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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 25 settembre 2025 della causa iscritta al numero 3852 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, pendente tra:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avvocato Carmelo Prestileo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2
e:
con studio in Bologna, Via Carlo Farini n. 28, Controparte_1
C.F. CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine del ricorso per ingiunzione, dagli avvocati Federico Dettori e Alexia Armaroli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Via D'Azeglio n. 25
in punto a: compenso professionale;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Oggi 25 settembre 2025 ore 12.20 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Silvia Cavallo in sostituzione dell'avv. Prestileo giusta delega orale per la parte opponente e l'avvocato Elena Rossi in sostituzione degli avvocati Armaroli e Dettori giusta delega orale per la parte convenuta.
L'avv. Cavallo conclude come in atti, insiste per la revoca del decreto opposto r che venga dichiarata la nullità del contratto per vizi della volontà.
L'avv. Rossi si riporta agli atti e precisa le conclusioni come da ultimo precisate nella prima memoria 183/6.
pagina 1 di 16 Insite nel rigetto delle domande ed eccezioni avversarie chiedendo la conferma del d.i. opposto trattandosi di opposizione pretestuosa e dilatoria e ritenendo altresì sussistenti i presupposti per lite temeraria.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
IL GIUDICE
dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 12.25 pronuncia avanti agli avvocati suindicati, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
Il dott. dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Controparte_1
Commercialisti di Bologna, conseguiva dal giudice unico del Tribunale intestato, nei confronti di (o ), il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 Parte_1 esecutivo n. 475/2022 ING. per la somma di euro 42.961,98 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Esponeva di avere svolto per alcuni anni attività di consulenza in favore della società
maturando nei confronti della stessa un credito di complessivi euro Controparte_2
pagina 2 di 16 107.404,94 (come da note pro forma emesse negli anni 2016-2017, cui andavano aggiunte le ricevute bancarie -con scadenza a giugno-luglio 2018- a fronte delle prestazioni rese dal ricorrente durante il primo trimestre dell'esercizio 2018).
Richiamava la dichiarazione di riconoscimento di debito per la somma di euro 107.404,94 sottoscritta in data 31 maggio 2018 dal uale legale rappresentante della società Pt_1
mediante tale scrittura il si impegnava altresì a garantire CP_2 Pt_1 personalmente il pagamento del debito nella misura del 40% pari a euro 42.961,98 (la scrittura riportava una somma superiore).
Faceva presente che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del CP_2
Tribunale di Bologna emessa in data 30 ottobre 2018, e di essersi insinuato al passivo della procedura fallimentare.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mani del n data 11 febbraio 2022. Pt_1
proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 23 marzo 2022.
Eccepiva l'intervenuta estinzione del debito a seguito di adempimento da parte del terzo, precisamente per il tramite della società IA s.r.l. della quale era legale rappresentante moglie dell'opponente; deduceva a tal proposito di Controparte_3 avere saldato -come da accordi- le fatture n. 29,33,49 e 69 emesse dal dott.
[...] nel 2017, per complessivi euro 151.596,53; in buona sostanza, il dott. CP_1 [...] veva fatturato le prestazioni, rese in favore di , ad altra società. CP_1 CP_2
Inoltre, invocava il disposto di cui all'articolo 1427 c.c., deducendo di avere sottoscritto la dichiarazione di riconoscimento di debito in proprio quando era affetto da un profondo deficit psicologico e depressivo di cui il dott. era pienamente a CP_1 conoscenza;
se l'opponente fosse stato nel pieno delle proprie facoltà mentali, sapendo che da lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita non avrebbe certo sottoscritto la CP_2 dichiarazione de qua, riportante oltretutto una somma errata superiore al 40% del debito totale, e senza alcun riferimento ai pagamenti già effettuati dalla società IA;
a ciò doveva conseguire l'annullamento del contratto.
Richiamava l'esposto e la denuncia-querela presentati nei confronti del professionista.
Concludeva come segue:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
pagina 3 di 16 -in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza dei presupposti ex art 482 c.p.c., e per l'effetto, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 475/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti del Cav. per i motivi esposti;
Parte_1
-in via ulteriormente preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto e dichiarare che le somme ingiunte non sono dovute per i motivi indicati in narrativa;
-in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto per vizi della volontà;
-in via subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento e relativa estinzione del debito, per i motivi indicati in narrativa;
-in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui il signor [rectius il dott. Pt_1
dovesse risultare creditore nei confronti dell'opponente, rideterminare CP_1 le somme dovute, tenuto conto degli errati conteggi.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Il convenuto dott. tempestivamente costituitosi in data Controparte_1
22 settembre 2022:
§ preliminarmente descriveva l'attività svolta con riferimento all'esecuzione forzata presso terzi instaurata a fronte del titolo esecutivo conseguito, sfociata nell'assegnazione delle somme pignorate nel difetto di opposizione del debitore;
§ descriveva l'andamento del rapporto professionale intercorso con i coniugi e con Pt_1 le società da essi amministrate, sfociato a partire dal luglio 2021 in un cambiamento di atteggiamento da parte dei medesimi che comportò la totale contestazione delle attività svolte dal professionista, la presentazione di esposti (archiviati) e querele (seguite l'una, cioè quella proposta dalla moglie del da archiviazione;
e l'altra, cioè CP_3 Pt_1 quella proposta dal da attività di indagine non ancora conclusa); Pt_1
§ contestava recisamente l'asserita estinzione del debito per avvenuto adempimento;
i pagamenti di cui alle fatture prodotte ex adverso sub documento 2, infatti, concernevano l'incarico di advisor economico per la redazione del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. conferito al convenuto con contratto sottoscritto da in data 6 febbraio 2017; su CP_2 espressa richiesta del e della moglie , si decise che il pagamento Pt_1 CP_3 dell'onorario di complessivi euro 120.000,00 fosse accollato alla società IA s.r.l. (la quale dal 2016 al 2018 intervenne più volte in tal senso); in concreto, vennero pagate soltanto la prima e la seconda rata di euro 45.000,00 ciascuna, oltre accessori;
pagina 4 di 16 pertanto, le note pro forma oggetto di domanda non potevano essere state pagate come da fatture prodotte dall'opponente, in quanto dette note pro forma avevano in gran parte scadenza dopo i pagamenti eseguiti da IA l'ultimo dei quali risaliva al maggio
2017;
§ evidenziava che non vi era spazio per contestare il debito maturato in capo a , CP_2 di cui alla scrittura privata di riconoscimento di debito: il credito del convenuto era stato ammesso alla procedura fallimentare e riconosciuto nel suo ammontare (decreto di esecutività 26 luglio 2019);
§ sottolineava come le doglianze dell'opponente relative a supposti vizi del consenso fossero assolutamente generiche e fumose, non dimostrate e gravissime;
oltretutto il in data 18 giugno 2018 aveva sottoscritto una ad una, anche quale garante, le Pt_1 note pro forma e le ricevute bancarie oggetto della scrittura di riconoscimento di debito del
31 maggio 2018, cosicché egli aveva avuto diversi giorni per riflettere e valutare la decisione consistita nel garantire il debito de quo; la sottoscrizione del 31 maggio 2018 era avvenuta senza alcuna costrizione.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, così giudicare: nel merito, in via principale:
-rigettarsi le avverse domande ed eccezioni, e per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
in ogni caso:
-con vittoria di spese della presente fase di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, nonché condanna del Sig. ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”. Pt_1
All'udienza del 13 ottobre 2022:
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente, con la seguente motivazione:
“Rilevato che l'opponente non ha più interesse a insistere nell'istanza ex art. 649 c.p.c. in quanto:
-nelle more dell'odierna udienza, precisamente all'udienza del 15 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione presso terzi ha assegnato al creditore procedente dott. la CP_1
pagina 5 di 16 somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre accessori e spese (si veda, per i dettagli, il documento 5 convenuto);
-la sospensiva richiesta ex art. 649 c.p.c. non inciderebbe in alcun modo sull'assegnazione così disposta, avverso la quale altri sono i rimedi offerti dall'ordinamento giuridico;
-in ogni caso la somma assegnata non potrebbe essere illico et immediate restituita al debitore esecutato”;
-su istanza dell'opponente, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c. (con decorrenza dal 1° febbraio 2023 compreso) e fissata udienza di discussione sulle memorie in data 8 giugno 2023.
Parte opponente depositava la memoria n. 1.
Parte convenuta depositava le memorie n. 1,2,3, e ulteriore documentazione da 28 a 32.
All'udienza dell'8 giugno 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26 settembre 2024.
Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2024 la causa era rinviata per medesimi incombenti, per esigenze di ruolo, al 25 settembre 2025.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.
1.a.
Si è detto sub A) che la domanda proposta dal dott. poggia sulla CP_1
“dichiarazione di debito” di cui al documento 1 monitorio, datata 31 maggio 2018 e pagina 6 di 16 sottoscritta sia dalla società (di cui era legale rappresentante l'odierno Controparte_2 opponente , sia dal n proprio “Per la garanzia personale prestata”. Pt_1 Pt_1
Si legge infatti, prima della data, quanto segue: “Con la sottoscrizione della presente
Dichiarazione di Debito mi impegno a garantire anche personalmente nella misura del
40% …, vale a dire € 64.442,96, il debito di qui riportato”. Controparte_2
Il documento 1 monitorio è formato dalla dichiarazione di debito del 31 maggio 2018, dalle
13 note pro forma elencate nella citata dichiarazione e dai 4 prospetti attinenti alle ricevute bancarie scadenti entro il 31 luglio 2018 anch'esse elencate nella citata dichiarazione.
Va subito chiarito che il dott. sin dalla sede monitoria ha dato atto che CP_1 la somma garantita personalmente dal e indicata nella dichiarazione di debito Pt_1
(pari a euro 64.442,96) è maggiore del 40% pattuito (pari a euro 42.961,98), e ha appunto formulato la domanda di pagamento con riferimento all'effettivo 40% del totale dovuto da
(pari a euro 107.404,94); il 40% è pari a euro 42.961,976 arrotondati a euro CP_2
42.961,98 corrispondenti alla somma oggetto di domanda.
Ciò attesta la precisione del dott. b initio. CP_1
1.b.
L'opponente elle prime difese cioè nell'atto di citazione non ha disconosciuto Pt_1 le sottoscrizioni a sé attribuibili, due delle quali risultano da lui apposte quale legale rappresentante di nella prima e seconda facciata della dichiarazione di debito, e CP_2 la terza delle quali risulta da lui apposta in proprio quale garante nella seconda facciata della dichiarazione di debito.
L'opponente nelle prime difese non ha disconosciuto neppure le sottoscrizioni apposte in data 18 giugno 2018 quale legale rappresentante di “Per accettazione” su Controparte_2 ciascuno dei 13 avvisi di parcella allegati alla dichiarazione di debito, e su ciascuno dei 4 conteggi denominati “totale ri.ba.” aventi scadenza in data 29 giugno 2018 (tre) e 31 luglio
2018 (una) anch'essi allegati alla dichiarazione di debito.
pagina 7 di 16 Pertanto, ai sensi dell'articolo 215 co. 1 n. 2 c.p.c. tutte tali sottoscrizioni si hanno per riconosciute.
1.c.
Il contenuto della dichiarazione di debito è chiaro.
Con essa e anche il n proprio: CP_2 Pt_1
§ nelle premesse:
-hanno ammesso che si era avvalsa dello Studio del dott. CP_2 CP_1
“per varie consulenze professionali, con esposizione per lui creditoria variamente generatasi”;
-hanno ammesso che le note pro forma (o avvisi di parcella che dir si voglia), allegate alla scrittura e regolarmente inviate a , non erano ancora state onorate per mancanza CP_2 di fondi;
-hanno ammesso che tutte le prestazioni esposte in tali note pro forma erano state
“effettivamente svolte” dal creditore ed addebitate a nel rispetto delle Tariffe CP_2
Professionali e del contenuto economico delle stesse;
-hanno dato atto delle prestazioni ulteriormente svolte dal dott. nel CP_1 primo trimestre del 2018, oggetto delle ricevute bancarie già sottoposte a e CP_2 aventi scadenza 29 giugno 2018 e 31 luglio 2018;
§ dopo le premesse:
si è dichiarata debitrice “in maniera incondizionata e senza eccezione CP_2 opponibile alcuna” verso il dott. per la somma complessiva di euro CP_1
107.404,94 di cui euro 86.738,64 per le note pro forma specificate nella tabella che compare nella seconda facciata della dichiarazione di debito, e il resto per le 4 ricevute bancarie scadenti entro il 31 luglio 2018;
-il si è impegnato a garantire il dovuto nella percentuale del 40%, come già Pt_1 detto.
L'esplicito riconoscimento di debito effettuato in data 31 maggio 2018 risulta rafforzato dal fatto che a distanza di quasi 20 giorni e precisamente in data 18 giugno 2018 il pagina 8 di 16 uale legale rappresentante di non esitò a firmare per accettazione Pt_1 CP_2 tutte le note pro forma e tutti i prospetti relativi alle ricevute bancarie.
A dimostrazione del fatto che -dopo avere avuto a disposizione un ampio spatium deliberandi- nulla il ebbe da eccepire in tempi non sospetti rispetto al debito Pt_1 maturato e alla dichiarazione di debito effettuata.
Tant'è che dobbiamo attendere il periodo successivo alla notifica del decreto ingiuntivo qui opposto (notifica avvenuta in data 11 febbraio 2022) per rilevare le prime reazioni del rispetto alla pretesa creditoria del dott. si vedano a tal Pt_1 CP_1 proposito l'esposto del 25 febbraio 2022 (doc. 7 opponente) e la denuncia-querela del 10 marzo 2022 (doc. 8 opponente).
2.
Tanto premesso e precisato, vanno ora prese in esame le domande e doglianze formulate dall'opponente.
2.a.
In via principale, l'opponente ha chiesto che venga accertata e dichiarata “la nullità del contratto per vizi della volontà”.
Trattasi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto sostanziale.
Tenuto conto della narrativa dell'atto di citazione, la domanda va correttamente intesa quale domanda di annullamento della dichiarazione di debito ex art. 1427 c.c. (norma che fa riferimento al consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo).
Va altresì precisato che la dichiarazione di debito qui in esame non è un “contratto”, bensì un atto giuridico in senso stretto mediante il quale il a riconosciuto il diritto di Pt_1 credito del dott. CP_1
Orbene, innanzitutto si deve constatare che la domanda è stata formulata in modo generico, non avendo l'opponente allegato quale delle tre ipotesi disciplinate dall'articolo 1427 c.c. pagina 9 di 16 sarebbe confacente al caso di specie e quale supposto vizio andrebbe preso in esame, e per quali ragioni.
Difetta anche una illustrazione in diritto sul punto.
In secondo luogo, va escluso che il accorto imprenditore qualificatosi Pt_1 Parte_2 ed Ingegnere nell'esposto e nella denuncia-querela qui prodotti, potesse non avere compreso il semplice significato della dichiarazione di debito che andava a sottoscrivere.
Comunque, ipotetiche deflessioni dell'umore (originate dalla situazione debitoria di CP_2
o da qualsiasi altra causa) non sarebbero state di per sè in grado di incidere sulla
[...] volontà del sottoscrittore.
In terzo luogo, occorre considerare che in tempi non sospetti, come già detto, il Pt_1 quasi 20 giorni dopo la sottoscrizione della dichiarazione di debito e precisamente in data
18 giugno 2018 non esitò a sottoscrivere una ad una le note pro forma e le ricevute bancarie oggetto della scrittura di riconoscimento di debito del 31 maggio 2018.
Egli aveva avuto a disposizione diversi giorni per riflettere e valutare la propria posizione, se del caso anche confrontandosi con la coniuge anch'essa imprenditrice quale legale rappresentante di ben tre società di capitali (documenti 6,7,8 convenuto); ma appunto le ulteriori sottoscrizioni apposte sui citati documenti sono elementi sintomatici a sfavore dell'opponente, poiché consentono di sgombrare il campo da supposti vizi della volontà che avrebbero inficiato a dire del a genesi della dichiarazione di debito del 31 Pt_1 maggio 2018.
In quarto luogo, il ell'esposto e nella denuncia-querela presentati nei confronti Pt_1 del dott. dduceva un mero disagio psicologico, il quale solo per effetto CP_1 di inammissibili forzature può essere ora trasformato in un supposto vizio della volontà quale un errore, o l'essere stato facile vittima di supposti raggiri finalizzati all'apposizione delle firme.
A maggior ragione risulta inverosimile la terza ipotesi di cui all'articolo 1427 c.c.
(violenza).
pagina 10 di 16 Infine, l'opponente non ha qui fornito traccia documentale (certificazioni mediche;
prescrizione di farmaci e quant'altro) di una eventuale malattia psichiatrica idonea a inficiarne il consenso al momento della sottoscrizione della dichiarazione di debito.
Non è dato neppure di comprendere se la doglianza sul consenso alluda implicitamente anche alla norma dettata dall'articolo 428 c.c. (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere), anche perché l'opponente nulla ha dedotto rispetto a tale ulteriore fattispecie quando ha chiesto l'annullamento dell'atto.
Pertanto, la domanda è infondata e va rigettata.
2.b.
Essendo stata rigettata la domanda formulata dall'opponente in via principale, va ora esaminata l'eccezione di avvenuta estinzione del debito formulata in via subordinata.
Il assume a tal proposito che si sarebbe verificato il pagamento della somma Pt_1 ingiunta ad opera di soggetto terzo corrispondente alla società IA s.r.l. della quale era legale rappresentante moglie dell'opponente; proprio a seguito Controparte_3 dei pagamenti eseguiti dalla società IA, il dott. aveva emesso (a CP_1 febbraio, marzo, aprile e maggio 2017) le fatture n. 29,33,49,69 per complessivi euro
151.596,53 somma ampiamente superiore a quella domandata (documento 2 opponente).
Orbene, attesa la accertata insussistenza di supposti vizi della volontà in capo al Pt_1 nel momento in cui sottoscriveva la dichiarazione di debito prima descritta, appare arduo anche solo ipotizzare che il medesimo (pienamente compos sui) al momento di tale sottoscrizione avvenuta il 31 maggio 2018 non si ricordasse dei pagamenti anno 2017 -qui da lui attribuiti a IA a salvataggio e nell'interesse di CP_2
Se davvero i pagamenti qui invocati avessero riguardato il debito di , il CP_2 ai e poi mai avrebbe sottoscritto la dichiarazione di debito. Pt_1
Visto che lo fece, evidentemente i qui invocati pagamenti vennero effettuati da IA a fronte di debiti propri.
pagina 11 di 16 E infatti è proprio quello che è emerso dalle difese e produzioni effettuate dal convenuto dott. sul punto, il quale ha invocato un accordo in forza del quale le CP_1 fatture anno 2017 qui invocate dal attenevano a pagamenti eseguiti in accollo Pt_1 dalla società IA al posto di , per un incarico -conferito nel 2017 da CP_2
al dott. che era diverso da quello per cui è causa. CP_2 CP_1
Precisamente:
-in data 6 febbraio 2017 il dott. riceveva da l'incarico di CP_1 CP_2 advisor economico per la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.: si veda il doc. 12 convenuto, consistente nella missiva di conferimento incarico datata 6 febbraio
2017, sottoscritta da e dal dott. per presa visione e CP_2 CP_1 accettazione;
-il compenso pattuito ammontava a euro 120.000,00 da corrispondersi in tre tranches (la prima di euro 45.000, la seconda di euro 45.000,00 e la terza di euro 30.000);
-in data 9 febbraio 2017 il professionista inviava al alla (moglie del Pt_1 CP_3 primo e legale rappresentante della società IA) la nota pro forma n. 3 del 9 febbraio
2017 di euro 55.622,22 oltre accessori intestata a IA (doc. 14 convenuto); dalla corrispondenza intercorsa in data 9-10 febbraio 2017 (doc. 15 convenuto) emerge che tale nota pro forma comprendeva i 45.000,00 euro della prima rata dell'accordo del 6 febbraio
2017 ed euro 10.622,00 per onorari vari;
-seguivano l'emissione da parte del professionista, ovviamente nei confronti di IA, delle fatture n. 29 del 28 febbraio 2017 e n. 33 dell'8 marzo 2017 e il relativo pagamento da parte di IA (in esecuzione dell'accordo raggiunto: docc. 16 e 17 convenuto);
-in data 4 aprile 2017 il professionista emetteva la ulteriore nota pro forma n. 9 nei confronti di IA, per euro 58.166,67 oltre accessori (documento 18 convenuto); come si evince dalla corrispondenza intercorsa all'epoca (doc. 20 convenuto), si tratta di nota pro forma che comprendeva i 45.000,00 euro della seconda rata pattuita con il contratto 6 febbraio 2017 e anche i 13.166,67 euro dell'avviso di parcella n. 46 del 31 luglio 2016 (qui non oggetto di domanda) emesso a suo tempo nei confronti di CP_2
(doc. 19 convenuto): per l'esattezza il totale al netto della ritenuta d'acconto risulta pari a euro 11.613,00;
-seguivano: a) l'emissione nei confronti di IA della fattura n. 49 del 13 aprile 2017 attinente alla seconda tranche del contratto 6 febbraio 2017; b) l'emissione nei confronti di pagina 12 di 16 IA della fattura n. 69 del 16 maggio 2017 attinente all'avviso di parcella n. 46 del
31 luglio 2016 (qui non oggetto di domanda); c) i pagamenti eseguiti da IA ad aprile-maggio 2017 in favore del dott. er conto di (doc. 21 CP_1 CP_2 convenuto), come da accordo raggiunto rispetto all'incarico del 6 febbraio 2017 estraneo al presente giudizio.
A fronte della pertinente e riscontrata ricostruzione effettuata dal convenuto, l'opponente nella memoria n. 1 ha allora dedotto che la fattura n. 69 del 16 maggio 2017 dovrebbe considerarsi riferita non all'avviso di parcella n. 46 del 31 luglio 2016 (non oggetto di domanda), bensì all'avviso di parcella n. 47 del 31 luglio 2016 (oggetto di domanda), cosicché il relativo importo andrebbe detratto dal totale ingiunto.
L'assunto dell'opponente non può essere condiviso.
In primo luogo, l'opponente ha invocato, ma non prodotto, la fattura n. 111 del 31 ottobre
2016 al fine di dimostrare la tesi di avvenuto pagamento in parte qua.
In secondo luogo, il convenuto ha contestato utilmente la prospettazione dell'opponente nella memoria n. 2, in allegato alla quale ha prodotto la contabile bancaria del 5 dicembre
2016 da cui si evince che l'importo di euro 11.613,00 portato dall'avviso di parcella n. 47 del 31 luglio 2016 (oggetto di domanda) risultava ancora insoluto alla data del 1° dicembre
2016 (cioè in data ampiamente successiva a quella in cui a dire dell'opponente sarebbe stata emessa la fattura attestante il pagamento).
In ogni caso, il tenore della dichiarazione di debito effettuata dal in data 31 Pt_1 maggio 2018 -senza obiezione alcuna rispetto all'indicazione (fra le somme a debito) anche di quella originata dall'avviso di parcella n. 47 del 31 luglio 2016 qui oggetto di domanda- comporta il definitivo superamento di quanto prospettato dall'opponente.
2.c.
In ulteriore subordine, l'opponente -sul presupposto di conteggi erronei- ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute.
Si tratta di prospettazione confutata da quanto prima evidenziato e statuito.
pagina 13 di 16 3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e determinano l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In ogni caso:
-non va dato corso all'acquisizione dei documenti contabili di relativi agli anni CP_2
2016 e 2017, chiesta dall'opponente nella memoria n. 1, trattandosi di istanza inammissibile in quanto esplorativa;
-non va dato corso alla prova per testi tuzioristicamente formulata dal convenuto nella memoria n. 2, trattandosi di capitolo inammissibile in quanto negativo e valutativo.
4.
Il convenuto ha documentato di avere intrapreso esecuzione forzata presso terzi a fronte del titolo esecutivo conseguito, sfociata (come da ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 15 luglio 2022, procedura n. 686/2022 R.Es. Mob.) nell'assegnazione al creditore della somma dichiarata dal terzo, nel difetto di opposizione del debitore (documenti 1 e da 3 a 5 convenuto).
La circostanza dell'assegnazione di somme in data 15 luglio 2022, sopravvenuta rispetto alla data di emissione del decreto ingiuntivo (26 gennaio 2022), non comporta che debba revocarsi il decreto ingiuntivo.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12521/1998), “Il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto;
cosicché quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non pagina 14 di 16 dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo emesso per un credito compensato parzialmente con un credito dell'opponente essendo stata esclusa la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento)”.
Si veda anche Cass., S.U., n. 7448/1993.
In buona sostanza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi in cui ci sia il rigetto totale dell'opposizione la sentenza non si sostituisce al decreto ingiuntivo impugnato, che resta l'unico titolo esecutivo.
Diversamente, nell'ipotesi del rigetto parziale, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, restando però validi ed efficaci gli atti compiuti sulla base del decreto, fino alla concorrenza della quantità o somma ridotta.
Nel caso in esame, nessun assunto dell'opponente è fondato, cosicché l'opposizione va in toto rigettata e il decreto opposto va confermato.
Difettano quindi i presupposti della revoca.
C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma ingiunta, si applica lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria (Tabella 2); pagina 15 di 16 -sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 7.616,00 (valori medi) oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
2.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere condanna dell'opponente ex art. 96 co.
3 c.p.c. (vedasi l'istanza in tal senso formulata dal convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da (o ) avverso il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 475/2022 ING. emesso dal Giudice unico del Tribunale intestato in data 26 gennaio 2022 a seguito di ricorso proposto da Controparte_1
per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
• Rigetta la domanda riconvenzionale di nullità/annullamento proposta dall'opponente.
• Condanna l'opponente (o ) al pagamento in favore Parte_1 Parte_1 di delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna in data 25 settembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 16 di 16
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 25 settembre 2025 della causa iscritta al numero 3852 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, pendente tra:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avvocato Carmelo Prestileo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2
e:
con studio in Bologna, Via Carlo Farini n. 28, Controparte_1
C.F. CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine del ricorso per ingiunzione, dagli avvocati Federico Dettori e Alexia Armaroli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Via D'Azeglio n. 25
in punto a: compenso professionale;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Oggi 25 settembre 2025 ore 12.20 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Silvia Cavallo in sostituzione dell'avv. Prestileo giusta delega orale per la parte opponente e l'avvocato Elena Rossi in sostituzione degli avvocati Armaroli e Dettori giusta delega orale per la parte convenuta.
L'avv. Cavallo conclude come in atti, insiste per la revoca del decreto opposto r che venga dichiarata la nullità del contratto per vizi della volontà.
L'avv. Rossi si riporta agli atti e precisa le conclusioni come da ultimo precisate nella prima memoria 183/6.
pagina 1 di 16 Insite nel rigetto delle domande ed eccezioni avversarie chiedendo la conferma del d.i. opposto trattandosi di opposizione pretestuosa e dilatoria e ritenendo altresì sussistenti i presupposti per lite temeraria.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
IL GIUDICE
dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 12.25 pronuncia avanti agli avvocati suindicati, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
Il dott. dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Controparte_1
Commercialisti di Bologna, conseguiva dal giudice unico del Tribunale intestato, nei confronti di (o ), il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 Parte_1 esecutivo n. 475/2022 ING. per la somma di euro 42.961,98 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Esponeva di avere svolto per alcuni anni attività di consulenza in favore della società
maturando nei confronti della stessa un credito di complessivi euro Controparte_2
pagina 2 di 16 107.404,94 (come da note pro forma emesse negli anni 2016-2017, cui andavano aggiunte le ricevute bancarie -con scadenza a giugno-luglio 2018- a fronte delle prestazioni rese dal ricorrente durante il primo trimestre dell'esercizio 2018).
Richiamava la dichiarazione di riconoscimento di debito per la somma di euro 107.404,94 sottoscritta in data 31 maggio 2018 dal uale legale rappresentante della società Pt_1
mediante tale scrittura il si impegnava altresì a garantire CP_2 Pt_1 personalmente il pagamento del debito nella misura del 40% pari a euro 42.961,98 (la scrittura riportava una somma superiore).
Faceva presente che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del CP_2
Tribunale di Bologna emessa in data 30 ottobre 2018, e di essersi insinuato al passivo della procedura fallimentare.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mani del n data 11 febbraio 2022. Pt_1
proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 23 marzo 2022.
Eccepiva l'intervenuta estinzione del debito a seguito di adempimento da parte del terzo, precisamente per il tramite della società IA s.r.l. della quale era legale rappresentante moglie dell'opponente; deduceva a tal proposito di Controparte_3 avere saldato -come da accordi- le fatture n. 29,33,49 e 69 emesse dal dott.
[...] nel 2017, per complessivi euro 151.596,53; in buona sostanza, il dott. CP_1 [...] veva fatturato le prestazioni, rese in favore di , ad altra società. CP_1 CP_2
Inoltre, invocava il disposto di cui all'articolo 1427 c.c., deducendo di avere sottoscritto la dichiarazione di riconoscimento di debito in proprio quando era affetto da un profondo deficit psicologico e depressivo di cui il dott. era pienamente a CP_1 conoscenza;
se l'opponente fosse stato nel pieno delle proprie facoltà mentali, sapendo che da lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita non avrebbe certo sottoscritto la CP_2 dichiarazione de qua, riportante oltretutto una somma errata superiore al 40% del debito totale, e senza alcun riferimento ai pagamenti già effettuati dalla società IA;
a ciò doveva conseguire l'annullamento del contratto.
Richiamava l'esposto e la denuncia-querela presentati nei confronti del professionista.
Concludeva come segue:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
pagina 3 di 16 -in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza dei presupposti ex art 482 c.p.c., e per l'effetto, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 475/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti del Cav. per i motivi esposti;
Parte_1
-in via ulteriormente preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto e dichiarare che le somme ingiunte non sono dovute per i motivi indicati in narrativa;
-in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto per vizi della volontà;
-in via subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento e relativa estinzione del debito, per i motivi indicati in narrativa;
-in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui il signor [rectius il dott. Pt_1
dovesse risultare creditore nei confronti dell'opponente, rideterminare CP_1 le somme dovute, tenuto conto degli errati conteggi.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Il convenuto dott. tempestivamente costituitosi in data Controparte_1
22 settembre 2022:
§ preliminarmente descriveva l'attività svolta con riferimento all'esecuzione forzata presso terzi instaurata a fronte del titolo esecutivo conseguito, sfociata nell'assegnazione delle somme pignorate nel difetto di opposizione del debitore;
§ descriveva l'andamento del rapporto professionale intercorso con i coniugi e con Pt_1 le società da essi amministrate, sfociato a partire dal luglio 2021 in un cambiamento di atteggiamento da parte dei medesimi che comportò la totale contestazione delle attività svolte dal professionista, la presentazione di esposti (archiviati) e querele (seguite l'una, cioè quella proposta dalla moglie del da archiviazione;
e l'altra, cioè CP_3 Pt_1 quella proposta dal da attività di indagine non ancora conclusa); Pt_1
§ contestava recisamente l'asserita estinzione del debito per avvenuto adempimento;
i pagamenti di cui alle fatture prodotte ex adverso sub documento 2, infatti, concernevano l'incarico di advisor economico per la redazione del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. conferito al convenuto con contratto sottoscritto da in data 6 febbraio 2017; su CP_2 espressa richiesta del e della moglie , si decise che il pagamento Pt_1 CP_3 dell'onorario di complessivi euro 120.000,00 fosse accollato alla società IA s.r.l. (la quale dal 2016 al 2018 intervenne più volte in tal senso); in concreto, vennero pagate soltanto la prima e la seconda rata di euro 45.000,00 ciascuna, oltre accessori;
pagina 4 di 16 pertanto, le note pro forma oggetto di domanda non potevano essere state pagate come da fatture prodotte dall'opponente, in quanto dette note pro forma avevano in gran parte scadenza dopo i pagamenti eseguiti da IA l'ultimo dei quali risaliva al maggio
2017;
§ evidenziava che non vi era spazio per contestare il debito maturato in capo a , CP_2 di cui alla scrittura privata di riconoscimento di debito: il credito del convenuto era stato ammesso alla procedura fallimentare e riconosciuto nel suo ammontare (decreto di esecutività 26 luglio 2019);
§ sottolineava come le doglianze dell'opponente relative a supposti vizi del consenso fossero assolutamente generiche e fumose, non dimostrate e gravissime;
oltretutto il in data 18 giugno 2018 aveva sottoscritto una ad una, anche quale garante, le Pt_1 note pro forma e le ricevute bancarie oggetto della scrittura di riconoscimento di debito del
31 maggio 2018, cosicché egli aveva avuto diversi giorni per riflettere e valutare la decisione consistita nel garantire il debito de quo; la sottoscrizione del 31 maggio 2018 era avvenuta senza alcuna costrizione.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, così giudicare: nel merito, in via principale:
-rigettarsi le avverse domande ed eccezioni, e per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
in ogni caso:
-con vittoria di spese della presente fase di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, nonché condanna del Sig. ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”. Pt_1
All'udienza del 13 ottobre 2022:
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente, con la seguente motivazione:
“Rilevato che l'opponente non ha più interesse a insistere nell'istanza ex art. 649 c.p.c. in quanto:
-nelle more dell'odierna udienza, precisamente all'udienza del 15 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione presso terzi ha assegnato al creditore procedente dott. la CP_1
pagina 5 di 16 somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre accessori e spese (si veda, per i dettagli, il documento 5 convenuto);
-la sospensiva richiesta ex art. 649 c.p.c. non inciderebbe in alcun modo sull'assegnazione così disposta, avverso la quale altri sono i rimedi offerti dall'ordinamento giuridico;
-in ogni caso la somma assegnata non potrebbe essere illico et immediate restituita al debitore esecutato”;
-su istanza dell'opponente, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c. (con decorrenza dal 1° febbraio 2023 compreso) e fissata udienza di discussione sulle memorie in data 8 giugno 2023.
Parte opponente depositava la memoria n. 1.
Parte convenuta depositava le memorie n. 1,2,3, e ulteriore documentazione da 28 a 32.
All'udienza dell'8 giugno 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26 settembre 2024.
Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2024 la causa era rinviata per medesimi incombenti, per esigenze di ruolo, al 25 settembre 2025.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.
1.a.
Si è detto sub A) che la domanda proposta dal dott. poggia sulla CP_1
“dichiarazione di debito” di cui al documento 1 monitorio, datata 31 maggio 2018 e pagina 6 di 16 sottoscritta sia dalla società (di cui era legale rappresentante l'odierno Controparte_2 opponente , sia dal n proprio “Per la garanzia personale prestata”. Pt_1 Pt_1
Si legge infatti, prima della data, quanto segue: “Con la sottoscrizione della presente
Dichiarazione di Debito mi impegno a garantire anche personalmente nella misura del
40% …, vale a dire € 64.442,96, il debito di qui riportato”. Controparte_2
Il documento 1 monitorio è formato dalla dichiarazione di debito del 31 maggio 2018, dalle
13 note pro forma elencate nella citata dichiarazione e dai 4 prospetti attinenti alle ricevute bancarie scadenti entro il 31 luglio 2018 anch'esse elencate nella citata dichiarazione.
Va subito chiarito che il dott. sin dalla sede monitoria ha dato atto che CP_1 la somma garantita personalmente dal e indicata nella dichiarazione di debito Pt_1
(pari a euro 64.442,96) è maggiore del 40% pattuito (pari a euro 42.961,98), e ha appunto formulato la domanda di pagamento con riferimento all'effettivo 40% del totale dovuto da
(pari a euro 107.404,94); il 40% è pari a euro 42.961,976 arrotondati a euro CP_2
42.961,98 corrispondenti alla somma oggetto di domanda.
Ciò attesta la precisione del dott. b initio. CP_1
1.b.
L'opponente elle prime difese cioè nell'atto di citazione non ha disconosciuto Pt_1 le sottoscrizioni a sé attribuibili, due delle quali risultano da lui apposte quale legale rappresentante di nella prima e seconda facciata della dichiarazione di debito, e CP_2 la terza delle quali risulta da lui apposta in proprio quale garante nella seconda facciata della dichiarazione di debito.
L'opponente nelle prime difese non ha disconosciuto neppure le sottoscrizioni apposte in data 18 giugno 2018 quale legale rappresentante di “Per accettazione” su Controparte_2 ciascuno dei 13 avvisi di parcella allegati alla dichiarazione di debito, e su ciascuno dei 4 conteggi denominati “totale ri.ba.” aventi scadenza in data 29 giugno 2018 (tre) e 31 luglio
2018 (una) anch'essi allegati alla dichiarazione di debito.
pagina 7 di 16 Pertanto, ai sensi dell'articolo 215 co. 1 n. 2 c.p.c. tutte tali sottoscrizioni si hanno per riconosciute.
1.c.
Il contenuto della dichiarazione di debito è chiaro.
Con essa e anche il n proprio: CP_2 Pt_1
§ nelle premesse:
-hanno ammesso che si era avvalsa dello Studio del dott. CP_2 CP_1
“per varie consulenze professionali, con esposizione per lui creditoria variamente generatasi”;
-hanno ammesso che le note pro forma (o avvisi di parcella che dir si voglia), allegate alla scrittura e regolarmente inviate a , non erano ancora state onorate per mancanza CP_2 di fondi;
-hanno ammesso che tutte le prestazioni esposte in tali note pro forma erano state
“effettivamente svolte” dal creditore ed addebitate a nel rispetto delle Tariffe CP_2
Professionali e del contenuto economico delle stesse;
-hanno dato atto delle prestazioni ulteriormente svolte dal dott. nel CP_1 primo trimestre del 2018, oggetto delle ricevute bancarie già sottoposte a e CP_2 aventi scadenza 29 giugno 2018 e 31 luglio 2018;
§ dopo le premesse:
si è dichiarata debitrice “in maniera incondizionata e senza eccezione CP_2 opponibile alcuna” verso il dott. per la somma complessiva di euro CP_1
107.404,94 di cui euro 86.738,64 per le note pro forma specificate nella tabella che compare nella seconda facciata della dichiarazione di debito, e il resto per le 4 ricevute bancarie scadenti entro il 31 luglio 2018;
-il si è impegnato a garantire il dovuto nella percentuale del 40%, come già Pt_1 detto.
L'esplicito riconoscimento di debito effettuato in data 31 maggio 2018 risulta rafforzato dal fatto che a distanza di quasi 20 giorni e precisamente in data 18 giugno 2018 il pagina 8 di 16 uale legale rappresentante di non esitò a firmare per accettazione Pt_1 CP_2 tutte le note pro forma e tutti i prospetti relativi alle ricevute bancarie.
A dimostrazione del fatto che -dopo avere avuto a disposizione un ampio spatium deliberandi- nulla il ebbe da eccepire in tempi non sospetti rispetto al debito Pt_1 maturato e alla dichiarazione di debito effettuata.
Tant'è che dobbiamo attendere il periodo successivo alla notifica del decreto ingiuntivo qui opposto (notifica avvenuta in data 11 febbraio 2022) per rilevare le prime reazioni del rispetto alla pretesa creditoria del dott. si vedano a tal Pt_1 CP_1 proposito l'esposto del 25 febbraio 2022 (doc. 7 opponente) e la denuncia-querela del 10 marzo 2022 (doc. 8 opponente).
2.
Tanto premesso e precisato, vanno ora prese in esame le domande e doglianze formulate dall'opponente.
2.a.
In via principale, l'opponente ha chiesto che venga accertata e dichiarata “la nullità del contratto per vizi della volontà”.
Trattasi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto sostanziale.
Tenuto conto della narrativa dell'atto di citazione, la domanda va correttamente intesa quale domanda di annullamento della dichiarazione di debito ex art. 1427 c.c. (norma che fa riferimento al consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo).
Va altresì precisato che la dichiarazione di debito qui in esame non è un “contratto”, bensì un atto giuridico in senso stretto mediante il quale il a riconosciuto il diritto di Pt_1 credito del dott. CP_1
Orbene, innanzitutto si deve constatare che la domanda è stata formulata in modo generico, non avendo l'opponente allegato quale delle tre ipotesi disciplinate dall'articolo 1427 c.c. pagina 9 di 16 sarebbe confacente al caso di specie e quale supposto vizio andrebbe preso in esame, e per quali ragioni.
Difetta anche una illustrazione in diritto sul punto.
In secondo luogo, va escluso che il accorto imprenditore qualificatosi Pt_1 Parte_2 ed Ingegnere nell'esposto e nella denuncia-querela qui prodotti, potesse non avere compreso il semplice significato della dichiarazione di debito che andava a sottoscrivere.
Comunque, ipotetiche deflessioni dell'umore (originate dalla situazione debitoria di CP_2
o da qualsiasi altra causa) non sarebbero state di per sè in grado di incidere sulla
[...] volontà del sottoscrittore.
In terzo luogo, occorre considerare che in tempi non sospetti, come già detto, il Pt_1 quasi 20 giorni dopo la sottoscrizione della dichiarazione di debito e precisamente in data
18 giugno 2018 non esitò a sottoscrivere una ad una le note pro forma e le ricevute bancarie oggetto della scrittura di riconoscimento di debito del 31 maggio 2018.
Egli aveva avuto a disposizione diversi giorni per riflettere e valutare la propria posizione, se del caso anche confrontandosi con la coniuge anch'essa imprenditrice quale legale rappresentante di ben tre società di capitali (documenti 6,7,8 convenuto); ma appunto le ulteriori sottoscrizioni apposte sui citati documenti sono elementi sintomatici a sfavore dell'opponente, poiché consentono di sgombrare il campo da supposti vizi della volontà che avrebbero inficiato a dire del a genesi della dichiarazione di debito del 31 Pt_1 maggio 2018.
In quarto luogo, il ell'esposto e nella denuncia-querela presentati nei confronti Pt_1 del dott. dduceva un mero disagio psicologico, il quale solo per effetto CP_1 di inammissibili forzature può essere ora trasformato in un supposto vizio della volontà quale un errore, o l'essere stato facile vittima di supposti raggiri finalizzati all'apposizione delle firme.
A maggior ragione risulta inverosimile la terza ipotesi di cui all'articolo 1427 c.c.
(violenza).
pagina 10 di 16 Infine, l'opponente non ha qui fornito traccia documentale (certificazioni mediche;
prescrizione di farmaci e quant'altro) di una eventuale malattia psichiatrica idonea a inficiarne il consenso al momento della sottoscrizione della dichiarazione di debito.
Non è dato neppure di comprendere se la doglianza sul consenso alluda implicitamente anche alla norma dettata dall'articolo 428 c.c. (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere), anche perché l'opponente nulla ha dedotto rispetto a tale ulteriore fattispecie quando ha chiesto l'annullamento dell'atto.
Pertanto, la domanda è infondata e va rigettata.
2.b.
Essendo stata rigettata la domanda formulata dall'opponente in via principale, va ora esaminata l'eccezione di avvenuta estinzione del debito formulata in via subordinata.
Il assume a tal proposito che si sarebbe verificato il pagamento della somma Pt_1 ingiunta ad opera di soggetto terzo corrispondente alla società IA s.r.l. della quale era legale rappresentante moglie dell'opponente; proprio a seguito Controparte_3 dei pagamenti eseguiti dalla società IA, il dott. aveva emesso (a CP_1 febbraio, marzo, aprile e maggio 2017) le fatture n. 29,33,49,69 per complessivi euro
151.596,53 somma ampiamente superiore a quella domandata (documento 2 opponente).
Orbene, attesa la accertata insussistenza di supposti vizi della volontà in capo al Pt_1 nel momento in cui sottoscriveva la dichiarazione di debito prima descritta, appare arduo anche solo ipotizzare che il medesimo (pienamente compos sui) al momento di tale sottoscrizione avvenuta il 31 maggio 2018 non si ricordasse dei pagamenti anno 2017 -qui da lui attribuiti a IA a salvataggio e nell'interesse di CP_2
Se davvero i pagamenti qui invocati avessero riguardato il debito di , il CP_2 ai e poi mai avrebbe sottoscritto la dichiarazione di debito. Pt_1
Visto che lo fece, evidentemente i qui invocati pagamenti vennero effettuati da IA a fronte di debiti propri.
pagina 11 di 16 E infatti è proprio quello che è emerso dalle difese e produzioni effettuate dal convenuto dott. sul punto, il quale ha invocato un accordo in forza del quale le CP_1 fatture anno 2017 qui invocate dal attenevano a pagamenti eseguiti in accollo Pt_1 dalla società IA al posto di , per un incarico -conferito nel 2017 da CP_2
al dott. che era diverso da quello per cui è causa. CP_2 CP_1
Precisamente:
-in data 6 febbraio 2017 il dott. riceveva da l'incarico di CP_1 CP_2 advisor economico per la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.: si veda il doc. 12 convenuto, consistente nella missiva di conferimento incarico datata 6 febbraio
2017, sottoscritta da e dal dott. per presa visione e CP_2 CP_1 accettazione;
-il compenso pattuito ammontava a euro 120.000,00 da corrispondersi in tre tranches (la prima di euro 45.000, la seconda di euro 45.000,00 e la terza di euro 30.000);
-in data 9 febbraio 2017 il professionista inviava al alla (moglie del Pt_1 CP_3 primo e legale rappresentante della società IA) la nota pro forma n. 3 del 9 febbraio
2017 di euro 55.622,22 oltre accessori intestata a IA (doc. 14 convenuto); dalla corrispondenza intercorsa in data 9-10 febbraio 2017 (doc. 15 convenuto) emerge che tale nota pro forma comprendeva i 45.000,00 euro della prima rata dell'accordo del 6 febbraio
2017 ed euro 10.622,00 per onorari vari;
-seguivano l'emissione da parte del professionista, ovviamente nei confronti di IA, delle fatture n. 29 del 28 febbraio 2017 e n. 33 dell'8 marzo 2017 e il relativo pagamento da parte di IA (in esecuzione dell'accordo raggiunto: docc. 16 e 17 convenuto);
-in data 4 aprile 2017 il professionista emetteva la ulteriore nota pro forma n. 9 nei confronti di IA, per euro 58.166,67 oltre accessori (documento 18 convenuto); come si evince dalla corrispondenza intercorsa all'epoca (doc. 20 convenuto), si tratta di nota pro forma che comprendeva i 45.000,00 euro della seconda rata pattuita con il contratto 6 febbraio 2017 e anche i 13.166,67 euro dell'avviso di parcella n. 46 del 31 luglio 2016 (qui non oggetto di domanda) emesso a suo tempo nei confronti di CP_2
(doc. 19 convenuto): per l'esattezza il totale al netto della ritenuta d'acconto risulta pari a euro 11.613,00;
-seguivano: a) l'emissione nei confronti di IA della fattura n. 49 del 13 aprile 2017 attinente alla seconda tranche del contratto 6 febbraio 2017; b) l'emissione nei confronti di pagina 12 di 16 IA della fattura n. 69 del 16 maggio 2017 attinente all'avviso di parcella n. 46 del
31 luglio 2016 (qui non oggetto di domanda); c) i pagamenti eseguiti da IA ad aprile-maggio 2017 in favore del dott. er conto di (doc. 21 CP_1 CP_2 convenuto), come da accordo raggiunto rispetto all'incarico del 6 febbraio 2017 estraneo al presente giudizio.
A fronte della pertinente e riscontrata ricostruzione effettuata dal convenuto, l'opponente nella memoria n. 1 ha allora dedotto che la fattura n. 69 del 16 maggio 2017 dovrebbe considerarsi riferita non all'avviso di parcella n. 46 del 31 luglio 2016 (non oggetto di domanda), bensì all'avviso di parcella n. 47 del 31 luglio 2016 (oggetto di domanda), cosicché il relativo importo andrebbe detratto dal totale ingiunto.
L'assunto dell'opponente non può essere condiviso.
In primo luogo, l'opponente ha invocato, ma non prodotto, la fattura n. 111 del 31 ottobre
2016 al fine di dimostrare la tesi di avvenuto pagamento in parte qua.
In secondo luogo, il convenuto ha contestato utilmente la prospettazione dell'opponente nella memoria n. 2, in allegato alla quale ha prodotto la contabile bancaria del 5 dicembre
2016 da cui si evince che l'importo di euro 11.613,00 portato dall'avviso di parcella n. 47 del 31 luglio 2016 (oggetto di domanda) risultava ancora insoluto alla data del 1° dicembre
2016 (cioè in data ampiamente successiva a quella in cui a dire dell'opponente sarebbe stata emessa la fattura attestante il pagamento).
In ogni caso, il tenore della dichiarazione di debito effettuata dal in data 31 Pt_1 maggio 2018 -senza obiezione alcuna rispetto all'indicazione (fra le somme a debito) anche di quella originata dall'avviso di parcella n. 47 del 31 luglio 2016 qui oggetto di domanda- comporta il definitivo superamento di quanto prospettato dall'opponente.
2.c.
In ulteriore subordine, l'opponente -sul presupposto di conteggi erronei- ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute.
Si tratta di prospettazione confutata da quanto prima evidenziato e statuito.
pagina 13 di 16 3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e determinano l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In ogni caso:
-non va dato corso all'acquisizione dei documenti contabili di relativi agli anni CP_2
2016 e 2017, chiesta dall'opponente nella memoria n. 1, trattandosi di istanza inammissibile in quanto esplorativa;
-non va dato corso alla prova per testi tuzioristicamente formulata dal convenuto nella memoria n. 2, trattandosi di capitolo inammissibile in quanto negativo e valutativo.
4.
Il convenuto ha documentato di avere intrapreso esecuzione forzata presso terzi a fronte del titolo esecutivo conseguito, sfociata (come da ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 15 luglio 2022, procedura n. 686/2022 R.Es. Mob.) nell'assegnazione al creditore della somma dichiarata dal terzo, nel difetto di opposizione del debitore (documenti 1 e da 3 a 5 convenuto).
La circostanza dell'assegnazione di somme in data 15 luglio 2022, sopravvenuta rispetto alla data di emissione del decreto ingiuntivo (26 gennaio 2022), non comporta che debba revocarsi il decreto ingiuntivo.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12521/1998), “Il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto;
cosicché quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non pagina 14 di 16 dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo emesso per un credito compensato parzialmente con un credito dell'opponente essendo stata esclusa la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento)”.
Si veda anche Cass., S.U., n. 7448/1993.
In buona sostanza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi in cui ci sia il rigetto totale dell'opposizione la sentenza non si sostituisce al decreto ingiuntivo impugnato, che resta l'unico titolo esecutivo.
Diversamente, nell'ipotesi del rigetto parziale, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, restando però validi ed efficaci gli atti compiuti sulla base del decreto, fino alla concorrenza della quantità o somma ridotta.
Nel caso in esame, nessun assunto dell'opponente è fondato, cosicché l'opposizione va in toto rigettata e il decreto opposto va confermato.
Difettano quindi i presupposti della revoca.
C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma ingiunta, si applica lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria (Tabella 2); pagina 15 di 16 -sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 7.616,00 (valori medi) oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
2.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere condanna dell'opponente ex art. 96 co.
3 c.p.c. (vedasi l'istanza in tal senso formulata dal convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da (o ) avverso il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 475/2022 ING. emesso dal Giudice unico del Tribunale intestato in data 26 gennaio 2022 a seguito di ricorso proposto da Controparte_1
per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
• Rigetta la domanda riconvenzionale di nullità/annullamento proposta dall'opponente.
• Condanna l'opponente (o ) al pagamento in favore Parte_1 Parte_1 di delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna in data 25 settembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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