Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3422/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3422/2023
tra e altri Parte_1
OPPONENTE
e
- RAGIONERIA DELLO Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
OPPOSTO/I
Oggi 28 maggio 2025 ore 13 e 30, innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per e altri l'avv. Giacomini Antonio Parte_1
Per Controparte_4
il funzionario dott.ssa Leila Ricci come da delega in atti
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono come da note conclusive, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. In particolare il insiste per la condanna alle spese CP_1
come da nota spese, per ciascuno dei ricorrenti evidenziando che non vi era connessione fra le violazioni da un punto di vista soggettivo né oggettivo, semplicemente essendo stato presentato sin dall'origine un unico ricorso per 40 posizioni del tutto dissimili fra di loro. Parte opponente riportandosi agli atti sul punto specifico rileva che vi è parziale identità soggettiva, in quanto tutti i
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 16,10 il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 DLT 01/09/2011, n. 150 e 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3422/2023 promossa da:
1) AL (C.F. Parte_1 C.F._1
2) (CF ) Parte_2 C.F._2
3) (CF ), Parte_3 C.F._3
4) (CF Parte_4 C.F._4
5) (CF , Parte_5 C.F._5
6) (CF , Parte_6 C.F._6
7) (C.F. Parte_7 C.F._7
8) (C.F. Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ) Parte_9 C.F._9 10) (C.F. ) Parte_10 C.F._10
11) C.F. Parte_11 C.F._11
12) .F. Parte_12 C.F._12
13) C.F. Parte_13 C.F._13
14) C.F. Parte_14 C.F._14
15) CF Parte_15 C.F._15
16) C.F Parte_16 C.F._16
17) Parte_17 CodiceFiscale_17
18) CF Parte_18 C.F._18
19) CF CP_5 C.F._19
20) C.F. Parte_19 C.F._20
21) C.F. Controparte_6 C.F._21
22) CF. Controparte_7 C.F._22
23) CF Parte_20 C.F._23
24) C.F. Parte_21 C.F._24
25) Parte_22 CodiceFiscale_25
26) C.F. Parte_23 C.F._26
27) C.F. Parte_24 C.F._27
28) CF Parte_25 C.F._28
29) C.F. Parte_26 C.F._29
30) C.F. CP_8 C.F._30
31) C.F. CP_9 C.F._31
32) CF Parte_27 C.F._32
33) C.F. Parte_28 C.F._33
34) CF Parte_29 C.F._34
35) CF Parte_30 C.F._35 36) C.F. Parte_31 C.F._36
37) C.F. Parte_32 C.F._37
38) C.F. Parte_33 C.F._38
39) C.F. Parte_34 C.F._39
40) C.F. Parte_35 C.F._40
rappresentati e difesi dall'avv. GIACOMINI WALTER (CF e C.F._41
dell'avv. GIACOMINI ANTONIO (CF ) elettivamente domiciliati in C.F._42
VIA CARLO CIGNANI 46 47121 FORLI' presso il difensore avv. GIACOMINI WALTER
OPPONENTI
contro
Controparte_4
(C.F. )
[...] C.F._43
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte opponente:
in via principale A ) di revocare/annullare/ i singoli decreti di ingiunzione di seguito riportati unitamente ai rispettivi nominativi degli ingiunti opponenti;
1 nato in Parte_1
Bangladesh il 7-2-1982 e res.te in RL (FC) in via Porta Merlonia . 26 (CF , C.F._1 Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze n. Controparte_4 763850/A, per €.3.020= 2 nato in [...] il 30-1995 e res.te in Gatteo Parte_2
(FC) in Via Antonio Gramsci 18 (CF ), avverso Decreto Del ministero C.F._2 dell'Economia e delle Finanze n. 763865/A, per €.3.020 3 Controparte_4
nato in [...] il [...] e res.te in RL (FC) in Via Molino Ripa n. 6, 26 (CF Parte_3
), avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze C.F._44 [...]
Stato di n. 763868/A, per €.3.020 4 Controparte_4 CP_4 Parte_4 nato in [...] il [...] e res.te in alba Adriatica (TE), Via C. Battisti n. 17, (CF
, avverso Decreto-ingiunzione di pagamento, Decreto Del ministero C.F._4 dell'Economia e delle Finanze n. 761935/A, per €.3.020, Controparte_4
5 nato in [...] il [...]e res.te in Ravenna (RA) in Via Dei Sogni, 40, Parte_5 (CF , avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze C.F._45
n. 761940/A, per €.4.520,00 6 Controparte_4 Parte_6 nato in [...] il [...] e res.te in Ravenna (RA) in Via Sintria 4/P, (CF
[...]
, avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze C.F._46 [...]
n. 761946/A, per €.3.020= 7 nata a [...] il Controparte_4 Parte_7 2-4-70, C.F. residente in [...]-int. 5, avverso Decreto del C.F._47
Ministero dell'Economia e delle Finanze – n.783870/ A Controparte_4 per E. 3.020 8 nato in [...] il [...] C.F. Parte_8 C.F._48 residente in [...]- avverso Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
– n.761942/ A per E. 3.020 9 Controparte_4 Parte_9
nato in [...] il [...] C.F. residente in [...],
[...] C.F._9 avverso Decreto Del ministerodell'Economia e delle Finanze Ragioneria di Controparte_4 n. 763873/A, per €.3.020 10 nata a [...] il [...], C.F. CP_4 Parte_10 residente in [...], int 7, avverso Decreto Del ministero C.F._49 dell'Economia e delle Finanze n. 763876/A, per €.3.020 Controparte_4
11 nato in [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._11 G. Regnoli n.55, avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4
n. 763877/A, per €.3.500= 12 ato in Bangladesh il 18-1-78,
[...] Parte_12
C.F. residente in [...], avverso Decreto Del ministero C.F._50 dell'Economia e delle Finanze n. 763878/A, per €.3.020= Controparte_4
13 nato a [...] il [...] C.F. residente in [...]Parte_13 C.F._51
(FC), Via G. Verdi 42, avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
n. 763880/A, per €.3.500= 14 nato in [...] il Controparte_4 Parte_14
12-3-94 C.F. residente in [...], avverso Decreto Del C.F._14 ministero dell'Economia e delle Finanze n. 763906/A, Controparte_4 per €.3.020= 15 nato in [...] il [...] CF Parte_15 C.F._52 residente in [...], avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 763917/A, per €.3.020= 16 Controparte_4 [...] nato in [...] il [...] C.F residente in [...] C.F._53 n. 19, avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4 Part
n. 763921/A, per €.3.020= 17 nato in [...] il [...]
[...] Parte_17
residente in [...], avverso Decreto Del ministero CodiceFiscale_54 dell'Economia e delle Finanze n. 763923/A, per €.4.020= Controparte_4
18 nato in [...] il [...] C.F. Parte_18 C.F._55 residente in [...] – avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 763926/A, per €.3.020= 19 nato a Controparte_4 CP_5
Bangladesh il 5-2-95 CF residente in RL (FC), Piazzetta A. Siboni, 4, avverso C.F._56 Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze n. Controparte_4 763930/A, per €.3.020=20 nato a [...] [...] C.F. Parte_19 C.F._20 residente in RL (FC) Via Bbourges n. 5/B, avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 763931/A, per €.3.020= 21 Controparte_4 CP_6 nato in [...] il [...] C.F. residente in [...] Merlonia n. 26, avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4
n. 763955/A, per €.3.520= 22 nato in [...]
[...] Controparte_7 il 18-6-1976 C.F. residente in [...] avverso Decreto Del C.F._22 ministero dell'Economia e delle Finanze n. 763967/A, Controparte_4 per €.3.520= 23 nato in [...] il [...] e residente in [...], avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
n. 763973/A, per €.3.020= 24 nato in Controparte_4 Parte_21
Pakistan il 24-4-1988 C.F. residente in [...] C.F._24 avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4 n. 763977/A, per €.3.020= 25 nato in [...] il [...]
[...] Parte_22
residente in [...], avverso Decreto Del ministero CodiceFiscale_25 dell'Economia e delle Finanze n. 763979/A, per €.3.020= Controparte_4
26 nato in [...] il [...] C.F. residente in [...] C.F._26 Regnoli 64, avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4
n. 763977/A, per €.3.520= 27 nato in [...] il [...]
[...] Parte_24
C.F. residente in [...], avverso Decreto Del ministero C.F._27 dell'Economia e delle Finanze n. 763987/A, per €.3.020= Controparte_4 28 nata in [...] il [...] CF e residente in [...], avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 763989/A, per €.3.020 29 nata Controparte_4 Parte_26 in Bangladesh il 2-1-80 C.F. residente in [...], C.F._29 avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4 n. 763990/A, per €.3.520 30 nato in [...] il [...] C.F.
[...] CP_8
residente in [...], avverso Decreto Del ministero C.F._30 dell'Economia e delle Finanze n. 763994/A, per Controparte_4
€.3.020=31 nato in [...] il [...] C.F. residente in [...], avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
n. 763996/A, per €.3.020= 32 nato in Controparte_4 Parte_27
Bangladesh il 10-12-72 CF residente in [...], C.F._32 avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_4 n. 764048/A, per €.4.020= 33 nato in [...] il [...] C.F.
[...] Parte_28
residente in [...], avverso Decreto Del ministero C.F._33 dell'Economia e delle Finanze n. 764052/A, per €.4.020= Controparte_4
34 nato in [...] il [...] CF e residente in [...], avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
n. 764065/A, per €.3.020= 35 nato in Controparte_4 Parte_30
Bangladesh il 15-8-79 CF e residente in [...], avverso Decreto C.F._35 Del ministero dell'Economia e delle Finanze n. Controparte_4 764067/A, per €.3.020= 36 nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_31 Corso Garibaldi 212 int 3- C.F. avverso Decreto Del ministero dell'Economia C.F._36 e delle Finanze n.763968/A/BO, per €.3.020= 37 Controparte_4 Pt_32 nato a [...] il [...] e residente in [...] , Galleria Mazzini, 16 - C.F.
[...]
– avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze C.F._37 [...]
Pos. n. 763992/A /BO per €.3.020= 38 Controparte_4 Parte_33 nato a [...] il [...] e residente in [...] , VIA G. CASTELLUCCI, 7 - C.F.
– avverso Decreto Del ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria C.F._38
Stato di Bologna Pos. n. 763928/A /BO Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna Controparte_4 per €.4.520= 39 nato a [...] il [...] e residente in [...] , Parte_34
PIAZZA SAN GIORGIO, 44/B - C.F. avverso Decreto Del ministero C.F._39 dell'Economia e delle Finanze di Bologna Pos. n.764050/A /BO Controparte_4 Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna per €.3.020= 40 nato a [...] il [...] e residente in [...] , VIA LUIGI CAIROLI, Parte_35 43 - C.F. avverso Decreto Del ministero dell'Economiae delle Finanze C.F._40
Pos. n. 764156/A /BO Ragioneria Territoriale dello Stato Controparte_4 di Bologna per €.3.020= in subordine, si chiede di tenere conto dei criteri di cui all'art. 67 D.Lgs n. 231/07 ed in particolare della minima gravità del fatto - del motivo posto a fondamento della condotta – del minimo grado di colpa (se riconosciuta) per quanto detto nel punto precedente –– dell'assenza di vantaggio ottenuto e del pregiudizio a terzi – del massimo livello di cooperazione con le Autorità - della assenza di precedenti violazioni – e così diminuire la sanzione del massimo consentito di due terzi del minimo e rateizzato in trenta rate mensili ex art. 26 L. n.689/81. Con vittoria di spese, onorari e competenze, in favore dei procuratori anticipanti antistatari
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- riconoscere la piena validità e vigenza delle ordinanze ingiunzione n. 761935 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 02/12/2023 a Parte_4 n. 761940 del 29/03/2022 di Euro 4.520,00 notificata il 02/12/2023 a Parte_5 n. 761942 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_8 n. 761946 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 02/12/2023 a Parte_6 n. 763850 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 02/12/2023 a Parte_1 n. 763865 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 02/12/2023 a Parte_2 n. 763868 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 02/12/2023 a Parte_3 n. 763870 del 11/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a LA AK n. 763873 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_9 n. 763876 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_10 n. 763877 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_11 n. 763878 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_12 n. 763880 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_13 n. 763906 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_14 n. 763917 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_15 n. 763921 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_16 n. 763923 del 29/03/2022 di Euro 4.020,00 notificata il 06/12/2023 a KHAN NY MD AR n. 763926 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a ZA AI MM n. 763928 del 29/03/2022 di Euro 4.520,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_33 n. 763930 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a CP_5 n. 763931 del 08/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_19 n. 763955 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a MOHAMMED SHOROWER n. 763967 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a MM NASIR GORAYA n. 763968 del 14/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_31 n. 763973 del 18/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_20 n. 763977 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_21 n. 763979 del 18/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_22 n. 763986 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_23 n. 763987 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_24 n. 763989 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_25 n. 763990 del 29/03/2022 di Euro 3.520,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_26 n. 763992 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_32 n. 763994 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a CP_8 n. 763996 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a CP_9 n. 764048 del 07/04/2022 di Euro 4.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_27 n. 764050 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_34 n. 764052 del 07/04/2022 di Euro 4.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_28 n. 764065 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_29 n. 764067 del 21/03/2022 di Euro 3.020,00 notificata il 06/12/2023 a Parte_30 respingere le richieste dei ricorsi, ritenute prive di fondame che in diritto per quanto sopra motivato in dettaglio, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa a carico di ciascuno dei ricorrenti ex art. 65, comma 5 del D.lgs n. 231 citato e successive integrazioni e modificazioni, secondo quanto previsto nelle Tabelle Parametri Forensi del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 – G.U. n. 77 del 2/4/2014 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia 8 Marzo 2018, n. 37 – art. 152 bis c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti, sopra generalizzati, depositavano ricorso avverso le ordinanze ingiunzione di cui sopra,
per sentirle revocate o annullate, ovvero in subordine ridotte nella loro entità nel massimo consentito.
Le ordinanze ingiunzioni in questione sono state tutte comminate per la violazione dell'art. 49 comma
2 del Dlgs n.231/07 “per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita”; tutte le operazioni contestate erano state effettuate presso il medesimo Money Transfert, sito RL Galleria
Mazzini 6/8.
Con il primo motivo di ricorso, deducevano gli opponenti di non avere personalmente effettuato le operazioni di rimessa, ma che le operazioni contestate – servizio di rimessa - sono state eseguite materialmente dall'operatore regolarmente autorizzato: i predetti si sono limitati ad usufruire del servizio offerto dal titolare del Money Transfert sig. in particolare, i ricorrenti si Parte_36
recavano presso il negozio del sig. consegnando al una somma di denaro Parte_36 Parte_36
da trasmettere ai destinatari nei loro Paesi di origine;
in tali occasioni il sig. , sempre operando Pt_36
dietro al bancone del negozio (ove non erano affissi avvisi di sorta) e senza dire alcunché circa il limite di spedizione di somme all'estero procedeva alla pratica e riconsegnava i documenti.
Pertanto, non sussisterebbe responsabilità materiale né colpa imputabile ai ricorrenti, che avrebbero agito in assoluta buona fede.
Si costituiva tempestivamente il Controparte_4
(di seguito per brevità “ ”), il quale
[...] CP_10
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Contestava l'irrilevanza delle deduzioni degli opponenti, evidenziando che questi ultimi, con le loro condotte, avrebbero contribuito alla realizzazione della condotta elusiva in contestazione, non rilevando la finalità
perseguita, avendo la violazione carattere obiettivo che si realizza con la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi, i quali si rendono quindi entrambi responsabili della violazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'obiettività degli illeciti contestati appare pacifica e non costituisce oggetto di contestazione.
I motivi di ricorso sono essenzialmente i seguenti: 1) la non imputabilità della violazione ai ricorrenti,
essendo essa imputabile al solo titolare dell'esercizio “Money transfer”, 2) la carenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della buona fede.
Per quanto concerne la violazione contestata, essa è riportata dall'art. 49 del Decreto legislativo
231/2007, commi 1 e 2, che qui si riporta di seguito: “1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche,
[...]
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano Controparte_11
servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile, e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, la soglia è
di 1.000 euro.”.
Sotto il primo profilo (1), il motivo di opposizione non appare fondato: come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 1645 del 23/01/2017): pertanto, la condotta violativa nel caso di specie sussiste, essendosi realizzata la consegna del denaro, indipendentemente dalle modalità, dalle finalità del trasferimento e dagli eventuali accordi assunti fra il soggetto pagatore ed il destinatario o depositario della somma consegnata.
Il primo motivo di opposizione risulta così destituito di fondamento.
Sotto il secondo profilo (2), non è dimostrato dai ricorrenti – cui incombe l'onere probatorio -
l'errore scusabile che legittimerebbe una scriminante. L'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza costante ha sancito come “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n.
14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare,
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n.
10508/1995, n. 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore della violazione è presunta e non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità
amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(cfr. Cass. n. 20219/2018). In sostanza, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero anche sotto il profilo dell'adempimento degli oneri di diligenza ed informazione prescritti dall'ordinamento giuridico.
Nel caso di specie, i ricorrenti, peraltro con allegazioni genericamente riferite alla totalità degli stessi ed in assenza di specifiche deduzioni relative a precise circostanze di fatto concernenti la precisa situazione individuale di ciascuno di essi, hanno affermato la propria buona fede per il fatto di non conoscere bene la lingua, non conoscere la disciplina normativa, non essere stati avvertiti in ordine all'esistenza delle limitazioni in questione da parte del sig. tuttavia, in tal modo essi Parte_36
non dimostrano, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, di avere fatto tutto il possibile, in modo diligente, per conformarsi alla legge, non potendosi per la sola ignoranza escludersi la responsabilità e l'imputabilità soggettiva dell'illecito; deve invero ritenersi sempre operante il dovere di diligente informazione che necessariamente deve essere assolto per poter prospettare una carenza di colpa a carattere esimente, e di cui in giudizio deve darsi precisa e puntuale prova, nel caso di specie non fornita. Del resto, l'eventuale difetto informativo o altra condotta omissiva o commissiva imputabile al sig. nei rapporti interni fra quest'ultimo ed il ricorrenti potrebbe Parte_36
incidere e assumere conseguenze nell'ambito dei rapporti fra i medesimi soggetti, ma non pregiudicare la pretesa sanzionatoria della PA, i cui presupposti sembrano nella fattispecie integrati.
I motivi di opposizione proposti in via principale, così, vanno disattesi.
Sulla congruità della sanzione, va detto che la PA ha correttamente applicato l'art. 63 del D.lgs
231/2007: “…alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro…” e si è rimessa al minimo edittale della sanzione. Per contro non può essere applicata alcuna riduzione, non ricorrendone presupposti e motivi di legge non essendo allegati né provati precisi motivi che possano giustificare ulteriori riduzioni.
Sulle spese di lite, esse seguono la soccombenza e viene applicato il DM 55/14 nella formulazione attualmente vigente, con la riduzione del 20% sugli importi da liquidarsi a difensore qualificato iscritto all'albo degli avvocati, stante che il si è difeso con proprio funzionario. In relazione alla CP_1
complessità della causa, vanno applicati i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria,
scaglione corrispondente al valore della causa. Trattandosi di processo unitario, si precisa che la liquidazione deve essere necessariamente del pari unitaria e solidale a carico di tutti i ricorrenti, fermo quanto previsto dall'art 4 comma 2 del DM 55 del 2014: “2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10
per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Deve pertanto essere applicato l'aumento previsto dalla norma, che si stima equo nella misura del 5% per ogni soggetto, con un aumento complessivo del 150% (30 soggetti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione proposta dai ricorrenti, come precisamente individuati in intestazione e per l'effetto
2) Conferma le ordinanze ingiunzioni di cui in atti ed oggetto delle opposizioni, e le dichiara esecutive e definitive;
3) Condanna gli opponenti, come sopra generalizzati, alla integrale refusione, in solido fra di loro, al , delle Controparte_4 Controparte_4
spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 8.434,00 per compensi, oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
RL, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina