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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15498 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25180/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO LUCIA Parte_1 C.F._1 FR, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. SANTORO LUCIA FR
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, , sulla premessa di essere Parte_1 proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Appia Nuova 882/A, interno 3, nel quale nel 2017 aveva accolto, a seguito dell'instaurarsi di una relazione sentimentale, la signora Controparte_1
e la figlia di quest'ultima , che nel 2023 il rapporto era entrato in
[...] Controparte_2 crisi, sicché il ricorrente si era allontanato ed era ospitato da parenti ed amici e il 20.2.2025 aveva constatato che la aveva sostituito la serratura, tanto premesso, chiedeva che fosse accertata CP_1 l'abusiva occupazione nei termini indicati e che fosse condannata al rilascio Controparte_1 immediato dell'immobile ovvero i subordine con concessione di un termine breve per il rilascio, con riserva dei danni e con vittoria di spese di lite. non si costituiva in giudizio ma compariva all'udienza del 5.11.2025, Controparte_1 confermando l'occupazione e chiedendo un termine per il rilascio. All'udienza del 5.11.2025 il giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda di condanna al rilascio dell'immobile è fondata e va accolta. pagina 1 di 2 La proprietà dell'appartamento in capo all'attore, oltre che non contestata, è comprovata dall'atto di compravendita Rep. n. 95855 del 26.9.2016 per Notaio Persona_1
L'occupazione da parte della convenuta è stata da quest'ultima ammessa all'udienza del 5.11.2025.
La richiesta di rilascio dell'appartamento è stata dall'attore ripetutamente invocata sin dal 18 agosto 2023 a mezzo messaggi telefonici, quindi con lettera raccomandata spedita il .
3.2025 e successivamente anche attraverso l'invito alla mediazione richiesta in data 10.4.2025 ed alla quale la convenuta non ha partecipato.
Consegue che la convenuta, benché inizialmente ospitata dalla parte attrice presso l'appartamento in esame, a seguito della ripetuta richiesta restitutoria formulata dall'attore, non ha diritto alcuno a permanere nell'immobile.
In accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, dunque, la convenuta deve essere condannata al rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile descritto in premessa libero da persone e cose. Il rilascio deve essere immediato, considerato il tempo già decorso, oltre due anni, dalla prima richiesta restitutoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al parametri previsti per i procedimenti di valore indeterminabile, complessità bassa, senza la fase istruttoria che non vi è stata ed ai minimi in considerazione del rito semplificato esperito e della definizione della lite nell'arco di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo l'immobile sito in Roma, via Appia Controparte_1 Nuova 882/A, interno 3 e, per l'effetto, condanna all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile stesso libero da persone e cose;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 130,00 Controparte_1 per spese vive ed euro 2906,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25180/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO LUCIA Parte_1 C.F._1 FR, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. SANTORO LUCIA FR
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, , sulla premessa di essere Parte_1 proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Appia Nuova 882/A, interno 3, nel quale nel 2017 aveva accolto, a seguito dell'instaurarsi di una relazione sentimentale, la signora Controparte_1
e la figlia di quest'ultima , che nel 2023 il rapporto era entrato in
[...] Controparte_2 crisi, sicché il ricorrente si era allontanato ed era ospitato da parenti ed amici e il 20.2.2025 aveva constatato che la aveva sostituito la serratura, tanto premesso, chiedeva che fosse accertata CP_1 l'abusiva occupazione nei termini indicati e che fosse condannata al rilascio Controparte_1 immediato dell'immobile ovvero i subordine con concessione di un termine breve per il rilascio, con riserva dei danni e con vittoria di spese di lite. non si costituiva in giudizio ma compariva all'udienza del 5.11.2025, Controparte_1 confermando l'occupazione e chiedendo un termine per il rilascio. All'udienza del 5.11.2025 il giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda di condanna al rilascio dell'immobile è fondata e va accolta. pagina 1 di 2 La proprietà dell'appartamento in capo all'attore, oltre che non contestata, è comprovata dall'atto di compravendita Rep. n. 95855 del 26.9.2016 per Notaio Persona_1
L'occupazione da parte della convenuta è stata da quest'ultima ammessa all'udienza del 5.11.2025.
La richiesta di rilascio dell'appartamento è stata dall'attore ripetutamente invocata sin dal 18 agosto 2023 a mezzo messaggi telefonici, quindi con lettera raccomandata spedita il .
3.2025 e successivamente anche attraverso l'invito alla mediazione richiesta in data 10.4.2025 ed alla quale la convenuta non ha partecipato.
Consegue che la convenuta, benché inizialmente ospitata dalla parte attrice presso l'appartamento in esame, a seguito della ripetuta richiesta restitutoria formulata dall'attore, non ha diritto alcuno a permanere nell'immobile.
In accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, dunque, la convenuta deve essere condannata al rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile descritto in premessa libero da persone e cose. Il rilascio deve essere immediato, considerato il tempo già decorso, oltre due anni, dalla prima richiesta restitutoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al parametri previsti per i procedimenti di valore indeterminabile, complessità bassa, senza la fase istruttoria che non vi è stata ed ai minimi in considerazione del rito semplificato esperito e della definizione della lite nell'arco di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo l'immobile sito in Roma, via Appia Controparte_1 Nuova 882/A, interno 3 e, per l'effetto, condanna all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile stesso libero da persone e cose;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 130,00 Controparte_1 per spese vive ed euro 2906,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2