Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2024, proposto dalla società Eg Helios s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, il Ministero dell'Interno, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso, la Prefettura di Campobasso, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 958 del 20.2.2024, e della relativa nota di notifica, con la quale la Regione Molise ha negato il rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del TUA relativo al progetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 58,96 MW da realizzare nei comuni di San Martino in Pensilis e Rotello;
-del parere del Ministero della Cultura espresso con nota prot. 13676-P del 7.12.2023.
- di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: (i) la nota prot. n. 4069/2024 del 10.1.2024, con la quale la Regione ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza; (ii) ove occorra, il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta – PTPAAV richiamato dal MiC nel proprio parere;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti a rilasciare i provvedimenti richiesti ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a. in combinato disposto con l’art. 34, comma 1, lett. c), nonché, ove occorra, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. GI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente espone:
a) di aver presentato, nel febbraio 2021, un’istanza volta al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito “TUA”), in relazione a un progetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 58,96 MW da installare nei comuni di San Martino in Pensilis e Rotello;
b) che la Regione Molise, una volta esaurita la preliminare fase istruttoria e accertata la completezza della documentazione, con nota del 10.5.2021 ha comunicato la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 26.5.2021, seduta nell’ambito della quale si è discusso del Progetto, e la Soprintendenza ha “ anticipato ” il proprio parere negativo;
c) che sulla base << del parere del MiC, l’Autorità procedente ha chiuso la Conferenza dei Servizi “annunciando l’adozione di un provvedimento amministrativo di avvio del diniego alla realizzazione del progetto”>> (cfr. ricorso, pag. 3);
d) che in data 27.7.2021 << la Regione ha notificato la determina dirigenziale n. 4383 del 26.7.2021 con la quale ha comunicato il diniego dell’istanza qualificando come vincolante il parere della Soprintendenza, non essendoci “spazi per un bilanciamento degli interessi coinvolti, ma l’unico punto di riferimento è la salvaguardia dei valori ambientali/paesaggistici tutelati e pertanto il percorso di valutazione deve concludersi con un diniego”>> (cfr. ricorso, pag. 3);
e) di aver impugnato dinanzi a questo Tribunale gli atti del procedimento conclusosi con il suddetto diniego regionale: e all’esito di tale giudizio questo T.A.R., con sentenza n. 392/2022, “ ha annullato gli atti e provvedimenti impugnati accertando gli evidenti deficit istruttori e motivazionali sottesi al diniego ” (cfr. ricorso, pag. 4);
f) che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8038/2023, ha respinto l’appello indi presentato dalla Regione Molise e dal MIC avverso la sentenza n. 392/2022, <<evidenziando che “le deduzioni delle amministrazioni appellanti si traducono in una petizione di principio, non essendo supportate da alcuna argomentazione giuridica” (pag. 6)>> (cfr. ricorso, pag. 5): la ricorrente ha, sul punto, aggiunto che il Consiglio di Stato, con la detta sentenza n. 8038/2023, << ha anche accolto l’appello incidentale formulato dalla SO (motivo per il quale è in corso di proposizione un ricorso in ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato) in accoglimento delle censure con le quali “la società appellante ritiene che il sito oggetto dell’intervento non sia vincolato” (pag. 14)>> (cfr. ricorso, pag. 5);
g) di aver quindi chiesto alla Regione, con istanza trasmessa via pec in data 17.10.2023, di riattivare il procedimento, anche ai sensi dell’art. 21- decies della legge n. 241/1990;
h) che con nota prot. 4069 del 10.1.2024 la Regione ha successivamente trasmesso “ la nota prot. 184915 del 20.12.2023 pervenuta dal MIC-SABAP e avente ad oggetto il parere di competenza in merito al procedimento in epigrafe”, comunicando in modo sorprendente che “entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, codesta società ha diritto alla presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti ”;
i) di aver trasmesso, in data 19.1.2024, le proprie osservazioni;
l) che successivamente la Regione, con la determinazione dirigenziale n. 958 del 20.2.2024, ha nuovamente rigettato l’istanza, ritenendo il parere del MiC “ presupposto necessario e vincolante per il rilascio del PAUR”, non essendo possibile quindi operare alcun bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco ” (cfr. ricorso pag. 6).
2. Tanto premesso, la ricorrente, assumendo l’illegittimità del su indicato provvedimento di diniego n. 958 del 20.2.2024, nonché degli altri atti in epigrafe indicati, ha proposto l’odierno nuovo gravame, affidato ai motivi così rubricati:
1. Sulla violazione del modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-decies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2011/92/UE. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa.
2. Sulla indebita attribuzione di un potere interdittivo e di veto al Ministero della Cultura.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione dei principi di semplificazione e speditezza procedimentale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta.
3. Violazione del principio del one shot procedimentale.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, come modificato dal d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
4. Sulla compatibilità del Progetto con la normativa di riferimento e sulla assenza di profili ostativi al rilascio dei titoli autorizzativi.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del TUA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. Violazione della direttiva 2001/77/CE, della direttiva 2009/28/CE, della direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
5. Sulla idoneità dell’area di Progetto.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del TUA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. Violazione della direttiva 2001/77/CE, della direttiva 2009/28/CE, della direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
6. Sull’interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER e sulla insussistenza di profili di criticità ambientale a paesaggistica.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. Violazione del Regolamento n. 2577/2022. Eccesso di potere difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del Regolamento UE 2021/1119. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
7. Sulla violazione dei principi di partecipazione procedimentale.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva UE 2018/2001. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti.
8. Sulla tardività del parere della Soprintendenza
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-decies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e seguenti del TUA. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere.
9. Sull’illegittimità e nullità del parere del Ministero della Cultura Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione della legge n. 1497/1939. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 24/1989. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del PTPAAV. Violazione e falsa applicazione del PEAR della Regione Molise. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Violazione del principio di leale collaborazione. Travisamento dei fatti rilevanti.
9.1. Sulla rilevanza giuridica del PTPAAV della Regione Molise e sulla idoneità dell’area di Progetto;
9.2. Sui profili paesaggistici;
9.3. Sull’effetto cumulo;
9.4. Sui profili archeologici ;
9.5. Sul dissenso costruttivo e sul bilanciamento complessivo degli interessi in gioco;
10. Azione di condanna al rilascio dei provvedimenti richiesti .
Con il primo mezzo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento regionale di diniego del 20.2.2024 lamentando che l’Autorità procedente abbia nella sostanza attribuito un potere di veto alla Soprintendenza, così eludendo i meccanismi decisionali propri del modulo procedimentale - la conferenza di servizi - previsto dal T.U.A. e dalla legge n. 241/1990, e omettendo di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi in gioco pur imposto dalle sentenze n. 392/2022 di questo Tribunale e n. 8038/2023 del Consiglio di Stato, in precedenza citate.
Con il secondo mezzo la ricorrente ha ancora lamentato che l’Autorità procedente ha adottato la gravata determinazione attribuendo al Ministero della Cultura un potere di veto, in frontale contrasto con il modulo procedimentale della conferenza dei servizi retto, al contrario, dal noto principio delle posizioni prevalenti.
Con il terzo mezzo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per violazione del principio c.d. del one shot procedimentale, introdotto nell’ordinamento dal d.l. n. 76/2020, che ha modificato l’art. 10 bis l. n. 241/1990: sul punto, la ricorrente ha precisato che tanto il parere della Soprintendenza, quanto il provvedimento di diniego adottato dalla Regione, risultano del tutto analoghi, nella forma e nel contenuto, a quelli già annullati con la sentenza n. 392/2022, “ senza che siano occorse sopravvenienze o siano stati sollevati argomenti nuovi o non emergenti dalla precedente istruttoria ” (cfr. ricorso, pag. 14).
Con il quarto mezzo la ricorrente ha dedotto che il gravato provvedimento risulta “ illegittimo in quanto l’Autorità procedente non ha neanche adeguatamente valutato che il Progetto non ricade in aree qualificate come non idonee dalla normativa regionale, aspetto che riveste al contrario rilievo assorbente ai fini della localizzazione degli impianti FER ” (cfr. ricorso, pag. 15).
Con il quinto mezzo la società ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati “ dal momento che il Progetto risulta persino localizzato in area idonea ” (cfr. ricorso, pag. 17) ad ospitare impianti FER, ai sensi della disciplina di settore.
Con il sesto motivo l’operatore ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati in quanto l’Autorità procedente, nel recepire acriticamente il parere del MIC, non ha: “ (i) adeguatamente considerato il preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione di impianti FER, ponendosi in contrasto con gli obiettivi previsti dalla normativa euro-unitaria di riferimento; (ii) tenuto conto che ARPA Molise, autorità deputata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, ha espresso giudizio favorevole; (iii) lo stesso parere della Soprintendenza ha confermato l’assenza di vincoli nell’area di intervento, con la conseguenza per cui non sussistono ragioni di per sé ostative alla realizzazione dell’Impianto e pertanto gli atti impugnati risultano illegittimi sul versante istruttorio e motivazionale ” (cfr. ricorso, pag. 19).
Con il settimo motivo la ricorrente ha censurato gli atti gravati per esser stati adottati in violazione delle garanzie minime del giusto procedimento e, in particolare, per aver eluso i principi di partecipazione procedimentale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Con l’ottavo motivo l’interessata ha dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego “ in quanto la Soprintendenza ha comunicato tardivamente il proprio parere che risulta quindi inefficace ” (cfr. ricorso, pag. 22); a tal riguardo, nel ricorso si è denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 21 decies della l. n. 241/1990, in base alla quale “ la Soprintendenza avrebbe dovuto trasmettere alla Regione il proprio parere entro il termine di 30 giorni ” (cfr. ricorso, pag. 24): nel caso di specie, precisa la ricorrente, “ dalla documentazione agli atti risulta che la Regione, in data 13.11.2023, ha richiesto alla Soprintendenza di emettere il nuovo parere in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato; la Soprintendenza ha comunicato alla Regione il proprio parere solo in data 20 dicembre 2023, ossia oltre il termine perentorio previsto dalla disposizione sopra riportata, con conseguente inefficacia del parere tardivo e acquisizione per silenzio dell’assenso al Progetto ”.
Con il nono mezzo la ricorrente ha assunto, sotto molteplici profili, l’illegittimità del parere del MIC sulla cui base è stato adottato il gravato provvedimento regionale di diniego del 20.2.2024.
L’interessata, in primo luogo, nel paragrafo 9.1., rubricato “ Sulla rilevanza giuridica del PTPAAV della Regione Molise e sulla idoneità dell’area di Progetto ”, ha dedotto l’illegittimità del parere nella parte in cui è ivi affermato che l’area sulla quale dovrebbe essere realizzato l’impianto è sottoposta a vincolo ai sensi del PTPAAV n. 1.
La ricorrente ha poi affermato, al paragrafo 9.2., rubricato “ sui profili paesaggistici ”, l’illegittimità del gravato parere del MIC “ nella parte in cui la Soprintendenza ha ravvisato il contrasto tra il Progetto e il contesto paesaggistico di riferimento ” (cfr. ricorso, pag. 30): in ordine al detto profilo, la ricorrente ha precisato che “ i rilievi del MiC si mostrano chiaramente infondati e si scontrano frontalmente con quanto già stigmatizzato dalla sentenza di codesto Ecc.mo TAR, confermata in sede di appello, reiterando vizi già rilevati dal Giudice Amministrativo ” ( cfr. ricorso, pag. 30).
Nel paragrafo 9.3., rubricato “ sull’effetto cumulo ”, la ricorrente ha inoltre contestato, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, la legittimità del parere della Soprintendenza sotto il profilo del preteso “ effetto cumulo ” con altri impianti limitrofi.
L’interessata nel paragrafo 9.4., rubricato “ sui profili archeologici ”, ha altresì lamentato che “ la Soprintendenza ha reiterato i rilievi critici già contenuti nel precedente parere relativi all’asserito potenziale archeologico dell’area e alla presenza del percorso tratturale, già ampiamente stigmatizzati da codesto Ecc.mo TAR ” (cfr. ricorso, pag. 37).
Nel paragrafo 9.5., rubricato “ Sul dissenso costruttivo e sul bilanciamento complessivo degli interessi in gioco ”, la ricorrente si è indi soffermata “ sulla “proposta” di dissenso costruttivo formulata dalla Soprintendenza (p. 21), la quale ha dapprima richiesto la delocalizzazione in area idonea o in area industriale e, in secondo luogo/alternativa, proposto la riduzione dell’impianto “conformato alla stregua dei piccoli oliveti ” (cfr. ricorso, pag. 38): in merito la ricorrente ha dedotto che il dissenso costruttivo è stato espresso in modo solo apparente e non concreto, oltre che in contrasto con i più recenti principi giurisprudenziali espressi in materia. Nel medesimo paragrafo 9.5. la ricorrente ha criticato il parere del MIC anche per essere stato reso senza considerare in alcun modo l’interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione del Progetto.
Con il decimo ed ultimo motivo l’interessata ha, infine, chiesto di condannare l’Amministrazione a rilasciare il provvedimento richiesto ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a., in combinato disposto con il seguente art. 34, comma 1, lett. c).
3. Nell’interesse delle Amministrazioni statali e regionali intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che, in via preliminare, ha chiesto l’estromissione dal giudizio della “ Prefettura di Campobasso e del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso per carenza di legittimazione passiva, non venendo in evidenza alcun atto individuato come lesivo, emesso da tali Amministrazioni ” (cfr. memoria erariale depositata in data 4.9.2025, pagg.1-2).
Nel merito, la difesa pubblica ha argomentato nel senso dell’integrale infondatezza del ricorso.
4. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. e uno scritto di replica.
5. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, in accoglimento della richiesta della difesa erariale, il Collegio deve estromettere dal presente giudizio la Prefettura di Campobasso e il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso. Come si evince dagli atti di causa, non emerge difatti alcuna particolare censura avverso atti o comportamenti a questi ultimi ascrivibili, sicché i medesimi risultano carenti di legittimazione passiva rispetto al processo.
7. Venendo al merito di causa, il ricorso è fondato nei termini, e per le ragioni, che saranno di seguito illustrate.
8. Con le doglianze racchiuse nel primo, nel secondo e nel sesto motivo d’impugnazione è stata rispettivamente censurata:
a) l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego del 20.2.2024 per avere l’Autorità procedente attribuito, nella sostanza, un potere di veto alla Soprintendenza, così eludendo i meccanismi decisionali propri del modulo procedimentale - la conferenza di servizi - previsto dal T.U.A. e dalla legge n. 241/1990, e omettendo di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi in gioco, come invece stabilito dalle sentenze n. 392/2022 di questo Tribunale e n. 8038/2023 del Consiglio di Stato (I motivo);
b) la circostanza che l’Autorità procedente abbia adottato la gravata determinazione attribuendo al Ministero della Cultura un potere di veto, in frontale contrasto con il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, retto, al contrario, dal noto principio delle posizioni prevalenti (II motivo);
c) l’illegittimità degli atti gravati in quanto l’Autorità procedente, sempre nel recepire acriticamente il parere del MIC, non ha: “ (i) adeguatamente considerato il preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione di impianti FER, ponendosi in contrasto con gli obiettivi previsti dalla normativa euro-unitaria di riferimento; (ii) tenuto conto che ARPA Molise, autorità deputata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, ha espresso giudizio favorevole; (iii) lo stesso parere della Soprintendenza ha confermato l’assenza di vincoli nell’area di intervento, con la conseguenza per cui non sussistono ragioni di per sé ostative alla realizzazione dell’Impianto e pertanto gli atti impugnati risultano illegittimi sul versante istruttorio e motivazionale ” (VI motivo).
Il Collegio ritiene che le doglianze racchiuse nei motivi testé detti ben possano, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo profili di illegittimità intimamente connessi.
9. Questi centrali motivi sono fondati nei termini che vengono di seguito illustrati.
9.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che dalla lettura dell’impugnata determina regionale n. 958 del 20.2.2024 emerge che la Regione ha nuovamente rigettato l’istanza della società ricorrente, volta all’ottenimento dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico in discorso, limitandosi, in sostanza, a prendere in considerazione le “ motivazioni addotte dal Ministero della Cultura con la nota prot. 1367 del 07.12.2023 e le conclusioni ivi riportate, come di seguito richiamate: sulla base di un’analisi puntuale riferita allo specifico ambito paesaggistico interessato dal progetto dell’impianto in esame, meglio dettagliata nei paragrafi precedenti, e per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA, nonché ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/ 2004 per gli aspetti paesaggistici per quanto riguarda il subprocedimento di Autorizzazione Unica previsto di cui all’art. 12 del D.Lgs. sostanziale del presente atto )”.
Tanto premesso, il Tribunale, pur ritenendo che il parere della Soprintendenza abbia natura potenzialmente vincolante, rileva nondimeno che la Regione ha illegittimamente attribuito in maniera aprioristica prevalenza assoluta al suddetto parere, che è stato assunto, in assenza di una qualsiasi effettiva ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, a base esclusiva dell’impugnata determina regionale.
9.2. Al tal proposito il Collegio reputa opportuno richiamare, di seguito, i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa in subjecta materia, così come riepilogati nella sentenza n. 2930/2024 della IV Sezione del Consiglio di Stato:
- “ i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive europee che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti” (cfr., ex plurimis , Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2020);
“- il sistema delineato nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012);
- il medesimo art. 12 - nel prevedere che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate - esprime parimenti un principio fondamentale della materia. Esso è “funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea» (sentenza n. 46 del 2021) ed è volto a bilanciare l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità” (sentenza n. 121 del 2022);
- il procedimento unico è l’unica sede in cui “può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione” (così la sentenza della Corte n. 221 del 2022 che richiama le sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021).
Secondo la sentenza n. 2930/2024 quindi, “alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, deve convenirsi con il T.a.r. che non ha adeguato fondamento la tesi dell’appellante incentrata sulla primazia dell’interesse alla tutela dei valori paesaggistici e per converso sulla subvalenza degli altri interessi pubblici potenzialmente antagonistici, ivi compreso quello ambientale alla produzione energetica in termini ecosostenibili, essendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez, IV, sentenza n. 2983 del 2021)”.
La condivisibile pronuncia che si va illustrando ha posto altresì in rilevo come sia incontestato che il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 debba indefettibilmente transitare per il modulo della conferenza di servizi, espressamente richiamato sia dal comma 3 del su indicato articolo, sia dall’art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e debba quindi comunque soggiacere, per ciò stesso, alla disciplina speciale dettata dall’art. 14 ter della l. n. 241/1990.
Sulla base di tali premesse, la sentenza n. 2930/2024 ha affermato. Invero. che “ l’esegesi, letterale e sistematica di tali disposizioni – come peraltro ben colto in seno alla Conferenza di servizi in esame dal Rappresentante unico delle Amministrazioni statali – porta alla conclusione che l’eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all’aspetto paesaggistico dell’intervento soggiace alle specifiche norme che regolano i lavori della Conferenza medesima, costituendo non già l’espressione di un potere di veto, bensì un “dissenso” qualificato che in base alla disciplina recata dagli articoli 14 – ter e 14 – quinquies della l. n. 241/90, forma unicamente oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all’adozione della determinazione conclusiva ”.
Giova peraltro ricordare che nella vicenda oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2930/2024 - come emerge dalla ricostruzione fattuale svolta anche nella sentenza di primo grado resa in quel giudizio - la Soprintendenza aveva richiamato l’esistenza di vincoli paesaggistici in sito e rivendicato, di riflesso, la natura vincolante del proprio parere in termini tali da precludere - contrariamente a quanto poi statuito sia dal TAR che dal Consiglio di Stato - una differente valutazione discrezionale dell’Autorità regionale nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al rilascio del PAUR.
Il tema controverso – nel presente giudizio, come peraltro già in quello conclusosi con la sentenza n. 2930/2024 – attiene, quindi, proprio alla precisa forza del parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio del P.A.U.R., e pertanto all’incidenza del predetto parere sulla determinazione conclusiva dell’amministrazione procedente adottata a valle della conferenza di servizi indetta a tal fine. Tema sul quale il Consiglio di Stato ha però già puntualizzato, con la pronuncia appena citata, come nell’ambito dei procedimenti in questione trovi piena operatività la disciplina propria della conferenza di servizi, imperniata sulla necessità di una ponderazione, da parte dell’amministrazione decidente, delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti, dovendosi per contro escludere che il parere negativo della Soprintendenza possa tradursi in un vero e proprio potere di veto .
Tali conclusioni appaiono peraltro del tutto coerenti con i principi espressi in materia anche dal Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza n. 8167/2022, in relazione a un caso analogo in cui era stata vietata, sempre dalla Soprintendenza molisana, la realizzazione di un impianto di energia rinnovabile in una zona agricola.
Secondo tale pronuncia, “ La posizione “totalizzante” così espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente: l’art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto «delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale […]….Gli atti impugnati risultano violativi anche del principio di integrazione delle tutele ‒ riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) ‒ in virtù del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive ‒ rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva ‒ ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo ”.
La pronuncia in disamina prosegue evidenziando in modo significativo che, “ se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all’interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull’uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle «tutele parallele» degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali.
La valenza ‘procedimentale’ del principio di integrazione ‒ bene esemplificata dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dove si prevede che «linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio», escludendo per ciò stesso una incompatibilità di principio di essi con la tutela del paesaggio stesso ‒ implica che il procedimento sia la sedes materiae in cui devono contestualmente e dialetticamente avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi configgenti.
Su queste basi, le prescrizioni di tutela indiretta apposte dall’Amministrazione dei beni culturali costituiscono un metodo, non solo incongruo (in quanto operata al di fuori della delicata operazione di valutazione e comparazione degli interessi), ma anche surrettizio ‒ in tal senso è ravvisabile lo sviamento della funzione ‒ per ‘disapplicare’ gli esiti della conferenza di servizi cui aveva preso parte la stessa Soprintendenza molisana, a danno dei soggetti che avevano già conseguito le autorizzazioni uniche da parte della Regione per la realizzazione degli impianti eolici ”.
9.3. Orbene, alla luce di tali convincenti considerazioni è agevole la constatazione che anche nel caso del provvedimento regionale qui impugnato è mancato in radice qualsiasi tentativo effettivo di bilanciamento dei contrapposti interessi, essendo stato ivi solo seccamente enunciato di aver “ GIUDICATO, pertanto, sfavorevole l’esito della Valutazione di Impatto Ambientale, essendo ritenute prevalenti le considerazioni sul Patrimonio Culturale, costituenti pregiudiziali al procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ” (cfr. determina regionale n. 258 del 20.2.2024, pag. 3).
Ne consegue che illegittimamente la Regione ha attribuito al parere della Soprintendenza una sorta di potere di veto nell’ambito della Conferenza di servizi, rinunciando aprioristicamente al doveroso bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda in disamina, e quindi ad un’obiettiva, concreta e non precostituita “ valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti ”, ai fini dell’adozione della determinazione conclusiva della Conferenza.
Donde la fondatezza dei tre motivi fin qui congiuntamente scrutinati.
10. Con il terzo motivo la ricorrente, come si è anticipato in narrativa, ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio del c.d. one shot procedimentale, introdotto nell’ordinamento dal d.l. n. 76/2020, che ha modificato l’art. 10 bis l. n. 241/1990: sul punto la ricorrente ha puntualizzato che tanto il parere della Soprintendenza, quanto il provvedimento di diniego adottato dalla Regione, risultano del tutto analoghi, nella forma e nel contenuto, a quelli già annullati con la sentenza n. 392/2022, “ senza che siano occorse sopravvenienze o siano stati sollevati argomenti nuovi o non emergenti dalla precedente istruttoria ” (cfr. ricorso, pag. 14).
10.1. Questa doglianza è destituita di fondamento.
10.2. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, com’è noto, da tempo elaborato il principio del cd. “ one-shot ” temperato, in base al quale “ l’amministrazione non disporrebbe di una chance unica in sede provvedimentale per mettere sul tappeto tutte le ragioni da porre alla base del diniego. Essa gode invece di una ‘doppia chances’ ( second shot , per l’appunto), potendo consumare il suo potere nella riedizione dell’attività amministrativa successiva al primo giudicato di annullamento. Dunque l’amministrazione, dopo aver subito l’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta riesaminando l’affare nella sua interezza evidenziando, ‘una volta per tutte’, ogni aspetto potenzialmente e concretamente legato alla vicenda da amministrare ” (Cons. Stato, V, 21 giugno 2023, n. 6107; cfr. anche, inter multis , Id., 8 gennaio 2020, n. 144, ove si valorizza il meccanismo del one-shot temperato quale “ punto di equilibrio tra due opposte esigenze quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi ”; VI, 4 maggio 2022, n. 3480; VII, 14 giugno 2023, n. 5869; V, 11 febbraio 2025, n. 1127).
Alla luce dei principi testé richiamati (punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi: Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3480), il pregresso annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di diniego di rilascio del PAUR non aveva ex se esaurito la discrezionalità dell’Amministrazione, imponendole quindi di decidere immancabilmente in senso favorevole alla ricorrente, vittoriosa all’esito del primo giudizio, in sede di riedizione del potere. L’Amministrazione aveva infatti conservato la possibilità, in occasione del riesercizio del potere (qui però conclusosi con la gravata determina regionale del 20.2.2024), di decidere nuovamente in senso sfavorevole per il privato (vieppiù in una materia, come quella che forma oggetto della controversia, connotata da un elevato tasso di discrezionalità, e nella quale si impone un bilanciamento tra molteplici interessi pubblici equiordinati in conflitto, e interessi privati). E’, invero, solo dopo che l’Amministrazione abbia riesaminato per la seconda volta l’affare nella sua “ interezza ”, sollevando tutte le questioni rilevanti, che si forma una definitiva preclusione, per l’avvenire, in merito alla possibilità di tornare ancora a decidere sulla vicenda in senso sfavorevole per il privato (in sostanza, per la terza volta).
Dalle suesposte considerazioni discende, pertanto, l’infondatezza della censura in disamina.
11. Quanto alle doglianze racchiuse nel quarto e nel quinto motivo del ricorso, con esse -come si è già visto- è stata rispettivamente dedotta:
a) l’illegittimità del gravato provvedimento “ in quanto l’Autorità procedente non ha neanche adeguatamente valutato che il Progetto non ricade in aree qualificate come non idonee dalla normativa regionale, aspetto che riveste al contrario rilievo assorbente ai fini della localizzazione degli impianti FER ” (IV motivo);
b) l’illegittimità degli atti gravati “ dal momento che il Progetto risulta persino localizzato in area idonea ” (cfr. ricorso, pag. 17) ad ospitare impianti FER, ai sensi della disciplina di settore (V motivo).
Queste doglianze possono essere trattate congiuntamente, investendo profili di legittimità intimamente connessi.
11.1. Anche le relative censure sono infondate.
11.2. Il Collegio deve ricordare, in primis , che con la sentenza n. 392/2022 di questo Tribunale è stato riconosciuto che la zona in cui dovrebbe sorgere l’impianto deve ritenersi legittimamente vincolata in sede di pianificazione territoriale - attraverso il PTPAVV n. 1 “ Fascia costiera ” -, in coerenza con le previsioni della l. r. Molise n. 24/1989 (cfr. artt. 4, comma 1 lett.a), 3, comma 2 lett. d), e 8): statuizione che è stata confermata, nel secondo grado di giudizio, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8038/2023, la quale, sul punto, ha affermato quanto segue: “ con motivazione sostanzialmente immune dalle dedotte censure il giudice di primo grado ha evidenziato che l’area de qua deve ritenersi vincolata, sulla base del piano territoriale paesaggistico di area vasta, per i suoi “elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali”, che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d), della l.r. Molise n. 24/1989, lo rendono meritevole di tutela; ha, altresì, ritenuto vincolante il parere espresso dalla Soprintendenza, in quanto ad esso applicabile il regime previsto dall’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004; ha ritenuto tuttavia il parere illegittimo, in quanto motivato in maniera generica, senza alcun contemperamento dei contrapposti interessi, disattendendo, salvo quanto si dirà, l’obbligo del dissenso costruttivo, di cui all’art. 14 – ter, comma 3, della l. n. 241/1990 e s.m.i.”.
Da ciò consegue che sulla collocazione dell’area di progetto all’interno di una zona sottoposta a vincolo ai sensi del PTAAV deve ritenersi formato il giudicato.
11.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che le censure in disamina, che si limitano a enunciare sic et simpliciter la compatibilità del progetto con la normativa di riferimento, l’assenza di profili ostativi al rilascio dei titoli autorizzativi, nonché l’ “ idoneità ” dell’area alla stregua della normativa di settore, sono però in merito del tutto generiche e astratte, e, soprattutto, non si confrontano in alcun modo con il dato rappresentato dalla sottoposizione a vincolo dell’area de qua , ormai coperto dal giudicato.
Da qui la carenza di consistenza dei rilievi di cui si tratta.
12. Con l’ottavo motivo l’interessata ha dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego “ in quanto la Soprintendenza ha comunicato tardivamente il proprio parere che risulta quindi inefficace ” (cfr. ricorso, pag. 22): al riguardo, nel ricorso viene evocata, in particolare, la violazione dell’art. 21 decies della l. n. 241/1990, nel senso che “ la Soprintendenza avrebbe dovuto trasmettere alla Regione il proprio parere entro il termine di 30 giorni ” (cfr. ricorso, pag. 24). Nel caso di specie, precisa la ricorrente, “ dalla documentazione agli atti risulta che la Regione, in data 13.11.2023, ha richiesto alla Soprintendenza di emettere il nuovo parere in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato; la Soprintendenza ha comunicato alla Regione il proprio parere solo in data 20 dicembre 2023, ossia oltre il termine perentorio previsto dalla disposizione sopra riportata, con conseguente inefficacia del parere tardivo e acquisizione per silenzio dell’assenso al Progetto ”.
12.1. La doglianza è priva di pregio.
12.2. Il Collegio deve ricordare che l’art. 21-decies della l. n. 241/1990, rubricato “ riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali ”, dispone quanto segue:
“In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14 quater e 14 quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.
Orbene, nella vicenda per cui è causa la Regione Molise, con nota del 13.11.2023, ha comunicato alla Soprintendenza “ che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato richiamata in oggetto – ovvero, la più volte citata sentenza n. 8038/2023 - che ha disposto l’annullamento del parere negativo del MIC/SABAP e della determinazione di diniego del PAUR, è stata disposta la riattivazione del procedimento di cui sopra ai sensi dell’art. 21 decies della l. 241/90 ”; e la Soprintendenza ha successivamente adottato “ l’atto da riemettere ”, ossia il parere di sua competenza, in data 7 dicembre 2023, ovvero nei trenta giorni dalla suddetta comunicazione da parte della Regione.
Risulta pertanto osservata la disposizione evocata da parte ricorrente, e sopra riportata, la quale prevede che nel detto termine di trenta giorni “ l’ente che ha emanato l’atto da riemettere ”, nel caso di specie la Soprintendenza, debba non già comunicare direttamente il suddetto proprio atto all’Amministrazione procedente, bensì provvedere alla sua adozione dopo che “… A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni…”.
Alcuna violazione dell’art. 21 decies l. n. 241/1990 si è quindi determinata nel caso di specie, sicché deve escludersi, di conseguenza, l’invocata inefficacia, per tardività, del parere adottato dalla Soprintendenza, come pure la formazione per silentium , secondo il meccanismo di cui all’ art. 17-bis l. n. 241/1990, dell’assenso sul progetto presentato dalla ricorrente.
13. Con il nono mezzo la società ha dedotto, sotto molteplici profili, l’illegittimità del parere del MIC sulla cui base è stato adottato il gravato provvedimento regionale di diniego del 20.2.2024.
Il motivo è parzialmente fondato, come si vedrà nei prossimi paragrr. 13.2, 13.3. e 13.4..
13.1. L’interessata, innanzitutto, nel paragrafo 9.1., rubricato “ Sulla rilevanza giuridica del PTPAAV della Regione Molise e sulla idoneità dell’area di Progetto ”, ha dedotto l’illegittimità del parere nella parte in cui vi è affermato che l’area sulla quale dovrebbe essere realizzato l’impianto è sottoposta a vincolo ai sensi del PTPAAV n. 1.
La censura è infondata, atteso che, come già illustrato nel paragrafo 11, al quale sul punto si rinvia, l’area de qua è effettivamente sottoposta a vincolo ai sensi del PTPAAV n. 1, e l’esistenza del detto vincolo è stata del resto già riconosciuta dalla sentenza n. 392/2022 di questo TAR, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8038/2023, resa all’esito del secondo grado di giudizio.
Il profilo relativo all’esistenza del vincolo sull’area in discorso è perciò, come detto, coperto dal giudicato.
13.2. La ricorrente ha poi dedotto, al paragrafo 9.2. (rubricato “ sui profili paesaggistici ”), l’illegittimità del gravato parere del MIC “ nella parte in cui la Soprintendenza ha ravvisato il contrasto tra il Progetto e il contesto paesaggistico di riferimento ” (cfr. ricorso, pag. 30): in ordine al detto profilo, la ricorrente ha precisato che “ i rilievi del MiC si mostrano chiaramente infondati e si scontrano frontalmente con quanto già stigmatizzato dalla sentenza di codesto Ecc.mo TAR, confermata in sede di appello, reiterando vizi già rilevati dal Giudice Amministrativo ” (cfr. ricorso, pag. 30).
La doglianza è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito indicati.
Coglie innanzitutto nel segno la prospettazione ricorsuale nella parte in cui contesta l’affermazione della Soprintendenza che la zona in cui dovrebbe esser realizzato l’impianto “ risulta essere una tra le più produttive dell’intera regione ed è caratterizzata da produzioni agro-alimentari tradizionali e di qualità ” (cfr. parere del 7.12.2023, pag. 12).
Tale affermazione, oltre ad essere estremamente generica, si pone anche in contrasto con quanto già affermato da questo Tribunale, in ordine all’area in discorso, nella sentenza n. 392/2022:
“ L’area individuata per l’impianto aveva destinazione agricola, e, per espressa previsione del PTPAAV n. 1 “Fascia costiera”, aveva una rilevanza meramente produttiva: coerentemente, quindi, il Piano non poneva alcuna assoluta preclusione ad adibire l’area stessa ad altri usi.
Nella vicenda tali aspetti assumono particolare rilievo, in quanto l’art. 12, comma 7, del d. lgs n. 387/2003 ammette espressamente la possibilità di installare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in aree agricole, e sancisce in questo modo la fisiologica compatibilità fra dette aree e il loro utilizzo per la produzione di energia alternativa”.
Nella medesima sentenza n. 392/2022, in argomento, è stato inoltre precisato quanto segue: “ è vero che la compatibilità di principio fra le aree agricole e il loro utilizzo per la produzione di energia alternativa non implica che tutte le aree agricole debbano essere considerate indiscriminatamente accessibili all’installazione di impianti di fonti rinnovabili (Cons. St., I, n. 843/2021).
Ma è altrettanto innegabile che, specialmente a fronte di aree agricole aventi - come nella specie - valenza esclusivamente produttiva, e che non siano state dichiarate inidonee a ospitare impianti di fonti energetiche rinnovabili con le modalità inderogabilmente stabilite dal d.m. 10 settembre 2010, in capo all’Amministrazione contraria alla realizzazione di simili impianti s’imponga – come già anticipato - un onere motivazionale particolarmente rigoroso e stringente. La Soprintendenza, in tali casi, è infatti chiamata ad enucleare puntualmente gli eventuali aspetti di eccezionale pregio paesaggistico dell’area agricola che sarebbero tali da rendere intollerabile la realizzazione dell’opera.
A tale stregua, in sede di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica era quindi necessaria una precisa identificazione degli aspetti di eccezionalità eventualmente propri dell’area interessata dal progetto, che ne valorizzasse l’idoneità a sovvertire la regola, sancita dall’art. 12, comma 7, del d. lgs n. 387/2003, della generale e fisiologica utilizzabilità delle aree agricole per l’installazione di impianti per la produzione di energia alternativa ”.
E tuttavia nulla di tutto ciò è rinvenibile nella motivazione del parere impugnato, la quale risulta, sul punto, estremamente generica ed evasiva, appalesando quindi il vizio istruttorio denunciato da parte ricorrente.
In secondo luogo, il Collegio rileva l’insufficienza della motivazione del gravato parere, sulla cui base si afferma che l’impianto sarebbe idoneo a “ modificare negativamente la percezione del paesaggio tutelato sia nelle sue componenti agrario-naturalistiche che storiche, anche per la sovrapposizione nei coni di visuale, lungo la viabilità di penetrazione e la rete tratturale, a causa della sostituzione del continuum delle tradizionali colture agricole con estesi elementi industriali non raffrontabili, soprattutto per estensione, a nessun segno antropico della struttura insediativa”.
Sul punto il Tribunale, come si è già affermato nella più volte citata sentenza n. 392/2022, relativa alla medesima vicenda oggetto del presente giudizio, “ condivide l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale la visibilità degli impianti eolici rappresenta una naturale conseguenza dell’antropizzazione del territorio, analogamente a quanto si è verificato e continua a verificarsi, rispetto i ponti, ai tralicci, alle strade ed alle altre infrastrutture umane.
Al di fuori delle aree non idonee all’istallazione degli impianti eolici, la visibilità dell’impianto costituisce quindi un impatto sostanzialmente neutro, che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente ”.
Ne consegue che, come già affermato nella su indicata sentenza, in questa materia non possono reputarsi idonee a supportare un parere sfavorevole della Soprintendenza, al di fuori dei casi di siti di eccezionale sensibilità paesaggistica, valutazioni solo generiche di compatibilità estetico-paesaggistica rese sulla base di giudizi non già oggettivi ma del tutto opinabili, dovendo il parere contrario al rilascio del titolo essere sorretto da una motivazione rafforzata che, nel caso di specie, non è rinvenibile.
13.3. Il Collegio reputa inoltre fondata la doglianza articolata nel paragrafo 9.3. del ricorso, vertente sul c.d. “ effetto cumulo ”, con cui la ricorrente ha contestato, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, la legittimità del parere della Soprintendenza sotto il profilo dell’ “ effetto cumulo ” con altri impianti limitrofi, alcuni dei quali già esistenti, ma altri – e se ne indicano almeno tre - ancora in corso di valutazione.
Orbene, non v’è chi non veda come la suddetta valutazione sia irragionevole, in quanto marcatamente ipotetica e, come tale, illegittima.
Ed infatti, come già affermato da questo Tribunale in una recente pronuncia che ha investito anche la questione in disamina (cfr. TAR Molise, sentenza n. 190/2025), “ una ragionevole valutazione dell’ “effetto cumulo”, invero, non può che tener conto, ai fini della valutazione del reale impatto percettivo di un progettato impianto fotovoltaico, dei soli impianti limitrofi già esistenti e/o approvati ”; diversamente, all’Amministrazione sarebbe consentito addurre sine die la sola pendenza di altri procedimenti finalizzati all’autorizzazione di altri impianti – anche di grandezza e portata diverse - per negare l’approvazione di uno di essi, venendo così meno ogni reale intellegibilità e controllabilità della valutazione amministrativa.
13.4. Nel paragrafo 9.4. del ricorso, rubricato “ sui profili archeologici ”, la ricorrente ha lamentato poi che “ la Soprintendenza ha reiterato i rilievi critici già contenuti nel precedente parere relativi all’asserito potenziale archeologico dell’area e alla presenza del percorso tratturale, già ampiamente stigmatizzati da codesto Ecc.mo TAR ” (cfr. ricorso, pag. 37).
Anche questo profilo di censura è meritevole di accoglimento.
Il Collegio rammenta innanzitutto che nella sentenza n. 392/2022 è stato già evidenziato che “ non sussiste alcun vincolo archeologico sull’area, e che la medesima non può nemmeno essere considerata quale area di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) d. lgs n. 42/2004, attesa la sua mancata inclusione nel PTPAAV n. 1 “Fascia costiera” fra le aree specificamente qualificabili come tali ”.
Ciononostante, anche il testo del gravato parere fa riferimento ad una serie di reperti rinvenibili nell’area, senza però menzionare gli ulteriori componenti caratterizzanti la fattispecie astratta dell’area di interesse archeologico.
Con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, la Soprintendenza, come condivisibilmente rilevato dalla ricorrente, si è quindi nuovamente limitata a effettuare un generico richiamo ai rinvenimenti nel sito, senza dar alcun conto dei motivi che in concreto l’hanno portata a ritenere il progetto incompatibile con le caratteristiche del luogo, né farsi carico di individuare eventuali prescrizioni utili ad armonizzare il progetto stesso con le medesime.
L’ elemento di novità in ordine all’ “ alto potenziale archeologico ” dell’area, richiamato a pag. 16 del gravato parere, dove la Soprintendenza fa riferimento agli esiti della VPIA del Maggio 2022 relativa al progetto di TERNA dell’elettrodotto aereo 380 kV “ SI – LA – Foggia ”, offre poi anch’esso indicazioni solo del tutto generiche.
Ed è infine il caso di aggiungere che, proprio perché nel concreto assumeva rilievo primario la tutela di singoli reperti rinvenuti sul sito, lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell’interesse archeologico, come già osservato da questo Tribunale nella sentenza n. 392/2022 in occasione della disamina della medesima censura ora in disamina, “ era proprio quello della formulazione di prescrizioni per la fase dell’esecuzione dell’impianto, le quali avrebbero potuto efficacemente comporre, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco ”.
13.5. Nel paragrafo 9.5., rubricato “ Sul dissenso costruttivo e sul bilanciamento complessivo degli interessi in gioco ”, la ricorrente si è soffermata indi “ sulla “proposta” di dissenso costruttivo formulata dalla Soprintendenza (p. 21), la quale ha dapprima richiesto la delocalizzazione in area idonea o in area industriale e, in secondo luogo/alternativa, proposto la riduzione dell’impianto “conformato alla stregua dei piccoli oliveti ” (cfr. ricorso, pag. 38).
In merito la ricorrente ha dedotto che il dissenso costruttivo è stato espresso in modo solo apparente, e non già concreto, nonché in contrasto con i più recenti principi giurisprudenziali espressi in materia. Nel medesimo paragrafo 9.5. viene poi denunciata sotto altro profilo l’illegittimità del parere della Soprintendenza, in quanto esso sarebbe stato reso senza considerare in alcun modo l’interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione del Progetto della ricorrente.
Questa critica, imperniata sul c.d. dissenso costruttivo, non può però trovare adesione.
13.5.1. In primo luogo, e in via generale, il Collegio, richiamandosi all’avviso già recentemente espresso dal Tribunale su analoga censura, non ritiene condivisibile l’affermazione - che nella prospettazione attorea vorrebbe invece ergersi a regola ineludibile - secondo la quale il dissenso dovrebbe sempre e indefettibilmente avere, alla stregua del disegno legislativo, un necessario contenuto alternativo (T.A.R. Molise n. 346/2023).
La preferibile interpretazione più elastica si fonda su quanto desumibile dai significativi principi espressi, in argomento, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che sono stati così declinati : “ non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area (in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente si incentrerà sulla motivazione dell’assolutezza del diniego ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6923/2018).
13.5.2. Quanto appena detto non contrasta con l’orientamento, parimenti consolidato in giurisprudenza, in base al quale il contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “ si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1, co. 2 – bis, l. n. 241/1990 e s.m.i.), i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, debbono assumere, ove possibile, la veste del c.d. “dissenso costruttivo”, vale a dire dell’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo” . (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8038/2023).
Come sottolineato, difatti, nella medesima decisione, peraltro emessa in vicenda con connotazioni simili a quella odierna, “ tale obbligo non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all’interessato le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica ”.
13.5.3. Orbene, in disparte la complessiva valutazione dell’attendibilità e legittimità delle motivazioni del diniego fornite dall’Amministrazione e formanti oggetto del corrente giudizio – lo scrutinio delle quali è stato già svolto in occasione della disamina delle precedenti censure ricorsuali -, sul limitato tema ora in disamina può senz’altro osservarsi che la Soprintendenza preposta, in esito al percorso procedimentale intrapreso, ha indicato, nella propria prospettiva tutoria, le modifiche e/o soluzioni progettuali idonee a rendere ammissibile l’intervento proposto dalla ricorrente.
13.5.4. Al riguardo il Collegio ritiene opportuno riportare, di seguito, i passaggi del gravato parere recanti le modifiche progettuali indicate come necessarie ai fini di un assenso da parte della Soprintendenza:
“ Ai fini dell’assenso questa Soprintendenza ritiene, comunque, in prima istanza che l’ipotesi più coerente sia la localizzazione dell’impianto in area industriale così come classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti sul territorio o in aree idonee, così come elencate dal D.Lgs. 199/2021 art. 20 c.8, ovvero aree” …che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo…la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di…di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”. In seconda istanza, qualora tale delocalizzazione in area industriale o in area idonea non risultasse possibile, questa Soprintendenza ritiene, anche a seguito degli ultimi pronunciamenti giurisprudenziali, che nell’ambito paesaggistico in questione un impianto fotovoltaico possa essere assorbito dal punto di vista percettivo nelle visuali paesaggistiche solo se ridotto di dimensioni e costituito da un unico campo fotovoltaico e se mimetizzato con le colture presenti nel contesto di riferimento. Pertanto, preso atto che gli elementi disomogenei del paesaggio attuale, prevalentemente caratterizzato da colture cerealicole, sono costituiti da piccoli oliveti dell’estensione di circa 3 Ha, si ritiene che l’impianto possa essere reso percettivamente compatibile solo se ridotto nella sua estensione e conformato alla stregua dei piccoli oliveti, con l’abbassamento dell’altezza delle vele fotovoltaiche che a loro volta saranno costituite da moduli fotovoltaici cromaticamente assimilabili alle tonalità del verde. Per un siffatto impianto dovrà prevedersi una doppia fascia di olivi al contorno. Inoltre per le masserie storiche e quelle ancora in uso dovrà rispettarsi una fascia di rispetto di almeno 300 m al fine di limitare l’alterazione dell’intervisibilità tra le stesse masserie. Un impianto di tali caratteristiche ed estensione, se conformato esclusivamente in un unico campo fotovoltaico, potrebbe essere riassorbito dal contesto naturalistico in esame, e produrrebbe un impatto più ridotto anche in relazione all’effetto cumulo attuale, dovuto agli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, ed all’effetto cumulo potenziale connesso a ulteriori impianti FER in fase di valutazione ”.
13.5.5. Al di là della plausibilità e correttezza intrinseca delle motivazioni testé richiamate, il complesso degli elementi vagliati dimostra comunque come all’Amministrazione non possa essere ascritto, nella fattispecie, l’addebito di avere violato il canone del dissenso costruttivo.
Quest’ultimo, come già detto, costituisce una declinazione del principio di leale collaborazione tra le parti pubbliche e private del procedimento, canone cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990).
In presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza del privato, il suddetto canone determina un obbligo, a carico delle Amministrazioni, che “ non si traduce, evidentemente, nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all'interessato le indicazioni necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le più alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica ” (T.A.R. Toscana sez. II, n. 353/2022).
Il punto è, però, che nel caso concreto l’Amministrazione ha ritenuto possibile ai fini dell’assenso al progetto la delocalizzazione dell’impianto, o, in alternativa, che quest’ultimo “ possa essere reso percettivamente compatibile solo se ridotto nella sua estensione e conformato alla stregua dei piccoli oliveti ”.
In questo quadro, e facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, deve allora concludersi che la Soprintendenza, nell’esprimere il proprio duplice parere negativo, non abbia violato anche il principio del dissenso costruttivo. Come osservato dal Consiglio di Stato in una simile vicenda nella già citata sentenza della IV Sezione n. 8038/2023, difatti, non viola i principi del dissenso costruttivo l’Amministrazione che “ in esito al percorso procedimentale intrapreso ha (nella sua visione) coerentemente ritenuto non ravvisabili modifiche progettuali idonee a rendere ammissibile l’intervento proposto e che l’unica soluzione ammissibile sarebbe stata la soluzione negativa estrema, ovvero la delocalizzazione dell’impianto”.
Quanto sopra conduce allora a respingere, nei termini fin qui delineati, la censura da ultimo trattata.
13.6. Quanto alla doglianza, parimenti racchiusa nel paragrafo 9.5., vertente sull’illegittimità del parere della Soprintendenza, per esser stato reso senza considerare in alcun modo l’interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione del Progetto della ricorrente, questa critica può ritenersi assorbita alla luce delle considerazioni già sopra formulate in occasione dei motivi scrutinati nel paragrafo 9.
14. Con il decimo ed ultimo motivo l’interessata ha chiesto, infine, di condannare l’Amministrazione a rilasciare il provvedimento richiesto, domanda avanzata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a., in combinato disposto con l’art. 34, comma 1, lett. c), del medesimo Codice.
14.1. Tale domanda deve essere respinta.
Al riguardo, il Collegio deve ricordare che l’azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto, che sia proposta, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a., contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego, può essere esercitata, per quel che rileva ai fini di causa, solo “ nei limiti di cui all’art. 31, comma 3 ” c.p.a.: e quest’ultima disposizione prevede, a sua volta, che “ il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione ”.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio deve quindi escludere la possibilità di disporre la condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento ampliativo richiesto, atteso che, come detto nel paragrafo 10, l’attività alla quale è chiamata l’Amministrazione nella materia che forma oggetto della presente controversia non ha natura vincolata, ma è connotata da un certo tasso di discrezionalità. E non può essere escluso che nella presente vicenda possano residuare in capo all’Amministrazione, pur dopo le considerazioni di merito complessivamente svolte nel corpo di questa decisione, dei margini -per quanto ormai solo secondari e considerevolmente limitati- di apprezzamento discrezionale.
15. Il ricorso va dunque accolto, in quanto è risultato fondato per i profili fin qui illustrati, con riferimento alle censure dedotte nei paragrafi 1), 2), 6), 9.2., 9.3., 9.4. del ricorso.
Il restante motivo di cui al paragrafo 7) può essere infine assorbito in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015).
16. Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/1995; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).
Gli argomenti di doglianza o difesa non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Prefettura e del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei termini e limiti indicati in parte motiva.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ON | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO