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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/09/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2890/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 05.05.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2890 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Catia Felicione, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roseto degli Abruzzi, via Fonte della Marina n. 17 Attore CONTRO
, (già Controparte_1 Controparte_2 denominata ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Pieri-Nerli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore Convenuto SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia di assicurazione affinché l'intestato Controparte_3
Tribunale la condannasse al pagamento in suo favore di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa n. 079-A7118 stipulata in data 23.08.2016 in conseguenza della diagnosticata invalidità permanente del 67% riconosciutagli dall'Inps in data 13.04.2017, avendo accettato solo a titolo di acconto il pagamento del minore importo di € 1.000,00 ricevuto dalla predetta compagnia di assicurazione.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo Controparte_3 aver eccepito l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea difettando la prova dei presupposti per l'operatività della polizza (nella specie pagina 1 di 6 inoperante non essendo indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti né l'invalidità permanente preesistente alla data di effetto dell'assicurazione ovvero imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti) e, in ogni caso, avendo l'attore omesso di dichiarare, con dolo o colpa grave, l'esistenza di stati patologici che hanno dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione della polizza con conseguente perdita dell'indennizzo allo stesso in ipotesi spettante.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 09.12.2020 e viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
4. In via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non può trovare accoglimento in quanto tardivamente formulata. Come noto, ai sensi dell'art. 2938 c.c. l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto che, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio dovendo essere tempestivamente proposta – a pena di inammissibilità - nella comparsa di comparsa di costituzione e risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza (artt. 166-167 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente). In particolare, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente, tale termine di 20 giorni decorre dalla data di prima udienza fissata nell'atto di citazione ovvero dalla data di udienza fissata dal giudice a norma dell'art. 168bis co 5 c.p.c. il quale, a sua volta, nel testo ratione temporis vigente, prevede la possibilità per il giudice istruttore di «differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni» Nel caso di specie, la data di prima udienza nell'atto di citazione è stata indicata al 16 o 20 dicembre 2019, la quale è stata differita d'ufficio (ossia ex art. 168bis co. 4 c.p.c. e non ex art. 168bis co. 5 c.p.c.) al 7.01.2020 mentre la comparsa di costituzione è stata depositata in data 10.12.2019. Ne deriva che, non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni di cui agli artt. 166- 167 c.p.c., l'eccezione di prescrizione è tardiva e, dunque, inammissibile.
5. Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno stipulato una polizza assicurativa in data 23-29.08.2016, tacitamente rinnovata di anno in anno, in forza della quale, per quel che rileva in questa sede, è ʺassicurata l'Invalidità permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto della Polizza e non oltre la data della sua cessazione, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguonoʺ, con l'ulteriore precisazione per cui ʺla garanzia vale per le Invalidità permanenti conseguenti a Malattia manifestatasi dopo il 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'Assicurazioneʺ. Tra le condizioni del contratto di assicurazione è previsto, per quel che rileva in questa sede, che: i) ʺl'Assicurazione non è operante per le Invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'Assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistentiʺ; ii) ʺle dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto, comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anamnestico, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessaʺ. pagina 2 di 6 A pag. 2 del frontespizio della polizza l'odierno attore ha dichiarato di presentare ʺminorazioni funzionaliʺ e, in particolare, di avere una ʺlieve deformazione del profilo antero-superiore della testa femorale destraʺ. Al contempo, tuttavia, nel questionario anamnestico allegato alla polizza l'odierno attore ha dichiarato che:
- non ha mai fatto richiesta né gli è stata riconosciuta alcuna invalidità da parte di un ente pubblico o privato né da parte di altra compagnia di assicurazione;
- è un fumatore ma non è affetto né da alcolismo, né fa uso di sostanze stupefacenti né è affetto da AIDS;
- non assume abitualmente farmaci né è sottoposto a cure mediche;
- non soffre di ipertensione arteriosa;
- nei 10 anni antecedenti la stipula della polizza non ha avuto ricoveri ospedalieri con degenza superiore a 5 giorni;
- non ha mai ricevuto alcuna somministrazione di emoderivati né è stato soggetto ad emotrasfusioni;
- non soffre di alcuna malattia infettiva/parassitaria, dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urogenitale, dell'apparato osteoarticolare, del sistema endocrino e tiroideo, dell'apparato visivo ed oculare, dell'apparato uditivo/vestibolare, della pelle/cute, del sistema nervoso né ha malattie della cute/pelle, renali, mentali/neurologiche/psichiatriche, della psiche e del comportamento, neoplastiche/tumorali né soffre di diabete e, in generale, che non soffre di alcuna malattia (essendovi l'obbligo di esclusione della dichiarazione solo in caso di alluce valgo, appendicite, calcoli della colecisti, catarratta, correzione miopia, deviazione setto nasale, emorroidi, ernie inguinali, fimosi, menisco del ginocchio, parto cesareo, polipi nasali, ragadi anali, tonsille e adenoidi, tunnel carpale, varici venose, varicocele). Dalla documentazione in atti risulta che l'attore è stato riconosciuto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 1.03.2017 invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%, avendo subito ricoveri ospedalieri per morbo di sudek, pericardite, protesi anca destra, osteoporosi ed avendo riportato la diagnosi di morbo di sudek cardiopatia ipertensiva insuff. Mitro-tricuspid esiti di artroprotesi anca destra osteoporosi gozzo multinodulare. Inoltre, a seguito dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., è emerso che l'odierno attore è stato ricoverato, a seguito di ricovero programmato, presso l'Ospedale di Siena dal 6.09.2016 al e 21.09.2016 e nella relativa cartella clinica si legge che:
- dal 2014 ha iniziato a presentare forte dolore alla spalla destra essendosi sottoposto ad un ricovero presso l'ospedale di Rimini dove è stata accertata la rottura del svsp, formazione cistica con grave lesione del CLBO e cardiopatia di secondo grado;
- nel 2015, stante la persistente dolorabilità cervicale, gli è stata riscontrata una marcata alterazione degenerativa osteo-disco.-legamentare;
- nello stesso anno ha iniziato a lamentare dolore e difficoltà di deambulazione al piede destro;
- nel Maggio del 2016 ha ricevuto la diagnosi di deformazione del femore con relativo pagina 3 di 6 accavallamento del profilo corticale nonché alterazione algodisforica delle regione cervicale del rachide, con programmazione di intervento di protesizzazione dell'anca destra per il mese di Giugno dello stesso anno, intervento che non è stato eseguito a causa della frattura del 5 metatarso;
- nel Luglio 2016 ha effettuato una scintigrafia ossea;
- all'esito del ricovero presso l'Ospedale di Siena è stato dimesso con diagnosi di osteoatrofia di sudek piede sinistro con marcata osteoporosi, osteonecrosi della testa del femore destro. Gozzo multinodulare e steatosi epatica di II grado. Riserva per atrite I articolazione MTF piede destroʺ, con consiglio di seguire la terapia già in atto.
6. Ciò posto, assorbente è il rilievo per cui nel contratto di assicurazione è, come sopraesposto, previsto che ʺle dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto, comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anamnestico, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessaʺ. Trattasi di previsione che riproduce quanto disposto dall'art. 1892 c.c., ai sensi del quale «le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave» (co. 1), con la precisazione che «l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione» (co. 2). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale - la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale allorché si verifichino cumulativamente tre presupposti, la cui sussistenza deve essere provata dalla compagnia di assicurazione: 1) la dichiarazione resa deve essere effettivamente inesatta o reticente;
2) la dichiarazione deve essere stata resa con dolo o colpa grave;
3) la reticenza deve essere determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2022, n. 25457; Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2017, n. 19520; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25582).
6.1. Nel caso di specie, alla luce della documentazione depositata in atti dall'Ospedale di Siena a seguito dell'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c., è indubbio che l'odierno attore ha reso dichiarazioni inesatte avendo omesso di dichiarare di soffrire, prima della stipula del contratto di assicurazione, di patologie legate all'apparato osteoarticolare, non ritenendosi sufficiente la sola indicazione di avere una ʺlieve deformazione del profilo antero-superiore della testa femorale destraʺ atteso che, al momento della stipulazione del contratto, era già stato previsto un intervento di protesizzazione dell'anca destra per il mese di Giugno del 2016, poi non effettuato a causa della frattura del 5 metatarso. Orbene l'intervento di protesizzazione denota l'esistenza di una patologia ben più grave di quella dichiarata, dovendo – conseguentemente – ritenersi taciute da parte dell'attore le sue reali condizioni di salute.
6.2. Ritiene, altresì, il Tribunale che tali dichiarazioni sono state rese dall'attore con dolo o colpa pagina 4 di 6 grave dove ai fini del dolo è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente e, ai fini della colpa grave, è sufficiente che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo, cioè, che l'assicurato abbia consapevolezza della importanza della informazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 2004, n. 9342; Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2003, n. 3165; Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1987, n. 8352). Invero, nel caso di specie, è indubbio che fosse a conoscenza di avere una patologia all'apparato osteoarticolare, soffrendo Parte_1 di dolori sin dal 2014, essendo stato programmato un intervento di protesizzazione per l'anca destra dal Maggio del 2016 (ossia prima della stipula del contratto di assicurazione) – poi non eseguito – e, soprattutto, essendo stato programmato il ricovero presso l'ospedale di Siena. Ne deriva che egli ha volontariamente omesso di riferire tali circostanze, nonostante la consapevolezza dell'importanza dell'informazione.
6.3. Quanto, infine, al carattere determinante della dichiarazione inesatta o reticente, ferma la necessaria sussistenza di un collegamento oggettivo per il quale la situazione di fatto occultata deve comportare una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. per dichiarazioni inesatte o reticenti, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore manifesta l'intenzione di quest'ultimo di attribuire particolare importanza a certi requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi (cfr. Cass. civ, sez. I, 4 aprile1991, n. 3501; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682; Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2003, n. 17840; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27578; Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2022, n. 25457). Nel caso di specie, alla luce della tipologia di assicurazione nonché del connesso questionario anamnestico, è evidente che l'omessa informazione da parte dell'odierno attore circa la sua patologia ha influenzato la stipula del contratto atteso che l'assicurazione, qualora fosse stata resa edotta circa l'effettiva situazione sanitaria dell'attore, avrebbe potuto percepire la maggiore entità del rischio assunto essendo indubbio che, nell'ambito di una polizza assicurativa quale quella in esame, le probabilità di verificazione dell'evento dedotto in contratto si presentino maggiori allorché l'assicurato sia affetto da patologie che rendano necessario il ricorso a trattamenti chirurgici invasivi (quale quello di protesizzazione dell'anca destra). In conclusione, l'avere taciuto le esposte informazioni circa le proprie condizioni di salute, di cui l'attore era a conoscenza, nonostante la evidenziazione della importanza del dato risultante dal questionario sottoposto alla sua sottoscrizione, si rivela tale da integrare quantomeno gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 1892 c.c.
7. Quanto al termine di tre mesi dalla scoperta dell' inesattezza della notizia o della reticenza concesso all'assicuratore per impugnare il contratto o rifiutare il pagamento previsto dall'art. 1892 co. 2c.c., la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di assicurazione contro gli infortuni l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la pagina 5 di 6 causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1166), circostanza sussistente nel caso di specie atteso che l'assicurazione ha avuto piena contezza della dichiarazione reticente solo a seguito del deposito in giudizio dell'intera documentazione sanitaria relativa al ricovero dell'attore presso l'Ospedale di Siena.
8. Alla luce di quanto precede la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1892 co. 3 c.c. secondo cui, essendosi il sinistro verificatosi entro il termine di cui al co. 2, l'assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.
9. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, vengono liquidare in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, in ragione della discussione orale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro
[...] Controparte_3 [...]
, così dispone: Controparte_2
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge Teramo, 10.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 05.05.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2890 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Catia Felicione, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roseto degli Abruzzi, via Fonte della Marina n. 17 Attore CONTRO
, (già Controparte_1 Controparte_2 denominata ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Pieri-Nerli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore Convenuto SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia di assicurazione affinché l'intestato Controparte_3
Tribunale la condannasse al pagamento in suo favore di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa n. 079-A7118 stipulata in data 23.08.2016 in conseguenza della diagnosticata invalidità permanente del 67% riconosciutagli dall'Inps in data 13.04.2017, avendo accettato solo a titolo di acconto il pagamento del minore importo di € 1.000,00 ricevuto dalla predetta compagnia di assicurazione.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo Controparte_3 aver eccepito l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea difettando la prova dei presupposti per l'operatività della polizza (nella specie pagina 1 di 6 inoperante non essendo indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti né l'invalidità permanente preesistente alla data di effetto dell'assicurazione ovvero imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti) e, in ogni caso, avendo l'attore omesso di dichiarare, con dolo o colpa grave, l'esistenza di stati patologici che hanno dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione della polizza con conseguente perdita dell'indennizzo allo stesso in ipotesi spettante.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 09.12.2020 e viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
4. In via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non può trovare accoglimento in quanto tardivamente formulata. Come noto, ai sensi dell'art. 2938 c.c. l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto che, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio dovendo essere tempestivamente proposta – a pena di inammissibilità - nella comparsa di comparsa di costituzione e risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza (artt. 166-167 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente). In particolare, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente, tale termine di 20 giorni decorre dalla data di prima udienza fissata nell'atto di citazione ovvero dalla data di udienza fissata dal giudice a norma dell'art. 168bis co 5 c.p.c. il quale, a sua volta, nel testo ratione temporis vigente, prevede la possibilità per il giudice istruttore di «differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni» Nel caso di specie, la data di prima udienza nell'atto di citazione è stata indicata al 16 o 20 dicembre 2019, la quale è stata differita d'ufficio (ossia ex art. 168bis co. 4 c.p.c. e non ex art. 168bis co. 5 c.p.c.) al 7.01.2020 mentre la comparsa di costituzione è stata depositata in data 10.12.2019. Ne deriva che, non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni di cui agli artt. 166- 167 c.p.c., l'eccezione di prescrizione è tardiva e, dunque, inammissibile.
5. Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno stipulato una polizza assicurativa in data 23-29.08.2016, tacitamente rinnovata di anno in anno, in forza della quale, per quel che rileva in questa sede, è ʺassicurata l'Invalidità permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto della Polizza e non oltre la data della sua cessazione, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguonoʺ, con l'ulteriore precisazione per cui ʺla garanzia vale per le Invalidità permanenti conseguenti a Malattia manifestatasi dopo il 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'Assicurazioneʺ. Tra le condizioni del contratto di assicurazione è previsto, per quel che rileva in questa sede, che: i) ʺl'Assicurazione non è operante per le Invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'Assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistentiʺ; ii) ʺle dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto, comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anamnestico, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessaʺ. pagina 2 di 6 A pag. 2 del frontespizio della polizza l'odierno attore ha dichiarato di presentare ʺminorazioni funzionaliʺ e, in particolare, di avere una ʺlieve deformazione del profilo antero-superiore della testa femorale destraʺ. Al contempo, tuttavia, nel questionario anamnestico allegato alla polizza l'odierno attore ha dichiarato che:
- non ha mai fatto richiesta né gli è stata riconosciuta alcuna invalidità da parte di un ente pubblico o privato né da parte di altra compagnia di assicurazione;
- è un fumatore ma non è affetto né da alcolismo, né fa uso di sostanze stupefacenti né è affetto da AIDS;
- non assume abitualmente farmaci né è sottoposto a cure mediche;
- non soffre di ipertensione arteriosa;
- nei 10 anni antecedenti la stipula della polizza non ha avuto ricoveri ospedalieri con degenza superiore a 5 giorni;
- non ha mai ricevuto alcuna somministrazione di emoderivati né è stato soggetto ad emotrasfusioni;
- non soffre di alcuna malattia infettiva/parassitaria, dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urogenitale, dell'apparato osteoarticolare, del sistema endocrino e tiroideo, dell'apparato visivo ed oculare, dell'apparato uditivo/vestibolare, della pelle/cute, del sistema nervoso né ha malattie della cute/pelle, renali, mentali/neurologiche/psichiatriche, della psiche e del comportamento, neoplastiche/tumorali né soffre di diabete e, in generale, che non soffre di alcuna malattia (essendovi l'obbligo di esclusione della dichiarazione solo in caso di alluce valgo, appendicite, calcoli della colecisti, catarratta, correzione miopia, deviazione setto nasale, emorroidi, ernie inguinali, fimosi, menisco del ginocchio, parto cesareo, polipi nasali, ragadi anali, tonsille e adenoidi, tunnel carpale, varici venose, varicocele). Dalla documentazione in atti risulta che l'attore è stato riconosciuto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 1.03.2017 invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%, avendo subito ricoveri ospedalieri per morbo di sudek, pericardite, protesi anca destra, osteoporosi ed avendo riportato la diagnosi di morbo di sudek cardiopatia ipertensiva insuff. Mitro-tricuspid esiti di artroprotesi anca destra osteoporosi gozzo multinodulare. Inoltre, a seguito dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., è emerso che l'odierno attore è stato ricoverato, a seguito di ricovero programmato, presso l'Ospedale di Siena dal 6.09.2016 al e 21.09.2016 e nella relativa cartella clinica si legge che:
- dal 2014 ha iniziato a presentare forte dolore alla spalla destra essendosi sottoposto ad un ricovero presso l'ospedale di Rimini dove è stata accertata la rottura del svsp, formazione cistica con grave lesione del CLBO e cardiopatia di secondo grado;
- nel 2015, stante la persistente dolorabilità cervicale, gli è stata riscontrata una marcata alterazione degenerativa osteo-disco.-legamentare;
- nello stesso anno ha iniziato a lamentare dolore e difficoltà di deambulazione al piede destro;
- nel Maggio del 2016 ha ricevuto la diagnosi di deformazione del femore con relativo pagina 3 di 6 accavallamento del profilo corticale nonché alterazione algodisforica delle regione cervicale del rachide, con programmazione di intervento di protesizzazione dell'anca destra per il mese di Giugno dello stesso anno, intervento che non è stato eseguito a causa della frattura del 5 metatarso;
- nel Luglio 2016 ha effettuato una scintigrafia ossea;
- all'esito del ricovero presso l'Ospedale di Siena è stato dimesso con diagnosi di osteoatrofia di sudek piede sinistro con marcata osteoporosi, osteonecrosi della testa del femore destro. Gozzo multinodulare e steatosi epatica di II grado. Riserva per atrite I articolazione MTF piede destroʺ, con consiglio di seguire la terapia già in atto.
6. Ciò posto, assorbente è il rilievo per cui nel contratto di assicurazione è, come sopraesposto, previsto che ʺle dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto, comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anamnestico, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessaʺ. Trattasi di previsione che riproduce quanto disposto dall'art. 1892 c.c., ai sensi del quale «le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave» (co. 1), con la precisazione che «l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione» (co. 2). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale - la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale allorché si verifichino cumulativamente tre presupposti, la cui sussistenza deve essere provata dalla compagnia di assicurazione: 1) la dichiarazione resa deve essere effettivamente inesatta o reticente;
2) la dichiarazione deve essere stata resa con dolo o colpa grave;
3) la reticenza deve essere determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2022, n. 25457; Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2017, n. 19520; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25582).
6.1. Nel caso di specie, alla luce della documentazione depositata in atti dall'Ospedale di Siena a seguito dell'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c., è indubbio che l'odierno attore ha reso dichiarazioni inesatte avendo omesso di dichiarare di soffrire, prima della stipula del contratto di assicurazione, di patologie legate all'apparato osteoarticolare, non ritenendosi sufficiente la sola indicazione di avere una ʺlieve deformazione del profilo antero-superiore della testa femorale destraʺ atteso che, al momento della stipulazione del contratto, era già stato previsto un intervento di protesizzazione dell'anca destra per il mese di Giugno del 2016, poi non effettuato a causa della frattura del 5 metatarso. Orbene l'intervento di protesizzazione denota l'esistenza di una patologia ben più grave di quella dichiarata, dovendo – conseguentemente – ritenersi taciute da parte dell'attore le sue reali condizioni di salute.
6.2. Ritiene, altresì, il Tribunale che tali dichiarazioni sono state rese dall'attore con dolo o colpa pagina 4 di 6 grave dove ai fini del dolo è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente e, ai fini della colpa grave, è sufficiente che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo, cioè, che l'assicurato abbia consapevolezza della importanza della informazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 2004, n. 9342; Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2003, n. 3165; Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1987, n. 8352). Invero, nel caso di specie, è indubbio che fosse a conoscenza di avere una patologia all'apparato osteoarticolare, soffrendo Parte_1 di dolori sin dal 2014, essendo stato programmato un intervento di protesizzazione per l'anca destra dal Maggio del 2016 (ossia prima della stipula del contratto di assicurazione) – poi non eseguito – e, soprattutto, essendo stato programmato il ricovero presso l'ospedale di Siena. Ne deriva che egli ha volontariamente omesso di riferire tali circostanze, nonostante la consapevolezza dell'importanza dell'informazione.
6.3. Quanto, infine, al carattere determinante della dichiarazione inesatta o reticente, ferma la necessaria sussistenza di un collegamento oggettivo per il quale la situazione di fatto occultata deve comportare una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. per dichiarazioni inesatte o reticenti, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore manifesta l'intenzione di quest'ultimo di attribuire particolare importanza a certi requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi (cfr. Cass. civ, sez. I, 4 aprile1991, n. 3501; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682; Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2003, n. 17840; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27578; Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2022, n. 25457). Nel caso di specie, alla luce della tipologia di assicurazione nonché del connesso questionario anamnestico, è evidente che l'omessa informazione da parte dell'odierno attore circa la sua patologia ha influenzato la stipula del contratto atteso che l'assicurazione, qualora fosse stata resa edotta circa l'effettiva situazione sanitaria dell'attore, avrebbe potuto percepire la maggiore entità del rischio assunto essendo indubbio che, nell'ambito di una polizza assicurativa quale quella in esame, le probabilità di verificazione dell'evento dedotto in contratto si presentino maggiori allorché l'assicurato sia affetto da patologie che rendano necessario il ricorso a trattamenti chirurgici invasivi (quale quello di protesizzazione dell'anca destra). In conclusione, l'avere taciuto le esposte informazioni circa le proprie condizioni di salute, di cui l'attore era a conoscenza, nonostante la evidenziazione della importanza del dato risultante dal questionario sottoposto alla sua sottoscrizione, si rivela tale da integrare quantomeno gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 1892 c.c.
7. Quanto al termine di tre mesi dalla scoperta dell' inesattezza della notizia o della reticenza concesso all'assicuratore per impugnare il contratto o rifiutare il pagamento previsto dall'art. 1892 co. 2c.c., la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di assicurazione contro gli infortuni l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la pagina 5 di 6 causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1166), circostanza sussistente nel caso di specie atteso che l'assicurazione ha avuto piena contezza della dichiarazione reticente solo a seguito del deposito in giudizio dell'intera documentazione sanitaria relativa al ricovero dell'attore presso l'Ospedale di Siena.
8. Alla luce di quanto precede la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1892 co. 3 c.c. secondo cui, essendosi il sinistro verificatosi entro il termine di cui al co. 2, l'assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.
9. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, vengono liquidare in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, in ragione della discussione orale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro
[...] Controparte_3 [...]
, così dispone: Controparte_2
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge Teramo, 10.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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