotesi incardinato dinanzi al Tribunale per i minorenni recante numero n. 584/2025, avente ad oggetto la limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis c.p.c. in capo alla questa Corte si limita ad evidenziare che tali affermazioni CP_1 risultano prive di riscontro documentale.
pag. 7/10 Per ciò che concerne il diritto di visita da parte del padre e considerato quanto già sopra illustrato questa Corte ritiene di poter confermare quanto deciso dal Tribunale in primo grado, laddove è stata prevista la frequentazione in modalità protetta una volta al mese, in presenza degli assistenti sociali e presso un luogo da stabilire a cura degli stessi.
Infatti, ed alla luce dei già menzionati reati gravi commessi dal e passati in Parte_1 giudicato, appare opportuno in questa sede non discostarsi dalla decisione già emessa in primo grado non essendoci elementi nuovi per poter valutare e decidere una diversa soluzione.
6.3 Anche il secondo motivo di gravame, relativo alle spese liquidate in primo grado, deve essere respinto con conferma della decisione del primo grado.
In linea generale deve essere ribadito l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061) che si è espressa su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite muovendo dalla considerazione per la quale la regola generale è quella che collega le spese di lite alla soccombenza: “la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla «gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall'ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.”. Pertanto, e visto che il motivo di gravame rappresentato dall'appellante verte esclusivamente sulla questione dell'accoglimento in misura ridotta del contributo al mantenimento chiesto dalla CP_1 nell'interesse delle figlie, considerato che l'importo complessivo di euro 200 accordato in primo grado, inferiore alla somma di euro 250 per ciascuna figlia richiesta nel ricorso giudiziale, non può non evidenziarsi come la questione della soccombenza vada valutata in relazione all'esito complessivo della controversia, che nel caso di specie ha visto la pag. 8/10 vittoriosa non solo in merito alla richiesta di contributo per le figlie, seppur in CP_1 misura inferiore alla domandata, ma anche sulla questione fondamentale dell'affido esclusivo, dalla stessa fermamente invocato ed oggetto della altrettanto ferma contrapposizione del resistente.
Quindi le spese di lite del primo grado correttamente sono state poste a totale carico del risultato soccombente, confermandosi sul punto anche la quantificazione Parte_1 dell'importo liquidato dal primo giudice.
7. Conclusivamente l'atto di appello deve essere rigettato integralmente, con conferma della sentenza di primo grado.
8. Alla luce del rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico della parte appellante risultata interamente soccombente, nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, tenuto conto delle tariffe medie applicabili in relazione al valore indeterminabile della controversia, da ritenere di complessità bassa, e fatta esclusione per la fase istruttoria che non è stata svolta in grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 145/2025 del Tribunale di Controparte_1
Lanciano emessa e pubblicata in data 2.05.2025, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, con la sola rettifica nella parte della sentenza che prevede il diritto di visita del che Parte_1 potrà vedere le figlie con la periodicità consentita dall'attuale regime di pena alternativo al regime carcerario e con le cadenze attualmente in essere (una volta al mese), con la presenza degli assistenti sociali;
2) condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. Controparte_1
6.946,00, per competenze, oltre spese generali al 15%, C.p.a. e Iva, se dovuta, come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
pag. 9/10 Consigliere est.
CA OC
Presidente
RA EL NO
pag. 10/10