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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n.3893 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IA SC, all'esito della camera di consiglio assunta all'udienza del 10 giugno 2025, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. SAVO Parte_1
GRAZIANO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da novembre 2024;
Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento del residuo 1/2 che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa , liquidate in Persona_1 euro 580,00 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6
c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
2 Il Consulente del giudice ha accertato che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate è da considerare invalida al
100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da novembre 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità
3 lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da novembre 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita medica da parte della Commissione, nonché al deposito del ricorso, compensa per 1/2 le spese di lite mentre la restante metà, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 10/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa IA SC
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IA SC, all'esito della camera di consiglio assunta all'udienza del 10 giugno 2025, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. SAVO Parte_1
GRAZIANO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da novembre 2024;
Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento del residuo 1/2 che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa , liquidate in Persona_1 euro 580,00 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6
c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
2 Il Consulente del giudice ha accertato che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate è da considerare invalida al
100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da novembre 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità
3 lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da novembre 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita medica da parte della Commissione, nonché al deposito del ricorso, compensa per 1/2 le spese di lite mentre la restante metà, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 10/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa IA SC
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