Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
E' presente l'Avv. Francesco Maria Torrusio, per la parte convenuta-opposta
, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione nonché Controparte_1
a quanto dedotto e prodotto in atti e così conclude : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese illustrate in favore della parte opposta: 1) rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
2) rigettare l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la C.f.: Parte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Vasto (CH) al corso P.IVA_1 gamento in favore della sig.ra , della somma di Controparte_1 euro 1.702,40, o alla diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva e CPA come per legge, da attribuirsi al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo. Si chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
E',poi, presente, l'Avv. Valerio Rizzo, per delega dell'Avv. Cicenia, nell'interesse della parte opponente - Parte_1
L'Avv. Rizzo, preliminarmente insiste per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, atteso che, ai sensi dell'art. 20 del contratto di locazione, il Tribunale di Napoli risulta essere il Foro competente a decidere della presente controversia.
Rassegna, poi, le conclusioni contenute nell'atto introduttivo di parte opponente, da ritenersi quivi per riportate e trascritte.
Il giudice alle ore 11,20, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1181 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni, vertente
TRA
1
Avellino, alla Piazza della Libertà, 39 presso lo studio dell'avv. Donato Cicenia, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Raffaele Michele Gala, come da mandato in atti;
OPPONENTE/ATTRICE
E
( ), elettivamente domiciliata in Vallo della Controparte_1 C.F._1
Lucania alla via Piana Pezina n. 4 presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Torrusio, dal quale
è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
OPPOSTA/CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza odierno da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
193/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 1.702,4, oltre accessori e spese per Controparte_1 il presunto mancato pagamento di canoni di locazione per i mesi di luglio, agosto, settembre, oltre utenze acqua e luce.
Deduceva l'incompetenza territoriale del giudice adito in forza di quanto previsto nel contratto, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la mancanza dei documenti legittimanti l'emissione del titolo monitorio ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa.
Concludeva come segue:” In via del tutto pregiudiziale, si eccepisce il difetto di competenza dell'on.le Tribunale adito a conoscere della presente controversia, per essere competente, ai sensi dell'art. 20 del contratto di locazione, il Tribunale di Napoli. In via preliminare:
1. Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 193/2023 del
18.7.2023 R.G. n. 583/2023, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, per difetto di legittimazione attiva per la proposizione dell'opposto ricorso per decreto ingiuntivo;
Nel merito.
1. Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 193/2023 del 18.7.2023 R.G. n. 583/2023, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, per insussistenza del credito in ragione delle causali esposte nel presente atto;
2. Annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo per grave inadempimento della parte locatrice;
3. Ridurre gli importi delle spese a titolo di utenze domestiche, così come portate dal DI opposto;
4. In via subordinata, procedere alla richiesta compensazione. In via riconvenzionale:
3. accertare l'inadempimento contrattuale della sig.ra e, per l'effetto, condannare la CP_1
2 resistente al risarcimento del danno per grave inadempimento del locatore quantificato in € 2000,00 oltre Iva, nonchè la restituzione immediata di € 1000 versata a titolo di deposito cauzionale;
4. Condannare la resistente al pagamento dell'ultroneo danno per perdita di chance e lesione del diritto di immagine la cui quantificazione equitativa è rimessa alla valutazione del Giudicante adito;
5. rigettare, fin d'ora, l'eventuale domanda di provvisoria esecuzione del Di opposto, perché l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione;
In via subordinata:
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste innanzi formulate, riformare
l'opposto decreto ingiuntivo riconducendo a giustizia ed equità l'importo preteso dall'odierna opposta. 2.
Condannare parte opposta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa con attribuzione ai procuratori costituititi antistatari”.
La sig.ra si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'opposizione Controparte_1 con vittoria delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale fissava per la discussione della causa l'udienza del 3 giugno 2025.
Merita accoglimento l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata nell'interesse dell'opponente.
La clausola n. 20 del contratto di locazione stipulato fra le parti testualmente recita: “Per ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli”.
Come a tutti noto la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa e nel caso in esame le parti hanno chiaramente voluto attribuire al foro di Napoli la competenza esclusiva, con una espressione inequivoca, che consente di escludere la concorrenza dei foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa ( cfr. Cass. civ. n. 21362/2020
e Cass. civ. n. 21010/2020).
Non vi era, dunque, alcuna necessità della contestazione dei fori alternativi, che parte opposta rilevava assente.
La forma del provvedimento, secondo quanto statuito con argomentazioni pienamente condivisibili dalla sentenza di legittimità n. 15579/2019, è la sentenza, perché in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l.
n. 69 del 2009.
3 L'accoglimento delle conclusioni formulate in via pregiudiziale esclude che il Tribunale debba pronunciarsi sulle ulteriori domande formulate nel presente giudizio.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratasi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dalla
[...]
nei confronti di , ogni avversa istanza, Parte_1 Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione dichiara la propria incompetenza per territorio e la nullità del decreto ingiuntivo 193/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, del quale dispone la revoca;
2) condanna la sig.ra alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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