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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6954/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2018 0014072267 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2018 0014072267 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 0030010337 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 0030010337 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90088258 40 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90088258 40 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 4/11/2024, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 del foro di Luogo_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90088258 40 000 notificata in data 15.10.2024 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 034 2018 0014072267 000 notificata in data 19/6/2018 per tasse auto anni
2013/2014 e n. 034 2024 0030010337 000, notificata il 18.10.2024, per Tasse Auto anni 2019/2021.
Deduceva:
--- Omessa notifica delle cartelle e dei prodromici atti di accertamento cui consegue l'illegittimità dell'intimazione opposta, stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge per la formazione degli atti di accertamento e riscossione, attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria.
--- Intervenuta prescrizione dei vantati crediti atteso che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto opposto, vittoria di spese con distrazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate in data 17/12/2025 deduceva improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d. lgs. 546/92 per omessa notifica del ricorso anche verso l'ente impositore, trattandosi di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Quanto al merito, resisteva alla opposizione, assumendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle dedotte a fondamento della intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
La Regione Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate in data 23/1/2026 resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto, atteso che gli atti prodromici sottesi alle cartelle emesse sono stati regolarmente notificati all'odierno ricorrente. All'udienza di trattazione, svoltasi in seduta pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla resistente Agenzia di Riscossione, va detto che l'ente impositore Regione Calabria si è costituita per rappresentare le proprie tesi difensive.
Quanto al merito dell'impugnazione, la domanda di giustizia va accolta solo parzialmente.
La disamina degli atti prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione riscontra la parziale notifica delle cartelle di pagamento;
invero dagli atti prodotti da DE è risultata notificata solo la cartella n.
03420180014072267000 riferita alla tassa auto 2013/2014.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ ingiunzione/intimazione di pagamento notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento/cartella di pagamento, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione del pregresso atto notificato (Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743).
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che l'avviso di intimazione, oggi impugnato, è stato preceduto dalla notifica di ulteriori atti interruttivi.
Quali:
AVI 03420229003510524000 notificato in data 29/7/2022 contenente tra le altre anche la cartella
03420180014072267000, nonché preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400010549600 notificato in data 18/7/2024 contenente la cartella n. 03420180014072267000.
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla S.C. nella recentissima sentenza n.
20476 del 21 luglio 2025.
Conseguentemente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa dell'atto presupposto e non già una volta divenute definitivo per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è
l'intimazione di pagamento, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile l'avviso di accertamento presupposto(o ulteriori atti presupposti, come nel caso di specie cartelle di pagamento)
(ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941). In conclusione il ricorso deve essere accolto solo in parte, atteso che la cartella di pagamento n. 03420240030010337000 pur indicata nell'estratto di ruolo con notifica il 11/10/2024 non è risultata notificata né è stata riportata nell'
AVI 03420229003510524000 notificato in data 29/7/2022 né nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400010549600 notificato in data 18/7/2024. DE dovrà, pertanto, rimodulare la pretesa impositiva. Le spese di lite possono essere compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, in composizione monocratica, sezione V, pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, relativamente alla cartella n.
03420240030010337000 risultata non notificata.
Spese compensate verso DE e la Regione Calabria chiamata in giudizio.
Così deciso in Cosenza in data 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
PP IE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6954/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2018 0014072267 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2018 0014072267 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 0030010337 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 0030010337 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90088258 40 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90088258 40 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 4/11/2024, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 del foro di Luogo_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90088258 40 000 notificata in data 15.10.2024 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 034 2018 0014072267 000 notificata in data 19/6/2018 per tasse auto anni
2013/2014 e n. 034 2024 0030010337 000, notificata il 18.10.2024, per Tasse Auto anni 2019/2021.
Deduceva:
--- Omessa notifica delle cartelle e dei prodromici atti di accertamento cui consegue l'illegittimità dell'intimazione opposta, stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge per la formazione degli atti di accertamento e riscossione, attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria.
--- Intervenuta prescrizione dei vantati crediti atteso che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto opposto, vittoria di spese con distrazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate in data 17/12/2025 deduceva improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d. lgs. 546/92 per omessa notifica del ricorso anche verso l'ente impositore, trattandosi di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Quanto al merito, resisteva alla opposizione, assumendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle dedotte a fondamento della intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
La Regione Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate in data 23/1/2026 resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto, atteso che gli atti prodromici sottesi alle cartelle emesse sono stati regolarmente notificati all'odierno ricorrente. All'udienza di trattazione, svoltasi in seduta pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla resistente Agenzia di Riscossione, va detto che l'ente impositore Regione Calabria si è costituita per rappresentare le proprie tesi difensive.
Quanto al merito dell'impugnazione, la domanda di giustizia va accolta solo parzialmente.
La disamina degli atti prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione riscontra la parziale notifica delle cartelle di pagamento;
invero dagli atti prodotti da DE è risultata notificata solo la cartella n.
03420180014072267000 riferita alla tassa auto 2013/2014.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ ingiunzione/intimazione di pagamento notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento/cartella di pagamento, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione del pregresso atto notificato (Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743).
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che l'avviso di intimazione, oggi impugnato, è stato preceduto dalla notifica di ulteriori atti interruttivi.
Quali:
AVI 03420229003510524000 notificato in data 29/7/2022 contenente tra le altre anche la cartella
03420180014072267000, nonché preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400010549600 notificato in data 18/7/2024 contenente la cartella n. 03420180014072267000.
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla S.C. nella recentissima sentenza n.
20476 del 21 luglio 2025.
Conseguentemente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa dell'atto presupposto e non già una volta divenute definitivo per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è
l'intimazione di pagamento, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile l'avviso di accertamento presupposto(o ulteriori atti presupposti, come nel caso di specie cartelle di pagamento)
(ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941). In conclusione il ricorso deve essere accolto solo in parte, atteso che la cartella di pagamento n. 03420240030010337000 pur indicata nell'estratto di ruolo con notifica il 11/10/2024 non è risultata notificata né è stata riportata nell'
AVI 03420229003510524000 notificato in data 29/7/2022 né nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400010549600 notificato in data 18/7/2024. DE dovrà, pertanto, rimodulare la pretesa impositiva. Le spese di lite possono essere compensate, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, in composizione monocratica, sezione V, pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, relativamente alla cartella n.
03420240030010337000 risultata non notificata.
Spese compensate verso DE e la Regione Calabria chiamata in giudizio.
Così deciso in Cosenza in data 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
PP IE