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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/08/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3394 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. GRAZIANO MARIA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO Controparte_1
( C.F. 1
) P.ZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2022, parte ricorrente - nella qualità
-di l.r.p.t. della Falegnameria Giuseppe Caricato & C. s.a.s previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000104807
notificata da CP_1 il 7.6.2022, con cui è stato ordinato al ricorrente il pagamento della somma di € 21.500,00 (oltre ad € 6,60 per spese) a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi relativi all'anno 2011.
Ha lamentato: l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
la decadenza dall'azione impositiva per violazione del termine di cui all'art. 25 del D.L.26/02/1999 n. 46; il difetto di motivazione;
la nullità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 I. 241/1990; l'illogicità della sanzione anche in relazione all'entità della sanzione irrogata;
la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla presunta violazione.
Si è costituito l'CP_1 rappresentando, in esito alla sopravvenuta disposizione legislativa art 23 D.L. 48/2023, di aver provveduto alla rettifica della sanzione rideterminandola d'ufficio in misura inferiore,
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§§
Nel merito, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'CP_1 nei confronti del ricorrente, quale responsabile dell'omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali relative al 2011.
Tale fattispecie ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 per il quale se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera €
10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a
€ 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Ciò premesso, in via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, avverso le ordinanze-ingiunzione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che "Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale".
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 5.7.2022 a fronte della notifica dell'impugnata ordinanza in data 7.6.2022: rispetto a quest'ultima, l' CP_2 resistente ha dato prova di aver provveduto alla notificazione dell'atto di accertamento presupposto con due separati inoltri alla società del ricorrente ed a quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della stessa (ricevuti rispettivamente l'1.6.2017 ed il
13.6.2017) così da risultar infondata l'eccepita omissione notificatoria dell'atto prodromico.
In merito alla richiamata obiezione decadenziale di cui all'art. 25 del d.
lgs. n. 46 del 1999, regolante l'ipotesi di riscossione dei contributi previdenziali attraverso l'iscrizione a ruolo, si evidenzia come nel caso di specie, invece, l'CP_1 non stia provvedendo al recupero tramite iscrizione a ruolo, così che l'art. 25 non è applicabile al pari dell'art. 52 co. 5 lett. d) del D. lgs 446/1997 (inerente il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate) all'ordinanza opposta, che è immediatamente esecutiva per espressa disposizione dell'art. 229 D. Lgs. n. 51/1998. Occorre rilevare, poi, che è altresì inapplicabile alla fattispecie in esame la normativa di cui alla L. 241/1990 richiamata da parte ricorrente.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere, al riguardo, che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, ad ogni modo, l'ordinanza impugnata risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato,
all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata. Quanto, infine, all'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione, la stessa non può trovare accoglimento. Ed invero, premesso che il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali "degradandolo" ad illecito amministrativo ovvero il
6.2.2016, l'CP_1 ha documentato di aver interrotto la prescrizione con le notifica del provvedimento di accertamento della violazione alle date dell'1.6.2017 e 13.6.2017. Il termine di prescrizione è poi rimasto sospeso: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni).
Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a 182 giorni). Infine, la prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione oggi opposta. Di conseguenza, la prescrizione quinquennale del credito (applicabile al caso di specie) non
è mai maturata.
Ciò posto, conclusivamente, l'opposizione va rigettata. Le spese, in ragione della rideterminazione a seguito di modifica normativa successiva all'introduzione del ricorso, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 21/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. GRAZIANO MARIA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO Controparte_1
( C.F. 1
) P.ZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2022, parte ricorrente - nella qualità
-di l.r.p.t. della Falegnameria Giuseppe Caricato & C. s.a.s previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000104807
notificata da CP_1 il 7.6.2022, con cui è stato ordinato al ricorrente il pagamento della somma di € 21.500,00 (oltre ad € 6,60 per spese) a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi relativi all'anno 2011.
Ha lamentato: l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
la decadenza dall'azione impositiva per violazione del termine di cui all'art. 25 del D.L.26/02/1999 n. 46; il difetto di motivazione;
la nullità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 I. 241/1990; l'illogicità della sanzione anche in relazione all'entità della sanzione irrogata;
la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla presunta violazione.
Si è costituito l'CP_1 rappresentando, in esito alla sopravvenuta disposizione legislativa art 23 D.L. 48/2023, di aver provveduto alla rettifica della sanzione rideterminandola d'ufficio in misura inferiore,
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§§
Nel merito, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'CP_1 nei confronti del ricorrente, quale responsabile dell'omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali relative al 2011.
Tale fattispecie ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 per il quale se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera €
10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a
€ 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Ciò premesso, in via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, avverso le ordinanze-ingiunzione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che "Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale".
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 5.7.2022 a fronte della notifica dell'impugnata ordinanza in data 7.6.2022: rispetto a quest'ultima, l' CP_2 resistente ha dato prova di aver provveduto alla notificazione dell'atto di accertamento presupposto con due separati inoltri alla società del ricorrente ed a quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della stessa (ricevuti rispettivamente l'1.6.2017 ed il
13.6.2017) così da risultar infondata l'eccepita omissione notificatoria dell'atto prodromico.
In merito alla richiamata obiezione decadenziale di cui all'art. 25 del d.
lgs. n. 46 del 1999, regolante l'ipotesi di riscossione dei contributi previdenziali attraverso l'iscrizione a ruolo, si evidenzia come nel caso di specie, invece, l'CP_1 non stia provvedendo al recupero tramite iscrizione a ruolo, così che l'art. 25 non è applicabile al pari dell'art. 52 co. 5 lett. d) del D. lgs 446/1997 (inerente il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate) all'ordinanza opposta, che è immediatamente esecutiva per espressa disposizione dell'art. 229 D. Lgs. n. 51/1998. Occorre rilevare, poi, che è altresì inapplicabile alla fattispecie in esame la normativa di cui alla L. 241/1990 richiamata da parte ricorrente.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere, al riguardo, che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, ad ogni modo, l'ordinanza impugnata risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato,
all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata. Quanto, infine, all'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione, la stessa non può trovare accoglimento. Ed invero, premesso che il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali "degradandolo" ad illecito amministrativo ovvero il
6.2.2016, l'CP_1 ha documentato di aver interrotto la prescrizione con le notifica del provvedimento di accertamento della violazione alle date dell'1.6.2017 e 13.6.2017. Il termine di prescrizione è poi rimasto sospeso: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni).
Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a 182 giorni). Infine, la prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione oggi opposta. Di conseguenza, la prescrizione quinquennale del credito (applicabile al caso di specie) non
è mai maturata.
Ciò posto, conclusivamente, l'opposizione va rigettata. Le spese, in ragione della rideterminazione a seguito di modifica normativa successiva all'introduzione del ricorso, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 21/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO