Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 783
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica delle cartelle e dei prodromici atti di accertamento

    La Corte ha riscontrato la parziale notifica delle cartelle, accertando che solo la cartella relativa alla tassa auto 2013/2014 risulta notificata. La cartella n. 03420240030010337000, relativa agli anni 2019/2021, non è risultata notificata né riportata in atti successivi.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto presupposto, poiché tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione dell'atto presupposto stesso. La prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto sarebbe stata ammissibile, ma non ricorre nel caso di specie. L'intimazione di pagamento, se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa impositiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 783
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 783
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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