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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/09/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1798/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1798/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. ANDREUCCI PAOLO
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. DE FELICE CONCETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2024, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di nata in [...], in CP_1 Persona_1
data 01.05.2023, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 17/09/2024, i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori ma con collocamento prevalente presso la madre;
per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla pagina 2 di 7 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi
i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Pertanto, la casa coniugale, sita in Spoltore (PE) alla Via Maiella n. 47, come meglio individuata nell'atto di compravendita prodotto (cfr. doc. 4), unitamente alle componenti di arredo e suppellettili, resta assegnata alla sig.ra
. Parte_1
3) In considerazione della tenera età della minore e sino al compimento del terzo anno di età della stessa, il padre potrà tenere con sé la figlia: salvo diversi accordi, la domenica, a settimane alterne, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 cenato;
nonché, per due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 cenato, quando durante la stessa settimana avrà diritto di tenere con sé la figlia anche la domenica, mentre per tre pomeriggi a settimana, il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 cenato, quando non spetterà al padre tenere con sé la figlia la domenica;
sarà cura del padre di andare a prendere la figlia presso l'abitazione dove vive con la madre e di riportarla nell'orario stabilito nella stessa abitazione;
durante le festività natalizie, senza pernotto della minore presso il padre, si rispetterà il principio dell'alternanza e, dunque, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano 2024 con il padre, il quale andrà a prendere la figlia alle ore 9,00 e la riporterà a casa alle ore 21,00 cenato;
la Vigilia di Capodanno, il Primo dell'Anno e l'Epifania 2025 con la madre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori, ne pagina 3 di 7 rispetto, per il padre, degli orari come sopra specificati;
le festività pasquali seguiranno, ugualmente, il principio dell'alternanza tra i genitori e la minore trascorrerà Pasqua 2025 con il padre e Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre e viceversa nell'anno successivo ed a seguire, fermi gli orari da rispettare dal padre e come già specificati;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 cenato, avendo cura di riportare la figlia presso l'abitazione della madre per il pernotto e di comunicare i giorni scelti almeno un mese prima;
per le altre festività ed il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori.
Al compimento del terzo anno della minore il padre potrà tenere con sé la figlia: a settimane alterne, dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica sino alle ore 21,00 cenato, nonché per due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì, salvo diversi accordi, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 cenato;
salvo diversi accordi, durante le festività natalizie si rispetterà il principio dell'alternanza e, dunque, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di
Natale ed il giorno di Santo Stefano con un genitore, mentre la Vigilia di
Capodanno, il Primo dell'Anno e l'Epifania con l'altro genitore, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori;
durante le festività pasquali, salvo diversi accordi, i genitori seguiranno, ugualmente, il principio dell'alternanza e il minore trascorrerà Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa nell'anno successivo ed a seguire;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con la figlia, avendo cura di comunicarsi, vicendevolmente, il periodo scelto almeno un mese prima;
per le altre festività ed il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
pagina 4 di 7 4) I ricorrenti si impegnano a non frequentare partners occasionali o, comunque, con i quali non si ha una relazione stabile e duratura in presenza della figlia minore. Gli stessi si impegnano, altresì, ad evitare che la minore abbia contatti con persone che, in qualsiasi modo, possano incidere, negativamente, sul regolare percorso di crescita psico-cognitiva.
5) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia CP_1 la somma mensile di € 335,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese, e a decorrere dal mese di settembre 2024, sul conto corrente postale intestato alla sig.ra Parte_1
alle seguenti coordinate IT77 I076 0115 4000 0103 2720 607.
[...]
Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo d'intesa in materia di famiglia in vigore presso il
Tribunale di Pescara, che si allega al presente atto (all.to doc.to n. 14 stralcio protocollo famiglia spese straordinarie Tribunale di Pescara).
6) L'Assegno Unico per la figlia verrà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come per legge, e ciò a decorrere dal mese di settembre
2024. La sig.ra si impegna – in quanto attuale percettrice al 100% Pt_1 dell'A.U.U. - per quanto di propria competenza, ad effettuare le dovute comunicazioni ed istanze all'INPS, affinché il sig. possa CP_1 percepire il 50% dell'assegno unico. Poiché è prevedibile che la pratica per la suddetta modifica richieda ai fini dell'evasione diversi mesi, sino a quando il sig. non inizierà a percepire la quota del 50% dell'Assegno CP_1
Unico e la sig.ra continuerà a percepire il 100% dello stesso, il sig. Pt_1 decurterà l'importo di € 116,75 o la diversa somma percepita dalla CP_1
sig.ra - di cui la stessa dovrà dare in ogni caso prova – dalla somma Pt_1 dell'assegno mensile che dovrà versare per il contributo al mantenimento pagina 5 di 7 della figlia, precisando che tale previsione varrà a decorrere dal mese di settembre 2024.
7) I ricorrenti si impegnano – entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso - ad aprire un conto corrente bancario cointestato ad entrambi sul quale far addebitare la rata cointestata del mutuo di cui alla premessa del presente atto,
e ciò a decorrere da quella con scadenza nel mese di settembre 2024; a tal fine, ciascuno verserà sul conto, prima della data prevista per l'addebito, il
50% dell'importo della rata mensile del mutuo. Le spese del conto corrente bancario saranno sostenute dai ricorrenti al 50% ciascuno. Sullo stesso conto dovrà essere addebita – e ciò a decorrere da quella con scadenza nel mese di settembre 2024 - anche la rata mensile dell'assicurazione di cui in premessa – sino alla scadenza annuale - con impegno per gli istanti al versamento della somma mensile al 50%. La rata del mutuo e della polizza assicurativa, di cui sopra, sino al mese di agosto 2024 rimarranno a carico del solo sig. CP_1
Resta inteso che, qualora, dopo il mese di settembre 2024 dovessero addebitarsi somme a titolo di mutuo o assicurazione sul conto del sig.
[...]
, la sig.ra sarà obbligata a rimborsare il 50% di sua CP_1 Pt_1
competenza al sig. CP_1
8) La sig.ra si impegna a sostenere le spese relative alle utenze tutte Pt_1 dell'abitazione familiare, a decorrere da quelle con scadenza nel mese di settembre 2024, assumendosi, comunque, l'onere di procedere alla voltura che dovrà avvenire entro un mese dalla firma del presente ricorso, a cura e spese della stessa ricorrente. Le spese condominiali ordinarie saranno a totale carico della sig.ra solo a decorrere dal mese di settembre Parte_1
2024, mentre le spese straordinarie saranno al 50% come per legge.
9) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio in favore della figlia minore Per_1
pagina 6 di 7 10) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
11) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.09.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1798/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. ANDREUCCI PAOLO
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. DE FELICE CONCETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2024, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di nata in [...], in CP_1 Persona_1
data 01.05.2023, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 17/09/2024, i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori ma con collocamento prevalente presso la madre;
per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla pagina 2 di 7 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi
i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Pertanto, la casa coniugale, sita in Spoltore (PE) alla Via Maiella n. 47, come meglio individuata nell'atto di compravendita prodotto (cfr. doc. 4), unitamente alle componenti di arredo e suppellettili, resta assegnata alla sig.ra
. Parte_1
3) In considerazione della tenera età della minore e sino al compimento del terzo anno di età della stessa, il padre potrà tenere con sé la figlia: salvo diversi accordi, la domenica, a settimane alterne, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 cenato;
nonché, per due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 cenato, quando durante la stessa settimana avrà diritto di tenere con sé la figlia anche la domenica, mentre per tre pomeriggi a settimana, il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 cenato, quando non spetterà al padre tenere con sé la figlia la domenica;
sarà cura del padre di andare a prendere la figlia presso l'abitazione dove vive con la madre e di riportarla nell'orario stabilito nella stessa abitazione;
durante le festività natalizie, senza pernotto della minore presso il padre, si rispetterà il principio dell'alternanza e, dunque, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano 2024 con il padre, il quale andrà a prendere la figlia alle ore 9,00 e la riporterà a casa alle ore 21,00 cenato;
la Vigilia di Capodanno, il Primo dell'Anno e l'Epifania 2025 con la madre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori, ne pagina 3 di 7 rispetto, per il padre, degli orari come sopra specificati;
le festività pasquali seguiranno, ugualmente, il principio dell'alternanza tra i genitori e la minore trascorrerà Pasqua 2025 con il padre e Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre e viceversa nell'anno successivo ed a seguire, fermi gli orari da rispettare dal padre e come già specificati;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 cenato, avendo cura di riportare la figlia presso l'abitazione della madre per il pernotto e di comunicare i giorni scelti almeno un mese prima;
per le altre festività ed il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori.
Al compimento del terzo anno della minore il padre potrà tenere con sé la figlia: a settimane alterne, dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica sino alle ore 21,00 cenato, nonché per due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì, salvo diversi accordi, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 cenato;
salvo diversi accordi, durante le festività natalizie si rispetterà il principio dell'alternanza e, dunque, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di
Natale ed il giorno di Santo Stefano con un genitore, mentre la Vigilia di
Capodanno, il Primo dell'Anno e l'Epifania con l'altro genitore, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori;
durante le festività pasquali, salvo diversi accordi, i genitori seguiranno, ugualmente, il principio dell'alternanza e il minore trascorrerà Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa nell'anno successivo ed a seguire;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con la figlia, avendo cura di comunicarsi, vicendevolmente, il periodo scelto almeno un mese prima;
per le altre festività ed il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
pagina 4 di 7 4) I ricorrenti si impegnano a non frequentare partners occasionali o, comunque, con i quali non si ha una relazione stabile e duratura in presenza della figlia minore. Gli stessi si impegnano, altresì, ad evitare che la minore abbia contatti con persone che, in qualsiasi modo, possano incidere, negativamente, sul regolare percorso di crescita psico-cognitiva.
5) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia CP_1 la somma mensile di € 335,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese, e a decorrere dal mese di settembre 2024, sul conto corrente postale intestato alla sig.ra Parte_1
alle seguenti coordinate IT77 I076 0115 4000 0103 2720 607.
[...]
Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo d'intesa in materia di famiglia in vigore presso il
Tribunale di Pescara, che si allega al presente atto (all.to doc.to n. 14 stralcio protocollo famiglia spese straordinarie Tribunale di Pescara).
6) L'Assegno Unico per la figlia verrà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come per legge, e ciò a decorrere dal mese di settembre
2024. La sig.ra si impegna – in quanto attuale percettrice al 100% Pt_1 dell'A.U.U. - per quanto di propria competenza, ad effettuare le dovute comunicazioni ed istanze all'INPS, affinché il sig. possa CP_1 percepire il 50% dell'assegno unico. Poiché è prevedibile che la pratica per la suddetta modifica richieda ai fini dell'evasione diversi mesi, sino a quando il sig. non inizierà a percepire la quota del 50% dell'Assegno CP_1
Unico e la sig.ra continuerà a percepire il 100% dello stesso, il sig. Pt_1 decurterà l'importo di € 116,75 o la diversa somma percepita dalla CP_1
sig.ra - di cui la stessa dovrà dare in ogni caso prova – dalla somma Pt_1 dell'assegno mensile che dovrà versare per il contributo al mantenimento pagina 5 di 7 della figlia, precisando che tale previsione varrà a decorrere dal mese di settembre 2024.
7) I ricorrenti si impegnano – entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso - ad aprire un conto corrente bancario cointestato ad entrambi sul quale far addebitare la rata cointestata del mutuo di cui alla premessa del presente atto,
e ciò a decorrere da quella con scadenza nel mese di settembre 2024; a tal fine, ciascuno verserà sul conto, prima della data prevista per l'addebito, il
50% dell'importo della rata mensile del mutuo. Le spese del conto corrente bancario saranno sostenute dai ricorrenti al 50% ciascuno. Sullo stesso conto dovrà essere addebita – e ciò a decorrere da quella con scadenza nel mese di settembre 2024 - anche la rata mensile dell'assicurazione di cui in premessa – sino alla scadenza annuale - con impegno per gli istanti al versamento della somma mensile al 50%. La rata del mutuo e della polizza assicurativa, di cui sopra, sino al mese di agosto 2024 rimarranno a carico del solo sig. CP_1
Resta inteso che, qualora, dopo il mese di settembre 2024 dovessero addebitarsi somme a titolo di mutuo o assicurazione sul conto del sig.
[...]
, la sig.ra sarà obbligata a rimborsare il 50% di sua CP_1 Pt_1
competenza al sig. CP_1
8) La sig.ra si impegna a sostenere le spese relative alle utenze tutte Pt_1 dell'abitazione familiare, a decorrere da quelle con scadenza nel mese di settembre 2024, assumendosi, comunque, l'onere di procedere alla voltura che dovrà avvenire entro un mese dalla firma del presente ricorso, a cura e spese della stessa ricorrente. Le spese condominiali ordinarie saranno a totale carico della sig.ra solo a decorrere dal mese di settembre Parte_1
2024, mentre le spese straordinarie saranno al 50% come per legge.
9) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio in favore della figlia minore Per_1
pagina 6 di 7 10) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
11) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.09.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7