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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
C.F._1
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 4528/2021 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Gisonna, giusta procura alle liti in atti, Parte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Acampora, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
nonché di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
oltre che di
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Crescitelli, giusta procura alle liti Controparte_3
in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
e di
; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 6.2.2025 fissata per la discussione e decisione con la concessione alle parti del termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g.4528/2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Gisonna, giusta procura alle liti in atti, Parte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Acampora, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Crescitelli, giusta procura alle liti Controparte_5
in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE OLTRE CHE DI
; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva formale appello avverso la Parte_1 sentenza n. 387/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cava de'Tirreni nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 2043/2018, depositata il 10.3.2021, con la quale veniva rigettata la domanda attorea per infondatezza della stessa, stante il difetto di prova in capo all'attrice della propria legittimazione attiva. L'appellante evidenziava, contrariamente al tenore della pronuncia resa dal giudice di prime cure, di aver fornito prova documentale della propria legittimazione nel giudizio di primo grado, nonché della dinamica di verificazione del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo e puntualmente confermata in fase istruttoria dai testi escussi, oltre che dal nominato c.t.u., le cui risultanze non erano state adeguatamente valorizzate dal giudice di prima fase. Ciò posto ed alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma della sentenza gravata e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà per effetto del sinistro occorso, quantificati nell'atto introduttivo, ovvero da quantificare in corso di causa, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 19.1.2022 si costituiva
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale nel contestare Controparte_1
l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni delineate nell'atto introduttivo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ed in via principale chiedeva il rigetto della domanda essendo la pronuncia impugnata scevra da errori e/o contraddizioni motivazionali;
nondimeno, le richieste formulate dall'appellante erano sfornite di idonei elementi probatori di conforto;
in via subordinata evidenziava, nondimeno, come dalla pur lacunosa istruttoria svolta, emergesse la responsabilità del conducente del veicolo
Renault GO, di proprietà di assicurato per la r.c.a. presso l' Controparte_4 Controparte_2
il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo di verificazione del fatto dannoso, tamponava il
[...] veicolo Peugeot di proprietà di proiettandolo contro l'ingresso in muratura Controparte_3 dell'abitazione di proprietà dell'odierna appellante. Ciò posto, in via preliminare, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provata né in ordine all'an debeatur, né in ordine al quantum, con la condanna dell'appellante al pagamento della spese e delle competenze del grado;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare unico ed esclusivo Controparte_4 responsabile del sinistro e, per l'effetto, condannarlo alternativamente e /o solidalmente alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni lamentati CP_6 dall'appellante; in via ancora gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, chiedeva di condannare l'appellata nei limiti del provato e dell'equo, compensando le spese di giudizio o riducendole nel caso di accoglimento parziale della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale si costituiva, altresì,
[...] la quale eccepiva la nullità della sentenza impugnata per errata ed omessa valutazione CP_3 delle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado avendo, al contrario, i testi escussi, reso dichiarazioni precise, dettagliate e concordanti tra loro. Dunque, e per le ragioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, chiedeva dichiararsi ammissibile l'appello incidentale proposto;
chiedeva di riformare la sentenza di primo grado n. 387/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di CP_4
quale proprietario dell'autovettura Renault GO tg. DF240DZ in ordine alla causazione
[...] del sinistro;
in applicazione dell'art. 144 e ss. D.Lgs. 209/05 chiedeva di condannare, anche in solido tra loro, le convenute compagnie di assicurazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza del 10.12.2022 emessa dal precedente giudicante venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e rinviata la causa all'udienza del 16/11/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Disposto un differimento d'ufficio del procedimento ad altra udienza, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza ricalendarizzata del 26.9.2024 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
6.2.2025 con la concessione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali. Orbene, tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia degli appellati CP_4
ed in persona del legale rappresentante pro tempore, citati e non
[...] Controparte_2
costituitisi.
Sempre in via preliminare va respinta la censura di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c..La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che "Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (così, tra le tante, Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. L'appello, pertanto, è ammissibile con il consequenziale rigetto dell'eccezione formulata.
Quanto al merito lo stesso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Dall'esame del contenuto degli atti introduttivi e dalla valutazione degli esiti dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del giudizio di primo grado (prova testimoniale e c.t.u.) emerge la genericità oltre la lacunosità in ordine alla esatta dinamica di verificazione del sinistro, in uno all'impossibilità di individuare, con carattere di certezza, i veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, quanto al primo aspetto, non è dato comprendere, pur all'esito della disamina delle dichiarazioni testimoniali raccolte nella fase istruttoria celebratasi in primo grado, la velocità alla quale viaggiavano entrambi i veicoli, la distanza intercorrente tra loro, l'esatta manovra compiuta dalla Renault GO quale veicolo causativo del sospingimento della Peugeot contro l'immobile rispetto a cui l'attrice formula richiesta risarcitoria dei danni materiali provocati al cespite. Non solo. Quanto alla descrizione della dinamica di verificazione dell'impatto tra le autovetture, per come individuate in citazione, il c.t.u. nel proprio elaborato peritale ha evidenziato l'impossibilità di periziare la Peugeot 20 in quanto rubata;
nondimeno, la documentazione fotografica offerta dalle parti del predetto veicolo non ne consente l'individuazione in quanto priva di targa ovvero di altro elemento identificativo;
inoltre dai medesimi reperti fotografici non si rinvengono immagini relative al danno subito dall'autovettura nella parte posteriore, ergo il Perito non ha potuto esprimere alcuna valutazione tecnica in ordine alla coerenza dei danni occorsi, né ricostruire la dinamica dell'evento descritta in citazione.
Ne discende, dunque, che l'assoluta prevalenza degli esiti istruttori caratterizzati da incertezza, indeterminatezza e lacunosità non può in alcun modo essere superata dalle conclusioni approssimative rassegnate dal c.t.u. in ragione dell'incompletezza della documentazione offerta dalle parti e scrutinata in sede peritale. Del resto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e, come tale, non può supplire alla carenza probatoria di cui è onerata parte attrice, ragion per cui non può che concludersi per il rigetto del gravame, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In definitiva sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore domanda o questione restano assorbite dalla presente pronuncia.
Le spese del grado tra l'appellante e l'appellata appellante incidentale, alla luce dei Controparte_3
reciproci profili di soccombenza, sono integralmente compensate tra loro.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata Controparte_1
le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
[...]
D.M. 37/2018 aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento ( fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della non complessità della vertenza e del tenore delle difese articolate dalle parti.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di ed in persona del legale Controparte_4 Controparte_2
rappresentante pro tempore; rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e l'appellata alla luce dei Controparte_3
reciproci profili di soccombenza;
condanna al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 852,00, per compensi,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,8.2.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
C.F._1
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 4528/2021 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Gisonna, giusta procura alle liti in atti, Parte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Acampora, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
nonché di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
oltre che di
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Crescitelli, giusta procura alle liti Controparte_3
in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
e di
; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 6.2.2025 fissata per la discussione e decisione con la concessione alle parti del termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g.4528/2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Gisonna, giusta procura alle liti in atti, Parte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Acampora, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Crescitelli, giusta procura alle liti Controparte_5
in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE OLTRE CHE DI
; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva formale appello avverso la Parte_1 sentenza n. 387/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cava de'Tirreni nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 2043/2018, depositata il 10.3.2021, con la quale veniva rigettata la domanda attorea per infondatezza della stessa, stante il difetto di prova in capo all'attrice della propria legittimazione attiva. L'appellante evidenziava, contrariamente al tenore della pronuncia resa dal giudice di prime cure, di aver fornito prova documentale della propria legittimazione nel giudizio di primo grado, nonché della dinamica di verificazione del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo e puntualmente confermata in fase istruttoria dai testi escussi, oltre che dal nominato c.t.u., le cui risultanze non erano state adeguatamente valorizzate dal giudice di prima fase. Ciò posto ed alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma della sentenza gravata e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà per effetto del sinistro occorso, quantificati nell'atto introduttivo, ovvero da quantificare in corso di causa, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 19.1.2022 si costituiva
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale nel contestare Controparte_1
l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni delineate nell'atto introduttivo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ed in via principale chiedeva il rigetto della domanda essendo la pronuncia impugnata scevra da errori e/o contraddizioni motivazionali;
nondimeno, le richieste formulate dall'appellante erano sfornite di idonei elementi probatori di conforto;
in via subordinata evidenziava, nondimeno, come dalla pur lacunosa istruttoria svolta, emergesse la responsabilità del conducente del veicolo
Renault GO, di proprietà di assicurato per la r.c.a. presso l' Controparte_4 Controparte_2
il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo di verificazione del fatto dannoso, tamponava il
[...] veicolo Peugeot di proprietà di proiettandolo contro l'ingresso in muratura Controparte_3 dell'abitazione di proprietà dell'odierna appellante. Ciò posto, in via preliminare, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provata né in ordine all'an debeatur, né in ordine al quantum, con la condanna dell'appellante al pagamento della spese e delle competenze del grado;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare unico ed esclusivo Controparte_4 responsabile del sinistro e, per l'effetto, condannarlo alternativamente e /o solidalmente alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni lamentati CP_6 dall'appellante; in via ancora gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, chiedeva di condannare l'appellata nei limiti del provato e dell'equo, compensando le spese di giudizio o riducendole nel caso di accoglimento parziale della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale si costituiva, altresì,
[...] la quale eccepiva la nullità della sentenza impugnata per errata ed omessa valutazione CP_3 delle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado avendo, al contrario, i testi escussi, reso dichiarazioni precise, dettagliate e concordanti tra loro. Dunque, e per le ragioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, chiedeva dichiararsi ammissibile l'appello incidentale proposto;
chiedeva di riformare la sentenza di primo grado n. 387/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di CP_4
quale proprietario dell'autovettura Renault GO tg. DF240DZ in ordine alla causazione
[...] del sinistro;
in applicazione dell'art. 144 e ss. D.Lgs. 209/05 chiedeva di condannare, anche in solido tra loro, le convenute compagnie di assicurazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza del 10.12.2022 emessa dal precedente giudicante venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e rinviata la causa all'udienza del 16/11/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Disposto un differimento d'ufficio del procedimento ad altra udienza, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza ricalendarizzata del 26.9.2024 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
6.2.2025 con la concessione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali. Orbene, tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia degli appellati CP_4
ed in persona del legale rappresentante pro tempore, citati e non
[...] Controparte_2
costituitisi.
Sempre in via preliminare va respinta la censura di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c..La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che "Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (così, tra le tante, Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. L'appello, pertanto, è ammissibile con il consequenziale rigetto dell'eccezione formulata.
Quanto al merito lo stesso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Dall'esame del contenuto degli atti introduttivi e dalla valutazione degli esiti dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del giudizio di primo grado (prova testimoniale e c.t.u.) emerge la genericità oltre la lacunosità in ordine alla esatta dinamica di verificazione del sinistro, in uno all'impossibilità di individuare, con carattere di certezza, i veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, quanto al primo aspetto, non è dato comprendere, pur all'esito della disamina delle dichiarazioni testimoniali raccolte nella fase istruttoria celebratasi in primo grado, la velocità alla quale viaggiavano entrambi i veicoli, la distanza intercorrente tra loro, l'esatta manovra compiuta dalla Renault GO quale veicolo causativo del sospingimento della Peugeot contro l'immobile rispetto a cui l'attrice formula richiesta risarcitoria dei danni materiali provocati al cespite. Non solo. Quanto alla descrizione della dinamica di verificazione dell'impatto tra le autovetture, per come individuate in citazione, il c.t.u. nel proprio elaborato peritale ha evidenziato l'impossibilità di periziare la Peugeot 20 in quanto rubata;
nondimeno, la documentazione fotografica offerta dalle parti del predetto veicolo non ne consente l'individuazione in quanto priva di targa ovvero di altro elemento identificativo;
inoltre dai medesimi reperti fotografici non si rinvengono immagini relative al danno subito dall'autovettura nella parte posteriore, ergo il Perito non ha potuto esprimere alcuna valutazione tecnica in ordine alla coerenza dei danni occorsi, né ricostruire la dinamica dell'evento descritta in citazione.
Ne discende, dunque, che l'assoluta prevalenza degli esiti istruttori caratterizzati da incertezza, indeterminatezza e lacunosità non può in alcun modo essere superata dalle conclusioni approssimative rassegnate dal c.t.u. in ragione dell'incompletezza della documentazione offerta dalle parti e scrutinata in sede peritale. Del resto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e, come tale, non può supplire alla carenza probatoria di cui è onerata parte attrice, ragion per cui non può che concludersi per il rigetto del gravame, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In definitiva sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore domanda o questione restano assorbite dalla presente pronuncia.
Le spese del grado tra l'appellante e l'appellata appellante incidentale, alla luce dei Controparte_3
reciproci profili di soccombenza, sono integralmente compensate tra loro.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata Controparte_1
le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
[...]
D.M. 37/2018 aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento ( fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della non complessità della vertenza e del tenore delle difese articolate dalle parti.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di ed in persona del legale Controparte_4 Controparte_2
rappresentante pro tempore; rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e l'appellata alla luce dei Controparte_3
reciproci profili di soccombenza;
condanna al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 852,00, per compensi,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,8.2.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire