TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 65
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi

    La Regione ha illegittimamente attribuito aprioristicamente prevalenza assoluta al parere della Soprintendenza, senza un'effettiva ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. Il parere negativo della Soprintendenza non può tradursi in un potere di veto, ma deve essere oggetto di valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti.

  • Accolto
    Indebita attribuzione di un potere interdittivo e di veto al Ministero della Cultura

    Simile a quanto esposto nel primo motivo, la Regione ha illegittimamente attribuito un potere di veto al parere della Soprintendenza, senza un'effettiva ponderazione degli interessi in gioco.

  • Accolto
    Mancata considerazione del preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER

    La Regione ha illegittimamente attribuito aprioristicamente prevalenza assoluta al parere della Soprintendenza, senza un'effettiva ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, inclusa la promozione delle energie rinnovabili.

  • Accolto
    Contrasto tra il Progetto e il contesto paesaggistico di riferimento

    L'affermazione della Soprintendenza che l'area è una tra le più produttive della regione è generica e in contrasto con precedenti sentenze. La motivazione del parere è generica ed evasiva riguardo agli aspetti di eccezionalità paesaggistica. La visibilità dell'impianto non può essere considerata un impatto significativamente negativo in generale. Le valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sono opinabili e prive di motivazione rafforzata.

  • Accolto
    Valutazione irragionevole dell'effetto cumulo

    Una ragionevole valutazione dell'effetto cumulo deve tener conto solo degli impianti già esistenti o approvati. Altrimenti, l'amministrazione potrebbe negare l'approvazione indefinitamente basandosi su procedimenti pendenti.

  • Accolto
    Reiterazione di rilievi critici sui profili archeologici già stigmatizzati dal TAR

    Non sussiste vincolo archeologico sull'area né è qualificabile come area di interesse archeologico. La Soprintendenza si è limitata a un generico richiamo ai rinvenimenti senza motivare l'incompatibilità o proporre prescrizioni. La tutela archeologica poteva essere assicurata tramite prescrizioni in fase esecutiva.

  • Rigettato
    Azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto

    L'azione di condanna può essere esercitata solo quando l'attività è vincolata o non residuano margini di discrezionalità. In questo caso, l'attività non è vincolata e potrebbero residuare margini di apprezzamento discrezionale per l'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 65
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 65
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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