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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R. G. N. 1822/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa LI Bertolino quale Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa promossa da
Parte_1 con l'avv. Luca Maria Maranca
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
RESISTENTE
OGGETTO: depennamento
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato avanti al Giudice del Lavoro di Bergamo in data 12.9.24, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni
A) Annullare, o comunque dichiarare ed accertare la nullità, l'illegittimità, e/o invalidità del Provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro datato 06/06/2024, del , Controparte_2 [...]
, nonché il presupposto procedimento amministrativo avente ad oggetto l'esclusione della Controparte_3 ricorrente dalla graduatoria permanente ATA approvata per l'a.s. 2021-2022, e l'effetto:
1 B) Ordinare la reintegra della IG.ra , quale collaboratrice scolastica presso l'I.C. “Aldo Moro di Parte_1
Seriate” (BG), nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel medesimo profilo professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
C) Condannare il resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. CP_1
165/2001, come calcolata in premessa del presente atto, commisurata all'importo di 1.557,10 al mese, o quella diversa misura ritenuta di giustizia, da corrispondere a far data dal 06/06/2024 e fino all'effettiva reintegrazione nel rapporto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
D) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica esponendo:
- di aver inoltrato domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA formate per la provincia di Bergamo per il periodo 2017-2020 con attribuzione della posizione n. 104,
- che veniva collocata in graduatoria permanente ATA relativa al profilo di collaboratore scolastico, alla posizione n. 101, con punti 17,00, e pertanto veniva poi individuata con decreto prot. 7346 del
26/08/2021 quale destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato,
- che con Provvedimento del 06/05/2024 del Controparte_4
, veniva comunicato alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti di
[...] cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento diretto all'esclusione della stessa dalla graduatoria permanente provinciale ex art. 554 D.Lgs. 297/94 - a.s. 2021/2022 - e alla risoluzione del rapporto di lavoro,
- che con Provvedimento emanato dall' , Direzione di Controparte_5
CE OR (SA), avente prot. n. 53080 del 11/03/2020 e asseritamente notificato alla IG.ra in data 22/05/2020, con il quale venivano disconosciuti i rapporti lavorativi intercorsi Pt_1 tra l'odierna ricorrente e la scuola paritaria denominata “San Remigio”, per i periodi dal
01/09/2011 al 31/08/2012, dal 01/09/2012 al 16/05/2013, dal 01/02/2014 al 31/08/2014 e dal
01/09/2014 al 31/12/2014, rapporti ricompresi invece dalla all'atto della domanda del Pt_1
25/11/2017, mai comunicato alla ricorrente,
- di aver per questo perso il requisito dei 24 mesi di servizio richiesto dallart. 2c. 2 del bando di concorso n. 863/21,
- che l'USR Lombardia – ATP di Bergamo con decreto 06/06/2024 disponeva l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di Bergamo dell'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del rapporto di lavoro con l'I.C. “Aldo Moro” di Seriate (BG).
2 ***
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda. CP_1
In particolare, ha dedotto che sono stati avviati accertamenti sulle posizioni di alcuni candidati inclusi nelle graduatorie di collaboratore scolastico, tra cui la ricorrente, a causa di indagini della Procura della Repubblica di CE OR relative a presunti servizi fittizi prestati presso scuole paritarie per accumulare punteggio. In tale contesto l' aveva CP_6 provveduto ad annullare i rapporti di lavoro di in quanto basato su rapporti di lavoro risultati insussistenti – con “ “ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO” di CE OR (SA), notificando i relativi provvedimenti di disconoscimento. Cosicché anche il servizio dichiarato dal ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie era stato disconosciuto, dopo che l
[...] aveva invitato, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. Controparte_7
445/2000, il Dirigente Scolastico competente ( essendo i controlli affidati dal D.M. 640/2017 all'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia) ad avviare un procedimento amministrativo per l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria, a causa della dichiarazione mendace sui titoli di servizio. Infatti, nella specie, la parte ricorrente aveva dichiarato, come servizio valutabile, i servizi resi presso l'istituto “ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO” di CE OR (SA), laddove il rapporto di lavoro è stato invece disconosciuto in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c .
La parte convenuta ha inoltre chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria.
La parte convenuta ha inoltre evidenziato la carenza di interesse ad agire della ricorrente, osservato che essa è stata esclusa dalla graduatoria altresì per falsità del titolo di accesso.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
***
Preliminarmente si osserva che tutte le questioni relative a vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati – incompetenza, intempestività, contrasto con i principi di legittimo affidamento ed uguaglianza – non rilevano in sede di giudizio ordinario, volto, in sintesi, ad accertare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a permanere nella graduatoria 3 permanente e ad ottenere la nomina in ruolo a tempo indeterminato, con tutti i relativi effetti giuridici ed economici.
Tanto premesso, in ordine alla dichiarazione apparentemente mendace, relativa allo svolgimento di servizio presso la scuola paritaria, non si condivide l'assunto secondo il quale sarebbe necessario un accertamento definitivo in sede penale, nei confronti del lavoratore, per ritenere legittima la sua esclusione dalle graduatorie citate nonché la risoluzione dei contratti con il medesimo instaurati dall'amministrazione.
E' pacifico che i provvedimenti oggi impugnati sono stati adottati sulla base del disconoscimento effettuato dall' di CE OR dei rapporti di lavoro subordinato CP_6 con la scuola paritaria dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie.
In particolare, è stata contestata la falsa dichiarazione in ordine ai servizi prestati, presso la scuola paritaria “ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO” di CE OR (SA) in qualità di collaboratore scolastico periodi di servizio dichiarati: AS 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 -
2014/15.
Al lavoratore sono stati notificati il provvedimento di disconoscimento, mai oggetto di impugnazione.
E' in atti che nella domanda di inserimento nelle graduatorie l'odierno ricorrente ha dichiarato tra i titoli posseduti i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti presso
“ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO”.
Il servizio indicato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è risultato determinante per l'assunzione a termine nel triennio che è poi la fonte del diritto all'inserimento nelle nuove graduatorie.
Come detto, a falsità dei titoli dichiarati si desume dal disconoscimento del rapporto di lavoro effettuato da in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli Ispettori , da quelli CP_6 di Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il modus operandi della scuola
“ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO” puntualmente descritto nella ordinanza del Giudice delle
Indagini Preliminari del Tribunale di CE OR alla cui integrale lettura si rimanda (docc.
D della memoria).
4 A fronte degli esiti di tali accertamenti il ricorrente non ha provato né si è offerto provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando il pagamento delle retribuzioni e/o lo svolgimento dell'attività lavorativa. Cont Escluso quindi che il disconoscimento sia stato operato dal unicamente in ragione dell'omesso versamento dei contributi previdenziali (circostanza che rende inconferente rispetto al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale che reputa insufficiente, ai fini del disconoscimento del servizio prestato, la mera irregolarità contributiva), sarebbe stato onere del ricorrente fornire una prova in ordine alla effettività del servizio prestato presso la scuola paritaria (“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”: così le note alla Tabella di Valutazione allegata al D.M. 640/2017).
Tale onere non può dirsi assolto in quanto, giova ribadire, non risulta la prova dell'effettiva elargizione della retribuzione.
Inoltre, il contratto di lavoro a termine risulta del tutto anomalo essendo un contratto a tempo determinato della durata di ben tre anni e nulla è dedotto e provato in punto di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro.
Come è stato già evidenziato in vicende analoghe, la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo alla parte ricorrente, che ha attestato una certificazione che, avendo ad oggetto un rapporto giuridico che la riguardava, non poteva non sapere essere falsa.
***
In punto di diritto, poi, sono irrilevanti in questa sede i riferimenti alla disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego (artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001) e all'art. 21- novies L. 241/1990, in quanto il provvedimento censurato non ha costituito esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, né ha rappresentato espressione del potere di autotutela amministrativa in capo al medesimo: esso, al contrario, è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt. 71 ss. D.P.R. 445/2020, quale 5 conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro in esame, a nulla rilevando, quindi, che la ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio disconosciuto.
Secondo il chiaro disposto dell'art. 8 D.M. 640/2017 secondo cui : “
2. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false (…) 4. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 5. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al ricorrente il 19.4.2024 è seguita già in data 20.5.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato all'esclusione dalle graduatorie di c.s.
Come è stato pure rimarcato dal Tribunale di Firenze (ord. 23.12.24), in fattispecie analoga, la risoluzione del rapporto di lavoro, poi, lungi dall'essere una sanzione di natura disciplinare è la conseguenza della perdita del requisito necessario per la assunzione costituito dall'iscrizione nelle graduatorie. Il suindicato vizio genetico ha causato la nullità del contratto, nullità che poteva (e doveva) essere fatta valere unilateralmente dal Ministero, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma
1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei
6 rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. n. 11951/2019).
Di qui l'inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 55 ter d.lvo 165/01 e 21 novies l 241/90 che la difesa ricorrente invoca a sostegno della dedotta illegittimità dei provvedimenti assunti dal convenuto.
Proprio in relazione ad un caso perfettamente analogo si è espresso recentemente con condivisa motivazione il Tribunale di Milano n. 524/2025 - del 17/02/2025 Cont
“2.2. Costituendosi in giudizio, il ha documentalmente provato che l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa nell'ambito del suddetto procedimento penale muove dall'accertamento dell'esistenza di un'associazione criminale finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di aspiranti che – rivolgendosi a soggetti inseriti nel sistema delle predette scuole – “scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 – doc. 2, fascicolo resistente).
Nello specifico, avuto particolare riguardo all'Istituto paritario “ASSOCIAZIONE SAN
REMIGIO” di CE OR (SA), il GIP (doc. d 2 della memoria) ha ampliamente argomentato in punto di meccanismo di funzionamento della truffa:
7 rispetto ai suddetti rapporti, d'altronde, è stato richiesto di adottare ogni consequenziale provvedimento di disconoscimento dei relativi servizi (doc. 3, fascicolo resistente). Si osservi che si tratta di un numero oltremodo rilevante e oggettivamente anomalo di rapporti, singolari appaiono dunque le risultanze dell'analisi di tali Comunicazioni Unilav trasmesse dalla al Centro per l'Impiego sia per quanto riguarda la loro entità numerica complessiva che per la anomala distribuzione per qualifiche di tale ingente numero di lavoratori, risultata ai controlli fortemente sbilanciata sul profilo dei collaboratori scolastici - bidelli” anche rispetto a quelli indicati dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico, si tratta di 420 regolarizzazioni a posteriori nel quadriennio 2011/2015, in una scuola dell'infanzia che occupava appena due stanze e che in quello stesso quadriennio aveva regolarmente impiegato un numero compreso tra 3 e 5 dipendenti. Tra i soggetti che avrebbero fruito di questo disegno criminoso, finalizzato all'attestazione di fittizi rapporti di lavoro funzionali al riconoscimento di punteggi più elevati nelle graduatorie del sistema scolastico, figura lo stesso – odierno ricorrente – […] nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso
“ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO”.
Difatti, con nota 7201.11/03/2020.0053080,, l' di CE OR ha comunicato di CP_6 aver provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra e l'Istituto paritario
“ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO”.
*
Orbene, a fronte delle suddette risultanze documentali, sarebbe stato onere esclusivo di dimostrare l'effettività del servizio reso presso l'Istituto paritario “ASSOCIAZIONE SAN
REMIGIO”di CE OR (SA) e la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2018-2021. L'onere di cui si discute non è stato soddisfatto.
In ricorso, parte attrice si limita ad affermare di avr svolto regolare servizio senza nulla allegare né contratto di assunzione, né certificato di servizio, né cedolini delle retribuzioni percepite, né certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego. Per il resto, pare sufficiente evidenziare come il ricorrente non abbia ritenuto di formulare un solo capitolo di prova o di indicare un solo testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario. E tanto basta. *
Da quanto sin qui osservato, deriva l'assoluta correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta. Come opportunamente sottolineato in memoria, la falsa dichiarazione di servizio, in realtà mai prestato, nelle scuole paritarie era risultata determinante ai fini del conseguimento del 8 ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico” (pag. 5, memoria). Risulta accertato,
d'altronde, che – in occasione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro già sopra richiamati – abbia falsamente dichiarato di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario mai prestato, ma indebitamente attestato al solo fine di acquisire illecitamente un punteggio più elevato in graduatoria, così da ottenere la stipula di contratti a tempo determinato in luogo e in danno dei legittimi destinatari delle assunzioni medesime.
*
Come correttamente rammentato da parte convenuta, ai sensi dell'art. 7, co. 7, D.M.
640/2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021), “…l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” (doc. 14, fascicolo resistente). Inoltre, ai sensi dell'art. 8.5, co. 2, del bando di concorso, “le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del
20.2.2001” (doc. 13, fascicolo resistente). Dunque, non solo il servizio prestato negli AA.SS.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario di CE OR (SA), non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
Sul punto, anche l'ordinanza in sede di reclamo del Tribunale di Firenze del 18.12.24 ha condivisibilmente stabilito in un caso del tutto analogo, l'integrale rigetto del reclamo avanzato da soggetto in condizione identica a quella del ricorrente:
« Sono pacifici i fatti di causa.
Il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2021/2022 nel profilo di collaboratore scolastico perché incluso, a domanda, nella graduatoria c.d. dei 24 mesi - concorso per soli titoli per
l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti (cd. ATA) dell'area
A e B, di cui all'art. 554 D.Lgs. 297/1994. 9 A seguito di quanto comunicato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del convenuto in ordine all'attività di accertamento in corso da parte della Procura della Repubblica di CE
OR (doc. 3 fasc. ), con nota prot. DRTO n. 20447/2022 (doc. 2 fasc. ) l'Amministrazione resistente ha avviato accertamenti relativamente a posizioni di alcuni aspiranti inclusi nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia triennio 2017/2020, che avrebbero prestato fittiziamente servizio presso una serie di scuole paritarie al solo fine di accumulare punteggio utile da dichiarare per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA triennio 2017/2020.
Nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell', è stata emessa la nota prot. DRTO n. 192 dell'8.1.2024 della sede di CE OR, che – per quanto qui rileva – ha annullato il rapporto di lavoro intercorso tra e la scuola paritaria “La FE di Mutolo LI” per il periodo dal 6.10.2016 al 31.8.2017 (servizio dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2017/2020, scadenza prorogata al 2021), con conseguente comunicazione all'interessato del provvedimento di disconoscimento prot. n. 0373257 del 9.12.2020 (doc. 4 fasc. res.).
Con nota di avvio del procedimento prot. n. 1408/2024 del 29.1.2024, il Dirigente Scolastico di Firenze ha comunicato all'odierno reclamante l'avvio del procedimento amministrativo di esclusione dalla graduatoria di III fascia ATA per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640/2017, e il conseguente disconoscimento del servizio prestato presso le scuole statali nel predetto triennio (doc. 1 fasc. ).
Con successivo decreto, il medesimo D.S. ha decretato l'esclusione del dalla graduatoria di III fascia personale
ATA triennio 2017-2020, in applicazione dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640/2017, con conseguente decadenza dai benefici e con l'effetto che il servizio prestato nelle scuole statali nel triennio di riferimento sia da considerarsi servizio prestato di fatto, non suscettibile di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale ATA, per aver l'odierno reclamante effettuato una dichiarazione mendace circa i servizi prestati nella scuola paritaria (istituto La FE di Mutolo LI), dal 6.10.2016 al 31.8.2017, non risultando essere stato effettivamente prestato il predetto servizio, come da comunicazione della sede di CE OR (doc. 1 cit.).
Infine, con nota del 2.9.2024 il Dirigente Scolastico del di Firenze ha comunicato al la risoluzione dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato concluso inter partes nell'a.s. 2021/2022, per il profilo di collaboratore scolastico, sulla base del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi.
Per come delibabile in questa sede sommaria, le doglianze reiterate dal contro quest'ultimo provvedimento non paiono accoglibili, dal momento che:
• il disconoscimento del rapporto di lavoro tra il reclamante e la scuola paritaria La FE di UT
LI è stato operato sulla base delle convergenti risultanze condotte dall', dalla PG (nell'ambito del
10 procedimento penale richiamato in atti: vd. ordinanza di applicazione delle misure cautelari del
28.10.2022 emessa dal GIP del Tribunale di CE OR in atti) e dall'Agenzia delle Entrate
(che, con nota del 12.1.2024, ha rilevato – quanto alla posizione in oggetto – che “non si rilevano redditi comunicati dall'Istituto in Anagrafe Tributaria a carico del soggetto per il periodo indicato”: doc.
3-e fasc. MIM);
• escluso quindi che il disconoscimento sia stato operato dal unicamente in ragione dell'omesso versamento dei contributi previdenziali (circostanza che rende inconferente rispetto al caso di specie
l'orientamento giurisprudenziale che reputa insufficiente, ai fini del disconoscimento del servizio prestato, la mera irregolarità contributiva), sarebbe stato onere del fornire un fumus in ordine alla effettività del servizio prestato presso la scuola paritaria (“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”: così le note alla Tabella di Valutazione allegata al D.M. 640/2017);
• tale onere non può dirsi assolto, in quanto:
o il contratto di lavoro subordinato asseritamente concluso (peraltro prodotto in giudizio dopo il deposito del ricorso e con nota non autorizzata del 15.10.2024: vd. ordinanza reclamata) non reca la sottoscrizione del lavoratore e contiene una firma non leggibile con riferimento alla parte datoriale;
o le buste paga e i CUD in atti (docc. 4 e 6 fasc. ) non forniscono prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni, in difetto di deposito di ulteriore documentazione idonea a tal fine (contabili di bonifico, estratti di conto corrente, quietanze di pagamento ecc.) ed alla luce della già richiamata nota dell'Agenzia delle Entrate del 12.1.2024;
o il certificato di servizio in atti (doc. 3 fasc. ), che non ha efficacia probatoria di atto pubblico
(in quanto sottoscritto dal coordinatore delle attività scolastiche della scuola paritaria, che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale), si limita ad indicare che avrebbe prestato servizio dal
6.10.2016 al 31.8.2017, “senza specificare i giorni di effettivo servizio e, correlativamente, i
11 giorni di assenza, né indicare l'orario di servizio osservato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la retribuzione concordata” (così, in vicenda del tutto analoga, Trib.
Firenze, sentenza n. 646/2021, dott.ssa Consani);
o l'estratto contributivo datato 15.9.2017 è antecedente al disconoscimento del rapporto successivamente operato dall';
o i rapporti di lavoro fittizi erano denunciati tramite modello unilav, con conseguente irrilevanza di quello depositato sub doc. 5 fasc. ;
• la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo al ricorrente, che ha attestato una certificazione che, riguardando un rapporto giuridico a lui riferibile, non poteva non sapere essere falsa;
• sono irrilevanti in questa sede i riferimenti alla disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego (artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001) e all'art. 21-novies L. 241/1990, in quanto il provvedimento censurato non ha costituito esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, né ha rappresentato espressione del potere di autotutela amministrativa in capo al medesimo: esso, al contrario, è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt.
71 ss. D.P.R. 445/2020, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione
(iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro in esame, senza che quindi possa rilevare che il ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio disconosciuto;
• • né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/20171, né l'art. 72 D.P.R. 445/20012 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al l'8.1.2024 è seguita già in data 29.1.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato al depennamento dalle graduatorie.
In conclusione, il reclamo è rigettato ed è confermata l'ordinanza reclamata.”.
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Alla luce della complessiva disamina svolta, il ricorso è infondato.
Considerati i plurimi indirizzi giurisprudenziali, non sussistono i presupposti della lite temeraria.
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12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sullo scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite che si liquidano
€ 4.500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge
Bergamo, 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
LI Bertolino
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