Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04556/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4556 del 2025, proposto da IO AC e CA GR e dagli avvocati Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Amneris Irace e IO Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1809/2024, pubblicata l’11/10/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 4818/2023, notificata in forma esecutiva il 15/10/2024, non appellata e passata in giudicato come da certificazione del 18/07/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PP IT, nessuno comparso per le parti, dando atto che i difensori dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud hanno chiesto con nota depositata il 13/1/2026 il passaggio in decisione della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente agisce innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1809/2024, pubblicata in data 11 ottobre 2024, nel procedimento recante n. RG 4818/2023 promosso da AC IO e GR CA contro l’ASL Napoli 3 Sud, con la quale parte resistente è stata condannata al pagamento in loro favore dell’importo rispettivamente di € 2.298,80 e di € 3.243,20, nonché al pagamento delle spese legali in attribuzione agli Avv.ti Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Considerato che, con memoria del 5/12/2025, l’ASL Napoli 3 Sud ha rilevato che:
- le somme di cui al titolo azionato sono state liquidate, per una parte, con il cedolino di febbraio 2024 e, precisamente, sono stati liquidati € 1.742,13 in favore di AC IO ed € 3.102,18 in favore di GR CA; per la restante parte, invece, con delibera 12216 del 1° dicembre 2025, si è provveduto a liquidare la somma residua pari ad € 600,28 in favore di AC IO ed € 149,90 in favore di GR CA, nonché la somma di € 2.261,42 in favore degli avvocati antistatari;
- con mandato di pagamento n. 2930964 del 2/12/2025 è stata corrisposta la somma liquidata dal titolo esecutivo in favore dei difensori e, con il cedolino di dicembre 2025, sono stati corrisposti ai ricorrenti i residui importi come liquidati in determina;
Preso atto altresì che, con memoria depositata in data 13/1/2026, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese in quanto l’integrale adempimento è avvenuto solo nel dicembre 2025;
Ritenuto, dunque, sulla scorta di quanto provato e dichiarato, di dover dare atto della cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso e, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipataria, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al dictum giudiziale in maniera integrale solo successivamente all’incardinamento della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
PP IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP IT | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO