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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11153 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 13335/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Brunori, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vita Conserva, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a verbale ispettivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/4/2025 la società ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la , proponendo opposizione avverso Controparte_2 il verbale conclusivo degli accertamenti ispettivi redatto dall'Ufficio di CP_3 prot. n. ENA240000387521I del 17/06/2024, notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale le era richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 69.110,48 a titolo di Fondo Previdenza, Fondo Integrativo di Previdenza e Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.I.R.R.), oltre interessi di mora e sanzioni, in relazione al periodo dall'1/04/2019 al 31/03/2024 e, nello specifico, agli agenti , Parte_2 CP_4 CP_5 Parte_3 Pt_4
e .
[...] Pt_5
In particolare, limitava la sua opposizione alla posizione Parte_1 della procacciatrice d'affari , per la quale disconosceva il preteso Pt_5 rapporto di agenzia, domandando il rimborso di quando costretta a pagare per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni e concludendo per l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ill. Mo Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, accertare l'insussistenza del debito contributivo e sanzionatorio a carico di nei confronti della , Parte_1 Controparte_2 come da verbale di accertamento 17.6.2024 in atti, limitatamente alla posizione
, e conseguentemente condannare la al rimborso Pt_5 Controparte_2 di quanto versato a tal titolo dalla comparente, per € 35.541,47= o quella maggiore o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa, con interessi moratori dalla messa in mora alla decisione. Vittoria di spese e di onorari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il Controparte_2 suo rigetto. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre muovere dalla considerazione che, nel corso dell'ispezione, avviata con il primo accesso del 29/5/2024 e conclusa con il verbale ispettivo impugnato, l'ispettore della ha esaminato la posizione di 46 percipienti compensi Controparte_2 provvigionali, dei quali nessuno iscritto come agente, elevando, all'esito, rilievi nei confronti di solo 6 soggetti: , Parte_2 CP_4 CP_5 Pt_3
e .
[...] Parte_4 Pt_5
Per i primi 5, in particolare, ha rilevato come fossero in possesso di matricola , con pacchetto previdenziale e assistenziale attivo e attività CP_2 circoscritta nell'ambito dell'intermediazione commerciale nello stesso settore di attività della . Pt_1
Ritenendo che la collaborazione tra la preponente e i 6 collaboratori elencati fosse caratterizzata, quantomeno in termini di durata e di importi liquidati, da una stabilità e continuità tali da escludere un rapporto episodico e sporadico, la provvedeva alla loro iscrizione quali agenti e al CP_2 recupero della contribuzione omessa, maggiorata di sanzioni e interessi. 2 2.1 La società ricorrente, pur contestando l'avversa ricostruzione, preso atto della iscrizione dei 5 collaboratori , Parte_2 CP_4 CP_5
e ad , riteneva di aderire alla Parte_3 Parte_4 CP_2 contestazione. Per la collaboratrice , di contro, opponeva le conclusioni Pt_5 rassegnate nel verbale ispettivo, ritenendo insussistenti i pretesi indici distintivi del rapporto di agenzia.
3. Tanto premesso, nel merito, deve a questo punto procedersi all'esame delle contestazioni contenute nell'atto introduttivo circa la ritenuta natura agenziale del rapporto intrattenuto negli anni 2019-2024 dalla con la Pt_1 collaboratrice . Pt_5
3.1 A tale scopo, va certamente destituito di fondamento l'assunto secondo cui la prova del credito contributivo discenderebbe dal verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionari della resistente, che in CP_2 quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso. È pacifico in giurisprudenza che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6/6/2008). Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, tuttavia, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10/3/2011). Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori alla stregua del materiale da questi raccolto nel corso dell'ispezione. Nel caso di specie, il verbale ispettivo si fonda su un accertamento di natura documentale, da cui sono state inferite delle considerazioni di diritto secondo cui il rapporto intrattenuto tra la e la collaboratrice Pt_1 Pt_5 rivestisse, nel periodo oggetto di indagine, i tratti sintomatici del contratto di agenzia, in luogo di quello, preteso da parte ricorrente, del contratto di 3 procacciamento di affari. Si tratta, com'è evidente, di apprezzamenti di merito che vanno rimessi all'organo giudicante che, tenuto conto dei dati fattuali forniti dagli ispettori, è del tutto svincolato dalle conclusioni da questi raggiunte in punto di qualificazione del rapporto. 3.2 Dovendo esaminare la fondatezza della pretesa contributiva e, pertanto, la sussistenza del dedotto rapporto agenziale, è opportuno premettere che, come noto, “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro (…), essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà ch'esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando, viceversa, il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), ma anche utilizzabile ai fini dell'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista (…), con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente” e ciò non soltanto nell'ambito di una richiesta di tutela formulata fra le parti del contratto, ma anche ai fini di una richiesta di tutela da parte del terzo che - come un istituto previdenziale - sia parte di un rapporto avente causa dall'attuazione del contratto stesso in quanto di lavoro subordinato (cfr. Cass., sez. lav., n. 5960 del 15/06/1999, Cass., sez. lav., n. 14684 del 13/11/2000, Cass., sez. lav., n. 3831 del 15/03/2003). Sicché l'analisi dell'interprete, che pure deve muovere dal “nomen iuris” attribuito dalle parti ai rapporti stipulati, deve poi, necessariamente, esaminare le concrete modalità di svolgimento dei rapporti, allo scopo di accertare la natura di quelli effettivamente instauratisi. Nel caso in esame, le parti contrattuali si sono limitate a definire i loro accordi verbalmente, omettendo la stipula di pattuizioni scritte, sicché il rapporto di procacciamento d'affari è stato unicamente da loro riferito.
3.3 Dovendosi procedere all'esame, pertanto, delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, è opportuno premettere, in punto di diritto, che, come noto, i caratteri distintivi del contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale, sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti, (cfr. Cass., sez. lav., n. 21484 del 7/11/2005). In merito ai tratti distintivi tra i due titoli contrattuali, la Corte di
4 legittimità ha ulteriormente precisato e recentemente ribadito che “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcuna necessaria prova documentale” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1263 del 19/1/2025 e, in termini, Cass., sez. lav., n. 13629 del 24/6/2005). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha successivamente precisato che, il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19828 del 28/8/2013). Sicché, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari (cfr. Cass., sez. lav., n. 2828 del 12/2/2016). Il requisito della continuità, poi, pur non essendo, da solo, esclusivamente determinante della qualificazione del rapporto, è per certo uno degli elementi che contribuisce a far inferire la sussistenza di una attività di ricerca di affari a carattere non episodico, connotata da una ripetitività nel tempo. D'altro canto, è pur vero che, in assenza di continuità nel rapporto di procacciamento di affari, difetterebbe la stessa competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., soltanto ove il rapporto 5 presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 8214 del 6/4/2009). Con la conseguenza che, in aggiunta al rilevato carattere della continuità, è necessario valorizzare la sussistenza nel rapporto di agenzia - e la carenza in quello di procacciatore - di un vincolo giuridico a svolgere l'attività pattuita in favore della controparte, cosicché nel contratto atipico di procacciamento la conclusione di contratti è rimessa all'esclusiva iniziativa del procacciatore, il quale non è in alcuno modo censurabile nel caso in cui non procuri affari, né riceve indennità o trattamenti economici aggiuntivi, anche di carattere meritocratico, nel caso di sviluppo del volume di affari della controparte (cfr. in termini, Cass., sez. lav., n. 1856 del 1/02/2016). Né, peraltro, il procacciatore può in alcun modo essere tacciato di inadempimento per non essersi attivato alla conclusione di affari per conto della controparte o essere chiamato a risarcire l'eventuale danno cagionato. Sotto questa angolazione, se le controversie relative al contratto atipico di procacciamento d'affari, che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto presenti le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti;
con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una
“necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile”, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie (cfr. Cass., sez. lav., n. 7799 dell'8/8/1998). Per quanto qui di interesse, la Corte di Legittimità, riassumendo le pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia, vi ha incluso espressamente il "riconoscimento di anticipi di provvigioni" (cfr. Cass., sez. lav., n. 1974 del 2/2/2016), quale elemento significativo della stabilità del rapporto, in ragione della circostanza che la loro corresponsione è inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto. D'altro canto, l'omessa individuazione di una zona di assegnazione non è ostativa all'individuazione di un rapporto di agenzia, poiché "la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13117 dell'11/6/2014). 6 La distinzione tra le due figure contrattuali, pertanto, appare evidente nei casi estremi di un'attività di promozione svolta in maniera continuativa sulla base di un vero e proprio obbligo contrattuale, ipotesi che configura un rapporto di agenzia, ovvero di una singola o episodica attività di promozione svolta in maniera occasionale, certamente integrante la diversa figura del procacciatore di affari.
4. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il decidente che, all'esito della istruttoria, l , sul quale Controparte_6 incombeva il relativo onere, abbia offerto prova documentale della natura agenziale del rapporto intrattenuto dalla con la collaboratrice , Pt_1 Pt_5 di guisa da dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva. 4.1 Invero, le fatture esaminate dall'ispettore verbalizzante e prodotte in atti, emesse dalla collaboratrice nei confronti di , risultano Pt_5 Pt_1 avere numerazione progressiva nel quadriennio esaminato, con solo sporadiche interruzioni, in specie nell'anno 2021 (anno 2019: fatture 2-3; anno 2020: fatture 1-2-3-4-5; anno 2021: fatture 1-3-6; anno 2022: fatture 1-2-3-4-6; anno 2023: fatture 1-2-3-5-6; anno 2024: fatture 1-2). La loro causale è genericamente indicata fino al 2020 “per affari procacciati” e successivamente, dal 2021, per “provvigioni maturate”, con due sole specificazioni: nella fattura 2/2023 “provvigioni maturate mese gennaio, febbraio, marzo”, nella fattura 5/2023 “provvigioni maturate mese aprile, maggio, giugno”. Gli importi esposti nelle fatture corrispondono alle provvigioni maturate trimestralmente, elencate negli estratti conto trasmessi dalla preponente (cfr., ad esempio, fattura 1/2022 per “provvigioni maturate”, pari all'importo di € 25.729,94, esattamente corrispondente all'importo indicato quale somma totale delle provvigioni dovute, indicato nell'estratto conto provvigionale del 25/01/2022, relativo al trimestre dall'1/7/2021 al 30/9/2021). Dagli estratti conto provvigionali - prodotti per il periodo dal 1/7/2021 al 31/12/2023 ed emessi con esatta cadenza trimestrale - si evince che il rapporto di collaborazione di con la collaboratrice non ha mai subito Pt_1 Pt_5 interruzioni o sospensioni e che tutte le fatture sono state emesse per una molteplicità di affari, nel numero di decine per ciascun trimestre, con continuità, in relazione a clienti ricorrenti (cfr., ad esempio, i clienti Feel S.r.l., CP_7
Pronto Moda Chic Lady, Devon Style, LG Firenze, etc., che ricorrono
[...] reiteratamente negli estratti conto). Inoltre, dai medesimi estratti conto si rileva che le provvigioni, nella misura fissa del 3%, sono state calcolate sulla somma effettivamente incassata dalla preponente, talvolta inferiore all'imponibile provvigionale. La fattura 1/2023 del 23/1/2023, emessa per l'importo di € 5.257,12 a titolo di “provvigioni maturate”, è seguita dalla nota di credito di pari importo del 30/3/2023 e corrisponde alle provvigioni esposte nell'estratto conto del 10/1/2023, relativo al trimestre dal 1/10/2022 al 31/12/2023. 7 Dalle certificazioni uniche si apprende che la ha corrisposto alla Pt_1 collaboratrice provvigioni per € 28.882,23 nell'anno 2019, per € Pt_5
71.690,36 nell'anno 2020, per € 34.577,56 nell'anno 2021 e per € 96.361,50 nell'anno 2022. 4.2 La documentazione prodotta, esaminata nel dettaglio, rende il quadro di un rapporto di collaborazione assistito non solo da continuità, bensì anche da stabilità, nel senso sopra precisato, nel quale ciascuna delle parti poteva fare certo affidamento sulla futura prosecuzione del rapporto. La cura di clientela ricorrente, nella zona di interesse commerciale della preponente, corrisponde alla assegnazione di una “zona” seppure intesa come pacchetto di clienti, i cui interessi il collaboratore è demandato a seguire, illustrando i nuovi campionari e procurando la sottoscrizione di nuovi ordini. Quello in atti rappresentato non si configura quale occasionale attività di segnalazione di clienti da parte della , bensì quale stabile collaborazione Pt_5 per la promozione dei prodotti commercializzati dalla nei confronti Pt_1 delle ditte di abbigliamento c.d. pronto moda del territorio. Invero, le fatture e gli estratti conto provvigionali danno conto di una attività di promozione assidua, scaturendo l'elevato volume delle provvigioni riconosciute non già da sporadici ordini di elevato importo, bensì da numerosissimi e continui ordini per importi sempre variabili, spesso reiterati dai medesimi clienti abituali, significativi di una attività ripetuta nel tempo, in evidente adempimento di un impegno contrattuale. L'emissione di fatture relative non già ad affari determinati, bensì ad un arco temporale predefinito – trimestrale – confligge con la pretesa occasionalità del rapporto, essendo piuttosto significativa della sua stabilità nel tempo e sull'affidamento riposto dalle parti sulla sua prosecuzione. Tanto che l'importo delle provvigioni maturate dalla collaboratrice Pt_5
, risultanti dal verbale ispettivo, è di gran lunga il più elevato rispetto a
[...] quelle maturate dagli altri collaboratori, pur iscritti quali agenti con matricola
, senza che il dato formale della mancata iscrizione possa impedire la CP_2 ricostruzione, di fatto, di un rapporto in effetti dispiegatosi stabilmente come mandato di agenzia. Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve ritenersi che, per le modalità di esecuzione del contratto, la collaboratrice soggiacesse in Pt_5 effetti ad un obbligo giuridico, pur verbalmente pattuito, di procacciare clienti in favore della preponente e di curare gli interessi e i nuovi ordini dei Pt_1 clienti a lei affidati, ricevendo le provvigioni solo al buon fine dell'accordo e dopo l'incasso del prezzo della merce compravenduta, dopo l'emissione degli estratti conto, con cadenza trimestrale. Corrisponde a tale organizzazione il dispiegarsi di un effettivo rapporto di agenzia, dispiegatosi quantomeno nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, con conseguente fondatezza della pretesa contributiva, come maggiorata di interessi e sanzioni.
8 5. Ne consegue che, ogni diversa questione o eccezione assorbita o respinta, il ricorso deve essere rigettato, per essere risultata corretta la riqualificazione operata dagli ispettori della resistente del rapporto CP_2 intrattenuto dalla con la collaboratrice , nel periodo di Pt_1 Pt_5 riferimento, in mandato di agenzia, sicché fondata la pretesa contributiva portata nel verbale impugnato, negli importi non contestata.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.700, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi, come per legge. Roma, 4 novembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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