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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/06/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4828 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonella Uras ed elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) al
Corso Umberto I 381, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.09.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con il signor in data 15/10/2001 in Mariglianella (NA) (trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Mariglianella al n. 4 P. I ufficio 1 anno 2001) e che dalla cui unione erano nati tre figli: , nato il [...] a [...], , nata i1 23.07.2009 Per_1 ER
a Napoli, e , nato i1 25.10.2012 a Napoli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito Per_3
al coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento dei minori, vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza del 05.02.2024, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 06.02.2024, all'udienza del 26.05.2025 il Giudice delegato, sulle conclusioni precisate, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. _1
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parte abbia fornito tranquillante prova dei propri assunti.
Parte ricorrente deduce, invero, che la dissoluzione del consorzio familiare sia stata determinata dalle reiterate violenze fisiche e morali inflitte dal resistente sia alla moglie, anche in presenza dei figli, sia al figlio primogenito . Per_1
La bontà delle predette allegazioni trova conforto nelle dettagliate denunce sporte in data 29.07.2023, nei referti medici del pronto soccorso del P.O. di Nola, nonché nella sentenza n. 80/2024 resa dal
GUP del Tribunale di Nola, in data 01.04.2024, con la quale è stato condannato Controparte_1
per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 582, 585 c.p. In particolare, nella predetta sentenza si dà conto
“della modalità della condotta del sig. , della natura reiterata delle condotte di sopraffazione _1 fisica e morale subite dalle persone offese, emerge, altresì, la prova dell'elemento soggettivo del reato e la consapevolezza e la volontà di sottoporre in modo continuativo il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche o morali […]”.
Le condotte in questione, consistenti in continue violenze fisiche e morali, inflitte dal resistente alla signora , non possono che costituire un comportamento di gravità tale da giustificare la Pt_1
pronuncia di addebito in sede di separazione (cfr. al riguardo Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2022 n.
31351 secondo cui "le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei").
Peraltro, l'indole violenta del signor ha trovato ulteriore riscontro nella denuncia del figlio _1
, il quale, come emerso dalla predetta sentenza penale di condanna, oltre ad aver assistito alle Per_1
violenze subite dalla madre, è stato lui stesso vittima di violenze fisiche da parte del padre in data
29.07.2023 all'interno dell'abitazione familiare, suffragandosi in tal modo la condizione di violenza e intimidazione che caratterizzava la vita familiare.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta.
Circa l'affidamento dei minori e giova rammentare, preliminarmente, che il ER Per_3 criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio probatorio è emerso l'atteggiamento disamorato, incurante e inadempiente del padre nonché l'indole violenta di questi verso la prole. Come sopra rammentato, il resistente è stato condannato oltre che per episodi di violenza verso la madre anche per violenze fisiche verso il primogenito;
i minori e Per_1 ER
, inoltre, hanno riferito ai SS di non vedere il padre dalla lite del 29.07.2023, di aver paura Per_3
di essere aggrediti da lui e di non volerlo, quindi, vedere (cfr. relazione dei SS del Comune di
Marigliano del 31.01.2024). Né risulta che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento dei figli minori. Né il resistente si è costituito per far valere diverse ragioni. Inoltre, lo stato di detenzione a cui è sottoposto per i su descritti episodi di violenza e l'impossibilità di comunicazione tra i genitori costituiscono un ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale.
È, invece, emerso che i minori sono amorevolmente accuditi dalla madre e che vivono in un ambiente sereno (cfr. relazione dei SS del Comune di Marigliano del 16.04.2025)
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per i minori.
Ne deriva che e andranno affidati in via esclusiva alla madre la ER Per_3 Parte_1
quale potrà adottare ogni determinazione anche di maggiore interesse per la prole. I minori andranno altresì collocati presso la madre.
La casa familiare sita in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli 5 andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui sono collocati i figli minori. Parte_1
Quanto al diritto di visita, tenuto conto di quanto emerso dagli atti di causa ovvero dell'indole violenta del padre, si prevede che il resistente, cessata la misura di detenzione, possa vedere i figli minori soltanto a seguito di positivo esito di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e, comunque, presso i competenti servizi sociali del Comune di Marigliano o in luogo neutro da questi individuato, anche presso struttura convenzionata. Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente, vive, unitamente ai tre figli, nella casa familiare condotta il locazione versando un canone di € 450, mensili;
svolge lavori saltuari come assistenza agli anziani, come riferito dalla stessa in sede di comparizione parti, con introiti verosimilmente modesti;
percepisce per intero l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS; 2) il resistente, che si trova in stato di detenzione, da quanto dichiarato dalla ricorrente, in passato era dipendente della , poi è stato licenziato ed oggi è percettore della NASPI. CP_2
Orbene, tenuto conto della complessiva situazione economica e reddituale delle parti, questo Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e ( , maggiorenne, risulta essere entrato nel mondo del lavoro) versando alla ER Per_3 Per_1 ricorrente entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 450,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% alle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate.
Quanto alla richiesta di mantenimento del coniuge, rilevato che la signora svolge lavori Pt_1
saltuari e non ha una stabilità economica, e considerato che il resistente è risultato essere percettore di Naspi, si ritiene congruo porre a carico del signor l'obbligo al mantenimento Controparte_1
della ricorrente mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Parte_1
€ 200,00, con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
L'assegno unico e universale per la prole va attribuito interamente alla ricorrente quale genitore affidatario esclusivo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa andrà rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi al resistente;
Controparte_1
e) affida i minori e in via esclusiva alla madre come precisato ER Per_3 Parte_1
in parte motiva;
f) colloca i minori presso la madre;
g) assegna la casa coniugale sita in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli 5 alla ricorrente
Parte_1
h) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma ER Per_3 Parte_1
pari ad euro 450,00; importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
j) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
k) pone a carico del sig. l'obbligo al mantenimento della ricorrente Controparte_1 Pt_1 mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00, con
[...]
rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
l) dispone che l'assegno unico e universale per la prole sia percepito interamente dalla ricorrente quale genitore affidatario esclusivo;
m) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
n) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4828 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonella Uras ed elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) al
Corso Umberto I 381, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.09.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con il signor in data 15/10/2001 in Mariglianella (NA) (trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Mariglianella al n. 4 P. I ufficio 1 anno 2001) e che dalla cui unione erano nati tre figli: , nato il [...] a [...], , nata i1 23.07.2009 Per_1 ER
a Napoli, e , nato i1 25.10.2012 a Napoli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito Per_3
al coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento dei minori, vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza del 05.02.2024, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 06.02.2024, all'udienza del 26.05.2025 il Giudice delegato, sulle conclusioni precisate, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. _1
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parte abbia fornito tranquillante prova dei propri assunti.
Parte ricorrente deduce, invero, che la dissoluzione del consorzio familiare sia stata determinata dalle reiterate violenze fisiche e morali inflitte dal resistente sia alla moglie, anche in presenza dei figli, sia al figlio primogenito . Per_1
La bontà delle predette allegazioni trova conforto nelle dettagliate denunce sporte in data 29.07.2023, nei referti medici del pronto soccorso del P.O. di Nola, nonché nella sentenza n. 80/2024 resa dal
GUP del Tribunale di Nola, in data 01.04.2024, con la quale è stato condannato Controparte_1
per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 582, 585 c.p. In particolare, nella predetta sentenza si dà conto
“della modalità della condotta del sig. , della natura reiterata delle condotte di sopraffazione _1 fisica e morale subite dalle persone offese, emerge, altresì, la prova dell'elemento soggettivo del reato e la consapevolezza e la volontà di sottoporre in modo continuativo il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche o morali […]”.
Le condotte in questione, consistenti in continue violenze fisiche e morali, inflitte dal resistente alla signora , non possono che costituire un comportamento di gravità tale da giustificare la Pt_1
pronuncia di addebito in sede di separazione (cfr. al riguardo Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2022 n.
31351 secondo cui "le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei").
Peraltro, l'indole violenta del signor ha trovato ulteriore riscontro nella denuncia del figlio _1
, il quale, come emerso dalla predetta sentenza penale di condanna, oltre ad aver assistito alle Per_1
violenze subite dalla madre, è stato lui stesso vittima di violenze fisiche da parte del padre in data
29.07.2023 all'interno dell'abitazione familiare, suffragandosi in tal modo la condizione di violenza e intimidazione che caratterizzava la vita familiare.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta.
Circa l'affidamento dei minori e giova rammentare, preliminarmente, che il ER Per_3 criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio probatorio è emerso l'atteggiamento disamorato, incurante e inadempiente del padre nonché l'indole violenta di questi verso la prole. Come sopra rammentato, il resistente è stato condannato oltre che per episodi di violenza verso la madre anche per violenze fisiche verso il primogenito;
i minori e Per_1 ER
, inoltre, hanno riferito ai SS di non vedere il padre dalla lite del 29.07.2023, di aver paura Per_3
di essere aggrediti da lui e di non volerlo, quindi, vedere (cfr. relazione dei SS del Comune di
Marigliano del 31.01.2024). Né risulta che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento dei figli minori. Né il resistente si è costituito per far valere diverse ragioni. Inoltre, lo stato di detenzione a cui è sottoposto per i su descritti episodi di violenza e l'impossibilità di comunicazione tra i genitori costituiscono un ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale.
È, invece, emerso che i minori sono amorevolmente accuditi dalla madre e che vivono in un ambiente sereno (cfr. relazione dei SS del Comune di Marigliano del 16.04.2025)
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per i minori.
Ne deriva che e andranno affidati in via esclusiva alla madre la ER Per_3 Parte_1
quale potrà adottare ogni determinazione anche di maggiore interesse per la prole. I minori andranno altresì collocati presso la madre.
La casa familiare sita in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli 5 andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui sono collocati i figli minori. Parte_1
Quanto al diritto di visita, tenuto conto di quanto emerso dagli atti di causa ovvero dell'indole violenta del padre, si prevede che il resistente, cessata la misura di detenzione, possa vedere i figli minori soltanto a seguito di positivo esito di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e, comunque, presso i competenti servizi sociali del Comune di Marigliano o in luogo neutro da questi individuato, anche presso struttura convenzionata. Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente, vive, unitamente ai tre figli, nella casa familiare condotta il locazione versando un canone di € 450, mensili;
svolge lavori saltuari come assistenza agli anziani, come riferito dalla stessa in sede di comparizione parti, con introiti verosimilmente modesti;
percepisce per intero l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS; 2) il resistente, che si trova in stato di detenzione, da quanto dichiarato dalla ricorrente, in passato era dipendente della , poi è stato licenziato ed oggi è percettore della NASPI. CP_2
Orbene, tenuto conto della complessiva situazione economica e reddituale delle parti, questo Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e ( , maggiorenne, risulta essere entrato nel mondo del lavoro) versando alla ER Per_3 Per_1 ricorrente entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 450,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% alle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate.
Quanto alla richiesta di mantenimento del coniuge, rilevato che la signora svolge lavori Pt_1
saltuari e non ha una stabilità economica, e considerato che il resistente è risultato essere percettore di Naspi, si ritiene congruo porre a carico del signor l'obbligo al mantenimento Controparte_1
della ricorrente mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Parte_1
€ 200,00, con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
L'assegno unico e universale per la prole va attribuito interamente alla ricorrente quale genitore affidatario esclusivo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa andrà rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi al resistente;
Controparte_1
e) affida i minori e in via esclusiva alla madre come precisato ER Per_3 Parte_1
in parte motiva;
f) colloca i minori presso la madre;
g) assegna la casa coniugale sita in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli 5 alla ricorrente
Parte_1
h) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma ER Per_3 Parte_1
pari ad euro 450,00; importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
j) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
k) pone a carico del sig. l'obbligo al mantenimento della ricorrente Controparte_1 Pt_1 mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00, con
[...]
rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
l) dispone che l'assegno unico e universale per la prole sia percepito interamente dalla ricorrente quale genitore affidatario esclusivo;
m) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
n) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)