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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7875 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 20566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, a seguito dell'udienza del 24.10.2024, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 20566/2023 vertente tra
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Galluccio C.F. Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa alla Via Giotto C.F._2
n. 87, giusta procura in calce al ricorso
-RICORRENTE-
CONTRO
(CF P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Annalisa Intorcia ed Errico De Falco, tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del CP_1 Cont Principe n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura per Notar
[...] del 5.9.2019 Rep 42728 Per_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: Maggiorazione lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20/9/2001.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2023 parte ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta con le mansioni di collaboratore professionale sanitario attuale Ctg. D5, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista, con orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, lamentava che nel periodo da Agosto 2018 a Dicembre 2022, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario e delle maggiorazioni previste dall'art. 29 co. 6 e 31, del CCNL Sanità Pubblica del 21 maggio 2018. Cont Rimasta senza esito la diffida di pagamento e messa in mora legale, inviata alla tramite PEC in data 21.12.2022, conveniva in giudizio la al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio Controparte_3 diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.116,72, come da conteggi in atti.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la che, preliminarmente eccepiva Controparte_3
l'intervenuta decadenza dei diritti azionati in mancanza di richiesta di pagamento da parte del dipendente nei trenta giorni dalla prestazione eseguita;
nonché la prescrizione di quanto richiesto per il periodo anteriore al quinquennio decorrente dalla data della notifica del ricorso del 17.09.2024, in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione;
quanto al merito, sulla base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda ritenendo infondate le pretese azionate.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 24.10.2024, celebrata con il modello della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto comunicato alle parti, lette le note d'udienza depositate, il giudice decideva la causa.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per la motivazione che segue.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza proposta da parte convenuta la quale sostiene che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018. L'eccezione è infondata in quanto la norma in esame non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Per dipiù secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Sezione lavoro della S.C. in tema di pubblico impiego privatizzato ha chiarito con un principio di diritto che il disposto dell'art. 2126 c.c. “non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (Cass. 17912.2024).
Quanto all'eccepita prescrizione non si ritiene maturata, infatti la domanda proposta attiene al periodo Agosto 2018- Dicembre 2022 e, quindi, la nota legale Pec di richiesta di pagamento in atti del 21.6.2023 è da ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione delle pretese azionate per il periodo rivendicato.
Con riguardo al merito, in punto di diritto le parti divergono sull'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è la ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria. In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
Sull'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali è insorto un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione in senso favorevole alla tesi attorea con l'ordinanza n. 20743 pubblicata il 18.7.2023, e confermando i principi già espressi dalla stessa Corte con l'ordinanza n. 1505/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
E tanto per le motivazioni di seguito riportate:
“la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5);
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva».
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore».
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo».
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »).
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo cui l'indennità Pt_2 prevista dall'art. 44 non s non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, per le convincenti argomentazioni esposte, pure condivise dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. sent. nn. 165/2024; 928/2024; 931/2024; n. 2082/2024; 2083/2024; n. 2859/2022 e n. 2686/2022), questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”, con il conseguente diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016 - 2018.
Ed infatti, si rileva che, diversamente da quanto dedotto in memoria difensiva, la ricorrente ha fornito prova, tramite il deposito dei cartellini sanitari marcatempo e delle buste paga, documentazione non contestata, di aver svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (ove è specificato anche l'orario osservato).
Risulta, inoltre, pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che con riferimento a tali giorni la ricorrente non ha goduto di riposo compensativo. Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto, oltre a non essere stati specificamente contestati, risultano correttamente elaborati, come pure riconosciuto da controparte nella nota in atti del 11.10.2024, atteso che dall'esame della documentazione in atti il compenso relativo all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali del 19.9.18 e del 22.4.19, non risulta pagato.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente la somma di € 4.116,72, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti atteso il contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione giuridica trattata e i recenti interventi della S.C.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016 - 2018, il compenso relativo all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso;
per l'effetto, condanna la a pagare in favore della parte ricorrente il complessivo Controparte_1 importo di € 4.116,72, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso, Napoli 12.11.2024
IL Giudice
Dott. Simona D'Auria