Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 13945/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 13945/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEREA ENRICO CP_1 C.F._1
MODESTO e dell'avv. CHIGNOLI ROSANNA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CEREA ENRICO
MODESTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in VIA MANLIO E GIOACCHINO SAVARE', 1 20123 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 28/11/2024, ha agito nei confronti dell' al fine di CP_1 CP_2 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre che l' dia luogo CP_2 all'annullamento dell'avviso di accertamento di somme asserite come indebitamente
Spese e compensi professionali rifusi anche in considerazione dell'omesso riscontro ex lege al ricorso amministrativo presentato al Comitato Provinciale di Milano CP_2
Con sospensione della esecuzione dell'ordine di restituzione in oggetto, fino alla definizione del presente procedimento”.
Parte ricorrente ha riferito e documentato:
che, in data 9/3/2024, le ha notificato atto di accertamento per somme indebitamente CP_2
percepite per la prestazione di indennità di disoccupazione NASPI, per il periodo 23.3.2023 –
31.8.2023, per un importo complessivo di €. 4.755,04 (v. doc. 1); che la motivazione addotta dall è la sussistenza del requisito per la pensione di CP_3
vecchiaia, maturato a febbraio 2022, ossia precedentemente alla riscossione della NaSpi;
che, come si evince dal prospetto di previsione della pensione redatto dall' , l'ammontare CP_2
lordo mensile della sua pensione sarebbe di €. 134,00 (docc. nn. 2-3: prospetto previsione pensione e prospetto ), e non sarebbe in grado di garantirle una vita decorosa;
CP_2
che, pur sussistendone i presupposti, non ha richiesto l'erogazione della pensione e, dopo il periodo di disoccupazione, ha reperito, dal 1° settembre 2023, una nuova occupazione come badante (doc. n. 4: contratto di lavoro e successive proroghe).
2. si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando la normativa applicabile, CP_2
secondo cui il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI in caso di “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
3. Il procedimento è stato deciso sulla base della documentazione in atti e a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione al termine della camera di consiglio.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
4. L'art. 11 lett. D) del D.lgs. n. 22/2015, prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della
NASPI in caso di “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
5. Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 30/04/2024, n. 11659, “la NASPI spetta soltanto sino alla maturazione del diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata, risultando al riguardo inconferenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico.
L'eventuale domanda di restituzione da parte dell del trattamento NASPI indebitamente CP_2
erogato soggiace alle regole di cui all'art. 2033 c.c.”.
6. Essendo la fattispecie sussumibile nell'alveo della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non rilevano lo stato soggettivo nè l'eventuale stato di ignoranza o di buona fede dell'accipens in ordine all'avvenuta percezione della prestazione in esame (in termini Corte di Appello di
Milano n. 868/2024).
7. La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 8/2023, ha poi affermato che “È infondata la q.l.c. dell'art. 2033 c.c., nella parte in cui non prevede la irripetibilità delle somme percepite in caso di indebito retributivo erogato da ente pubblico e percepito in buona fede circa la definitività della erogazione”.
8. Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente abbia percepito la NASPI nonostante avesse già maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, circostanza che, per espressa disposizione legislativa, determina la decadenza dalla fruizione del beneficio.
9. Né rilevano le condizioni soggettive o il dolo dell'assicurato applicandosi la disciplina di cui all'art. 2033 c.c..
10. Non si pone, poi, una questione di eventuale “impatto "lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita" dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.)” essendo pacifico che la ricorrente sia titolare di un'occupazione dall'1/9/24 (v. contratto di lavoro in atti). Inoltre, come eccepito da , la ricorrente, al fine di integrare il modesto trattamento CP_2 pensionistico, avrebbe potuto fruire di altre misure di sostegno, ad esempio, dell'assegno sociale.
11. La richiesta di decurtazione dall'ammontare richiesto delle somme dell'eventuale pensione non riscossa, avanzata dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione odierna, è tardiva oltre che non ancorata ad alcuna norma.
12. Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato. 13. La peculiarità, la natura controversa della questione e le condizioni delle parti giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli