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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9718 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17325/2025 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sesta Sezione Civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Claudio Antonio Tranquillo, ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 17325/2025 promosso da: C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA PEDRIALI, 18 47121 FORLI' presso il difensore avv. RUSSO ANDREA ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARICONDA VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO CONVENUTA CONCLUSIONI Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e /o eccezione disattesa: ▪ preliminarmente, respingere la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
▪ in rito, dare atto della carenza della condizione di procedibilità dell'azione ex art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010 ed ex art. 21 del Co contratto di finanziamento;
Firmato Da: ANDREA RUSSO Emesso Da: ArubaPEC CA Controparte_2
Serial#: 16 ▪ nel merito, in via principale: previo accertamento e conseguente declaratoria C.F._4 di inesistenza e/o nullità della fideiussione per tutti i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri e in favore di Parte_1 Parte_2
▪ nel merito, sempre in via principale: previo accertamento della nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento per violazione dell'art. 4 D.M. 23.09.2005 e dell'accertamento della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale con conseguente nullità parziale ex art. 2 L. 297/1999 per tutti i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri e n favore di ▪ nel merito, in via subordinata: previo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 accertamento e conseguente declaratoria della nullità ex art. 117 tub del contratto di finanziamento per tutti i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'esatto importo dovuto ex art. 117 comma 7 tub. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte convenuta pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: - in via preliminare, concedere nei confronti dei sigg.ri e la provvisoria esecuzione ai Parte_1 Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 4202/2025 – R.G. n. 7926/2025, emesso dal
Tribunale di Milano il 7/14.3.2025; - nel merito, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 120.000,00, a garanzia del contratto di finanziamento di € 600.000,00 del 14.6.2019, rilasciata dai sigg.ri e in pari data nell'interesse Parte_1 Parte_2 della ed a favore del - sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità Parte_3 Controparte_1 parziale, con riguardo alle clausole nn. 2, 6 e 9, della fideiussione specifica sino alla concorrenza di €
120.000,00, a garanzia del contratto di finanziamento di € 600.000,00 del 14.6.2019, rilasciata dai sigg.ri e in pari data nell'interesse della ed a favore del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, poiché si tratterebbe, a tutto voler
[...] concedere e senza nulla ammettere, di garanzia valida, anche eventualmente emendata delle clausole contestate;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4202/2025 – R.G. n. 7926/2025, emesso dal Tribunale di
Milano il 7/14.3.2025 nei confronti dei sigg.ri e - ovvero, comunque, - Parte_1 Parte_2 condannare * il sig. nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Castellanza, via Giovanni Giolitti n. 18; * il sig. nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] a pagare al in C.F._2 Controparte_1 via solidale fra loro e in solido con la ed oggi cancellatasi, la somma di € 120.000,00, Controparte_3 corrispondente all'importo di cui alla fideiussione rilasciata il 14.6.2019 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario in pari data per € 600.000,00. Ciò oltre agli interessi da calcolarsi, a far tempo dal
20.11.2024 al saldo effettivo, al tasso del 2,750% punti in più dell'Euribor 3 mesi base 360 + 2 punti (mora); - in via istruttoria, si riserva l'articolazione, nei termini di legge, dei mezzi istruttori necessari, per il caso in cui venga dato ingresso all'istanza di verificazione delle firme dei sigg.ri e pposte Parte_1 Parte_2 sulla fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 120.000,00, a garanzia del contratto di finanziamento di €
600.000,00 del 14.6.2019, rilasciata in pari data nell'interesse della ed a favore del Parte_3 CP_1
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite e con riserva di ogni più ampia deduzione e
[...] produzione nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 4205/2025 emesso Parte_1 Parte_2 in data 14 marzo 2025 e ritualmente notificato il 17 aprile 2025 nei loro confronti, e hanno convenuto in giudizio ricorrente in via monitoria nei confronti dei primi Controparte_1 nella loro qualità di garanti di un finanziamento. Tramite il decreto oggetto di opposizione si è infatti ingiunto agli attori al pagamento di euro 120.000 a favore dell'odierna convenuta, nella loro veste di fideiussori specifici di un mutuo chirografario erogato a favore di Parte_3
Gli attori chiedono la revoca del decreto e contestano in via principale l'inesistenza o quantomeno la nullità della fideiussione e in via subordinata la nullità ex art. 117 TUB del contratto di mutuo e la conseguente rideterminazione di quanto da loro dovuto ai sensi del co. 7 dell'art. 117 TUB. L'opposizione è infondata. pagina 2 di 7 Preliminarmente, gli attori hanno contestato la conformità all'originale della copia della fideiussione prodotta dalla banca nella fase monitoria e, in ogni caso, ne hanno disconosciuto la sottoscrizione. In terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. hanno dichiarato tuttavia che non intendono più insistere nel disconoscimento, al fine esclusivo di evitare un aggravio di attività processuale e di costi (1).
Nel merito, gli attori lamentano, innanzitutto, la nullità della fideiussione per violazione dei limiti posti dall'art.
4.4. D.M. 23 settembre 2005, norma che pone il divieto di acquisire altre garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota di finanziamento già garantita da un Fondo di Garanzia. La contestazione è infondata dal momento che tale disposizione non è applicabile al caso concreto. La norma è inequivoca nel fare riferimento alle sole garanzie reali e alle garanzie personali prestate da istituti bancari e assicurativi e va interpretata restrittivamente, poiché costituisce un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale. Non è posto, dunque, alcun limite alle garanzie personali rilasciate da persone fisiche, come quella rilasciata dagli odierni opponenti. Sempre nel merito gli attori eccepiscono la sussistenza di un'intesa concorrenziale vietata e la conseguente nullità parziale del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 297/1999. In particolare, il contratto in oggetto sarebbe riproduttivo delle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI già dichiarate lesive della concorrenza dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Va premesso che non ricorre una causa di competenza del tribunale delle imprese. La fideiussione in esame integra un accordo diverso dall'intesa restrittiva. Il punto è pacifico nella giurisprudenza eurounitaria. L'art. 102 t.u.f., richiamato dalla stessa l. n. 287/1990, è stato riferito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con sent. 14.12.1983 in causa 319-82 agli accordi di cartello, ma non anche agli accordi tra i partecipanti al cartello e i terzi, che secondo la medesima corte sono demandati alla competenza dei legislatori nazionali. Il richiamo al precedente in questione non è solo un argomento ad colorandum, bensì una precisa direttiva per l'interprete, posto che l'art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990 sancisce che l'interpretazione delle norme contenute nel titolo dedicato (tra l'altro) alle norme sulle intese è effettuata in base ai principi delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. A opinare diversamente, del resto, non si comprenderebbe non solo come sia stato possibile teorizzare in passato (al punto da richiedere una statuizione a opera delle sezioni unite) che simili contratti, c.d. a valle, possano generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria (ovvero un rimedio restitutorio) ma, prima ancora, il loro stesso inquadramento alla stregua di contratti distinti da quelli integranti l'intesa: contratti, per l'appunto, “a valle”. Anche in dottrina ricorre del resto il tema della nullità dei contratti stipulati a valle dell'intesa medesima, e proprio la specificità del problema sottintende il diverso oggetto di questi ultimi tipi di contratti e l'impossibilità di riferire a quello “a valle” la causa di nullità specificamente prevista per le intese restrittiva “a monte” (circostanza che è alla base di tutta la problematica relativa alla nullità in questione); ciò perché i primi tipi contrattuali non possono certamente dirsi integrare un accordo o un'intesa restrittiva della concorrenza. Si è pertanto al di fuori delle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in base alla quale viene fondata la competenza del tribunale delle imprese. È ben vero che Cass. n. 6523/2021 afferma la competenza del tribunale delle imprese anche in caso di controversia sulle fideiussioni a valle, perché ciò implicherebbe l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (punto ripreso da Cass. S.U. n. 41994/2021); ma il punto è anzitutto logicamente smentito da Cass. n. 3248/2023. Quest'ultima non ritiene necessaria la competenza del tribunale delle imprese nel caso di nullità fatta valere in via di mera eccezione (dunque incidenter tantum); eppure è evidente che anche in questo caso la nullità dell'intesa a monte deve pur sempre essere accertata e, dunque deve formare oggetto di istruttoria, al fine di potere affermare, sia pure incidenter tantum (ossia al mero fine del rigetto della domanda basata sul contratto a valle, del quale si è eccepita la nullità), l'esistenza dell'intesa. È del pari erroneo ritenere che vi sia la competenza del Tribunale delle imprese sull'assunto che la causa relativa al contratto a valle rientrerebbe tra le “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione” con le “controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (cfr. l'art. 3 c. 3 del d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una controversia relativa alla violazione della normativa antitrust, neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ossia ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.: cfr. Cass. n. 13889/2024). Non ricorre, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 32 c.p.c. Se pure viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto oggetto di garanzia, bensì l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte. pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso, si osserva nel merito quanto segue. Le fideiussioni prestate non sono di natura omnibus, bensì specifiche.
È pur vero che recentemente la giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche in caso di fideiussioni specifiche il principio per cui l'intesa restrittiva a monte si ripercuote sui singoli contratti a valle meramente riproduttivi di essa, ma è anche vero che la successiva giurisprudenza di Cassazione ha tornato all'orientamento, prevalente, teso a negare rilievo alla nullità c.d. antitrust in relazione alle fideiussioni del primo tipo (Cass. n. 21841/2024; Cass. n. 26847/2024). In ogni caso, si osserva che l'accertamento della Banca d'italia non può comunque costituire prova privilegiata dell'intesa vietata in quanto inerente a una fideiussione omnibus e non a una specifica. Necessita, allo scopo, un'istruttoria, e ciò anche in ragione del fatto che la decisione n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa solo con riguardo ai contratti conclusi prima della sua adozione. La stipulazione di fideiussioni successiva al 2005 (nel caso di specie nel 2019) non può basarsi su una presunzione di permanenza dell'intesa o della concordia (tacita) in punto di pratiche;
elemento autonomo dell'illecito, lo stesso neppure può essere basato sul dato oggettivo della eguaglianza delle clausole diffuse nel settore, posto che tale diffusione può giustificarsi per il dato oggettivo del carattere vantaggioso delle clausole in esame, a prescindere da intese in tale senso. Non è stata fornita, nel presente giudizio, una specifica prova dell'esistenza di un'intesa limitativa della concorrenza. Sul punto, poi, si osserva che la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad assumere condotte analoghe, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C- 89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990. In ultimo, gli attori lamentano una violazione dell'art. 117, co. 4, TUB nel contratto di mutuo stipulato tra e nella parte in cui non prevede espressamente il calcolo Parte_3 CP_1 dell'interesse secondo il regime composto. In particolare, trattandosi di mutuo con piano di pagina 5 di 7 ammortamento così detto alla francese a regime composto e a tasso variabile, la mancata espressa previsione nel regolamento del metodo di calcolo dell'interesse corrispettivo determinerebbe una violazione della trasparenza e l'impossibilità per il cliente di calcolare il costo complessivo dell'operazione finanziaria. Nel contratto è indicato espressamente che l'ammortamento avverrà secondo il metodo alla francese. Così nella pagina integrante il piano di ammortamento, sottoscritta dal legale rappresentante della società finanziata
E ancora nel contratto di finanziamento, del pari sottoscritto dal legale rappresentante.
Dunque nessuna violazione della trasparenza. Inoltre, è esplicitato il numero di rate necessarie per l'integrale rimborso del mutuo concesso, oltre che il capitale irrogato e il TAEG. Nel piano di ammortamento allegato al contratto, seppur calcolato sull'interesse applicabile al momento della stipula, viene indicato l'ammontare delle singole rate, oltre che per ognuna di esse delle quote imputabili al capitale e di quelle imputabili agli interessi. Dunque nessuna indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. Nessuna doglianza può poi derivare dalla natura variabile del tasso. La natura stessa del tasso variabile, in questo caso espressamente pattuito, impedisce infine di poter indicare a priori l'esatto ammontare delle singole rate, ma ciò non vale a rendere nullo il contratto, essendo il relativo oggetto comunque determinabile. Il cliente ha avuto nel caso concreto tutti gli elementi necessari per poter prevedere il costo dell'operazione, nei limiti della variabilità del tasso, e non vi è, dunque, alcuna, violazione dell'art. 117, co. 4, TUB. Parte attrice afferma che “Senonché, come si è avuto modo di evidenziare già in precedenza, nel mutuo a tasso variabile la semplice lettura del piano di ammortamento non consente al mutuatario di comprendere con altrettanta certezza il costo effettivamente sostenuto e ciò a causa appunto della variabilità dell'indice di riferimento posto a base del calcolo degli interessi. Il problema quindi che si pone è quello dell'effettiva possibilità per il cliente, in ipotesi di mutuo a tasso variabile, di comprendere e valutare il reale costo del finanziamento che, invece, nel caso del mutuo a tasso fisso è esplicitato nel suo esatto ammontare”. L'argomento prova troppo. Mai, in caso di tasso variabile, il cliente potrà conoscere l'ammontare della sua prestazione in via preventiva, ma questo non ha mai indotto a ritenere la nullità del contratto. Né allo scopo di rendere determinabile la prestazione è necessario pagina 6 di 7 indicare il regime di capitalizzazione alla base del piano di ammortamento, trattandosi di elemento superfluo ai fini dell'art. 1346 c.c. Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese del presente grado sono poste a carico degli attori in solido, in quanto integralmente soccombenti, e sono liquidate, nella misura di euro 11.000,00 (avuto riguardo al carattere documentale della causa) oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, RESPINGE l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 4205/2025 emesso da questo tribunale e lo DICHIARA esecutivo CONDANNA in solido e rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 11.000,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. e Iva. Milano, 16 12 2025
il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In relazione al primo profilo la giurisprudenza è costante (cfr. ex multis Cass. 40750/21) nell'affermare che l'eccezione di non conformità tra copia e originale debba essere supportata dall'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a sottolineare la presenza di una difformità tra la data indicata all'inizio del contratto di garanzia e quella del giorno delle firme.
Si tratta di una contestazione totalmente generica e l'eccezione di non conformità, dunque, è inammissibile. In relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni in calce alla stessa, si osserva che non è necessario disporre una c.t.u., qualora gli altri elementi di prova, di qualsiasi natura, siano idonei a consentire di prendere posizione in modo specifico sul problema della veridicità della firma. Ora, nel doc. 6 allegato al ricorso monitorio, integrante un accordo di sospensione del pagamento delle rate, risulta sia la firma del legale rappresentante della società finanziata, i.e. l'odierno opponente sia la firma richiesta, in via eventuale ma Parte_1 specifica, all'eventuale “garante”, e ricorrono sul punto le firme degli odierni opponenti, che non erano state disconosciute nell'atto di citazione (né era emerso dagli atti o dai documenti che il finanziamento per il quale è causa fosse assistito da ulteriori garanzie oltre a quella azionata, sicché i garanti devono intendersi come tali quelli di cui alla fideiussione contestata). Con specifico riguardo poi a è sintomatico che questi Parte_1 non abbia disconosciuto la propria firma sul contratto di finanziamento, che pure prevede espressamente il rilascio da parte sua, oltre che da parte di di una fideiussione di € 120.000,00 quale clausola Controparte_4 del contratto. Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che le sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione per la quale è causa siano autentiche. pagina 3 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sesta Sezione Civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Claudio Antonio Tranquillo, ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 17325/2025 promosso da: C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA PEDRIALI, 18 47121 FORLI' presso il difensore avv. RUSSO ANDREA ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARICONDA VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO CONVENUTA CONCLUSIONI Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e /o eccezione disattesa: ▪ preliminarmente, respingere la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
▪ in rito, dare atto della carenza della condizione di procedibilità dell'azione ex art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010 ed ex art. 21 del Co contratto di finanziamento;
Firmato Da: ANDREA RUSSO Emesso Da: ArubaPEC CA Controparte_2
Serial#: 16 ▪ nel merito, in via principale: previo accertamento e conseguente declaratoria C.F._4 di inesistenza e/o nullità della fideiussione per tutti i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri e in favore di Parte_1 Parte_2
▪ nel merito, sempre in via principale: previo accertamento della nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento per violazione dell'art. 4 D.M. 23.09.2005 e dell'accertamento della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale con conseguente nullità parziale ex art. 2 L. 297/1999 per tutti i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri e n favore di ▪ nel merito, in via subordinata: previo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 accertamento e conseguente declaratoria della nullità ex art. 117 tub del contratto di finanziamento per tutti i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'esatto importo dovuto ex art. 117 comma 7 tub. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte convenuta pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: - in via preliminare, concedere nei confronti dei sigg.ri e la provvisoria esecuzione ai Parte_1 Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 4202/2025 – R.G. n. 7926/2025, emesso dal
Tribunale di Milano il 7/14.3.2025; - nel merito, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 120.000,00, a garanzia del contratto di finanziamento di € 600.000,00 del 14.6.2019, rilasciata dai sigg.ri e in pari data nell'interesse Parte_1 Parte_2 della ed a favore del - sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità Parte_3 Controparte_1 parziale, con riguardo alle clausole nn. 2, 6 e 9, della fideiussione specifica sino alla concorrenza di €
120.000,00, a garanzia del contratto di finanziamento di € 600.000,00 del 14.6.2019, rilasciata dai sigg.ri e in pari data nell'interesse della ed a favore del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, poiché si tratterebbe, a tutto voler
[...] concedere e senza nulla ammettere, di garanzia valida, anche eventualmente emendata delle clausole contestate;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4202/2025 – R.G. n. 7926/2025, emesso dal Tribunale di
Milano il 7/14.3.2025 nei confronti dei sigg.ri e - ovvero, comunque, - Parte_1 Parte_2 condannare * il sig. nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Castellanza, via Giovanni Giolitti n. 18; * il sig. nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] a pagare al in C.F._2 Controparte_1 via solidale fra loro e in solido con la ed oggi cancellatasi, la somma di € 120.000,00, Controparte_3 corrispondente all'importo di cui alla fideiussione rilasciata il 14.6.2019 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario in pari data per € 600.000,00. Ciò oltre agli interessi da calcolarsi, a far tempo dal
20.11.2024 al saldo effettivo, al tasso del 2,750% punti in più dell'Euribor 3 mesi base 360 + 2 punti (mora); - in via istruttoria, si riserva l'articolazione, nei termini di legge, dei mezzi istruttori necessari, per il caso in cui venga dato ingresso all'istanza di verificazione delle firme dei sigg.ri e pposte Parte_1 Parte_2 sulla fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 120.000,00, a garanzia del contratto di finanziamento di €
600.000,00 del 14.6.2019, rilasciata in pari data nell'interesse della ed a favore del Parte_3 CP_1
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite e con riserva di ogni più ampia deduzione e
[...] produzione nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 4205/2025 emesso Parte_1 Parte_2 in data 14 marzo 2025 e ritualmente notificato il 17 aprile 2025 nei loro confronti, e hanno convenuto in giudizio ricorrente in via monitoria nei confronti dei primi Controparte_1 nella loro qualità di garanti di un finanziamento. Tramite il decreto oggetto di opposizione si è infatti ingiunto agli attori al pagamento di euro 120.000 a favore dell'odierna convenuta, nella loro veste di fideiussori specifici di un mutuo chirografario erogato a favore di Parte_3
Gli attori chiedono la revoca del decreto e contestano in via principale l'inesistenza o quantomeno la nullità della fideiussione e in via subordinata la nullità ex art. 117 TUB del contratto di mutuo e la conseguente rideterminazione di quanto da loro dovuto ai sensi del co. 7 dell'art. 117 TUB. L'opposizione è infondata. pagina 2 di 7 Preliminarmente, gli attori hanno contestato la conformità all'originale della copia della fideiussione prodotta dalla banca nella fase monitoria e, in ogni caso, ne hanno disconosciuto la sottoscrizione. In terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. hanno dichiarato tuttavia che non intendono più insistere nel disconoscimento, al fine esclusivo di evitare un aggravio di attività processuale e di costi (1).
Nel merito, gli attori lamentano, innanzitutto, la nullità della fideiussione per violazione dei limiti posti dall'art.
4.4. D.M. 23 settembre 2005, norma che pone il divieto di acquisire altre garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota di finanziamento già garantita da un Fondo di Garanzia. La contestazione è infondata dal momento che tale disposizione non è applicabile al caso concreto. La norma è inequivoca nel fare riferimento alle sole garanzie reali e alle garanzie personali prestate da istituti bancari e assicurativi e va interpretata restrittivamente, poiché costituisce un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale. Non è posto, dunque, alcun limite alle garanzie personali rilasciate da persone fisiche, come quella rilasciata dagli odierni opponenti. Sempre nel merito gli attori eccepiscono la sussistenza di un'intesa concorrenziale vietata e la conseguente nullità parziale del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 297/1999. In particolare, il contratto in oggetto sarebbe riproduttivo delle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI già dichiarate lesive della concorrenza dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Va premesso che non ricorre una causa di competenza del tribunale delle imprese. La fideiussione in esame integra un accordo diverso dall'intesa restrittiva. Il punto è pacifico nella giurisprudenza eurounitaria. L'art. 102 t.u.f., richiamato dalla stessa l. n. 287/1990, è stato riferito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con sent. 14.12.1983 in causa 319-82 agli accordi di cartello, ma non anche agli accordi tra i partecipanti al cartello e i terzi, che secondo la medesima corte sono demandati alla competenza dei legislatori nazionali. Il richiamo al precedente in questione non è solo un argomento ad colorandum, bensì una precisa direttiva per l'interprete, posto che l'art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990 sancisce che l'interpretazione delle norme contenute nel titolo dedicato (tra l'altro) alle norme sulle intese è effettuata in base ai principi delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. A opinare diversamente, del resto, non si comprenderebbe non solo come sia stato possibile teorizzare in passato (al punto da richiedere una statuizione a opera delle sezioni unite) che simili contratti, c.d. a valle, possano generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria (ovvero un rimedio restitutorio) ma, prima ancora, il loro stesso inquadramento alla stregua di contratti distinti da quelli integranti l'intesa: contratti, per l'appunto, “a valle”. Anche in dottrina ricorre del resto il tema della nullità dei contratti stipulati a valle dell'intesa medesima, e proprio la specificità del problema sottintende il diverso oggetto di questi ultimi tipi di contratti e l'impossibilità di riferire a quello “a valle” la causa di nullità specificamente prevista per le intese restrittiva “a monte” (circostanza che è alla base di tutta la problematica relativa alla nullità in questione); ciò perché i primi tipi contrattuali non possono certamente dirsi integrare un accordo o un'intesa restrittiva della concorrenza. Si è pertanto al di fuori delle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in base alla quale viene fondata la competenza del tribunale delle imprese. È ben vero che Cass. n. 6523/2021 afferma la competenza del tribunale delle imprese anche in caso di controversia sulle fideiussioni a valle, perché ciò implicherebbe l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (punto ripreso da Cass. S.U. n. 41994/2021); ma il punto è anzitutto logicamente smentito da Cass. n. 3248/2023. Quest'ultima non ritiene necessaria la competenza del tribunale delle imprese nel caso di nullità fatta valere in via di mera eccezione (dunque incidenter tantum); eppure è evidente che anche in questo caso la nullità dell'intesa a monte deve pur sempre essere accertata e, dunque deve formare oggetto di istruttoria, al fine di potere affermare, sia pure incidenter tantum (ossia al mero fine del rigetto della domanda basata sul contratto a valle, del quale si è eccepita la nullità), l'esistenza dell'intesa. È del pari erroneo ritenere che vi sia la competenza del Tribunale delle imprese sull'assunto che la causa relativa al contratto a valle rientrerebbe tra le “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione” con le “controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (cfr. l'art. 3 c. 3 del d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una controversia relativa alla violazione della normativa antitrust, neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ossia ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.: cfr. Cass. n. 13889/2024). Non ricorre, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 32 c.p.c. Se pure viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto oggetto di garanzia, bensì l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte. pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso, si osserva nel merito quanto segue. Le fideiussioni prestate non sono di natura omnibus, bensì specifiche.
È pur vero che recentemente la giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche in caso di fideiussioni specifiche il principio per cui l'intesa restrittiva a monte si ripercuote sui singoli contratti a valle meramente riproduttivi di essa, ma è anche vero che la successiva giurisprudenza di Cassazione ha tornato all'orientamento, prevalente, teso a negare rilievo alla nullità c.d. antitrust in relazione alle fideiussioni del primo tipo (Cass. n. 21841/2024; Cass. n. 26847/2024). In ogni caso, si osserva che l'accertamento della Banca d'italia non può comunque costituire prova privilegiata dell'intesa vietata in quanto inerente a una fideiussione omnibus e non a una specifica. Necessita, allo scopo, un'istruttoria, e ciò anche in ragione del fatto che la decisione n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa solo con riguardo ai contratti conclusi prima della sua adozione. La stipulazione di fideiussioni successiva al 2005 (nel caso di specie nel 2019) non può basarsi su una presunzione di permanenza dell'intesa o della concordia (tacita) in punto di pratiche;
elemento autonomo dell'illecito, lo stesso neppure può essere basato sul dato oggettivo della eguaglianza delle clausole diffuse nel settore, posto che tale diffusione può giustificarsi per il dato oggettivo del carattere vantaggioso delle clausole in esame, a prescindere da intese in tale senso. Non è stata fornita, nel presente giudizio, una specifica prova dell'esistenza di un'intesa limitativa della concorrenza. Sul punto, poi, si osserva che la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad assumere condotte analoghe, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C- 89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990. In ultimo, gli attori lamentano una violazione dell'art. 117, co. 4, TUB nel contratto di mutuo stipulato tra e nella parte in cui non prevede espressamente il calcolo Parte_3 CP_1 dell'interesse secondo il regime composto. In particolare, trattandosi di mutuo con piano di pagina 5 di 7 ammortamento così detto alla francese a regime composto e a tasso variabile, la mancata espressa previsione nel regolamento del metodo di calcolo dell'interesse corrispettivo determinerebbe una violazione della trasparenza e l'impossibilità per il cliente di calcolare il costo complessivo dell'operazione finanziaria. Nel contratto è indicato espressamente che l'ammortamento avverrà secondo il metodo alla francese. Così nella pagina integrante il piano di ammortamento, sottoscritta dal legale rappresentante della società finanziata
E ancora nel contratto di finanziamento, del pari sottoscritto dal legale rappresentante.
Dunque nessuna violazione della trasparenza. Inoltre, è esplicitato il numero di rate necessarie per l'integrale rimborso del mutuo concesso, oltre che il capitale irrogato e il TAEG. Nel piano di ammortamento allegato al contratto, seppur calcolato sull'interesse applicabile al momento della stipula, viene indicato l'ammontare delle singole rate, oltre che per ognuna di esse delle quote imputabili al capitale e di quelle imputabili agli interessi. Dunque nessuna indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. Nessuna doglianza può poi derivare dalla natura variabile del tasso. La natura stessa del tasso variabile, in questo caso espressamente pattuito, impedisce infine di poter indicare a priori l'esatto ammontare delle singole rate, ma ciò non vale a rendere nullo il contratto, essendo il relativo oggetto comunque determinabile. Il cliente ha avuto nel caso concreto tutti gli elementi necessari per poter prevedere il costo dell'operazione, nei limiti della variabilità del tasso, e non vi è, dunque, alcuna, violazione dell'art. 117, co. 4, TUB. Parte attrice afferma che “Senonché, come si è avuto modo di evidenziare già in precedenza, nel mutuo a tasso variabile la semplice lettura del piano di ammortamento non consente al mutuatario di comprendere con altrettanta certezza il costo effettivamente sostenuto e ciò a causa appunto della variabilità dell'indice di riferimento posto a base del calcolo degli interessi. Il problema quindi che si pone è quello dell'effettiva possibilità per il cliente, in ipotesi di mutuo a tasso variabile, di comprendere e valutare il reale costo del finanziamento che, invece, nel caso del mutuo a tasso fisso è esplicitato nel suo esatto ammontare”. L'argomento prova troppo. Mai, in caso di tasso variabile, il cliente potrà conoscere l'ammontare della sua prestazione in via preventiva, ma questo non ha mai indotto a ritenere la nullità del contratto. Né allo scopo di rendere determinabile la prestazione è necessario pagina 6 di 7 indicare il regime di capitalizzazione alla base del piano di ammortamento, trattandosi di elemento superfluo ai fini dell'art. 1346 c.c. Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese del presente grado sono poste a carico degli attori in solido, in quanto integralmente soccombenti, e sono liquidate, nella misura di euro 11.000,00 (avuto riguardo al carattere documentale della causa) oltre 15 % per spese generali forfettarie, C.P.A. e Iva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, RESPINGE l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 4205/2025 emesso da questo tribunale e lo DICHIARA esecutivo CONDANNA in solido e rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 11.000,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. e Iva. Milano, 16 12 2025
il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In relazione al primo profilo la giurisprudenza è costante (cfr. ex multis Cass. 40750/21) nell'affermare che l'eccezione di non conformità tra copia e originale debba essere supportata dall'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a sottolineare la presenza di una difformità tra la data indicata all'inizio del contratto di garanzia e quella del giorno delle firme.
Si tratta di una contestazione totalmente generica e l'eccezione di non conformità, dunque, è inammissibile. In relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni in calce alla stessa, si osserva che non è necessario disporre una c.t.u., qualora gli altri elementi di prova, di qualsiasi natura, siano idonei a consentire di prendere posizione in modo specifico sul problema della veridicità della firma. Ora, nel doc. 6 allegato al ricorso monitorio, integrante un accordo di sospensione del pagamento delle rate, risulta sia la firma del legale rappresentante della società finanziata, i.e. l'odierno opponente sia la firma richiesta, in via eventuale ma Parte_1 specifica, all'eventuale “garante”, e ricorrono sul punto le firme degli odierni opponenti, che non erano state disconosciute nell'atto di citazione (né era emerso dagli atti o dai documenti che il finanziamento per il quale è causa fosse assistito da ulteriori garanzie oltre a quella azionata, sicché i garanti devono intendersi come tali quelli di cui alla fideiussione contestata). Con specifico riguardo poi a è sintomatico che questi Parte_1 non abbia disconosciuto la propria firma sul contratto di finanziamento, che pure prevede espressamente il rilascio da parte sua, oltre che da parte di di una fideiussione di € 120.000,00 quale clausola Controparte_4 del contratto. Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che le sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione per la quale è causa siano autentiche. pagina 3 di 7