Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03514/2025REG.PROV.COLL.
N. 05203/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5203 del 2023, proposto dal signor CH De LM, quale titolare dell’omonima azienda agricola, e dalla società D.P.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie e Emilio Reboli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Cristino e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
la società Agripower S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli e Vincenzo Telera, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani in Roma, piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;
per la riforma
della sentenza n. 282 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia e della società Agripower S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il signor CH De LM, quale titolare dell’omonima azienda agricola, e la società D.P.M. S.r.l. hanno impugnato la sentenza n. 282 del 2023 del T.a.r. Puglia - Bari, con cui è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso dai medesimi proposto per l’annullamento dei pareri istruttori prot. n. 365 del 19 febbraio 2016 e prot. n. 975 del 27 aprile 2016, espressi dal Direttore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia in relazione alla richiesta della società Tre Stock S.r.l. (successivamente Linea Green S.p.a. e oggi Agripower S.p.a.) volta a ottenere l’assegnazione di suoli rientranti nell’anzidetta zona ASI, nel territorio del Comune di Ascoli Satriano, nonché per l’annullamento degli altri atti per il cui tramite il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia ha istruito e approvato tale richiesta e, in particolare, la delibera n. 2 del 26 febbraio 2016 e la delibera n. 3 del 28 aprile 2016.
2. Con l’impugnata sentenza n. 282 del 2023, il T.a.r. Puglia, in primo luogo, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Consorzio ASI Foggia e dalla società controinteressata, ha dichiarato il ricorso di primo grado irricevibile in quanto tardivo, osservando che il Consorzio aveva correttamente pubblicato sull’albo consortile i provvedimenti impugnati – ossia la delibera n. 2 del 26 febbraio 2016 e la delibera n. 3 del 28 aprile 2016 – nel periodo intercorrente tra l’1 e il 15 luglio 2016, donde l’irricevibilità del ricorso notificato solo il 19 gennaio 2018, quindi oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 29 c.p.a..
In secondo luogo, il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella parte concernente l’impugnazione dei pareri istruttori espressi dal Direttore del Consorzio, ritenendo che gli stessi, quali atti endoprocedimentali, non potevano essere considerati autonomamente impugnabili.
Infine, sotto altro e concorrente profilo, il T.a.r. ha ritenuto inammissibile il ricorso altresì per due ulteriori ragioni, in quanto, da un lato, ad avviso del giudice di primo grado, i ricorrenti non avrebbero dimostrato la lesione alla loro sfera giuridica derivante dagli atti impugnati, essendosi limitati a prospettare ipotetici danni alle rispettive attività imprenditoriali e, dall’altro lato, non sarebbe stato formulato alcun motivo di censura avverso i permessi di costruire n. 13/2015 del 22 febbraio 2017 e n. 11/2017 del 7 luglio 2017 divenuti inoppugnabili.
3. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello la società D.P.M. S.r.l. e il signor CH De LM, formulando due distinti motivi di gravame oltre a una richiesta di accertamenti istruttori e facendo presente, in punto di fatto, che in data 10 aprile 2017 “ i titolari delle ditte appellanti ” avevano contestato che “ senza alcun preavviso e/o comunicazione ” nel fondo contiguo a quello dove gli stessi esercitano le rispettive attività erano stati avviati lavori di movimento terra e che, per tale ragione, essi si erano recati presso il Comune di Ascoli Satriano per ottenere chiarimenti, apprendendo soltanto in quella sede che tali lavori erano volti alla realizzazione di un deposito di paglia all’aperto da parte della società Tre Stock S.r.l. (oggi Agripower S.p.a.) e, pertanto, formulavano istanza di accesso agli atti.
3.1. Con il primo, articolato, motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardività e, sul punto, hanno fatto presente di aver contestato l’adozione dei pareri impugnati da parte del Consorzio ASI di Foggia, dei quali hanno affermato di aver avuto “ piena conoscenza ” soltanto a seguito dell’ostensione successiva all’accesso, ossia in data 20 novembre 2017, e per tale ragione ne discenderebbe, a loro avviso, l’erroneità della dichiarazione di irricevibilità del ricorso, in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso dal momento dell’asserita pubblicazione delle delibere impugnate sull’albo pretorio del Consorzio nel lasso di tempo intercorso tra l’1 e il 15 luglio 2016, traendone la conseguenza della tardività del ricorso proposto in data 19 gennaio 2018. In tale prospettiva, gli appellanti hanno sostenuto, letteralmente, che il T.a.r. abbia “ mistificato l’oggetto del ricorso ”, nel cui ambito era stata dedotta “ la lesione dell’interesse in ragione della omessa considerazione della posizione giuridica delle appellanti nel procedimento seguito dal Consorzio ASI ”, posto che con il ricorso introduttivo del giudizio era stata contestata l’illegittimità del “ comportamento ” tenuto dal Consorzio nella fase istruttoria, sicché la piena conoscenza della lesione sarebbe successiva all’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza del 13 settembre 2017 ed esibiti effettivamente solo in data 20 novembre 2017.
In altri termini, secondo gli appellanti, solo dopo aver preso contezza di tutto il procedimento essi avrebbero potuto constatare “ la mancata considerazione delle attività svolte nei fondi contigui al nuovo insediamento e l’assenza del giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 3 del Regolamento consortile ”, sicché sarebbero tali omissioni a costituire il vulnus per la posizione degli appellanti medesimi e ciò a prescindere dalla dimostrazione dell’effettiva “ interferenza dannosa ” per le loro coltivazioni agricole derivante dall’attività esercitata nel nuovo insediamento, consistente nello stoccaggio e deposito di paglia, in quanto sarebbe spettato al Consorzio, ai sensi del regolamento, il compito di effettuare “ una ponderazione di compatibilità ” tra le attività svolte nei fondi contigui. Ne deriverebbe ulteriormente, ad avviso degli appellanti, che sarebbero le asserite “ violazioni perpetrate dal Consorzio nel rilasciare il parere preordinato all’assegnazione del lotto produttivo ” a fondare l’interesse a ricorrere, poiché il Consorzio avrebbe dovuto valutare “ con particolare attenzione ” la “ congruenza tipologica ” dell’attività della Tre Stock S.r.l. rispetto agli insediamenti già esistenti sui lotti contigui.
Sotto un diverso profilo, sempre nel contesto del primo motivo di gravame, è stata censurata la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha affermato che erano stati impugnati pareri istruttori endoprocedimentali e, come tali, non autonomamente impugnabili.
Sul punto, gli appellanti hanno sostenuto espressamente di non avere inteso “ contestare i titoli edilizi e l’attività edificatoria posta in essere ”, ma esclusivamente “ l’assenza della dovuta attività istruttoria e valutativa nella prodromica fase di assegnazione del lotto e l’illegittimità dei presupposti pareri ” adottati dal Consorzio che, “ sebbene atti procedimentali ”, sarebbero autonomamente impugnabili poiché “ se sulla base dei detti (illegittimi) pareri viene poi assunta la relativa determinazione provvedimentale, essi assumono una connotazione lesiva ”.
Sotto un ulteriore profilo, gli appellanti hanno adombrato – senza, tuttavia, proporre una censura espressa sul punto – che il T.a.r. non abbia “ acclarato ai sensi di legge ” la pubblicazione delle delibere sull’albo consortile facendo affidamento unicamente su una “ mera attestazione a tergo degli stessi ” e con “ firma apocrifa ”, dall’equivoco valore probatorio.
In ogni caso, hanno evidenziato come le delibere prodotte dal Consorzio – anche a voler ammettere che l’effettiva pubblicazione sull’albo fosse intervenuta a luglio del 2016 – rechino una pluralità di provvedimenti oltre a quelli oggetto del giudizio e, per tale ragione, gli appellanti hanno sostenuto, testualmente, che esse “ non mettevano in risalto ” la contiguità del lotto da assegnare alla società Tre Stock S.r.l. rispetto a quelli degli appellanti medesimi, salvo che si intenda “ addebitare a tutti i potenziali controinteressati assegnatari di lotti in zona ASI di Foggia l’onere di lettura di tutte le delibere consortili ”. Tale riferimento, comunque, sarebbe generico poiché vi sarebbe “ una sola mera indicazione ” dell’istanza di assegnazione alla Tre Stock S.r.l..
3.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha rilevato gli ulteriori profili di inammissibilità sopra menzionati, relativi al difetto di interesse a ricorrere e all’omessa impugnazione dei titoli edilizi rilasciati alla controinteressata.
Con riferimento alla carenza di interesse a ricorrere rilevata dal T.a.r., gli appellanti hanno dedotto che il ricorso è stato proposto in ragione “ della cattiva condotta posta in essere dal Consorzio ”, in quanto l’istruttoria consortile sarebbe stata del tutto assente e avrebbe inciso sulla legittimità degli atti adottati.
Infine, a proposito dell’omessa impugnazione dei titoli edilizi, gli appellanti hanno confermato di non aver censurato i titoli edilizi comunali bensì, nuovamente, “ la cattiva condotta tenuta dal Consorzio nell’esercizio dei poteri di cui è onerato nella assegnazione dei lotti in zona ASI, a monte dell’attività edificatoria e a prescindere da essa ”.
4. Si è costituito in giudizio il Consorzio ASI di Foggia, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello. In particolare, il Consorzio ha rammentato in punto di fatto che la delibera n. 2 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata sulla Bacheca consortile dall’1 luglio 2016 al 15 luglio 2016, così come prescritto dall’art. 3, paragrafo 6, del “ Regolamento per l’assegnazione, l’utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali degli agglomerati del Consorzio ” e che, inoltre, ne è stata data informazione sull’Albo pretorio online del sito del Consorzio stesso. Inoltre, con la successiva istanza prot. n. 731 del 24 marzo 2016, la società Tre Stock S.r.l. ha richiesto al Consorzio ASI di Foggia un ampliamento necessario al fabbisogno dell’azienda, per complessivi ulteriori 25.000,00 mq e il Direttore del Consorzio ASI, con nota prot. n. 975 del 27 aprile 2016 ha espresso parere positivo. Infine, con l’ulteriore delibera n. 3 del 28 aprile 2016, anch’essa pubblicata sulla Bacheca consortile, il Consorzio ASI ha deliberato l’ulteriore assegnazione in favore della società Tre Stock S.r.l. e, conseguentemente, con i permessi di costruire n. 13/2015 del 22 febbraio 2017 e quello n. 11/2017 del 7 luglio 2017, il Comune di Ascoli Satriano ha autorizzato la realizzazione dell’impianto.
Il ricorso notificato solo il 19 gennaio 2018 è dunque da reputarsi irricevibile in quanto tardivo poiché le delibere del Consorzio ASI n. 2 del 26 febbraio 2016 e n. 3 del 28 aprile 2016 sono state per l’appunto pubblicate sulla Bacheca consortile dall’1 luglio 2016 al 15 luglio 2016.
Ad avviso del Consorzio, in ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe corretta anche nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, non avendo i ricorrenti dedotto alcuna lesione concreta ed attuale della propria sfera giuridica ed essendosi limitati a prospettare danni meramente ipotetici, deducendo soltanto che il Consorzio ASI non avrebbe correttamente valutato la compatibilità del nuovo insediamento della Tre Stock S.r.l. con quelli preesistenti.
Del pari, ad avviso del Consorzio, sarebbe corretta la decisione del T.a.r. di dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta acquiescenza, non avendo i ricorrenti impugnato nei termini di legge né il permesso di costruire n. 13/2015 del 22 febbraio 2017 né quello n. 11/2017 del 7 luglio 2017, rilasciati dal Comune di Ascoli Satriano per la realizzazione delle opere in questione.
5. Si è costituita anche la società controinteressata Agripower S.p.a., evidenziando l’erroneità della tesi sostenuta dagli appellanti, secondo cui – pur a fronte di delibere consortili pubblicate sull’Albo del Consorzio nel luglio 2016 – sarebbe da reputarsi ammissibile la proposizione del gravame un anno e mezzo dopo l’anzidetta pubblicazione solo perché i ricorrenti avrebbero avuto piena “ visione ” dei pareri istruttori sottesi all’adozione delle suddette delibere soltanto a seguito dell’accesso agli atti.
In ogni caso, secondo la società controinteressata, gli appellanti non hanno mai offerto neppure un principio di prova né di un ipotetico danno subito, né di una presunta incongruenza tipologica del nuovo insediamento.
6. Con la memoria di replica del 27 febbraio 2025, infine, gli appellanti hanno insistito nelle proprie tesi difensive.
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 20 marzo 2025 – reputa che l’appello sia infondato per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono, senza necessità di disporre gli ulteriori accertamenti istruttori richiesti dagli appellanti.
7.1. Il primo motivo di gravame è destituito di fondamento poiché è da reputarsi del tutto corretta la decisione del T.a.r. di dichiarare in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso.
Sotto il primo profilo, è, infatti, destituita di fondamento la pretesa degli appellanti di far decorrere il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione del ricorso non già dalla pubblicazione delle delibere sulla bacheca consortile, bensì dall’accesso agli atti, poiché, in tal modo, gli appellanti pervengono a sovrapporre indebitamente la lesività degli atti con la conoscenza della (asserita) illegittimità degli stessi. In questo senso, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui: “ la piena conoscenza dell'atto lesivo, che determina il dies a quo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non può essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni; per individuare il dies a quo di decorrenza basta, infatti, la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2023 n. 2546; Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2024, n. 7207).
Poiché, inoltre, nel caso di specie, gli atti impugnati sono espressamente soggetti a pubblicazione, come previsto dall’art. 3 del Regolamento consortile, il dies a quo per la loro impugnazione decorre, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione sulla Bacheca consortile (a volte definita dalle parti anche albo pretorio), secondo i principi ripetutamente affermati dalla Sezione in materia urbanistica ed edilizia e pacificamente applicabili alla fattispecie per evidente identità di ratio (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2024, n. 4406).
Al riguardo, è del tutto generica e comunque infondata la tesi degli appellanti – peraltro prospettata in via meramente ipotetica – della mancata effettiva pubblicazione delle delibere in questione sulla Bacheca consortile. In proposito si rende anzitutto necessario precisare che la contestazione non è stata formulata in modo sufficientemente chiaro nella parte in cui gli appellanti hanno affermato che il T.a.r. non avrebbe “ acclarato ai sensi di legge ” l’intervenuta pubblicazione delle delibere, non essendo stato specificato in che modo, ad avviso degli appellanti, sarebbe dovuto intervenire siffatto accertamento. In proposito è sufficiente puntualizzare che, come ovvio, il giudice amministrativo non è tenuto a compiere alcun accertamento d’ufficio circa la veridicità dei documenti depositati dalle parti, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, non vi è stata alcuna specifica contestazione degli stessi né è stato introdotto alcun procedimento per querela di falso. Conseguentemente, il T.a.r. era esclusivamente tenuto a formare il proprio libero convincimento sulla base dell’apprezzamento del compendio probatorio in atti e, nel caso di specie, ciò è puntualmente avvenuto poiché il Tribunale ha valutato i documenti depositati in giudizio formando su questi il proprio convincimento in modo del tutto ragionevole e congruamente motivato. Pertanto, la contestazione con cui è stato sostenuto che il giudice di primo grado non abbia “ acclarato ai sensi di legge ” l’intervenuta pubblicazione delle delibere, anzitutto, non risulta chiara per le ragioni già illustrate e, in ogni caso, si tratta anche di una contestazione priva di consistenza oggettiva, poiché in diametrale contrasto con le risultanze probatorie e, in particolare, con le attestazioni di cui ai documenti depositati dal Consorzio nel giudizio di primo grado in data 21 dicembre 2022 e comprovate altresì dalla schermata del sito internet del Consorzio stesso, afferente alle pubblicazioni intervenute sull’albo pretorio online (depositata del pari il 21 dicembre 2022).
Del tutto destituita di fondamento è altresì la contestazione circa il fatto che le delibere pubblicate “ non mettevano in risalto ” la contiguità del lotto da assegnare alla società Tre Stock S.r.l. rispetto a quelli degli appellanti, salvo, letteralmente, “ addebitare a tutti i potenziali controinteressati assegnatari di lotti in zona ASI di Foggia l’onere di lettura di tutte le delibere consortili ”. Sul punto, il Collegio si limita a rilevare che corrisponde a un semplice ed elementare onere di diligenza quello di verificare la pubblicazione degli atti che, appunto, sono soggetti a pubblicazione, fermo restando che si tratta di un onere che non può essere considerato sproporzionato poiché assolvibile con l’ordinaria diligenza, in quanto sarebbe stata sufficiente la mera verifica del contenuto delle delibere pubblicate, potendosi limitare, peraltro, l’anzidetta verifica alle sole delibere di assegnazione dei lotti.
Da ultimo, osserva il Collegio che è manifestamente infondata anche la prospettazione degli appellanti secondo cui “ la lesione dell’interesse ” deriverebbe dalla “ omessa considerazione della posizione giuridica delle appellanti nel procedimento seguito dal Consorzio ASI ”. Con questa prospettazione – più volte ribadita nell’ambito dell’atto di appello, anche se con argomentazioni tra loro parzialmente diverse – gli appellanti hanno sostanzialmente cercato di superare la questione della tardività del ricorso sostenendo che l’interesse a ricorrere sarebbe riconducibile di per sé all’asserita omissione del giudizio di compatibilità del nuovo insediamento da parte del Consorzio. È tuttavia evidente che siffatta omissione non può in alcun modo fondare di per sé l’interesse a ricorrere poiché costituisce, a tutto concedere, un eventuale profilo di illegittimità degli atti impugnati, mentre il dies a quo per la proposizione del ricorso, per le ragioni già indicate, decorre dalla conoscenza della lesività dell’atto impugnato e non certo dalla conoscenza del vizio.
Conclusivamente sul punto, è appena il caso di osservare che qualsiasi diversa interpretazione condurrebbe al paradossale risultato di consentire la proposizione di un’azione di annullamento introdotta con il ricorso notificato il 19 gennaio 2018 a fronte di atti pubblicati oltre un anno e mezzo prima.
7.2. La conferma dell’irricevibilità del ricorso di primo grado in quanto tardivo è di per sé sufficiente ai fini del rigetto del gravame, tuttavia, il Collegio osserva altresì che risulta infondata anche l’ulteriore censura prospettata con il primo motivo di gravame, concernente il capo della sentenza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è stato chiesto l’annullamento di atti endoprocedimentali, ossia dei pareri istruttori prot. n. 365 del 19 febbraio 2016 e prot. n. 975 del 27 aprile 2016 e, quindi, come tali, non immediatamente lesivi. Occorre, in proposito, rilevare che gli appellanti stessi hanno riconosciuto espressamente il carattere endoprocedimentale degli atti in questione, sicché anche a tale riguardo la sentenza deve essere confermata, non essendo viceversa chiara la tesi dei ricorrenti secondo cui essi avrebbero inteso contestare esclusivamente “ l’assenza della dovuta attività istruttoria e valutativa nella prodromica fase di assegnazione del lotto e l’illegittimità dei presupposti pareri ”, sicché – a loro dire – gli atti sarebbero lesivi, “ sebbene atti procedimentali ”. Come già rilevato, infatti, il carattere endoprocedimentale degli atti nel caso di specie li rende di per sé stessi non lesivi, senza che possano assumere rilievo in senso contrario le argomentazioni degli appellanti che non hanno spiegato le ragioni per le quali si tratterebbe di atti immediatamente lesivi.
7.3. Risulta, inoltre, infondata anche la prima censura del secondo motivo di gravame, poiché come correttamente sottolineato dal T.a.r. gli appellanti non hanno rappresentato alcun pregiudizio sostanziale e concreto suscettibile di derivare loro dall’adozione degli atti impugnati e un tale pregiudizio non è stato adeguatamente prospettato neppure con l’atto di appello, per il cui tramite gli appellanti si sono limitati a dolersi in modo del tutto generico “ della cattiva condotta posta in essere dal Consorzio ”.
7.4. Da ultimo, anche la seconda censura del secondo motivo di gravame è destituita di fondamento, poiché gli appellanti non hanno adeguatamente indicato come essi potrebbero trarre vantaggio da un eventuale pronuncia di accoglimento benché non abbiano impugnato i due permessi di costruire rilasciati alla società controinteressata, i quali dunque si sono ormai consolidati.
8. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è da reputarsi complessivamente infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor CH De LM e la società D.P.M. S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia e della società Agripower S.p.a., delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna delle predette parti vittoriose, in euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO