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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana Romeo Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 749/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TENCHINI BEATRICE Parte_1
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE MARTINO ROBERTO CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro,
n. 1624 del 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere il riconoscimento della natura Parte_1 professionale della patologia di cui è affetto (coxartrosi osteofitica bilaterale) e la condanna dell' alla corresponsione della relativa rendita o indennizzo in CP_1 conto capitale nella misura di legge.
1.1 Il primo giudice ha respinto la domanda a seguito di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, che ha escluso che la patologia riscontrata a carico del signor (coxo-artrosi trattata bilateralmente con Pt_1 protesizzazione d'anca) possa essere considerata come contratta nell'esercizio ed a causa dell'allegata attività lavorativa (elettricista dipendente di ditte di impiantistica).
1.2 Ciò in considerazione – per come evidenziato dal CTU - del carattere cronico degenerativo della patologia artrosica, che procede parallelamente all'invecchiamento di un individuo, e dell'insussistenza nell'attività lavorativa svolta dal signor di quello specifico fattore di rischio costituito dal Pt_1 sollevamento di oggetti molto pesanti per periodi protratti di tempo.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente affidato ai seguenti motivi:
-Carenza di motivazione, avendo il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, senza illustrare le motivazioni che lo hanno persuaso della bontà delle argomentazioni svolte dal perito;
-Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della prova orale svolta, avendo i testi escussi riferito circa l'esposizione al rischio ed al protrarsi dell'attività lavorativa per un lasso di tempo sufficiente a determinare l'insorgenza della patologia denunciata, in considerazione dell'attività di movimentazione dei carichi e dell'attività di muratore descritta dai testi ascoltati.
2.1 Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio.
2 3. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
6. Infondato è il primo motivo di censura, tenuto conto della costante giurisprudenza del giudice di legittimità ai sensi della quale (Cass. Ord. n.
33742 del 2022) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (è evidentemente il caso de quo), esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibilli, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015,n. 1815; Cass. 9.1.2009,
n. 282; Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483).
6.1 Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, da ultimo, con la sentenza n. 15804 del 2024, con la conseguenza che alcuna carenza motivazione può essere ravvisata nella sentenza impugnata, nella quale il
Tribunale ha riportato le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata ed evidenziato, altresì, come nel caso di specie non era emersa una consistenza in termini di tempo e di modalità dell'attività lavorativa tale da consentire di ritenere quest'ultima causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico.
3 7. Altresì infondata è la seconda censura, con la quale l'appellante ripropone, sostanzialmente, le stesse doglianze già rappresentate in sede di osservazioni critiche alla bozza di CTU redatte in primo grado e delle quali il consulente ha tenuto conto, prima di rassegnare le conclusioni di cui all'elaborato in atti.
7.1 Il consulente di ufficio dottor ha, invero, sottolineato il carattere Per_1 cronico degenerativo della patologia artrosica di cui il signor è affetto, Pt_1 mentre un particolare ruolo etiologico nello sviluppo e nella progressione della degenerazione articolare è svolto dal sovraccarico articolare.
7.2 Ha, poi (dopo aver riportato nel corpo del proprio elaborato il contenuto delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi), evidenziato che costituisce fattore di rischio dell'artrosi all'anca – secondo i dati desumibili dalla letteratura medica – il sollevamento di oggetti molto pesanti per periodi protratti di tempo
(oltre che l'obesità), non presenti nell'attività lavorativa svolta dal periziando, per come risultante dagli atti.
7.3 Lamenta sul punto l'appellante l'erronea valutazione della prova orale espletata da parte del giudice e del CTU, in considerazione dell'attività di movimentazione dei carichi e dell'attività di muratore svolta dal medesimo e descritta dai testi ascoltati.
7.4 Valuta, al riguardo, il Collegio l'infondatezza della censura, tenuto conto, quanto all'attività di muratore svolto dal signor che lo stesso ha dedotto Pt_1 nell'atto introduttivo di aver svolto tale attività solo nel limitato periodo dal maggio 2005 al febbraio 2007, durante il quale aveva lavorato alle dipendenze dea (v. punto 1.21 del ricorso di primo grado) e che nulla i Controparte_2 testi hanno riferito al riguardo, non avendo peraltro lavorato alle dipendenze di tale società (per come dai medesimi dichiarato); quanto ai lavori di muratura svolti dal ricorrente e riferiti dai testi e trattavasi, poi, per come Tes_1 Tes_2 riferito dagli stessi, di lavori di tracciatura dei muri, ai fini del posizionamento dei corrugati (v. verbali di udienza del 27.10.2022 e del 1.3.2022), nulla essendo stato riferito specificamente circa il sollevamento di oggetti pesanti durante lo svolgimento di tale attività.
4 7.5. Quanto, invece, all'attività di elettricista svolta dal signor nel corso Pt_1 della propria vita lavorativa (dal 1978 al deposito del ricorso – v. estratto contributivo in atti), dal contenuto delle deposizioni rese dai testi ascoltati non emerge, per come ritenuto dal CTU e dal Tribunale, la sussistenza di quello specifico fattore di rischio costituito dal sollevamento di oggetti molto pesanti per periodi protratti di tempo.
7.6 Il teste elettricista alle dipendenze di ditte in favore delle quali anche Tes_2 il ricorrente aveva lavorato, dopo aver descritto l'attività di elettricista (fare le tracce sulle pareti, mettere le canne, chiudere le tracce con il cemento) ha, nello specifico, precisato che “Trasportavamo anche le bobine di filo, quelle delle gallerie sono grandissime, ci vogliono minimo due persone, possono pesare fino a 200 Kg, quello ovviamente si fanno rotolare. Negli appartamenti possono pesare 5 chili, ma ne portavi più di una”, emergendo dalla deposizione che per il trasporto delle sole bobine da utilizzare nelle gallerie le stesse non venivano sollevate bensì fatte rotolare; il teste (dipendente quale Tes_1 muratore di varie ditte ove aveva lavorato anche il ricorrente) ha, poi, riferito, quanto al lavoro relativo alla predisposizione degli impianti elettrici negli appartamenti nei fabbricati (di oltre 40 appartamenti) che venivano fatte le tracce e posizionati i corrugati, che erano leggeri, mentre solo quando si facevano i garage lì c'erano tubi grandi, potevano pesare dieci quintali, il camion li scaricava a terra, ma noi li dovevamo spostare a mano da un pozzetto all'altro, lo facevamo insieme, non emergendo, quindi, da tale deposizione una attività di sollevamento di oggetti pesanti svolta per periodi protratti nel tempo.
7.7 Del tutto generica, infine, è la critica mossa al CTU nominato in primo grado di aver interpretato la letteratura scientifica in modo fuorviante, per aver ritenuto che solo le attività caratterizzate dal sollevamento frequente di pesi di notevole entità sia in grado di determinare la coxartrosi, costituendo
5 circostanza notoria che tale patologia trae origine soprattutto dall'irrigidimento di determinate fasce muscolari, derivante dall'assunzione di posizione forzate, non costituendo, invero, tale affermazione - priva, peraltro, di ogni supporto probatorio e scientifico e meramente allegata dall'appellante - una circostanza notoria, quale nozione di fatto rientrante nella comune esperienza.
8. L'appello, in conclusione, deve essere respinto.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
10. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Eliana Romeo
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