Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, dopo il deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 21237/22 R.G.L. vertente tra rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall' Avv. NT Parte_1
Crocetta, e domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla P.zza Garibaldi, 73;
-ricorrente- C O N T R O
domiciliato in Napoli alla via Pietro Giannone n. 30, Parte_2 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. NT Sassi, e dall'Avv. Paolo Sassi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Associato Sassi in Napoli alla Via Pietro Giannone n. 30
Resistente
elett.e dom.ta in Napoli alla Via San Nicola alla Dogana n.15 Parte_3 presso lo studio dell'Avv. Amedeo Sorge, dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva resistente
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - spettanze
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 novembre 2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 gli odierni resistenti e e chiamato in causa, l'Inail e l'Inps, dinanzi al Pt_3 Pt_1
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare:
- la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra essa ricorrente ed i sigg. e per il periodo dal Parte_3 Parte_2
05.10.2015 sino al 08.06.2022 in modo costante e continuativo con inquadramento al livello B del C.C.N.L. Lavoro ST (non convivente); per l'effetto sentir condannare: i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore della somma complessiva di € 69.876,09 per i titoli specificati in narrativa oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ed interessi successivi;
- alla reintegrazione in forma specifica mediante regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa e al risarcimento del danno per omissione contributiva e previdenziale, spese vinte da distrarsi.
A tal fine ha esposto :
- di aver lavorato alle dipendenze dei convenuti coniugi e Parte_1 Parte_2
dal 05 ottobre 2015 svolgendo mansioni di baby sitter dei minori NT e
[...]
; Per_1
- di aver svolto, dal settembre 2017, su richiesta dei convenuti, anche le mansioni di collaboratrice domestica;
- di aver lavorato dapprima presso l'abitazione dei convenuti in Napoli al Centro Direzionale alla Torre Francy ed in seguito, dalla primavera del 2018, presso la loro
1
- di aver rispettato le direttive di lavoro impartitele dai convenuti. Descritti in dettaglio i compiti svolti ha aggiunto:
-di aver osservato l'orario di lavoro per il periodo dal 5.10.2015 all'agosto 2017, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 20,00, con un pomeriggio libero a settimana;
- dal settembre 2017 sino al termine del rapporto, risalente all'8 giugno 2022, dal lunedì al sabato, dalle ore 11,00 alle ore 20,00, ad esclusione del giovedì, giorno in cui terminava alle ore 14,00;
-di aver goduto di due settimane di ferie all'anno nel mese di agosto;
-di aver lavorato senza copertura assicurativa e previdenziale;
-di aver percepito una retribuzione mensile in contanti pari ad euro 600,00 dal 5 ottobre 2015 sino all'agosto 2017, di euro 700,00 per il periodo dal settembre 2017 sino al maggio 2022 senza nulla ricevere per le mensilità di marzo, aprile e maggio
2020 (periodo covid) in cui è stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione, né per lavoro straordinario, né per la 13ma mensilità, né per le ferie non godute, né per la mensilità di giugno 2022, né l'indennità di mancato preavviso né il tfr;
- di essere stata licenziata oralmente in data 08.06.2022;
- di essere andata a far visita ai minori anche dopo l'interruzione del rapporto, stante il forte legame affettivo instauratosi nel corso degli anni;
- dal 2019, anche la madre dell'istante, sig.ra , ha svolto per i Parte_4 convenuti mansioni di addetta alla stiratura della biancheria.
Su tali premesse in fatto, deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l'inadeguatezza della retribuzione, ne ha chiesto la determinazione giudiziale in ossequio al precetto costituzionale di cui all'art. 36, rivendicando il pagamento delle differenze spettanti alla stregua dell'inquadramento nel livello C.C.N.L. Lavoro ST (non convivente) tabella C liv B, dolendosi della mancata regolarizzazione contributiva e assicurativa, ed ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tardivamente (il 2 maggio 2023 per l'udienza del 3 maggio 2023), la convenuta ha eccepito la nullità della domanda per carenza espositiva, Pt_3 l'inapplicabilità del CCNL e nel merito ha eccepito l'estraneità rispetto all'assunzione, contestando la continuità del rapporto deducendo che tutto, orari e prestazioni, era determinato e richiesto dal Parte_2
Ha concluso per il rigetto della domanda perché inammissibile improcedibile infondata in fatto ed in diritto, col favore delle spese.
Nel costituirsi tempestivamente il convenuto ha eccepito la nullità del Parte_2 ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inapplicabilità del CCNL invocato, il non sapere alcunchè del rapporto di lavoro instauratosi con l'allora moglie, sig. , la prescrizione presuntiva ed ha concluso per la declaratoria di Pt_3 nullità del ricorso , per il rigetto dello stesso per difetto di legittimazione passiva del resistente e perché infondato in fatto ed in diritto, anche per prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c., col favore delle spese.
2 All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio della ricorrente e del
[...]
è stata ammessa ed assunta prova per testi Pt_2
Autorizzato il deposito di note difensive, parte ricorrente è stata onerata della riformulazione dei conteggi una prima ed una seconda volta ed ancora onerata della prova di notifica del ricorso all'Inps e all'Inail quali chiamati in causa ma parte ricorrente ha rinunciato alle domande di regolarizzazione contributiva .
Dopo il deposito di note scritte la causa è stata decisa mediante separata sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro tra le parti è in parte fondata e può essere accolta secondo quanto appresso .
Punto nodale della controversia è la esistenza del rapporto di lavoro subordinato del lavoro svolto dall'istante e la riferibilità dello stesso ai convenuti e Parte_3 indicati entrambi come datori di lavoro. Parte_2
Nullita' ricorso In primis va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per carenza espositiva. La ricostruzione fattuale assai dettagliata fatta da parte attrice in ricorso di tutte le circostanze afferenti alle mansioni svolte , ai luoghi di esecuzione della prestazione la indicazione puntuale della durata, dell'orario, dei compensi ricevuti, soddisfa adeguatamente il canone di specificità imposto dall'art.414 n.3 c.p.c.
Merito
Nel merito la domanda va accolta secondo quanto appresso.
Significative sono le ammissioni dei convenuti.
La in memoria non contesta il periodo dedotto da controparte, ammettendo Pt_3 che:
a) la ricorrente , ha frequentato casa sua detenendone addirittura le chiavi;
b) il compenso mensile era di € 800,00;
c) la se vi erano i bambini,attendeva il suo rientro dal lavoro, dopo le Pt_1
17/18.00 orario in cui ella terminava di lavorare presso i negozi del marito.
Tuttavia la linea difensiva è contraddittoria e lacunosa in relazione ad aspetti salienti poiché, pur riconoscendo che la ricorrente si occupasse dei bambini (ha intrattenuto
a seconda delle necessità lavorative delle prestazioni di assistenza ai piccoli per le quali è stata di volta in volta compensata) tuttavia sembra voler sostenere che curasse solo delle pulizie dell'appartamento (dovendo rassettare solo i locali); sostiene che la paga è erogata saltuariamente, ma non specifica in cosa consistano tali importi né la frequenza, aggiungendo poi che il mensile pagato dal marito ammontasse ad € 800,00 così smentendo che per tale importo vi fosse una prestazione saltuaria;
non chiarisce in che modo, dovendo la ricorrente occuparsi dei suoi figli in tenera età, ella non interloquisse in alcun modo con lei, il che é senz'altro inverosimile.
3 Ella ha contestato che vi sia stata mai una conversazione con la circa gli Pt_1 screenshot di whatupp “ in quanto mai intervenuti e specificamente disconosciuti e privi di valore probatorio”. In essi si legge ” i sette anni che hai lavorato con noi ti hanno resa una di Pt_1 famiglia I bambini ed io siamo stati felicissimi di rivederti ….A me dispiace che la situazione è precipitata …Per me sei una di famiglia e lo sai che i bambini ti adorano ma purtroppo no avevo alternative …sto dando il tuo numero in giro perché meriti tutto e voglio che tu abbia la possibilità di scegliere un nuovo lavoro….Io sia a qui nel mio palazzo che a ho detto che davo 900 €così se loro ti Tes_1 Per_2 fanno un'offerta si attengono a quella cifra.”..
Ora, gli screenshots trovano la propria disciplina nell'art. 2712 c.c. (“Riproduzioni meccaniche”) in cui è previsto che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Pertanto, in applicazione dell'art.2712 c.c. gli screenshots possono fornire prova dei fatti ivi riportati essendo sufficiente l'allegazione delle riproduzioni meccaniche che sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice, tenuto conto anche della assenza di contestazioni specifiche e/o di disconoscimento.
Tale ultimo punto risulta dirimente ai fini della controversia in oggetto poiché la
Corte di cassazione ha specificato che “il disconoscimento che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova -e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio” (ex multis Cass civ. sentenza n. 8998/2001; Cass. Civ. ordinanza n.19155/2019). Sul punto va richiamata anche una recentissima ordinanza con cui la Suprema Corte
è tornata a pronunciarsi sulla rilevanza probatoria degli screenshots chiarendo che “in caso di disconoscimento gli stessi sono liberamente valutabili dal giudice e, pertanto, possono anche solo avere una valenza presuntiva o indiziaria, se confortati da altre eprove (quali, ad esempio, testimonianze o altri documenti). Inoltre, per quanto riguarda gli screenshot dei messaggi - e le altre riproduzioni meccaniche e fotografiche - in caso di disconoscimento, il Giudice può accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (così Cass., 21 febbraio 2019, n. 5141)” (Cass. Civ. ordinanza n.1254/2025) Pertanto, nel caso di specie, stante il tardivo, oltrechè generico e non circostanziato disconoscimento, da parte della degli screenshot, non può dirsi paralizzata la Pt_3 valenza probatoria degli stessi trascritti dalla attrice che, pertanto, attestano pienamente l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e del diretto coinvolgimento della quale referente, assieme al marito, nel rapporto di lavoro Pt_3
4 Parte convenuta non ha mai specificamente e tempestivamente contestato il contenuto dei messaggi whatsapp, né ha mai provato che non provenissero dal suo smartphone .
Nonostante le difese degli ex coniugi, che hanno trasferito anche nel presente giudizio la conflittualità di un matrimonio naufragato, reciprocamente addossandosi l'un l'altro l'esclusiva responsabilità della gestione del rapporto di lavoro della baby sitter dei loro figli nonché colf della loro abitazione, il materiale probatorio raccolto in giudizio ed alcune incongruenze delle difese fanno ritenere la riconducibilità del rapporto ad entrambi quali datori di lavoro. All'epoca del rapporto di lavoro, i convenuti erano una famiglia unita con due bambini e dunque coabitavano;
il compenso erogato alla proveniva dalle Pt_1 casse del negozio di cui era titolare il sicchè entrambi sotto diversi Parte_2 profili si sono avvantaggiati delle prestazioni della ricorrente ed hanno provveduto a pagarla . (“A non ho potuto dire di più perché sai che lo stip lo prendevo dal Per_3 negozio perciò lì loro sanno tutto” s creen shot) Può dunque ritenersi che le prestazioni sono state rese in favore di entrambi perché riesce difficile che la sottrazione di danaro dalle casse del negozio per pagare la ricorrente avvenisse all'insaputa del marito, unico tra tutti . Inoltre la si è inspiegabilmente sottratta al libero interrogatorio, circostanza da Pt_3 cui possono trarsi argomenti di prova ex art. 420 e 116 c.p.c.
Queste essendo le risultanze istruttorie, ben poco decisive sono le testimonianze le quali, benchè contengano talune contraddittorietà od anche circostanze non veritiere quale la pregressa esperienza di lavoro, nulla tolgono all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro della con i convenuti e Pt_1 Pt_3 Parte_2
Pertanto, la querela presentata dal contro tutti e tre i testi non è decisiva Parte_2 ai fini dell'accertanmnto. A parte la considerazione che nessuno dei convenuti ha contestato che anche la madre della ricorrente avesse frequentato la casa dei coniugi per Parte_5 stirare , quel che rileva è che quand'anche si acclarasse la falsità della testimonianza, deve dirsi che in questa sede essa non è decisiva ai fini dell'accertamento, perché non idonea ad alterare il convincimento del giudice e, conseguentemente, ad incidere sul normale funzionamento della giustizia.
Le mansioni accertate, anche perché ammesse dai convenuti, di baby sitter e colf , sono riconducibili però non al livello B del C.C.N.L. Lavoro ST (non convivente) il quale richiede una specifica competenza laddove non risulta che la ricorrente avesse pregressa esperienza di lavoro (teste “Per mia moglie è stata Tes_2 la prima esperienza lavorativa in assoluto.
Pertanto quale collaboratore familiare generico con compiti baby sitter occorre far riferimento alla cat.AS , peraltro manca qualsivoglia puntuale contestazione, sulle mansioni svolte.
Diversamente , dal settembre 2017, allorchè la famiglia si è trasferita in altra abitazione, ai compiti di baby sitter si sono aggiunti anche quelli di domestica addetta alle pulizie della casa e così è più adeguato il riferimento alla cat.C , di collaboratori familiari che operano con totale autonomia e responsabilità. Nella
5 specie è anche pacifico che i genitori dei bambini si trattenessero fuori casa per esigenze di lavoro l'intera giornata, lasciando affidata la cura dei figli e della casa alla ricorrente che , infatti , ne deteneva le chiavi.
Non può dirsi raggiunta, invece, la prova dello straordinario, il cui svolgimento implica a carico del lavoratore la prova rigorosa della relativa prestazione
(v.Cass.sez.lav.1.9.95,n.9231 in Rep. Foro It. 1995, voce Lavoro (rapporto), 929; Cass., sez.lav., 21.4.93,ibidem,1993, voce cit., 1012;Cass., sez. lav.,21.1.93, ibidem,
1993, voce cit.,1147;Pret.Firenze, ibidem, 1990, voce: Prova civile in genere,10;
Cass.29.1.88, ibidem, 1988, voce :Lavoro (rapporto), 1260). Nella lite in oggetto non é stata fornita in modo compiuto e certo la prova dell'effettiva prestazione di lavoro straordinario così come dedotto.
Analoghe considerazioni valgono per il mancato godimento di ferie. E' sufficiente richiamare Cass., sez. lav., 21-08-2003, n. 12311 secondo cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica.
Trattandosi rapporto non regolarizzato e operando una determinazione giudiziale dei crediti di lavoro, deve dirsi che mancando la prova della adesione del datore di lavoro al CCNL invocato, di esso può essere fatta applicazione solo in via parametrica al fine di determinare la giusta retribuzione nel minimo costituzionale imposto dall'art. 36 Cost, quale norma immediatamente precettiva. Non spettano, perciò, gli istituti squisitamente contrattuali quali ad es. la 14^ mensilità.
Sono invece dovuti sia la tredicesima mensilità, obbligatoria per legge, il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso essendo la ricorrente stata estromessa improvvisamente dal lavoro sia per la mancata contestazione sul punto sia per il tenore dello screenshot di cui si è detto.
In ordine alla quantificazione parte ricorrente ha riformulato conteggi intellegibili impostati e svolti con metodo contabile corretto e su di essi non vi sono contestazioni contabili di rilievo.
Ovviamente il calcolo è stato fatto con il criterio della mensilizzazione perché appare pacifico che la ricorrente sia stata retribuita mensilmente ed inoltre il riferimento alle tabelle del CCNL e i divisore è mensile .
6 In virtù dei predetti calcoli, alla ricorrente spettano euro 45814,64 così specificati: euro 37482,17 ( di cui € 7136,05 per 13^ mensilità) + 7332,63 a titolo di di Tfr ed € 999,94 per indennità di preavviso.
Relativamente alle pretese creditorie, si rammenta che "avendone l'onere, compete al datore di lavoro , il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documenta1ione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione" (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav.,
6 marzo 1986, n. 1484).
Tale prova è del tutto mancata e, pertanto, devono ritenersi corrisposte al lavoratore soltanto le somme da questi espressamente riconosciute.
Venendo meno a una delle obbligazioni fondamentali nascenti dal sinallagma contrattuale, quella retributiva, il resistente è perciò tenuto al pagamento della somma su indicata.
Pertanto i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore della ricorrente delle somme calcolate sopra indicate per le causali sopra esplicitate.
Su tali importi al lordo andranno calcolati ex art.429.cp.c. ulteriore rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e vanno distratte in favore del procuratore per anticipo fattone.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa
. così provvede:
-Accertata l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1
e dal 05.10.2015 al 08.06.2022 con gli inquadramenti di cui in Pt_3 Parte_2 motivazione condanna questi ultimi in solido al pagamento delle differenze retributive di cui in motivazione nell'ammontare complessivo di € 45814,64 di cui € 7332,63 a titolo di Tfr oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
-Condanna, altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione;
Si comunichi. Così deciso in Napoli il 29 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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