Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/01/2025 al n. 401/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BETTEGHELLA ELENA, elettivamente domiciliato in VIA BACHELET 74
PORTO MANTOVANO presso lo studio dell'avv. BETTEGHELLA ELENA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BETTEGHELLA ELENA, elettivamente domiciliato in VIA BACHELET 74
PORTO MANTOVANO presso lo studio dell'avv. BETTEGHELLA ELENA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) i coniugi vivranno Parte_1 Controparte_1
separati dove meglio riterranno opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo di residenza prescelto;
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
3) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i ricorrenti con residenza fissata presso la madre in via Torino 165 Porto Mantovano;
4) I coniugi, consapevoli entrambi del preminente interesse al rispetto delle esigenze del figlio minore, si impegnano a mantenere fede ai seguenti accordi,
programmati tenendo conto che di sabato mattina non va a scuola: Per_1
- starà col padre a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 19 Per_1
sino al lunedì mattina, giorno in cui il padre accompagnerà a scuola . Per_1
Inoltre il figlio andrà dal papà ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle ore 21;
quando il minore non trascorrerà il fine settimana dal padre, il giovedì sera pernotterà dal padre appunto il quale si impegna a portare poi a scuola Per_1
il venerdì mattina.
Previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro fine maggio di ogni anno, il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive.
Inoltre i genitori trascorreranno col figlio sette giorni durante le vacanze invernali e tre durante le vacanze di Pasqua, con alternanza del giorno di
Pasqua e Natale ed alternanza del capodanno. Durante le festività e le vacanze il minore potrà stare anche coi nonni;
le spese di vitto alloggio e soggiorno pagina 2 di 5 sono a carico, per il periodo in cui sarà in vacanza, del genitore presso Per_1
cui il ragazzino è collocato.
I genitori adotteranno di comune accordo ogni decisione riguardante la crescita psico- fisica della prole
- I genitori potranno concordare eccezionali deroghe ai presenti accordi in ragione degli impegni scolastici del minore o professionali che saranno da comunicare previamente all'altro genitore.
5) i genitori si accordano per fissare la cifra del mantenimento che il padre verserà ogni 15 del mese alla SI ,a favore di , in Controparte_1 Per_1
euro 300,00 (trecento//00).Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base dei dati Istat.
Restano a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, eventuali spese per studi universitari, da rimborsarsi al coniuge che le ha anticipate previa esibizione della documentazione attestante l'esborso. Si richiama qua integralmente il protocollo del Tribunale di Mantova,
che si allega al doc 2.
6) Gli assegni famigliari ed agevolazioni come l'assegno unico spetteranno alla
SI ; Controparte_1
7) i coniugi si impegnano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione di ogni mutamento di indirizzo di residenza;
8) i coniugi, ritenendo di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale,
dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno all'altro;
9)i coniugi già da ora si prestano reciproco consenso affinché' il figlio minore possa trascorrere all'estero vacanze o gite con la scuola”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in ROVERBELLA in data 18/07/2021
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2
parte II, serie A, anno 2021) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte
II, serie A, anno 2021);
pagina 4 di 5 5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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