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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2379/2019 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale del 5-
2-2025 e vertente
T R A
(C.F.: ) nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(BN) il 5/08/1945 e residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo e su foglio separato, dall'avv.
Maria Annunziata Chiarizio, (C.F. e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Alfonso Vassallo (C.F. e con questi elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'avv. Marcello Falcone in Napoli al Corso
Meridionale n. 7;
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, conferita in forza di determinazione n. 68 del 15.5.2019, dall'avv.
Eduardo Orologio (c.f.: ), con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in ZO, alla via Roma n. 237;
-Resistente-
NONCHÉ (C.F.: ), in persona del presidente Controparte_2 P.IVA_2 della Giunta Regionale, domiciliato per la sua carica presso il Palazzo della Giunta, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
-Resistente Contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.140 del R.D. n°1775/33, il ricorrente conveniva in giudizio la e il dinanzi a questo Controparte_2 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, onde ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dal compendio immobiliare di cui risulta proprietario, sito in sito in ZO (CE), alla Via Pizzola n.
15/A, causati dall'esondazione dell'alveo naturale detto AV (o
Palata).
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di essere proprietario di un compendio immobiliare, sito in ZO
(CE), alla Via Pizzola n. 15/A composto da un terreno, un appartamento e tre capannoni con piazzale e strada di accesso dalla via pubblica, giusto atto pubblico di compravendita immobiliare a mezzo Notaio da ZO del 9/10/1977 Rep. n. 35200 – Fasc. Per_1
n. 3693, già in catasto riportato alla partita 914, foglio 8, n. 184 ed attualmente descritto al fg. 8, p.lle 184 e 5444:
- a seguito delle piogge meteoriche cadute in data 19 giugno 2014,
l'Alveo naturale denominato AV o Palata, che percorre i Comuni di
AI (BN), RC (BN), ZO (CE) e S. Felice a Cancello (CE), nel tratto posto nel territorio del Comune di ZO (CE), alla località
Pizzola – Via provinciale Pizzola, esondava e le sue acque, miste a fango, detriti e materiali solidi, invadevano gli immobili di sua proprietà, causando ingenti danni;
- in conseguenza dell'esondazione l'istante ha subito i seguenti pregiudizi:
• costi di abbattimento del muro perimetrale e della recinzione metallica sovrapposta al muro dell'immobile in parola;
• danni a due cancelli d'accesso alla proprietà, ai locali posti al piano terra del fabbricato sia nella parte muraria che agli impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione;
• danni agli impianti tecnologici di adduzione di acqua ad un pozzo artesiano ivi presente;
• danni all'impianto fognario di raccolta delle acque chiare al piazzale;
• danni all'asfalto del piazzale e della relativa strada di accesso, verificatisi questi anche a seguito della necessaria pulizia dal fango ad opera di mezzi pesanti;
• danni agli arredi e ad attrezzature da ufficio e agli infissi dei locali posti al piano terra;
• danni al terreno retrostante il fabbricato di cui al capo sub 1), che è parzialmente franato per un fronte di circa venti metri con inclinamento della rete di recinzione verso valle, mentre per un altro tratto del medesimo terreno, quest'ultimo è completamente franato lasciando la rete di recinzione e i relativi sostegni appesi nel vuoto.
- che la causa del descritto allagamento è dovuta alla generale carente e/o cattiva manutenzione dell'Alveo naturale AV e/o Palata che comporta la presenza nel letto del fiume di notevoli quantità di fango per mancata pulizia dello stesso, come di materiali legnosi, vegetazione, oltre che rifiuti anche ingombranti che non vengono regolarmente rimossi;
- che, in particolare, nella zona in cui si è verificata l'esondazione, nel letto del fiume sono state apposte delle barre metalliche, parallele tra loro, che formano una barriera “a pettine” che ha lo scopo di fermare il passaggio di materiali di grosse dimensioni e una vasca di decantazione per raccogliere le acque che esondano dall'alveo;
- che al momento dell'evento lesivo le barre metalliche erano completamente ostruite e la vasca di decantazione risultava piena.
- che l'istante provvedeva ad effettuare i lavori di ripristino dell'immobile di sua proprietà (iniziati in data 21.10.2014 e terminati in data
30.04.2016) presentando all'uopo una SCIA al Comune di ZO n.
7764 del 21.10.2014, con allegata relazione tecnica descrittiva dei lavori a farsi, a firma del progettista e direttore dei lavori Arch.
e nel mentre si verificava una seconda Controparte_3 esondazione dell'alveo AV in data 15.10.2015;
- che costi sostenuti o preventivati per i suddetti lavori relativi ai danni subiti nel corso degli eventi alluvionali del 19/06/2014 e del
15/10/2015 sopra descritti, comprensivi della progettazione esecutiva e direzione lavori, ammontano ad € 78.542,00 come da preventivi e fatture allegate;
Sulla base di tali premesse, il ricorrente deduceva, altresì, che la responsabilità dei danni occorsi fosse da imputare alla CP_2 essendo la stessa per legge e, comunque, di fatto, tenuta
[...] ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dell'Alveo per cui è causa, oltre che al per la realizzazione per la vasca Controparte_1 di decantazione, stante lo schema di Determinazione dirigenziale UTC comunale n. 108/2014 e dalla relazione di servizio tecnico del
[...]
prot. N. 5277 del 14.7.2014. CP_1
Sulla scorta dei tali premesse, il ricorrente conveniva in giudizio i predetti enti onde ottenere il risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazioni Istat, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 4.6.2019 si costituiva il , il quale eccepiva in Controparte_1 via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in favore della dal momento che la causa dell'esondazione Controparte_2 era riconducibile allo straripamento di un alveo naturale la cui manutenzione e gestione è attribuita per legge al richiamato ente regionale. Nel merito il comparente Comune deduceva l'eccezionalità degli eventi atmosferici di cui trattasi comprovata per il 19.6.2014 dalla nota con cui l' con cui si affidavano al CP_4 CP_1
i necessari lavori di messa in sicurezza attraverso interventi di
[...] somma urgenza e per il 15.10.2015 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 6.11.2015 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza. Sempre nel merito, il contestava la Controparte_1 fondatezza della domanda argomentando che la realizzazione della vasca di decantazione da parte del non potesse essere CP_1 effettuata stante il difetto di competenza dell'ente comunale circa la gestione e manutenzione del demanio idrico. Da ultimo l'ente comunale evidenziava che la proprietà del ricorrente non rispettasse la distanza minima prevista ex lege per le costruzioni in prossimità degli alvei evocando il concorso di colpa dello stesso nella causazione dei danni lamentati. Da ultimo evidenziava che il ricorrente aveva presentato istanza per beneficiare dei contribuiti previsti dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 28.7.2016, concludendo, dunque, per il rigetto della domanda attorea, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
Istaurato il contraddittorio, il G.D. ammetteva la prova per testi così come richiesta ed articolata dai ricorrenti a mezzo di memoria istruttoria, delegando all'uopo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex art.203 c.p.c. Escussi i testi all'udienza del 16.2.2021 dinnanzi al
G.D. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata la prova delegata, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.03.2021 per la precisazione delle conclusioni. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte depositate dalle parti, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della CP_2
la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel
[...] presente giudizio.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ciò chiarito, valga rilevarsi che la legittimazione attiva del ricorrente risulta provata oltre dalla documentazione in atti (atto di compravendita immobiliare a cura del Notaio da ZO del Per_1
9.10.1977 rep. 35200), anche dalle dichiarazioni rese dai testi e escussi dinanzi al Tribunale Testimone_1 Controparte_3 di Santa Maria Capua Vetere all'uopo delegato.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e le esondazioni de quibus, va rilevato che tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi;
in particolare, TE
, che svolgeva la sua attività di falegname in un capannone del
[...] ricorrente, ha dichiarato che il giorno 19/06/2014 verso le 14.00/14.30, ha notato un frigorifero trasportato da una fiumana di acqua che si dirigeva verso il capannone dove lo stesso svolgeva l'attività lavorativa. Ha, poi, specificato: “Mi precipitai a chiudere la porta ma l'acqua arrivò prima di me invadendo il capannone di fango e detriti di ogni genere;
il livello dell'acqua era di circa 1 m di altezza, io mi portai fuori dal capannone cercando di evitare il peggio perché temevo anche un corto circuito con gli impianti elettrici nella mia falegnameria”, aggiungendo poi “l'acqua invase l'intero piazzale ed abbatté il muro perimetrale di recinzione nonché le reti metalliche, vari cancelli, inoltre alle spalle del mio capannone franò il Par terreno, travolte altre reti di recinzione tutte di proprietà di Parte_1
(…); oltre al mio capannone furono allagati anche quelli che ospitavano il fabbro e un deposito di alimentari, sempre di proprietà di Parte_1
(…)”. Il teste in parola ha, inoltre, riferito di essere stato tratto in salvo dai
[...]
Vigili del Fuoco, i quali, hanno operato con le ruspe per tentare di ripulire l'intero piazzale dai detriti e dal fango;
stante ciò al termine delle operazioni il teste ha potuto constatare personalmente che il tappeto di asfalto del piazzale era gravemente compromesso e graffiato presentando buche e fossi. Tant'è che ha dichiarato: “Quando i Vigili del fuoco terminarono il loro intervento, noi ci impegnammo alle restanti operazioni di pulizia servendoci dell'acqua fornita da un pozzo artesiano presente in loco, che è sempre di proprietà di;
tuttavia, dovremmo rinunciare Parte_1 all'acqua prelevabile dal pozzo poiché ci accorgemmo che la pompa di prelevamento era stata anch'essa danneggiata dall'allagamento”. TE
ha poi concluso dichiarando che di fronte alla proprietà di
[...]
vi è un canale con una vasca per il raccoglimento Parte_1 dell'acqua e l'allagamento si è generato proprio da tale impianto e di aver visto che sia il canale che la vasca erano pieni di detriti e di rifiuti insieme all'acqua: i detriti più grossi tendevano ad impedire alla griglia metallica di far defluire l'acqua, mentre vi era una folta vegetazione sui bordi del canale della vasca.
Analogamente , redattore della relazione Controparte_3 tecnica di accompagnamento alla S.C.I.A. presentata dal ricorrente per il ripristino dello status quo ante degli immobili danneggiati, ha dichiarato di essere giunto sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento e di aver notato: “le autovetture sbalzate, il muro di recinzione collassato, il boiler del pozzo che galleggiava sull'acqua, la rete di recinzione divelta o inclinata, due cancelli di ferro divelti, il portoncino dell'unità residenziale divelto, il terreno alle spalle del capannone franato, il pozzo e i suoi impianti danneggiati e così anche il muro e la rete di recinzione prospicienti la strada erano danneggiati dai detriti portati dall'acqua; perfino l'impianto fognario del era scoppiato ed occulto dei detriti, mentre la falegnameria Parte_1 invasa dall'acqua.” Aggiungeva, inoltre, che gli interventi di riparazione erano stati eseguiti da ricorrente sulla base della sua progettazione e il costo si aggirava su € 50.000,00/60.000,00. Da ultimo dichiarava: “Durante
l'esecuzione di tali riparazioni vi fu un nuovo allagamento anche se meno grave di quello del 2014 sempre a causa dello stesso alveo”.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali si può, quindi, ritenere provato che sia in data 19.6.2014 sia in data 15.10.2015 gli immobili del ricorrente hanno subito danni a causa dell'esondazione dell'alveo Pt_2
.
[...]
La circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse da tale corso d'acqua rende responsabile degli eventi dannosi in contestazione, l'ente custode ex lege: ossia la . Controparte_2
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP_2 demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura
è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso
Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del
04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del
14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del
22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio CP_2 fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <
e): la polizia delle acque».
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
< quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
Alla stregua della citata giurisprudenza, nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio fluviale, CP_2 poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acqu e in generale.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità della CP_2 per la mancata manutenzione dell'alveo AV o Palata.
[...]
Nondimeno la responsabilità dei pregiudizi per cui è causa ricade anche sul resistente, sebbene quest'ultimo abbia eccepito la CP_1 propria estraneità circa la realizzazione della vasca di contenimento.
Infatti, agli atti sussiste un documento comprovante l'esecuzione di lavori da parte del in relazione alla suddetta vasca (cfr. Controparte_1 determinazione n. 35 del 22/09/2011 del dirigente dell'area tecnica).
Pertanto, deve ritenersi che il medesimo abbia acquisito di CP_1 fatto la qualità di custode, in quanto questa ultima è fattuale e non giuridica e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza nr. 18325 dep. 12.07.2018).
Inoltre, non deve ritenersi provata la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f)
R.D. 523/1904.
Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003).
Tuttavia, l'ente convenuto, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n.
23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del dante causa dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde.
Dunque, tale eccezione, oltre a configurarsi assolutamente generica,
e, pertanto, inammissibile, risulta essere infondata in quanto non provata né attraverso la prova testimoniale, né attraverso alcuna documentazione.
Dato che l'unico ente costituito – il - non ha Controparte_1 dimostrato la ricorrenza di fattori umani idonei a recidere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno ovvero idonei, quanto al comportamento umano colpevole, ad integrare anche solo una concausa efficiente del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma primo c.c., ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve presumere che l'esondazione dei corsi d'acqua e i conseguenti danni subiti ai fondi di parte ricorrente siano imputabili alla e al . Controparte_2 Controparte_1
SUL QUANTUM DEBEATUR
Orbene, ferma la sussistenza dell'an del danno (avendo l'esondazione interessato i fondi per cui è causa come provato dalle dichiarazioni rese dai testimoni e della documentazione fotografica allegata), occorre quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè
i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalla documentazione in atti.
Sul punto giova rilevare che il ricorrente ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno, una somma complessiva pari ad €. 78.542,00 di cui:
- per lavori eseguiti per riparare i danni al complesso immobiliare de quo
(appartamento, tre capannoni e terreno);
- per spese tecniche;
- per asfalto.
Orbene, deve essere rilevato che dalla prova per testi risulta che il ricorrente ha subito i seguenti danni: “invasione del capannone e deposito di fango e detriti, crollo del muro perimetrale di recinzione, di reti metalliche, di vari cancelli, di reti di recinzione, terreno franato, portoncino dell'unità residenziale divelto, pozzo e i suoi impianti danneggiati, tappeto di asfalto del piazzale era gravemente compromesso e graffiato presentando buche e fossi”.
Il ricorrente non ha allegato un relazione tecnica di stima dei detti danni ma solo preventivi, fatture, in gran parte non quietanzate e generiche sotto il profilo della individuazione dei lavori eseguiti nonchè la documentazione di chiusura della S.C.I.A., richiesta per effettuare i lavori di ripristino del complesso immobiliare.
Tale documentazione risulta, dunque, incompleta sotto il profilo della prova del pagamento delle asserite spese di riparazione dei danni subiti a causa della esondazione de qua.
Inoltre, non risulta la prova della precisa entità ed estensione dei danni de quibus, in quanto al riguardo le dichiarazioni dei testi sono generiche.
Ancora, dalla documentazione allegata non risultano rilievi fotografici precisi da cui emerga la prova specifica di danni irrimediabili ai beni ubicati nei suddetti capannone, deposito, agli impianti e al portoncino di ingresso.
Dunque, anche presumendo che i detti lavori di ripristino siano stati in gran parte eseguiti in economia, alle voci di danni relative ai lavori di ripristino dei suddetti beni danneggiati va applicata una riduzione del 70%.
Di contro, nulla può essere, invece, riconosciuto per le spese tecniche, in quanto esse non sono state specificamente provate.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, in favore di ed a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 materiali subiti a fronte delle esondazioni dell'Alveo AV/Palata del
19.6.2014 e 15.10.10215 la somma complessiva di € 23.562,60.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ultimo evento
(15.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande per infondatezza di una misura rilevante delle stesse, seguono la soccombenza nella misura di un terzo, come liquidate in dispositivo, mentre devono essere dichiarati compensati i residui due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nella causa iscritta al n. 2379/2019 del R.G. da nei confronti della , in persona Parte_1 Controparte_2 del Presidente della Giunta regionale pro tempore, e CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, rigettata ogni
[...] contraria istanza, così provvede:
• accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta e, per l'effetto, condanna in solido la , in persona del Presidente Controparte_2 della Giunta regionale pro tempore e il , in persona Controparte_5 del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni nella misura di €
23.562,60 in favore di , oltre rivalutazione monetaria Parte_1 dalla data dell'ultimo evento (15.10.2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
• condanna la in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 regionale pro tempore al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 253,00 per spese vive,
e in euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con attribuzione ai procuratori difensori avv. Maria Annunziata Chiarizio e Avv. Alfonso Vassallo per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c., in misura di 1/2 ciascuno.
• dichiara compensato i residui 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 5-2-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2379/2019 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale del 5-
2-2025 e vertente
T R A
(C.F.: ) nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(BN) il 5/08/1945 e residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo e su foglio separato, dall'avv.
Maria Annunziata Chiarizio, (C.F. e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Alfonso Vassallo (C.F. e con questi elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'avv. Marcello Falcone in Napoli al Corso
Meridionale n. 7;
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, conferita in forza di determinazione n. 68 del 15.5.2019, dall'avv.
Eduardo Orologio (c.f.: ), con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in ZO, alla via Roma n. 237;
-Resistente-
NONCHÉ (C.F.: ), in persona del presidente Controparte_2 P.IVA_2 della Giunta Regionale, domiciliato per la sua carica presso il Palazzo della Giunta, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
-Resistente Contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.140 del R.D. n°1775/33, il ricorrente conveniva in giudizio la e il dinanzi a questo Controparte_2 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, onde ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dal compendio immobiliare di cui risulta proprietario, sito in sito in ZO (CE), alla Via Pizzola n.
15/A, causati dall'esondazione dell'alveo naturale detto AV (o
Palata).
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di essere proprietario di un compendio immobiliare, sito in ZO
(CE), alla Via Pizzola n. 15/A composto da un terreno, un appartamento e tre capannoni con piazzale e strada di accesso dalla via pubblica, giusto atto pubblico di compravendita immobiliare a mezzo Notaio da ZO del 9/10/1977 Rep. n. 35200 – Fasc. Per_1
n. 3693, già in catasto riportato alla partita 914, foglio 8, n. 184 ed attualmente descritto al fg. 8, p.lle 184 e 5444:
- a seguito delle piogge meteoriche cadute in data 19 giugno 2014,
l'Alveo naturale denominato AV o Palata, che percorre i Comuni di
AI (BN), RC (BN), ZO (CE) e S. Felice a Cancello (CE), nel tratto posto nel territorio del Comune di ZO (CE), alla località
Pizzola – Via provinciale Pizzola, esondava e le sue acque, miste a fango, detriti e materiali solidi, invadevano gli immobili di sua proprietà, causando ingenti danni;
- in conseguenza dell'esondazione l'istante ha subito i seguenti pregiudizi:
• costi di abbattimento del muro perimetrale e della recinzione metallica sovrapposta al muro dell'immobile in parola;
• danni a due cancelli d'accesso alla proprietà, ai locali posti al piano terra del fabbricato sia nella parte muraria che agli impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione;
• danni agli impianti tecnologici di adduzione di acqua ad un pozzo artesiano ivi presente;
• danni all'impianto fognario di raccolta delle acque chiare al piazzale;
• danni all'asfalto del piazzale e della relativa strada di accesso, verificatisi questi anche a seguito della necessaria pulizia dal fango ad opera di mezzi pesanti;
• danni agli arredi e ad attrezzature da ufficio e agli infissi dei locali posti al piano terra;
• danni al terreno retrostante il fabbricato di cui al capo sub 1), che è parzialmente franato per un fronte di circa venti metri con inclinamento della rete di recinzione verso valle, mentre per un altro tratto del medesimo terreno, quest'ultimo è completamente franato lasciando la rete di recinzione e i relativi sostegni appesi nel vuoto.
- che la causa del descritto allagamento è dovuta alla generale carente e/o cattiva manutenzione dell'Alveo naturale AV e/o Palata che comporta la presenza nel letto del fiume di notevoli quantità di fango per mancata pulizia dello stesso, come di materiali legnosi, vegetazione, oltre che rifiuti anche ingombranti che non vengono regolarmente rimossi;
- che, in particolare, nella zona in cui si è verificata l'esondazione, nel letto del fiume sono state apposte delle barre metalliche, parallele tra loro, che formano una barriera “a pettine” che ha lo scopo di fermare il passaggio di materiali di grosse dimensioni e una vasca di decantazione per raccogliere le acque che esondano dall'alveo;
- che al momento dell'evento lesivo le barre metalliche erano completamente ostruite e la vasca di decantazione risultava piena.
- che l'istante provvedeva ad effettuare i lavori di ripristino dell'immobile di sua proprietà (iniziati in data 21.10.2014 e terminati in data
30.04.2016) presentando all'uopo una SCIA al Comune di ZO n.
7764 del 21.10.2014, con allegata relazione tecnica descrittiva dei lavori a farsi, a firma del progettista e direttore dei lavori Arch.
e nel mentre si verificava una seconda Controparte_3 esondazione dell'alveo AV in data 15.10.2015;
- che costi sostenuti o preventivati per i suddetti lavori relativi ai danni subiti nel corso degli eventi alluvionali del 19/06/2014 e del
15/10/2015 sopra descritti, comprensivi della progettazione esecutiva e direzione lavori, ammontano ad € 78.542,00 come da preventivi e fatture allegate;
Sulla base di tali premesse, il ricorrente deduceva, altresì, che la responsabilità dei danni occorsi fosse da imputare alla CP_2 essendo la stessa per legge e, comunque, di fatto, tenuta
[...] ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dell'Alveo per cui è causa, oltre che al per la realizzazione per la vasca Controparte_1 di decantazione, stante lo schema di Determinazione dirigenziale UTC comunale n. 108/2014 e dalla relazione di servizio tecnico del
[...]
prot. N. 5277 del 14.7.2014. CP_1
Sulla scorta dei tali premesse, il ricorrente conveniva in giudizio i predetti enti onde ottenere il risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazioni Istat, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 4.6.2019 si costituiva il , il quale eccepiva in Controparte_1 via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in favore della dal momento che la causa dell'esondazione Controparte_2 era riconducibile allo straripamento di un alveo naturale la cui manutenzione e gestione è attribuita per legge al richiamato ente regionale. Nel merito il comparente Comune deduceva l'eccezionalità degli eventi atmosferici di cui trattasi comprovata per il 19.6.2014 dalla nota con cui l' con cui si affidavano al CP_4 CP_1
i necessari lavori di messa in sicurezza attraverso interventi di
[...] somma urgenza e per il 15.10.2015 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 6.11.2015 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza. Sempre nel merito, il contestava la Controparte_1 fondatezza della domanda argomentando che la realizzazione della vasca di decantazione da parte del non potesse essere CP_1 effettuata stante il difetto di competenza dell'ente comunale circa la gestione e manutenzione del demanio idrico. Da ultimo l'ente comunale evidenziava che la proprietà del ricorrente non rispettasse la distanza minima prevista ex lege per le costruzioni in prossimità degli alvei evocando il concorso di colpa dello stesso nella causazione dei danni lamentati. Da ultimo evidenziava che il ricorrente aveva presentato istanza per beneficiare dei contribuiti previsti dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 28.7.2016, concludendo, dunque, per il rigetto della domanda attorea, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
Istaurato il contraddittorio, il G.D. ammetteva la prova per testi così come richiesta ed articolata dai ricorrenti a mezzo di memoria istruttoria, delegando all'uopo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex art.203 c.p.c. Escussi i testi all'udienza del 16.2.2021 dinnanzi al
G.D. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata la prova delegata, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.03.2021 per la precisazione delle conclusioni. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte depositate dalle parti, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della CP_2
la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel
[...] presente giudizio.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ciò chiarito, valga rilevarsi che la legittimazione attiva del ricorrente risulta provata oltre dalla documentazione in atti (atto di compravendita immobiliare a cura del Notaio da ZO del Per_1
9.10.1977 rep. 35200), anche dalle dichiarazioni rese dai testi e escussi dinanzi al Tribunale Testimone_1 Controparte_3 di Santa Maria Capua Vetere all'uopo delegato.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e le esondazioni de quibus, va rilevato che tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi;
in particolare, TE
, che svolgeva la sua attività di falegname in un capannone del
[...] ricorrente, ha dichiarato che il giorno 19/06/2014 verso le 14.00/14.30, ha notato un frigorifero trasportato da una fiumana di acqua che si dirigeva verso il capannone dove lo stesso svolgeva l'attività lavorativa. Ha, poi, specificato: “Mi precipitai a chiudere la porta ma l'acqua arrivò prima di me invadendo il capannone di fango e detriti di ogni genere;
il livello dell'acqua era di circa 1 m di altezza, io mi portai fuori dal capannone cercando di evitare il peggio perché temevo anche un corto circuito con gli impianti elettrici nella mia falegnameria”, aggiungendo poi “l'acqua invase l'intero piazzale ed abbatté il muro perimetrale di recinzione nonché le reti metalliche, vari cancelli, inoltre alle spalle del mio capannone franò il Par terreno, travolte altre reti di recinzione tutte di proprietà di Parte_1
(…); oltre al mio capannone furono allagati anche quelli che ospitavano il fabbro e un deposito di alimentari, sempre di proprietà di Parte_1
(…)”. Il teste in parola ha, inoltre, riferito di essere stato tratto in salvo dai
[...]
Vigili del Fuoco, i quali, hanno operato con le ruspe per tentare di ripulire l'intero piazzale dai detriti e dal fango;
stante ciò al termine delle operazioni il teste ha potuto constatare personalmente che il tappeto di asfalto del piazzale era gravemente compromesso e graffiato presentando buche e fossi. Tant'è che ha dichiarato: “Quando i Vigili del fuoco terminarono il loro intervento, noi ci impegnammo alle restanti operazioni di pulizia servendoci dell'acqua fornita da un pozzo artesiano presente in loco, che è sempre di proprietà di;
tuttavia, dovremmo rinunciare Parte_1 all'acqua prelevabile dal pozzo poiché ci accorgemmo che la pompa di prelevamento era stata anch'essa danneggiata dall'allagamento”. TE
ha poi concluso dichiarando che di fronte alla proprietà di
[...]
vi è un canale con una vasca per il raccoglimento Parte_1 dell'acqua e l'allagamento si è generato proprio da tale impianto e di aver visto che sia il canale che la vasca erano pieni di detriti e di rifiuti insieme all'acqua: i detriti più grossi tendevano ad impedire alla griglia metallica di far defluire l'acqua, mentre vi era una folta vegetazione sui bordi del canale della vasca.
Analogamente , redattore della relazione Controparte_3 tecnica di accompagnamento alla S.C.I.A. presentata dal ricorrente per il ripristino dello status quo ante degli immobili danneggiati, ha dichiarato di essere giunto sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento e di aver notato: “le autovetture sbalzate, il muro di recinzione collassato, il boiler del pozzo che galleggiava sull'acqua, la rete di recinzione divelta o inclinata, due cancelli di ferro divelti, il portoncino dell'unità residenziale divelto, il terreno alle spalle del capannone franato, il pozzo e i suoi impianti danneggiati e così anche il muro e la rete di recinzione prospicienti la strada erano danneggiati dai detriti portati dall'acqua; perfino l'impianto fognario del era scoppiato ed occulto dei detriti, mentre la falegnameria Parte_1 invasa dall'acqua.” Aggiungeva, inoltre, che gli interventi di riparazione erano stati eseguiti da ricorrente sulla base della sua progettazione e il costo si aggirava su € 50.000,00/60.000,00. Da ultimo dichiarava: “Durante
l'esecuzione di tali riparazioni vi fu un nuovo allagamento anche se meno grave di quello del 2014 sempre a causa dello stesso alveo”.
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali si può, quindi, ritenere provato che sia in data 19.6.2014 sia in data 15.10.2015 gli immobili del ricorrente hanno subito danni a causa dell'esondazione dell'alveo Pt_2
.
[...]
La circostanza che l'acqua mista a detriti provenisse da tale corso d'acqua rende responsabile degli eventi dannosi in contestazione, l'ente custode ex lege: ossia la . Controparte_2
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP_2 demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura
è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso
Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del
04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del
14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del
22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio CP_2 fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <
e): la polizia delle acque».
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
< quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
Alla stregua della citata giurisprudenza, nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio fluviale, CP_2 poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acqu e in generale.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità della CP_2 per la mancata manutenzione dell'alveo AV o Palata.
[...]
Nondimeno la responsabilità dei pregiudizi per cui è causa ricade anche sul resistente, sebbene quest'ultimo abbia eccepito la CP_1 propria estraneità circa la realizzazione della vasca di contenimento.
Infatti, agli atti sussiste un documento comprovante l'esecuzione di lavori da parte del in relazione alla suddetta vasca (cfr. Controparte_1 determinazione n. 35 del 22/09/2011 del dirigente dell'area tecnica).
Pertanto, deve ritenersi che il medesimo abbia acquisito di CP_1 fatto la qualità di custode, in quanto questa ultima è fattuale e non giuridica e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza nr. 18325 dep. 12.07.2018).
Inoltre, non deve ritenersi provata la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'evento in virtù del dedotto mancato rispetto della fascia di rispetto fluviale prevista dall'art. 96 lett. f)
R.D. 523/1904.
Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003).
Tuttavia, l'ente convenuto, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n.
23148/2014), non ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto, senza fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del dante causa dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde.
Dunque, tale eccezione, oltre a configurarsi assolutamente generica,
e, pertanto, inammissibile, risulta essere infondata in quanto non provata né attraverso la prova testimoniale, né attraverso alcuna documentazione.
Dato che l'unico ente costituito – il - non ha Controparte_1 dimostrato la ricorrenza di fattori umani idonei a recidere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno ovvero idonei, quanto al comportamento umano colpevole, ad integrare anche solo una concausa efficiente del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma primo c.c., ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve presumere che l'esondazione dei corsi d'acqua e i conseguenti danni subiti ai fondi di parte ricorrente siano imputabili alla e al . Controparte_2 Controparte_1
SUL QUANTUM DEBEATUR
Orbene, ferma la sussistenza dell'an del danno (avendo l'esondazione interessato i fondi per cui è causa come provato dalle dichiarazioni rese dai testimoni e della documentazione fotografica allegata), occorre quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè
i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalla documentazione in atti.
Sul punto giova rilevare che il ricorrente ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno, una somma complessiva pari ad €. 78.542,00 di cui:
- per lavori eseguiti per riparare i danni al complesso immobiliare de quo
(appartamento, tre capannoni e terreno);
- per spese tecniche;
- per asfalto.
Orbene, deve essere rilevato che dalla prova per testi risulta che il ricorrente ha subito i seguenti danni: “invasione del capannone e deposito di fango e detriti, crollo del muro perimetrale di recinzione, di reti metalliche, di vari cancelli, di reti di recinzione, terreno franato, portoncino dell'unità residenziale divelto, pozzo e i suoi impianti danneggiati, tappeto di asfalto del piazzale era gravemente compromesso e graffiato presentando buche e fossi”.
Il ricorrente non ha allegato un relazione tecnica di stima dei detti danni ma solo preventivi, fatture, in gran parte non quietanzate e generiche sotto il profilo della individuazione dei lavori eseguiti nonchè la documentazione di chiusura della S.C.I.A., richiesta per effettuare i lavori di ripristino del complesso immobiliare.
Tale documentazione risulta, dunque, incompleta sotto il profilo della prova del pagamento delle asserite spese di riparazione dei danni subiti a causa della esondazione de qua.
Inoltre, non risulta la prova della precisa entità ed estensione dei danni de quibus, in quanto al riguardo le dichiarazioni dei testi sono generiche.
Ancora, dalla documentazione allegata non risultano rilievi fotografici precisi da cui emerga la prova specifica di danni irrimediabili ai beni ubicati nei suddetti capannone, deposito, agli impianti e al portoncino di ingresso.
Dunque, anche presumendo che i detti lavori di ripristino siano stati in gran parte eseguiti in economia, alle voci di danni relative ai lavori di ripristino dei suddetti beni danneggiati va applicata una riduzione del 70%.
Di contro, nulla può essere, invece, riconosciuto per le spese tecniche, in quanto esse non sono state specificamente provate.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, in favore di ed a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 materiali subiti a fronte delle esondazioni dell'Alveo AV/Palata del
19.6.2014 e 15.10.10215 la somma complessiva di € 23.562,60.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ultimo evento
(15.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande per infondatezza di una misura rilevante delle stesse, seguono la soccombenza nella misura di un terzo, come liquidate in dispositivo, mentre devono essere dichiarati compensati i residui due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nella causa iscritta al n. 2379/2019 del R.G. da nei confronti della , in persona Parte_1 Controparte_2 del Presidente della Giunta regionale pro tempore, e CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, rigettata ogni
[...] contraria istanza, così provvede:
• accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta e, per l'effetto, condanna in solido la , in persona del Presidente Controparte_2 della Giunta regionale pro tempore e il , in persona Controparte_5 del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni nella misura di €
23.562,60 in favore di , oltre rivalutazione monetaria Parte_1 dalla data dell'ultimo evento (15.10.2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
• condanna la in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 regionale pro tempore al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 253,00 per spese vive,
e in euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con attribuzione ai procuratori difensori avv. Maria Annunziata Chiarizio e Avv. Alfonso Vassallo per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c., in misura di 1/2 ciascuno.
• dichiara compensato i residui 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 5-2-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo