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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Bruno Caruso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la Regione Siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pistone Nascone, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-Resistente- il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore;
-Resistente contumace-
E NEI CONFRONTI dell' , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e
Lucio Cornelio Vigilanti giusta procura generale alle liti;
-Terzo chiamato in causa-
*******
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio, esponendo: di essere stati assunti con contratto a tempo determinato alle dipendenze della Regione Sicilia a decorrere dal gennaio 2000, in attuazione di un protocollo
CP_ d'intesa tra la Regione Siciliana e il civile Presidenza CP_1 Controparte_3
del Consiglio dei Ministri che prevedeva l'assunzione di coloro che avevano partecipato a due progetti in tema di vulnerabilità degli edifici a rischio sismico e di prevenzione antisismica;
che il contratto individuale di lavoro prevedeva l'attribuzione del trattamento economico iniziale tabellare dell'ex ottava qualifica funzionale previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana di cui al D.P.Reg. n. 11/1995, oltre a gli assegni familiari e gli eventuali compensi per lavoro straordinario e per le missioni autorizzate;
che, con legge regionale n. 10/2000, è stata istituita la terza fascia del personale dirigenziale regionale nella quale è confluito il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;
che, con nota prot. 14234 del 23.05.2002, è stato disposto l'adeguamento dei loro stipendi allo stipendio tabellare previsto per il personale dirigenziale di terza fascia ex art. 36, capo a) del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con D.P. Reg. 10/2001, ed è stata autorizzata anche la corresponsione degli arretrati a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale;
che, nel marzo del 2002, a seguito dell'intervenuta riorganizzazione dei dipartimenti regionali, è stato disposto il loro passaggio al Dipartimento Regionale di Protezione civile;
che il loro contratto di lavoro a termine è stato successivamente più volte prorogato, da ultimo sino al
31.03.2010, proroghe che, sia pure a seguito di contenzioso e di conclusione di apposito accordo transattivo sul punto, sono state disposte alle medesime condizioni dell'originario contratto di lavoro e, dunque, prevedendo il trattamento retributivo tabellare della terza fascia dirigenziale;
che, in attuazione dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 (c.d. legge Madia), la
Regione Sicilia ha avviato la procedura di stabilizzazione per il cd. precariato storico regionale tramite la pubblicazione del bando di concorso approvato con D.D.G. 7850 del
21.11.2019; di essere risultati vincitori del suddetto concorso e di essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.01.2021 e con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1.
2 Gli attori lamentano proprio quest'ultimo inquadramento che, a loro dire, si porrebbe in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, del principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., con il principio di parità di trattamento e con il divieto di discriminazione, tale inquadramento avendo comportato, a parità di mansioni svolte e di incarichi ricoperti prima e dopo la stabilizzazione, con mantenimento delle ferie pregresse e senza corresponsione del T.F.R., da un lato, il disconoscimento della professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro precario protrattosi per “ben 21 anni” senza soluzione di continuità e della relativa anzianità di servizio accumulata e, dall'altro lato, un peggioramento del loro trattamento economico, con “decurtazione drastica della retribuzione” di cui avevano goduto sino a quel momento.
Tanto premesso, gli attori hanno domandato al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento della retribuzione goduta sino al 31.12.2020, in ossequio al principio di irriducibilità della retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 c.c. e art. 52
D.Lgs. 165/2001, e, conseguentemente, condannare la Regione Siciliana ad erogare la retribuzione tabellare dei dirigenti tecnici di terza fascia, goduta sino al 31.12.2020, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.01.2021 sino all'esito del giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) accertare e dichiarare il loro diritto alla ricostruzione della carriera lavorativa e al riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa
(21 anni di servizio), sia ai fini giuridici sia economici, e conseguentemente, condannare la
Regione Siciliana alla ricostruzione della carriera lavorativa, tramite il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata, dal momento della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato sino al momento della proposizione del ricorso, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.01.2021 sino all'esito del giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
c) disapplicare le norme di diritto interno qualora interpretate in senso contrario all'accertamento dei diritti dei ricorrenti di cui ai punti a e b, posto che i rivendicati diritti scaturiscono dall'applicazione di norme dell'ordinamento euro-unitario e dalle pronunce della Corte di giustizia europea;
d) condannare la resistente ad effettuare su tutti gli importi loro spettanti gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e a regolarizzare la posizione contributiva, previdenziale e assistenziale, così come prevista per legge.
Instauratosi il contraddittorio, la Regione Sicilia, in persona del presidente pro-tempore e per il tramite di un avvocato interno in servizio presso l' , Controparte_4
3 si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, la violazione del principio del ne bis in idem e la maturazione della prescrizione quinquennale e spiegando sintetiche difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito.
CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, dichiararsi “la consequenziale debenza” in suo favore “della contribuzione obbligatoria non prescritta”.
Autorizzata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
, che era stata sollecitata dalla difesa dei ricorrenti, ritenuta la Controparte_1
causa matura per la decisione su base documentale e assegnato termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del (che seppur autonomamente Controparte_6
e regolarmente citato, non si è costituito in giudizio) e vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente.
2.1. Il primo profilo attiene al difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia come tale e, in particolare, della Presidenza della Regione Sicilia, dovendosi osservare al riguardo che: a) l'ente territoriale Regione Siciliana non possiede, per quanto concerne l'attività amministrativa, soggettività unitaria e dunque legittimazione processuale autonoma, essendo le sue competenze istituzionali ripartite per materia e funzioni omogenee tra gli assessorati, organi dotati ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto, di autonomia e rilevanza esterna,
e la Presidenza;
b) quest'ultima è legittimata processualmente a stare in giudizio unicamente con riferimento alle controversie che afferiscano alla Regione nella sua interezza ovvero attengano alle incombenze istituzionali proprie della Presidenza stessa;
c) legittimati passivi per le controversie relative ai rapporti di lavoro del restante personale regionale sono i singoli
Assessorati presso i quali i dipendenti sono incardinati.
Ciò posto, tuttavia, l'eccezione risulta infondata, non solo e non tanto perché è stata autorizzata ed eseguita in corso di causa la citazione anche del Controparte_6
, ma anche e soprattutto perché tale , alle cui
[...] Controparte_6
dipendenze pacificamente prestano servizio i ricorrenti, è una struttura direttamente ed
4 autonomamente afferente alla Presidenza della Regione Siciliana e non già una struttura incardinata presso una specifica burocrazia assessoriale.
2.2. Anche l'eccezione di giudicato è priva di fondamento, sia perché la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1069/2019 non risulta ancora passata in giudicato, sia perché, come si desume dalla lettura della medesima pronuncia, quel giudizio aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti (tra i quali le odierne parti attrici) al godimento della indennità di posizione per il periodo di lavoro prestato con contratti a tempo determinato, e ciò sulla base di una loro asserita integrale equiparazione (esclusa dal giudice di appello, così come dal giudice di primo grado) ai dirigenti regionali di ruolo, mentre l'odierno giudizio concerne il riconoscimento del diritto, per il periodo successivo alla loro stabilizzazione, al mantenimento della retribuzione di cui i ricorrenti hanno goduto negli anni di precariato alla ricostruzione della carriera per effetto del riconoscimento dei servizi preruolo.
2.3. Analizziamo adesso l'eccezione di prescrizione, che, con riferimento alla domanda tesa al mantenimento della retribuzione previamente in godimento, risulta infondata, atteso che la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato (con conseguente cambiamento in peius del trattamento economico e giuridico oggetto di doglianza) è avvenuta in data 01.01.2021 e che l'odierno ricorso è stato notificato a controparte nell'aprile del 2022, ampiamente prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale applicabile alle pretese di carattere retributivo.
Il diverso diritto alla ricostruzione della carriera, in virtù del dedotto riconoscimento dell'anzianità di servizio accumulata nel corso del ventennio di precariato, invece, deve considerarsi imprescrittibile.
Invero, come oramai costantemente affermato dalla Suprema Corte, “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” (cfr. Cass., Sez. Un., 28.07.1986,
n. 4812 e, in terminis, tra le altre, Cass. Sez. lav. 01.09.2003, n. 12756; Cass. Sez. lav.
27.02.2004, n. 4076; Cass. Sez. lav. 12.05.2004, n. 9060; Cass. Sez. lav. 17.07.2007, n.
15893; Cass. Sez. lav. 21.07.2009, n. 16958; Cass. Sez. Lav. 17.07.2007, n. 15893; Cass.
5 Sez. lav. 30.01.2020, n. 2232; Cass. Sez. lav. 16.07.2021, n. 20394/ord.; Cass. Sez. lav.,
06.06.2024, n. 15840); essa, pertanto, “è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” (cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica e alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”
(cfr. Cass. Sez. lav. 22.08.1991, n. 9022; Cass. Sez. lav. 05.01.1993, n. 36; Cass. Sez. lav.
24.09.1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n.
16958/2009 cit.).
In altri termini, l'anzianità di servizio “può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma
e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei
6 crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass. Sez. lav. n. 2232/2020 cit.).
Pertanto, ferma la imprescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera, la pretesa di natura retributiva a conseguire i connessi incrementi stipendiali è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, per cui, in assenza di documentati atti interruttivi, considerato che l'odierno ricorso introduttivo è stato notificato in data 04.04.2022, devono considerarsi prescritti i crediti retributivi anteriori al 04.04.2017.
3. È quindi necessario passare ad esaminare il merito della controversia.
Come detto, i ricorrenti lamentano sostanzialmente che, a seguito della loro stabilizzazione, la loro retribuzione è cambiata in peius e non sono stati loro riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i periodi di attività lavorativa svolta in virtù dei contratti a termine.
3.1. A sostegno delle loro pretese, i ricorrenti invocano innanzitutto il principio della irriducibilità della retribuzione che sarebbe desumibile dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Si deve rammentare in proposito che tra la successione dei contratti a termine e il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato non vi è stata una continuità giuridica, se non sotto il profilo meramente temporale, anche considerato che l'immissione in ruolo dei lavoratori
è avvenuta a seguito dell'espletamento e della vincita di una apposita procedura concorsuale di reclutamento.
Del resto, il fatto che le mansioni svolte siano rimaste sostanzialmente invariate prima e dopo la stabilizzazione riveste carattere neutro ai fini del richiesto mantenimento della medesima retribuzione già goduta in costanza di rapporto precario, apparendo piuttosto come un elemento teso a valorizzare e preservare la professionalità previamente acquisita dai lavoratori, piuttosto che a deprimerla, fermo restando quanto si dirà a proposito del connesso tema della ricostruzione della carriera.
Erroneo, poi, è il richiamo attoreo all'art. 2103 c.c., atteso che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la
7 natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav., 10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella fattispecie in esame, in realtà, per stessa deduzione attorea, non vi è stato alcun esercizio dello ius variandi, ma, al contrario, una invarianza delle mansioni svolte.
Inoltre, appare alquanto generica la doglianza avente ad oggetto l'asserita violazione del principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., i ricorrenti non avente precisato le specifiche ragioni per le quali il trattamento retributivo da loro percepito dovrebbe reputarsi non adeguato e non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, in relazione alle peculiari funzioni e mansioni da loro espletate.
Al riguardo, si deve rammentare che, “in base al principio generale (desumibile dall'art.
2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, […] nell'ipotesi in cui chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito, …” (Cass. Sez. lav.
29.03.2018, n. 7842/ord.).
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi qualora si facesse riferimento al principio che vieta la reformatio in peius dello stipendio dei pubblici impiegati sancito dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, atteso che, come univocamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, tale principio non ha carattere generale, riferendosi “esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non è applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la “privatizzazione” del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l'unificazione della disciplina”
(così, tra le altre, Cass. Sez. lav. 20.07.2018, n. 19437/ord.).
3.2. Fondate, invece, sono le domande aventi ad oggetto la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento dei periodi di servizio espletato a tempo determinato.
I ricorrenti lamentano la loro omessa ricostruzione della carriera a causa del mancato riconoscimento dei servizi dagli stessi prestati, prima dell'assunzione di ruolo, alle dipendenze dell'amministrazione regionale mediante contratti a tempo determinato e, a tale
8 scopo, invocano il principio, avente fonte comunitaria, di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
Vanno richiamati sul tema i principi già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nelle numerose decisioni pronunciate, oltre che in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, anche nel settore dei contratti a tempo determinato stipulati con gli enti pubblici di ricerca (Cass. Sez. lav. 23.11.2017, n. 27950; Cass. Sez. lav. 22.03.2018, n.
7112/ord.; Cass. Sez. lav. 06.02.2019, n. 3473; Cass. Sez. lav. 01.03.2019, n. 6146; Cass.
Sez. lav. 19.02.2020, n. 4195; Cass. Sez. lav. 22.05.2020, n. 9491/ord.; Cass. Sez. lav.
10.11.2022, n. 33226), principi aventi sicuramente valore generale e, quindi, applicabili anche alla presente fattispecie.
I giudici di legittimità hanno affermato in proposito che, in caso di sopravvenuta stabilizzazione, “al lavoratore deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori
a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019)” (Cass. Sez. lav. n. 4195/2020 cit. e n. 33226/2022 cit.).
Nella stessa direzione si è sostenuto che “il riconoscimento dell'anzianità, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav.
05.01.2024, n. 336/ord.).
I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “il riconoscimento dell'anzianità preruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro
9 menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav. 18.08.2022, n. 24896/ord. che richiama sul punto la citata Cass., Sez. lav. n. 4195/2020).
Con le indicate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive”, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
10 d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola
4 “osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 Per_1
in causa C 152/14 . Pt_5
I richiamati principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella recente sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con la quale si è osservato che, al fine di
“raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” e di evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato;
in tale pronuncia, peraltro, il ricorso al principio del pro rata temporis trova giustificazione nella ritenuta necessità di “rispecchiare
11 le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti” (così, Corte di Giustizia, 20/09/2018, causa C-
466/17, Motter).
Facendo applicazione delle citate coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie, se ne deduce la fondatezza del ricorso sul punto: i ricorrenti, invero, hanno dedotto e la controparte non ha specificamente (ma neppure genericamente) contestato che, nel passaggio dal precariato alla stabilizzazione mediante stipulazione di contratti a tempo indeterminato, essi hanno continuato a svolgere le medesime mansioni tecniche nell'identico settore della prevenzione antisismica, sicchè l'unico elemento di differenziazione era costituito dalla natura, a termine e non a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, pertanto, in virtù del principio di mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., deve ritenersi che la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato abbia di fatto realizzato un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
4. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati, con conseguente riconoscimento dei periodi di lavoro prestato in virtù dei contratti a tempo determinato e con il riconoscimento della connessa ricostruzione della carriera e, nei limiti della prescrizione quinquennale, come sopra individuata, al pagamento delle differenze retributive che siano maturate in collegamento alla operanda ricostruzione della carriera;
nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese processuali, considerata la complessità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca, si ritiene di doverle interamente compensare tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2339/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il diritto di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla ricostruzione della loro carriera lavorativa e, ai fini giuridici, al Parte_4 riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, sin dal momento della instaurazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, e, conseguentemente, condanna la Regione
Siciliana ad effettuare la ricostruzione della carriera lavorativa dei ricorrenti, tramite il
12 riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata dal momento della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato sino al momento della proposizione del ricorso;
condanna la Regione Siciliana, nei limiti della prescrizione quinquennale, al pagamento delle connesse differenze retributive maturate sino alla data di proposizione del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la Regione Siciliana, nei limiti della prescrizione quinquennale, ad effettuare su tutti gli importi loro spettanti gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e a versare al competente Istituto previdenziale i contributi maturati sulle differenze retributive che saranno corrisposte;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 4 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Bruno Caruso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la Regione Siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pistone Nascone, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-Resistente- il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore;
-Resistente contumace-
E NEI CONFRONTI dell' , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e
Lucio Cornelio Vigilanti giusta procura generale alle liti;
-Terzo chiamato in causa-
*******
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio, esponendo: di essere stati assunti con contratto a tempo determinato alle dipendenze della Regione Sicilia a decorrere dal gennaio 2000, in attuazione di un protocollo
CP_ d'intesa tra la Regione Siciliana e il civile Presidenza CP_1 Controparte_3
del Consiglio dei Ministri che prevedeva l'assunzione di coloro che avevano partecipato a due progetti in tema di vulnerabilità degli edifici a rischio sismico e di prevenzione antisismica;
che il contratto individuale di lavoro prevedeva l'attribuzione del trattamento economico iniziale tabellare dell'ex ottava qualifica funzionale previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana di cui al D.P.Reg. n. 11/1995, oltre a gli assegni familiari e gli eventuali compensi per lavoro straordinario e per le missioni autorizzate;
che, con legge regionale n. 10/2000, è stata istituita la terza fascia del personale dirigenziale regionale nella quale è confluito il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;
che, con nota prot. 14234 del 23.05.2002, è stato disposto l'adeguamento dei loro stipendi allo stipendio tabellare previsto per il personale dirigenziale di terza fascia ex art. 36, capo a) del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con D.P. Reg. 10/2001, ed è stata autorizzata anche la corresponsione degli arretrati a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale;
che, nel marzo del 2002, a seguito dell'intervenuta riorganizzazione dei dipartimenti regionali, è stato disposto il loro passaggio al Dipartimento Regionale di Protezione civile;
che il loro contratto di lavoro a termine è stato successivamente più volte prorogato, da ultimo sino al
31.03.2010, proroghe che, sia pure a seguito di contenzioso e di conclusione di apposito accordo transattivo sul punto, sono state disposte alle medesime condizioni dell'originario contratto di lavoro e, dunque, prevedendo il trattamento retributivo tabellare della terza fascia dirigenziale;
che, in attuazione dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 (c.d. legge Madia), la
Regione Sicilia ha avviato la procedura di stabilizzazione per il cd. precariato storico regionale tramite la pubblicazione del bando di concorso approvato con D.D.G. 7850 del
21.11.2019; di essere risultati vincitori del suddetto concorso e di essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.01.2021 e con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1.
2 Gli attori lamentano proprio quest'ultimo inquadramento che, a loro dire, si porrebbe in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, del principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., con il principio di parità di trattamento e con il divieto di discriminazione, tale inquadramento avendo comportato, a parità di mansioni svolte e di incarichi ricoperti prima e dopo la stabilizzazione, con mantenimento delle ferie pregresse e senza corresponsione del T.F.R., da un lato, il disconoscimento della professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro precario protrattosi per “ben 21 anni” senza soluzione di continuità e della relativa anzianità di servizio accumulata e, dall'altro lato, un peggioramento del loro trattamento economico, con “decurtazione drastica della retribuzione” di cui avevano goduto sino a quel momento.
Tanto premesso, gli attori hanno domandato al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento della retribuzione goduta sino al 31.12.2020, in ossequio al principio di irriducibilità della retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost., 2103 c.c. e art. 52
D.Lgs. 165/2001, e, conseguentemente, condannare la Regione Siciliana ad erogare la retribuzione tabellare dei dirigenti tecnici di terza fascia, goduta sino al 31.12.2020, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.01.2021 sino all'esito del giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) accertare e dichiarare il loro diritto alla ricostruzione della carriera lavorativa e al riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa
(21 anni di servizio), sia ai fini giuridici sia economici, e conseguentemente, condannare la
Regione Siciliana alla ricostruzione della carriera lavorativa, tramite il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata, dal momento della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato sino al momento della proposizione del ricorso, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.01.2021 sino all'esito del giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
c) disapplicare le norme di diritto interno qualora interpretate in senso contrario all'accertamento dei diritti dei ricorrenti di cui ai punti a e b, posto che i rivendicati diritti scaturiscono dall'applicazione di norme dell'ordinamento euro-unitario e dalle pronunce della Corte di giustizia europea;
d) condannare la resistente ad effettuare su tutti gli importi loro spettanti gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e a regolarizzare la posizione contributiva, previdenziale e assistenziale, così come prevista per legge.
Instauratosi il contraddittorio, la Regione Sicilia, in persona del presidente pro-tempore e per il tramite di un avvocato interno in servizio presso l' , Controparte_4
3 si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, la violazione del principio del ne bis in idem e la maturazione della prescrizione quinquennale e spiegando sintetiche difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito.
CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, dichiararsi “la consequenziale debenza” in suo favore “della contribuzione obbligatoria non prescritta”.
Autorizzata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
, che era stata sollecitata dalla difesa dei ricorrenti, ritenuta la Controparte_1
causa matura per la decisione su base documentale e assegnato termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del (che seppur autonomamente Controparte_6
e regolarmente citato, non si è costituito in giudizio) e vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente.
2.1. Il primo profilo attiene al difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia come tale e, in particolare, della Presidenza della Regione Sicilia, dovendosi osservare al riguardo che: a) l'ente territoriale Regione Siciliana non possiede, per quanto concerne l'attività amministrativa, soggettività unitaria e dunque legittimazione processuale autonoma, essendo le sue competenze istituzionali ripartite per materia e funzioni omogenee tra gli assessorati, organi dotati ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto, di autonomia e rilevanza esterna,
e la Presidenza;
b) quest'ultima è legittimata processualmente a stare in giudizio unicamente con riferimento alle controversie che afferiscano alla Regione nella sua interezza ovvero attengano alle incombenze istituzionali proprie della Presidenza stessa;
c) legittimati passivi per le controversie relative ai rapporti di lavoro del restante personale regionale sono i singoli
Assessorati presso i quali i dipendenti sono incardinati.
Ciò posto, tuttavia, l'eccezione risulta infondata, non solo e non tanto perché è stata autorizzata ed eseguita in corso di causa la citazione anche del Controparte_6
, ma anche e soprattutto perché tale , alle cui
[...] Controparte_6
dipendenze pacificamente prestano servizio i ricorrenti, è una struttura direttamente ed
4 autonomamente afferente alla Presidenza della Regione Siciliana e non già una struttura incardinata presso una specifica burocrazia assessoriale.
2.2. Anche l'eccezione di giudicato è priva di fondamento, sia perché la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1069/2019 non risulta ancora passata in giudicato, sia perché, come si desume dalla lettura della medesima pronuncia, quel giudizio aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti (tra i quali le odierne parti attrici) al godimento della indennità di posizione per il periodo di lavoro prestato con contratti a tempo determinato, e ciò sulla base di una loro asserita integrale equiparazione (esclusa dal giudice di appello, così come dal giudice di primo grado) ai dirigenti regionali di ruolo, mentre l'odierno giudizio concerne il riconoscimento del diritto, per il periodo successivo alla loro stabilizzazione, al mantenimento della retribuzione di cui i ricorrenti hanno goduto negli anni di precariato alla ricostruzione della carriera per effetto del riconoscimento dei servizi preruolo.
2.3. Analizziamo adesso l'eccezione di prescrizione, che, con riferimento alla domanda tesa al mantenimento della retribuzione previamente in godimento, risulta infondata, atteso che la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato (con conseguente cambiamento in peius del trattamento economico e giuridico oggetto di doglianza) è avvenuta in data 01.01.2021 e che l'odierno ricorso è stato notificato a controparte nell'aprile del 2022, ampiamente prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale applicabile alle pretese di carattere retributivo.
Il diverso diritto alla ricostruzione della carriera, in virtù del dedotto riconoscimento dell'anzianità di servizio accumulata nel corso del ventennio di precariato, invece, deve considerarsi imprescrittibile.
Invero, come oramai costantemente affermato dalla Suprema Corte, “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” (cfr. Cass., Sez. Un., 28.07.1986,
n. 4812 e, in terminis, tra le altre, Cass. Sez. lav. 01.09.2003, n. 12756; Cass. Sez. lav.
27.02.2004, n. 4076; Cass. Sez. lav. 12.05.2004, n. 9060; Cass. Sez. lav. 17.07.2007, n.
15893; Cass. Sez. lav. 21.07.2009, n. 16958; Cass. Sez. Lav. 17.07.2007, n. 15893; Cass.
5 Sez. lav. 30.01.2020, n. 2232; Cass. Sez. lav. 16.07.2021, n. 20394/ord.; Cass. Sez. lav.,
06.06.2024, n. 15840); essa, pertanto, “è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” (cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica e alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”
(cfr. Cass. Sez. lav. 22.08.1991, n. 9022; Cass. Sez. lav. 05.01.1993, n. 36; Cass. Sez. lav.
24.09.1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n.
16958/2009 cit.).
In altri termini, l'anzianità di servizio “può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma
e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei
6 crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass. Sez. lav. n. 2232/2020 cit.).
Pertanto, ferma la imprescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera, la pretesa di natura retributiva a conseguire i connessi incrementi stipendiali è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, per cui, in assenza di documentati atti interruttivi, considerato che l'odierno ricorso introduttivo è stato notificato in data 04.04.2022, devono considerarsi prescritti i crediti retributivi anteriori al 04.04.2017.
3. È quindi necessario passare ad esaminare il merito della controversia.
Come detto, i ricorrenti lamentano sostanzialmente che, a seguito della loro stabilizzazione, la loro retribuzione è cambiata in peius e non sono stati loro riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i periodi di attività lavorativa svolta in virtù dei contratti a termine.
3.1. A sostegno delle loro pretese, i ricorrenti invocano innanzitutto il principio della irriducibilità della retribuzione che sarebbe desumibile dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Si deve rammentare in proposito che tra la successione dei contratti a termine e il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato non vi è stata una continuità giuridica, se non sotto il profilo meramente temporale, anche considerato che l'immissione in ruolo dei lavoratori
è avvenuta a seguito dell'espletamento e della vincita di una apposita procedura concorsuale di reclutamento.
Del resto, il fatto che le mansioni svolte siano rimaste sostanzialmente invariate prima e dopo la stabilizzazione riveste carattere neutro ai fini del richiesto mantenimento della medesima retribuzione già goduta in costanza di rapporto precario, apparendo piuttosto come un elemento teso a valorizzare e preservare la professionalità previamente acquisita dai lavoratori, piuttosto che a deprimerla, fermo restando quanto si dirà a proposito del connesso tema della ricostruzione della carriera.
Erroneo, poi, è il richiamo attoreo all'art. 2103 c.c., atteso che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la
7 natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav., 10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella fattispecie in esame, in realtà, per stessa deduzione attorea, non vi è stato alcun esercizio dello ius variandi, ma, al contrario, una invarianza delle mansioni svolte.
Inoltre, appare alquanto generica la doglianza avente ad oggetto l'asserita violazione del principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., i ricorrenti non avente precisato le specifiche ragioni per le quali il trattamento retributivo da loro percepito dovrebbe reputarsi non adeguato e non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, in relazione alle peculiari funzioni e mansioni da loro espletate.
Al riguardo, si deve rammentare che, “in base al principio generale (desumibile dall'art.
2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, […] nell'ipotesi in cui chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito, …” (Cass. Sez. lav.
29.03.2018, n. 7842/ord.).
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi qualora si facesse riferimento al principio che vieta la reformatio in peius dello stipendio dei pubblici impiegati sancito dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, atteso che, come univocamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, tale principio non ha carattere generale, riferendosi “esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non è applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la “privatizzazione” del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l'unificazione della disciplina”
(così, tra le altre, Cass. Sez. lav. 20.07.2018, n. 19437/ord.).
3.2. Fondate, invece, sono le domande aventi ad oggetto la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento dei periodi di servizio espletato a tempo determinato.
I ricorrenti lamentano la loro omessa ricostruzione della carriera a causa del mancato riconoscimento dei servizi dagli stessi prestati, prima dell'assunzione di ruolo, alle dipendenze dell'amministrazione regionale mediante contratti a tempo determinato e, a tale
8 scopo, invocano il principio, avente fonte comunitaria, di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
Vanno richiamati sul tema i principi già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nelle numerose decisioni pronunciate, oltre che in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, anche nel settore dei contratti a tempo determinato stipulati con gli enti pubblici di ricerca (Cass. Sez. lav. 23.11.2017, n. 27950; Cass. Sez. lav. 22.03.2018, n.
7112/ord.; Cass. Sez. lav. 06.02.2019, n. 3473; Cass. Sez. lav. 01.03.2019, n. 6146; Cass.
Sez. lav. 19.02.2020, n. 4195; Cass. Sez. lav. 22.05.2020, n. 9491/ord.; Cass. Sez. lav.
10.11.2022, n. 33226), principi aventi sicuramente valore generale e, quindi, applicabili anche alla presente fattispecie.
I giudici di legittimità hanno affermato in proposito che, in caso di sopravvenuta stabilizzazione, “al lavoratore deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori
a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019)” (Cass. Sez. lav. n. 4195/2020 cit. e n. 33226/2022 cit.).
Nella stessa direzione si è sostenuto che “il riconoscimento dell'anzianità, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav.
05.01.2024, n. 336/ord.).
I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “il riconoscimento dell'anzianità preruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro
9 menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav. 18.08.2022, n. 24896/ord. che richiama sul punto la citata Cass., Sez. lav. n. 4195/2020).
Con le indicate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive”, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
10 d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola
4 “osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 Per_1
in causa C 152/14 . Pt_5
I richiamati principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella recente sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con la quale si è osservato che, al fine di
“raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” e di evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato;
in tale pronuncia, peraltro, il ricorso al principio del pro rata temporis trova giustificazione nella ritenuta necessità di “rispecchiare
11 le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti” (così, Corte di Giustizia, 20/09/2018, causa C-
466/17, Motter).
Facendo applicazione delle citate coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie, se ne deduce la fondatezza del ricorso sul punto: i ricorrenti, invero, hanno dedotto e la controparte non ha specificamente (ma neppure genericamente) contestato che, nel passaggio dal precariato alla stabilizzazione mediante stipulazione di contratti a tempo indeterminato, essi hanno continuato a svolgere le medesime mansioni tecniche nell'identico settore della prevenzione antisismica, sicchè l'unico elemento di differenziazione era costituito dalla natura, a termine e non a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, pertanto, in virtù del principio di mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., deve ritenersi che la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato abbia di fatto realizzato un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
4. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati, con conseguente riconoscimento dei periodi di lavoro prestato in virtù dei contratti a tempo determinato e con il riconoscimento della connessa ricostruzione della carriera e, nei limiti della prescrizione quinquennale, come sopra individuata, al pagamento delle differenze retributive che siano maturate in collegamento alla operanda ricostruzione della carriera;
nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese processuali, considerata la complessità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca, si ritiene di doverle interamente compensare tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2339/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il diritto di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla ricostruzione della loro carriera lavorativa e, ai fini giuridici, al Parte_4 riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, sin dal momento della instaurazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, e, conseguentemente, condanna la Regione
Siciliana ad effettuare la ricostruzione della carriera lavorativa dei ricorrenti, tramite il
12 riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata dal momento della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato sino al momento della proposizione del ricorso;
condanna la Regione Siciliana, nei limiti della prescrizione quinquennale, al pagamento delle connesse differenze retributive maturate sino alla data di proposizione del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la Regione Siciliana, nei limiti della prescrizione quinquennale, ad effettuare su tutti gli importi loro spettanti gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e a versare al competente Istituto previdenziale i contributi maturati sulle differenze retributive che saranno corrisposte;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 4 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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