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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa Rg 2680/2022
tra e rappresentate e difese dall'Avv.Valerio Ferraiolo Parte_1 Controparte_1
[...
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
Conclusioni come in atti
FATTO
Con rituale atto di citazione le attrici allegavano:
“Con ordinanza del 01.02.2016 resa a definizione del ricorso ex art. 702bis cpc NRG 19459/2015 presentato dalla il Tri-bunale di tra le altre disposizioni, Controparte_2 Pt_2 condannava la debitrice esecutata alla riconsegna dell'immobile oggetto del contratto CP_5 di leasing azionato in giudizio, identificato nel fabbricato da cielo a terra, adibito ad albergo, disposto sui piani di seminterrato, terra, primo e secondo oltre il sottotetto, con annessa area di corte, di pertinenza esclusi-va, della superficie catastale complessiva di mq 590, confinante con detta
Via, via Giudecca, Via della Repubblica e scalinata di proprietà comunale, il tutto identificato in catasto al Foglio 52, Particella 263, sub 9.
La predetta ordinanza, provvisoriamente esecutiva, benché titolo idoneo a fondare l'intrapresa azione di rilascio, veniva tempestivamente impugnata dalla ex art. 702 quater c.p.c., con il CP_4 giudizio n. 1118/2016 RGAC Corte d'appello di Napoli – Sez. VII civile, tuttora pendente, la cui prossima udienza per la precisione delle conclusioni è chiamata al 22 novembre 2022.
Ebbene con atto di precetto del 27.12.2021 la procedente intimava alla Controparte_2 [...] il rilascio dell'immobile libero da cose e persone nel termine di 10 giorni. CP_4
Successivamente, in data 15.02.2022, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Cosenza, dr.ssa
Adriana Meringolo, notificava atto di avviso al debitore della immissione del creditore procedente nel possesso dell'immobile come da ordinanza, per il giorno 15.04.2022.
Avverso la predetta procedura esecutiva con due diversi ricorsi ritualmente depositati, la
[...]
(P.IVA: ) e la in qualità di terzi, proponevano Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 opposizione ex art. 619 cpc nella procedura esecutiva fondata sull'atto di precetto per rilascio immobile notificato alla debitrice esecutata il 14 gennaio 2022 e successivo avviso CP_4 dell'Ufficiale Giudiziario del 15.02.2022.
I procedimenti presentati dalla e dalla venivano iscritti Parte_1 Controparte_1 rispettivamente al RG n. 1100/22 e al RG n. 1099/22 del Tribunale di Cosenza - Giudice delle
Esecuzione designato per entrambi i procedimenti Dott. Pancaro e fissazione prima udienza per entrambi alla data del 25.05.22.
Nei giudizi così instaurati, si costituiva la , mediante deposito di memoria Controparte_2 di costituzione, insistendo per il rigetto tanto della istanza di sospensione avanzata da entrambi gli opponenti tanto nel rigetto delle opposizioni proposte.
Il G.E. designato Dott. Pancaro, con ordinanza del 06/06/2022, all'esito della fase sommaria, disponeva, preliminarmente, la riunione del pro-cedimento RGE n. 1100/22 al procedimento RGE n.
1099/22, stante la identità di tutte le parti citate e la similitudine del petitum;
dichiarava il non luogo a provvedere sulla sospensiva, compensando interamente le spese tra le parti e fissava il termine perentorio del 15.07.2022 per l'introduzione del giudizio di merito ( termini ridotti alla metà) avanti al giudice competente per materia e territorio. Orbene, con tale atto la e la come sopra rappresentati, difesi Parte_1 Controparte_1
e domiciliati, avendo interesse alla instaurazione del relativo giudizio di merito a seguito della conclusione della fase sommaria della procedura di opposizione alla esecuzione di terzo ex art. 619 così riunita, evidenziano e ripropongono quanto segue a sostegno della opposizione avanzata.
Circa il sequestro della società debitrice e della e CP_4 Controparte_1 Parte_1
A seguito di richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, con pro-cedimento RG Misure di
Prevenzione n°81/2021, il Tribunale Penale di Catanzaro – sez. II penale, Parte_3
- in da-ta 02.12.2021 emetteva la misura di prevenzione patrimoniale nei con-fronti del
[...] sig. nato a [...] il [...],– legale rappresentante p.t. della debitrice Controparte_6 esecutata - consistente nel sequestro finalizzato alla confisca dei beni e dei complessi aziendali puntualmente individuati nel provvedimento di sequestro (pagg. da 84 a 101), tra i quali l'intero compendio aziendale della società debitrice esercente attività di ricezione alberghiera, CP_4 nonché l'intero compendio aziendale – tra le altre - della e della Parte_1 CP_1
.
[...]
La esercente l'attività di compravendita di beni immobili effettuati su beni Parte_1 propri – è titolare del diritto di superficie dell “immobile ubicato nel Comune di San Marco Argentano in via XX Setembre snc, piano S2-S1-T, identificato al Foglio 52, particella 263 sub 15, categoria
C/2, consistenza 92 mq", immobile formalmente inte-stato alla Controparte_7
[...]
La - anche essa esercente l'attività di compravendi-ta di beni immobili effettuati Controparte_1 su beni propri – è titolare della piena proprietà dell'“immobile ubicato nel Comune di San Marco
Argentano in via XX Settembre snc, piano S2-S1-T, identificato al Foglio 52, parti-cella 263 sub 16, categoria C/2, consistenza 262 mq".
Entrambi gli immobili sono materialmente e fisicamente inglobati nella struttura funzionale dell'Hotel
Don Carlo, sottoposta ad esecuzione per rilascio - tuttavia conservando la propria autonoma identificazione giuridica e catastale.
E' evidente che l'immobile per la predetta connessione fisica con la struttura alberghiera (come evidenziato nella allegata planimetria annotata) non potrà che essere considerato compreso nell'immobile oggetto di rilascio godendo del diritto di superfice sull'area corrispondente alla corte esclusiva la e costituendone al momento la sala ricevimento, unitamente ad Parte_1 ulteriori spazi non definibili precisamente, per la con l'evidente grave lesione Controparte_1 del diritto di vedere il proprio immobile non preservato dalla immissione nel possesso della
[...]
, che imporrebbe alla Amministrazione Giudiziaria di intraprendere ulteriori Controparte_2 azioni per reintegrare il patrimonio degli attori, con evidenti aggravi di costi e tempi.
Anche senza considerare la peculiare situazione di fatto e di diritto in cui si trovano sia l'azienda debitrice esecutata che le odierni attrici, ovvero in amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro preordinato alla confisca in procedimento ai sensi del codice Antimafia, è evidente che già solo la confusione o comunque la non immediata e materialmente possibile identificazione e distinzione tra gli immobili oggetto di esecuzione e quelli su cui vantano diritti gli odierni attori, impongono l'intervento del Giudice.
Gli immobili di proprietà degli attori, catastalmente individuati, sono inglobati nella struttura sottoposta a rilascio: circostanza che rende di fatto impossibile la corretta esecuzione del provvedimento e la esatta immissione nel possesso del creditore procedente, senza lesione per i diritti degli attori.
Laddove l'esecuzione venisse intrapresa, gli attori conseguirebbero un'immediata lesione patrimoniale con la perdita di disponibilità e godimento di un bene, peraltro a sua volta sottoposto a sequestro preventivo, con ulteriore aggravio della procedura di prevenzione in essere.
Proprio a tal proposito, ad abundantiam, si evidenzia che per lasciare liberi i locali, tutto il mobilio e gli accessori – si ricorda che gli immobili sono adibiti ad esercizio di attività alberghiera e di ristorazione – ricadrebbero comunque nella custodia della Amministrazione Giudiziaria che si ritroverebbe di fatto nell'impossibilità di venderli o custodirli altrove in tempo uti-le e con costi sostenibili.”
Concludevano, pertanto, gli attori: “ - accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, il diritto di superficie in capo alla dell “immobile ubicato nel Comune di San Marco Parte_1
Argentano in via XX Settembre snc, piano S2-S1-T, identificato al Foglio 52, particella 263 sub 15, categoria C/2, consistenza 92 mq" e la proprietà in capo all' dell' “immobile Controparte_1 ubicato nel Comune di San Marco Argentano in via XX Settembre snc, piano S2-S1-T, identificato al
Foglio 52, particella 263 sub 16, categoria C/2, consistenza 262 mq" , per l'effetto, Voglia – anche tramite apposita CTU – accertare e disporre la individuazione, delimitazione e/o separazione in concreto degli immobili della convenuta (CF e P.IVA: )- Controparte_2 P.IVA_2
in p.l.r.p.t. da quelli degli attori, al fine di disporre le corrette modalità di Controparte_8 riconsegna e conseguente immissione nel possesso dell'immobile oggetto del contratto di leasing azionato in giudizio, identificato nel fabbricato da cielo a terra, adibito ad albergo, disposto sui piani di seminterrato, terra, primo e secondo oltre il sottotetto, con annessa area di corte, di pertinenza esclusiva, della super-ficie catastale complessiva di mq 590, confinante con detta Via, via Giudecca,
Via della Repubblica e scalinata di proprietà comunale, il tutto identificato in catasto al Foglio 52,
Particella 263, sub 9. Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc.”
Si costituiva la Gestione con sede in Roma, Via Salaria n. 44, (cap. CP_2 Controparte_9 soc. €. 140.906.522,00 interamente versato, c.f. e p. Iva , iscritta al REA di Roma n° P.IVA_2
1463695) in persona del Direttore Generale dr. Nato a Roma il 30.6.1962 e per essa CP_10 la sua procuratrice generale speciale, a socio unico, con sede Controparte_11 legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva , giusta P.IVA_3 procura del 28.9.2022, in autentica Notaio di Roma Rep. n. 66626 - Racc. 34606, Persona_1 registrata a Roma il 3.10.2022 al n. 11540 serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore speciale nato a [...] il [...] (CF ) tale nominato CP_12 C.F._1 giusta atto di conferimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante nato a [...] il [...], autenticato nella firma dal Controparte_13
Notaio di Milano in data 21.10.2022 rep 5487 e Racc 4128 rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. , allegando: Controparte_4
“Come evidenziato sin dalla costituzione della fase cautelare dell'opposizione di terzo all'esecuzione, la pretesa delle odierne attrici di inibire la procedura di rilascio immobiliare intrapresa dalla CP_2
(Società Veicolo di Banca d'Italia, cessionaria dell'immobile e dei rapporti rinvenienti dal
[...] leasing sopra indicato) è infondata ad onor del vero, improponibile.
Le ragioni che hanno spinto le opponenti, a rinunciare alla domanda cautelare, l'avrebbero dovute indurre a non proporre la fase di merito essendo incontrovertibile
- la loro carenza d'interesse alla restituzione del compendio immobiliare da parte dell'utilizzatrice in leasing alla legittima proprietaria;
- l'erroneità, comunque, del mezzo impunitario ex art. 619 c.p.c. scelto, in luogo, a tutto voler concedere, di quello ex art. 404 c.p.c.
- la carenza di titolarità alla proposizione dell'azione, in ragione di quanto prospettato, atteso che queste lungi dal procedere in ragione di un rapporto di “fatto” (detenzione o possesso” con l'immobile, reclamano diritti reali su minori e ridotte porzioni dell'immobile, per le quali sono sprovviste di titolo. Tali considerazioni, dunque, sono di per se sufficienti a rappresentare le ragioni per le quali la tutela delle ragioni di cui le attrici si dichiarano portatrici, presuppone un giudizio ordinario teso ad accertare e “costituire” le presunte proprietà immobiliare e superficiaria, che, di certo non possono essere fatte oggetto di un opposizione, sia essa ex art. 619 c.p.c. sia essa ex art. 404 c.p.c.
Il giudizio di merito, come fase eventuale del procedimento bifasico dell'opposizione all'esecuzione,
è limitato all'accertamento delle ragioni che dovrebbero inibire l'esecuzione, non anche alle pronunce di rivendica immobiliare sulle quali, laddove già acquisite, l'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto poggiare.
Il Tribunale di Cosenza, dunque, dovrà immediatamente dichiarare l'inammissibilità, prima dell'infondatezza, dell'azione.
1.2 Esigente di chiarezza espositiva impongono, a questo punto, ricordare quanto osservato in sede cautelare e, cioè, che l'opposizione si innesta nel corso di una procedura di “liberazione” di un ampio complesso immobiliare (e non in una esecuzione di vendita coattiva) che è detenuto dall'utilizzatore in leasing, la , e non dalle opponenti. CP_4
Queste due affermano, in via apodittica ed in assenza di titoli che lo certifichino, di avere diritto a disporre di piccole porzioni di quel più ampio complesso immobiliare ragione per la quale, anche laddove esse avessero potuto esibire i titoli che quella qualifica dimostrasse, non avrebbero un titolo spendibile diritto a riceverne la consegna.
Sta di fatto però, che non solo esse non hanno quel titolo, che certamente la nega CP_2 fermamente affermandosi unica ed esclusiva proprietaria degli stessi (ovvero dell'intero compendio immobiliare presso il quale è esercitata l'attività di “albergo”), ma nemmeno hanno un provvedimento che li abilita ad ottenere dalla la restituzione. CP_4
Dunque, le attrici non sono proprietarie, non hanno un titolo che ne comprovi l'acquisto, non hanno nemmeno un provvedimento che obbliga alla di restituirglielo. CP_4
In pratica, non hanno titolo per opporsi a che la titolare di un ordine giudiziale di rilascio dell'intero immobile possa riottenerlo e nemmeno, tanto la quanto la Controparte_14
sono portatrici di alcun “interesse” giuridicamente tutelabile ed azionabile Controparte_15 in sede giudiziaria di rilascio a far sospendere l'esecuzione di rilascio. Del resto, la sospensione dell'esecuzione, o per meglio dire, dell'esecutorietà della sentenza, era stata chiesta nella corretta sede dalla e la Corte di Appello di Napoli, come da CP_4 ordinanza del 28.9.2016 che si allega, l'ha rigettata.
1.3 Per poter reclamare la disponibilità di porzioni di quell'albergo che il Tribunale di Napoli ha ordinato la restituzione alla legittima proprietaria, sarà necessario che le odierne attrici propongano un giudizio che ne dichiari la titolarità di quei diritti reali e che ordini a chi, proprietaria oggi risulta essere proprietaria del tutto, di riconsegnarli,
Quel giudizio non è certo, il merito all'opposizione all'esecuzione.
(2) INAMMISSIBILITA' E CARENZA D'INTERESSE
Dato per incontrovertibile che il presente giudizio non può che essere limitato alla disamina, nel merito, dell'opposizione all'esecuzione (e giammai essere la sede di un giudizio sulla proprietà immobiliare) in questa sede non possono che ribadirsi il motivo d'inammissibilità e d'infondatezza della domanda.
2.1 Come detto la SUD IMMOBILIARE e la 65 pretendono di far sospendere la Parte_1 procedura esecutiva promossa dalla REV in danno della volta al rilascio ed alla restituzione CP_4 di un bene di cui nemmeno deducono di averne il possesso.
Ciò nonostante, esse assumono, senza spiegarne le ragioni, che la prosecuzione dell'esecuzione le produrrebbe un danno consistente nella “immediata lesione patrimoniale con la perdita di disponibilità e godimento di un bene, peraltro a sua volta sottoposto a sequestro preventivo, con ulteriore aggravio della procedura di prevenzione in essere”.
Cont Ribadito che fosse anche vero (ma vero non lo è) il teorema di controparte non di meno ha comunque diritto a riottenere quanto le appartiene.
Laddove, poi, con gli adeguati strumenti processuali la e la Parte_1 Parte_1
65 e non la , risultassero proprietarie di quelle porzioni, a seguito di un giudizio che queste CP_2 proporranno, se lo ritengano opportuno e possibile, otterranno, altresì, un ordine di restituzione in danno della stessa “negata” proprietaria .
In tal modo, del resto, risulterebbero ancora più garantite se il bene lo riprende la proprietaria della più ampia consistenza che, è, poi, una società di Banca d'Italia, piuttosto che lo mantenga la
[...]
. CP_4 Se ciò è vero, come è vero, lascia allora stupefatti che sia stata la Procura della Repubblica, ad autorizzare una siffatta azione.
(3) INAMMISSIBILITA' ED INADEGUATEZZA DEL RIMEDIO ATTIVATO
Non può mancarsi, del resto, di ribadirsi, che anche laddove le attrici avessero avuto un titolo di proprietà opponibile non avrebbero dovuto “avvalersene” con l'opposizione ex art. 619 c.p.c.
3.1 Si noterà, infatti, che la presente azione pur qualificata come opposizione di terzo all'esecuzione, proposta ai sensi dell'art. 619 c.p.c., non presenta nemmeno i caratteri strutturali di tale domanda, con la conseguenza che la tanto la sua domanda di merito, quanto la domanda cautelare avrebbero dovuto
– e certamente potuto – essere introdotte ai sensi dell'art. 404 c.p.c. dinanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento posto in esecuzione.
Del resto, dalle poche informazioni articolate dalla ricorrente, sembra che l'azione nemmeno riguardi una vera e propria azione di opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. – ovverosia quell'azione volta ad inibire l'esecuzione effettuata su beni, diversi da quelli oggetto del titolo esecutivo, di cui il terzo ha contestualmente proprietà e possesso – ma, a tutto voler concedere, alternativamente:
- la rivendica di un bene nel possesso dell'esecutato, che egli vorrebbe che gli fosse restituito;
- l'accertamento del fatto che quello stesso bene oggetto di esecuzione, e che è proprio il bene di cui al titolo giudiziale azionato, non sia più totalmente, o parzialmente, di proprietà dell'esecutante.
Entrambe le suddette domande e relative azioni, nelle quali potrebbe configurarsi astrattamente l'odierna opposizione, non sono di certo proponibili in sede di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619.
3.2 Ed infatti, sulla scorta del principio già affermato dalle SS. UU. con la Sentenza n. 1238/2015, colui che si assuma leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatisi inter alios ha a disposizione tre strumenti, tra di loro alternativi e non cumulativi:
- Se chi agisce assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, deve proporre l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; - Se egli non contesta la legittimità del titolo posto in esecuzione, ma assume che esso sia stato erroneamente attuato e, cioè, che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c.;
- Se infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
Orbene, la ricorrente, sfruttando le evoluzioni catastali che hanno coinvolto il bene oggetto di esecuzione (e che comunque non sono idonee a provare la fondatezza della propria domanda), vorrebbe far percepire che l'esecuzione stia in realtà riguardano dei beni diversi da quelli che formano oggetto del diritto contenuto nel titolo esecutivo, con ciò proponendo l'opposizione a norma dell'art. 619 c.p.c., mentre a ben guardare, l'esecuzione di cui viene chiesta la sospensione cautelare riguarda proprio ed esattamente il bene indicato nel titolo esecutivo, con la conseguenza che l'azione da proporre, ove non configurabile come azione di rivendicazione, avrebbe dovuto essere proposta nei modi e nelle forme dell'art. 404 c.p.c. proponendo l'opposizione di terzo dinanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento.
Conformandosi ai principi espressi dalla S.U. e testé richiamati, la S.C. ha più di recente affrontato proprio l'ipotesi della esecuzione per rilascio di immobile, affermando il seguente principio:
“Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare in provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 29850 del 20.11.2018).
Peraltro, proprio quest'ultimo precedente di legittimità riguarda esattamente l'ipotesi di un terzo all'esecuzione avanzata da un terzo che – sostenendo di essere proprietario del bene per averlo acquistato dall'esecutato – aveva contestato il diritto di agire “in executivis” in forza di una sentenza di condanna a restituire l'immobile.
Del resto, anche la giurisprudenza di merito, affrontando il tema dell'opposizione di terzo, precisa che: “L'opposizione di terzo si atteggia diversamente a seconda del titolo esecutivo su cui è fondata la sottostante esecuzione: se questo
Concludeva pertanto la convenuta” 14
catastale complessiva di 590 metri quadrati, confinante nell'insieme con via della Giudecca, Via della
Repubblica e scalinata di proprietà comunale”
Come è dato evincere dalle planimetrie catastali la proprietà acquisita con atto notarile del 2007 dalla
LF (oggi REV) è tutta quella ricompresa tra le tre vie sopra indicate e la scalinata di proprietà comunale. Per cui essa è espressamente ed indiscutibilmente identificata nel suo integrale perimetro, non essendo possibili confusioni di sorta.
Ciò nonostante, ove pure – come pretenderebbero di ammannire le opponenti – i cespiti oggi rivendicati, pur insistendo sullo stesso perimetro, non sarebbero stati trasferiti, in ogni caso sarebbero Cont comunque divenuti di proprietà della per effetto di usucapione decennale e/o di accessione.
Da un lato, infatti, è chiaro come, i beni rivendicati, ove pure astrattamente accatastati
(successivamente, si badi) in difformità dal titolo di proprietà della convenuta, siano stati edificati Cont sulla porzione di proprietà della , la quale, quindi, ne sarebbe divenuta proprietaria a titolo originario per accessione.
Dall'altro lato, invece, se i cespiti venduti erano di proprietà della , allora è evidente che CP_4 questa, avendo alienato l'intera proprietà, di certo non poteva alienarli successivamente a terzi;
mentre ove tali beni – e non è dato capire come – non fossero stati trasferiti dalla , poiché CP_4
Cont non ne era proprietaria, la , li avrebbe già acquisiti per effetto dell'usucapione decennale.
Tutto quanto sopra dedotto ed eccepito, la chiede a questo Ill.mo Controparte_2
Tribunale l'accertamento delle seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare e di rito:
A. Accerti e dichiari l'inammissibilità ovvero l'infondatezza delle domande della
[...]
e della 65; Parte_1 Parte_1
B. Per l'effetto la rigetti;
In via subordinata:
C. Ove la domanda dovesse essere ritenuta procedibile, accerti e dichiari l'infondatezza nel merito dell'opposizione della e della non avendo le stesse titolo Parte_1 CP_1 idoneo ad inibire l'esecuzione;
D. Accerti e dichiari l'infondatezza nel merito della domanda di accertamento della proprietà della e della 65; Parte_1 Parte_1
In via subordinata e riconvenzionale:
E. accerti e dichiari, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga che le attrici abbiano acquisto la proprietà ed il diritto di superficie delle porzioni da esse indicate, che la Controparte_2
e, dunque, le sue aventi causa, ne hanno acquistato la proprietà per effetto usucapione decennale e/o di accessione;
F. Con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria all'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con memoria conclusionale parte opponente insisteva : “ nella illegittimità e/o improcedibilità e/o nullità della esecuzione intrapresa, essendo pacifico che la procedura esecutiva è iniziata in costanza di misura preventiva che ha disposto il se-questro preordinato alla confisca della società e CP_4 delle società terze opponenti.
Il disposto ex art. 55 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm è insuperabile nello stabilire l'improcedibilità dell'azione, essendo la procedura esecutiva inizia-ta in data 27.12.2021 ovvero in costanza di sequestro preventivo disposto in esecuzione della misura di prevenzione del 02.12.2021. La circostanza che la misura antimafia opera dal 2 dicembre, ovvero 25 giorni prima della notifica del precetto per rilascio, rende la opposta pro-cedura inesorabilmente nulla e/o improcedibile ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm. e ii.”
Parte opposta replicava sosteneva l'intervenuta cessazione della materia del contendere e in subordine insisteva nell'inammissibilità/rigetto dell'opposizione.
Motivi della decisione
L'opposizione è inammissibile per le ragioni che seguono: l'immobile oggetto del giudizio, per come accertato con l'ordinanza ex art 702bis del Tribunale di Napoli è stato oggetto del contratto del
20.6.2007 (sottoscritto da entrambe le parti e non contestato) con il quale la ricorrente ha concesso alla resistente in locazione finanziaria l'immobile sito nel Comune di San Marco Argentano alla via
XX Settembre costituito da “fabbricato da cielo a terra, adibito ad albergo, disposto sui piani seminterrato, terra, primo e secondo oltre il sottotetto con annessa arca di corte, di pertinenza esclusiva, della superficie catastale complessiva di 590 mq, confinante con detta via, via Giudecca, via della Repubblica e scalinata d i proprietà comunale”, immobile identificato in catasto al foglio
52, particella 263 sub 9.” Lo stesso Tribunale ha accertato dunque la sussistenza e regolarità del contratto di locazione finanziaria, con ciò accertando implicitamente anche la proprietà dell'immobile in capo all'allora ricorrente.
Ciò posto, occorre rilevare che per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte
Conformemente all'analisi svolta da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/1/2015 (ripresa, peraltro, da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018 e da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9720 del 26/5/2020), si osserva che colui il quale si reputi leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone: a) deve proporre l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione;
difatti, è precipuo scopo dell'esecuzione in forma specifica l'adeguamento della situazione di fatto a quella giuridica, consacrata nel titolo, mediante l'immissione dell'avente diritto nel possesso del bene, sicché, per un verso, l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita (e non solo del destinatario della relativa statuizione) e, per altro verso, la statuizione contenuta nel titolo esecutivo non può essere validamente contrastata opponendo al procedente, col mezzo ex art. 619 cod. proc. civ., la titolarità d'un diritto incompatibile con quello attribuito o riconosciuto dalla sentenza impugnata;
b) deve proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. se non contesta la legittimità del titolo, ma sostiene, quale terzo, che esso sia stato erroneamente attuato e, cioè, che l'esecuzione sia esorbitante rispetto al contenuto dello stesso, finendo così con l'investire un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto e con l'incidere la posizione di un soggetto formalmente terzo;
c) deve proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. se, pur non contestando la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, deduce che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria. In altre parole, mentre l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. è un mezzo d'impugnazione straordinario tendente a rendere inopponibile una statuizione resa tra altri e di per sé inidonea a pregiudicare il terzo (stante la limitata portata del giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.), l'opposizione all'esecuzione, diretta o di terzo, è invece un rimedio contro gli errori concernenti l'esecuzione e non già contro quelli inerenti al titolo: ne consegue che l'opponente non può servirsi dell'opposizione esecutiva per contestare il contenuto del titolo giudiziale, posto che, altrimenti, essa si trasformerebbe in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua funzione, sia col principio generale dell'onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata, giacché, in caso contrario, si declinerebbero come illogica sovrapposizione ai mezzi d'impugnazione.
La lesione che derivi direttamente dalla pronuncia giurisdizionale che ha accertato una situazione giuridica soggettiva asseritamente incompatibile con quella vantata dal terzo non può essere dedotta con l'opposizione esecutiva, bensì mediante l'impugnazione del provvedimento con l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Rv.
643414-01).” ( così Cass. 37847/2021)
Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevato che nel caso in esame, per come emerge chiaramente dall'atto di citazione, parte attrice ha inteso evidenziare criticità riguardanti la pronuncia azionata e non errori concernenti l'esecuzione del titolo, deve ritenersi l'inammissibilità del rimedio azionato dagli attori.
Infine le spese;
queste, attesa la complessità della questione affrontata, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, dichiara inammissibile la domanda degli attori. Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise