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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 207/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/01/1975, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Naso e dall'Avv. Mikelangelo Di Lella
- ricorrente -
Contro
, (C.F. ), che subentra, ai Controparte_1 P.IVA_1 sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al
[...]
, in persona del pro tempore Controparte_2 CP_3
CONVENUTO contumace
Oggetto: ricostruzione carriera e temporizzazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/2/2025 esponeva di essere attualmente Parte_1 dipendente del a tempo indeterminato nella qualifica di Controparte_1
Assistente Amministrativo dal 01.09.2018 ed attualmente in servizio presso
; Parte_2
Precedentemente, la ricorrente aveva altresì prestato servizio nel ruolo di personale ATA con la qualifica di collaboratore scolastico con diversi contratti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2008/09 per anni 8 mesi 10 giorni 6 e, successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.09.2009 al
31.08.2018 per un totale di anni 9.
In data 01.09.2018, la ricorrente assumeva la qualifica di assistente amministrativo e conseguentemente avanzava istanza per richiedere il riconoscimento di tutti i servizi pregressi prestati nella qualifica di collaboratore scolastico per anni 8 mesi 10 giorni 6 e quelli prestati in virtù dell'assunzione a tempo indeterminato per anni 9.
Tuttavia, il Dirigente Scolastico incaricato ha effettuato la ricostruzione di carriera della ricorrente applicando la temporizzazione ex art. 4, commi 8,9 e 10 del D.P.R. 399/1988, attribuendo a quest'ultima, l'inquadramento nella fascia 9-14 anni previsto dal CCNL
Scuola, ritendendo che l'anzianità così valutata comportasse un trattamento retributivo migliorativo rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 4 comma 13 D.P.R.
399/88.
La ricorrente lamentava la violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare della clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva 1999/70/C e dell'art. 6
D.Lgs 368/2001 e chiedeva che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio preruolo dalla stessa prestato a decorrere dal 10 luglio 2001, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica convenuta ad operare una differente ricostruzione della anzianità di servizio collocando la ricorrente nella corretta fascia stipendiale derivante dal computo per intero dei servizi preruolo, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive e contributive in tal modo maturate, nei limiti della prescrizione Quinquennale Cont Nonostante la regolarità della notifica il non si è costituito e ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
All'esito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare e del deposito delle note scritte autorizzate, la causa viene oggi decisa.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La ricorrente, come pacifico, appartiene al personale ATA ed ha inteso rivendicare – ai fini
Pag. 2 di 9 della sua esatta collocazione di ingresso in ruolo − la medesima progressione stipendiale propria del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato;
ciò, invero, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio precedentemente prestati sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia e valide sia per il personale docente che per il personale ATA, che escludono, per l'appunto, la piena valorizzazione – ai fini dell'anzianità giuridica ed economica − del lavoro reso, sempre in ambito scolastico, con contratti a termine, ma prima della definitiva immissione in ruolo.
La ricorrente ha assunto che la normativa italiana – in particolare per il personale ATA
l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) – sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte di Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Pag. 3 di 9 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione
[...] non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore
a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-17 del 20.09.18 al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete): sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe
Pag. 4 di 9 verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal
Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e Per_2 altri, “la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70” (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Peraltro, in relazione al personale ATA una nota pronuncia della Cassazione (n.
Pag. 5 di 9 31150/2019) ha precisato “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del D. Lvo. n. 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa sfavorevole.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 3 anni per intero + 2/3.
Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 3 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Nel caso in specie la ricorrente avendo iniziato a lavorare a termine nel 2001 all'atto della sua immissione in ruolo nel 2009, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di oltre 8 anni.
Anche successivamente la ricorrente ha continuato a svolgere le medesime mansioni nella qualifica di collaboratore scolastico espletate nel pre ruolo, e tanto sino alla sua successiva promozione avvenuta nel 2018.
Deve essere conseguentemente accertato il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera fino al 1/9/2018 (data della attribuzione del profilo professionale di assistente amministrativo area B) sotto il profilo giuridico ed economico in applicazione del principio che il servizio per ruolo vale esattamente come servizio di ruolo, ciò per il calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini dell'inquadramento nel corretto scaglione stipendiale.
La ricorrente poi nel 2018 a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale è passata al profilo professionale di assistente amministrativo con decorrenza dal 01.09.18.
Al momento del passaggio alla nuova qualifica il ha ricostruito l'anzianità della CP_1 ricorrente (tenendo conto anche del periodo pre ruolo) secondo il criterio della temporizzazione di cui all'art. 4 co 8-10 del DPR 399/88 di cui la ricorrente chiede la disapplicazione.
A questo proposito non si può che condividere l'orientamento più volte espresso dalla
Suprema Corte (sent. n. 25306/07, n. 22556/13 e n. 8489/14) secondo il quale “Il D.P.R.
Pag. 6 di 9 2/3/8/1988, n. 399, art. 4 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del
30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica".
È pur vero che il successivo comma 13 prevede che: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica dei personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
Tuttavia, ha sottolineato la Corte nella sentenza citata, tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione: invero, il meccanismo del comma 13 è previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A..
Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale.
Pag. 7 di 9 Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, era stato introdotto il D. Lgs n. 297/94 il quale all'art. 569 aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà".
Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva.
In conclusione va ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica.
Tant'è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile.
In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" cui la ricorrente fa specifico riferimento non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente diverso profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione.
Alla luce dei principi espressi nella giurisprudenza richiamata ed alla quale si ritiene di dare continuità anche in ragione della necessità di evitare la disparità di trattamento tra lavoratori che hanno sempre svolto servizio nel profilo superiore e quelli che provengono da un profilo inferiore, necessità che discende dal generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento, va accertato che al momento del passaggio alla qualifica superiore alla Pt_1 doveva essere applicato il criterio della temporizzazione.
In altri termini la ricorrente ha diritto che il servizio pre ruolo le venga integralmente
Pag. 8 di 9 riconosciuto al momento del passaggio dal tempo determinato all'assunzione in ruolo ed anche successivamente, mentre quando è passata alla qualifica superiore nel 2018 il suo inquadramento stipendiale era quello che derivava dalla temporizzazione.
Attesa l'oggettiva novità delle questioni affrontate le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1) accerta il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera dall'a.s.
2000/01 all'a.s. 2008/09 per anni 8 mesi 10 giorni 6 e, successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.09.2009 al 31.08.2018 per un totale di anni 9 sotto il profilo giuridico ed economico in applicazione del principio che il servizio per ruolo vale esattamente come servizio di ruolo, ciò per il calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini dell'inquadramento nel corretto scaglione stipendiale;
2) accerta che al momento del successivo passaggio al superiore profilo professionale di assistente amministrativo in data 01.09.2018 la posizione stipendiale della ricorrente doveva essere calcolata secondo il criterio della temporizzazione di cui all'art. 4 co. 8-9-10 del DPR n. 399/88;
3) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1 differenze retributive che risultino dovute a seguito della predetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, dipendente dalle statuizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2);
4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, li 19/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 207/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/01/1975, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Naso e dall'Avv. Mikelangelo Di Lella
- ricorrente -
Contro
, (C.F. ), che subentra, ai Controparte_1 P.IVA_1 sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al
[...]
, in persona del pro tempore Controparte_2 CP_3
CONVENUTO contumace
Oggetto: ricostruzione carriera e temporizzazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/2/2025 esponeva di essere attualmente Parte_1 dipendente del a tempo indeterminato nella qualifica di Controparte_1
Assistente Amministrativo dal 01.09.2018 ed attualmente in servizio presso
; Parte_2
Precedentemente, la ricorrente aveva altresì prestato servizio nel ruolo di personale ATA con la qualifica di collaboratore scolastico con diversi contratti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2008/09 per anni 8 mesi 10 giorni 6 e, successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.09.2009 al
31.08.2018 per un totale di anni 9.
In data 01.09.2018, la ricorrente assumeva la qualifica di assistente amministrativo e conseguentemente avanzava istanza per richiedere il riconoscimento di tutti i servizi pregressi prestati nella qualifica di collaboratore scolastico per anni 8 mesi 10 giorni 6 e quelli prestati in virtù dell'assunzione a tempo indeterminato per anni 9.
Tuttavia, il Dirigente Scolastico incaricato ha effettuato la ricostruzione di carriera della ricorrente applicando la temporizzazione ex art. 4, commi 8,9 e 10 del D.P.R. 399/1988, attribuendo a quest'ultima, l'inquadramento nella fascia 9-14 anni previsto dal CCNL
Scuola, ritendendo che l'anzianità così valutata comportasse un trattamento retributivo migliorativo rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 4 comma 13 D.P.R.
399/88.
La ricorrente lamentava la violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare della clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva 1999/70/C e dell'art. 6
D.Lgs 368/2001 e chiedeva che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio preruolo dalla stessa prestato a decorrere dal 10 luglio 2001, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica convenuta ad operare una differente ricostruzione della anzianità di servizio collocando la ricorrente nella corretta fascia stipendiale derivante dal computo per intero dei servizi preruolo, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive e contributive in tal modo maturate, nei limiti della prescrizione Quinquennale Cont Nonostante la regolarità della notifica il non si è costituito e ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
All'esito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare e del deposito delle note scritte autorizzate, la causa viene oggi decisa.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La ricorrente, come pacifico, appartiene al personale ATA ed ha inteso rivendicare – ai fini
Pag. 2 di 9 della sua esatta collocazione di ingresso in ruolo − la medesima progressione stipendiale propria del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato;
ciò, invero, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio precedentemente prestati sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia e valide sia per il personale docente che per il personale ATA, che escludono, per l'appunto, la piena valorizzazione – ai fini dell'anzianità giuridica ed economica − del lavoro reso, sempre in ambito scolastico, con contratti a termine, ma prima della definitiva immissione in ruolo.
La ricorrente ha assunto che la normativa italiana – in particolare per il personale ATA
l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) – sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte di Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Pag. 3 di 9 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione
[...] non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore
a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-17 del 20.09.18 al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete): sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe
Pag. 4 di 9 verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal
Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e Per_2 altri, “la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70” (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Peraltro, in relazione al personale ATA una nota pronuncia della Cassazione (n.
Pag. 5 di 9 31150/2019) ha precisato “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del D. Lvo. n. 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa sfavorevole.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 3 anni per intero + 2/3.
Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 3 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Nel caso in specie la ricorrente avendo iniziato a lavorare a termine nel 2001 all'atto della sua immissione in ruolo nel 2009, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di oltre 8 anni.
Anche successivamente la ricorrente ha continuato a svolgere le medesime mansioni nella qualifica di collaboratore scolastico espletate nel pre ruolo, e tanto sino alla sua successiva promozione avvenuta nel 2018.
Deve essere conseguentemente accertato il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera fino al 1/9/2018 (data della attribuzione del profilo professionale di assistente amministrativo area B) sotto il profilo giuridico ed economico in applicazione del principio che il servizio per ruolo vale esattamente come servizio di ruolo, ciò per il calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini dell'inquadramento nel corretto scaglione stipendiale.
La ricorrente poi nel 2018 a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale è passata al profilo professionale di assistente amministrativo con decorrenza dal 01.09.18.
Al momento del passaggio alla nuova qualifica il ha ricostruito l'anzianità della CP_1 ricorrente (tenendo conto anche del periodo pre ruolo) secondo il criterio della temporizzazione di cui all'art. 4 co 8-10 del DPR 399/88 di cui la ricorrente chiede la disapplicazione.
A questo proposito non si può che condividere l'orientamento più volte espresso dalla
Suprema Corte (sent. n. 25306/07, n. 22556/13 e n. 8489/14) secondo il quale “Il D.P.R.
Pag. 6 di 9 2/3/8/1988, n. 399, art. 4 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del
30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica".
È pur vero che il successivo comma 13 prevede che: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica dei personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
Tuttavia, ha sottolineato la Corte nella sentenza citata, tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione: invero, il meccanismo del comma 13 è previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A..
Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale.
Pag. 7 di 9 Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, era stato introdotto il D. Lgs n. 297/94 il quale all'art. 569 aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà".
Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva.
In conclusione va ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica.
Tant'è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile.
In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" cui la ricorrente fa specifico riferimento non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente diverso profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione.
Alla luce dei principi espressi nella giurisprudenza richiamata ed alla quale si ritiene di dare continuità anche in ragione della necessità di evitare la disparità di trattamento tra lavoratori che hanno sempre svolto servizio nel profilo superiore e quelli che provengono da un profilo inferiore, necessità che discende dal generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento, va accertato che al momento del passaggio alla qualifica superiore alla Pt_1 doveva essere applicato il criterio della temporizzazione.
In altri termini la ricorrente ha diritto che il servizio pre ruolo le venga integralmente
Pag. 8 di 9 riconosciuto al momento del passaggio dal tempo determinato all'assunzione in ruolo ed anche successivamente, mentre quando è passata alla qualifica superiore nel 2018 il suo inquadramento stipendiale era quello che derivava dalla temporizzazione.
Attesa l'oggettiva novità delle questioni affrontate le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1) accerta il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera dall'a.s.
2000/01 all'a.s. 2008/09 per anni 8 mesi 10 giorni 6 e, successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.09.2009 al 31.08.2018 per un totale di anni 9 sotto il profilo giuridico ed economico in applicazione del principio che il servizio per ruolo vale esattamente come servizio di ruolo, ciò per il calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini dell'inquadramento nel corretto scaglione stipendiale;
2) accerta che al momento del successivo passaggio al superiore profilo professionale di assistente amministrativo in data 01.09.2018 la posizione stipendiale della ricorrente doveva essere calcolata secondo il criterio della temporizzazione di cui all'art. 4 co. 8-9-10 del DPR n. 399/88;
3) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1 differenze retributive che risultino dovute a seguito della predetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, dipendente dalle statuizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2);
4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, li 19/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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