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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/11/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.1516/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Marco CH Presidente
SC LA CE
AN AF CE rel.
Nella causa tra
(C.F. ) con l'avv. CRAPARO CECILIA Parte_1 C.F._1
Nei confronti di
S con l'avv. GIANCRISTOFARO ALESSANDRA CP_1 C.F._2
ricorrenti
Con l'intervento del PM
Interveniente necessario
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025. oggetto: ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio a domanda congiunta.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Ciampino l'1.09.2017, dalla cui unione è nato il figlio (a Roma il 21.01.2022) hanno proposto domanda congiunta al tribunale Per_1 affinché venga pronunciata la separazione (e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio), alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) essendo i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento e dichiarano di aver definitivamente definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra di esse pendente;
c) la casa coniugale viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse del figlio minore collocato prevalentemente presso Parte_1 Per_1 CP_ di lei, ad eccezione del garage, utilizzato dal IG. ; il IG. si impegna a lasciare la CP_1 casa coniugale entro il 15.04.2025, dando comunicazione della nuova residenza alla IG.ra ; d) fermo l'affido condiviso, il minore sarà collocato in via prevalente presso la Parte_1 madre nell'attuale casa coniugale sita in Ciampino (RM), Via della Repubblica n. 5; e) l'organizzazione delle attività quotidiane e degli impegni del minore avverranno secondo le seguenti modalità, riportate anche all'interno del piano genitoriale che si deposita (doc:6): il padre dal lunedì al venerdì si recherà alla scuola dell'infanzia alle ore 16,00 per ritirare il figlio con cui resterà sino alle ore 19,00 orario in cui lo riporterà nell'abitazione del minore. Nelle ipotesi in cui si renda CP_ necessario a causa degli impegni anche lavorativi dei IG.ri e , i genitori di Parte_1 CP_ quest'ultimo potranno riprendere il nipote all'uscita della scuola. A tal fine i IG.ri e Parte_1
si impegnano a rilasciare apposite autorizzazioni in favore dei nonni paterni per il ritiro del
[...] CP_ figlio da scuola. Il IG. , inoltre, terrà con sé due fine settimana al mese, ossia a fine Per_1 settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì e sino alle ore 18,00/20,00 della domenica. Le parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che quando sarà più grande le modalità di Per_1 collocamento verranno riviste e modificate con aumenti di giorni e di pernotto in favore del Padre;
f) il minore trascorrerà le vacanze di Natale alternando annualmente con ciascun genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio, il Natale 2025 il bambino lo trascorrerà con la madre;
con riferimento alle vacanze di Pasqua alternando annualmente con ciascun genitore dal giovedì di inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola;
g) inoltre, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze estive, con impegno dei genitori di comunicarsi i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
h) i genitori trascorreranno con i periodi di vacanze previste Per_1 per i ponti festivi del 25 Aprile, 1' Maggio, 2 Giugno, 1'Novembre e 8 Dicembre, coincidenti con i fine settimana a loro spettanti e così: se i ponti cadono fino al martedì compreso il minore starà con il genitore con il quale ha trascorso il fine settimana precedente;
se cadono da mercoledì in poi il minore starà con il genitore con il quale trascorre il fine settimana successivoi) il compleanno della madre e la festa della mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza;
il compleanno del padre e la festa del papà saranno trascorsi con lo stesso anche qualora non fosse un giorno di sua competenza;
j) il compleanno del minore sarà trascorso possibilmente insieme, qualora non sia possibile per entrambi i genitori trascorrere insieme il giorno di festa, gli stessi divideranno detta giornata trascorrendo – con alternanza annuale – il pranzo e la cena;
k) le frequentazioni ordinarie genitore/minore saranno sospese nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con il figlio fuori dalla residenza abituale. In occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore, assicurando la reperibilità telefonica. I costi e le spese per le vacanze che ciascun genitore trascorrerà con il minore saranno a carico esclusivo del genitore stesso;
l) le regolamentazioni indicate che precedono dovranno intendersi salvo migliore e diverso accordo fra le parti, tenuto conto sia delle loro esigenze lavorative che degli impegni scolastici e/o ricreativi del minore;
m) le parti si impegnano a rispettare i tempi e le volontà di nel frequentare un eventuale nuovo/a compagna/a o fidanzato/a ed in ogni caso Per_1
l'inserimento di un nuova persona nella vita dei genitori dovrà avvenire in modo graduale. n) il IG. CP_
corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio , la somma complessiva di euro Per_1
200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il 15 di Parte_1 ogni mese ed il 50% delle eventuali spese straordinarie come indicate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Velletri del 30.03.2015; detta somma di euro 200,00 prevista a titolo di mantenimento per il figlio verrà accreditata sul conto corrente intestato alla IG.ra con Per_1 Parte_1 il seguente IBAN [...]; o) in relazione all'assegno unico, i genitori dichiarano che l'importo sarà integralmente erogato in favore della IG.ra ed il Parte_1 CP_ CP_ IG. si impegna a rilasciare la relativa liberatoria;
p) il IG. si impegna a sostenere in via esclusiva il pagamento della rata di mutuo della casa coniugale assegnata alla IG.ra Parte_1 , quale genitore collocatario e nell'interesse del minore;
q) quanto alle spese condominiali le
[...] CP_ spese straordinarie saranno a carico del IG. in qualità di proprietario, le spese ordinarie a carico della IG.ra in qualità di assegnataria dell'immobile; r) saranno inoltre a Parte_1 carico esclusivo della IG.ra le spese delle utenze della casa coniugale a lei Parte_1 assegnate nell'interesse del figlio minore;
s) gli istanti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del minore;
t) Per_1 le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.”. Rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473 bis co. II 51 c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ritenuto che
le condizioni possano essere omologate dal tribunale in quanto conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative. La causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la procedibilità della domanda di divorzio, invitando le parti e documentare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
PQM
Il tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Ciampino in data 1.09.2017, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 41, parte I, anno 2017).
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Velletri, lì 22/10/2025
Il giudice rel.
AN AF
Il Presidente
Marco CH
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Marco CH Presidente
SC LA CE
AN AF CE rel.
Nella causa tra
(C.F. ) con l'avv. CRAPARO CECILIA Parte_1 C.F._1
Nei confronti di
S con l'avv. GIANCRISTOFARO ALESSANDRA CP_1 C.F._2
ricorrenti
Con l'intervento del PM
Interveniente necessario
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025. oggetto: ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio a domanda congiunta.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Ciampino l'1.09.2017, dalla cui unione è nato il figlio (a Roma il 21.01.2022) hanno proposto domanda congiunta al tribunale Per_1 affinché venga pronunciata la separazione (e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio), alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) essendo i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento e dichiarano di aver definitivamente definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra di esse pendente;
c) la casa coniugale viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse del figlio minore collocato prevalentemente presso Parte_1 Per_1 CP_ di lei, ad eccezione del garage, utilizzato dal IG. ; il IG. si impegna a lasciare la CP_1 casa coniugale entro il 15.04.2025, dando comunicazione della nuova residenza alla IG.ra ; d) fermo l'affido condiviso, il minore sarà collocato in via prevalente presso la Parte_1 madre nell'attuale casa coniugale sita in Ciampino (RM), Via della Repubblica n. 5; e) l'organizzazione delle attività quotidiane e degli impegni del minore avverranno secondo le seguenti modalità, riportate anche all'interno del piano genitoriale che si deposita (doc:6): il padre dal lunedì al venerdì si recherà alla scuola dell'infanzia alle ore 16,00 per ritirare il figlio con cui resterà sino alle ore 19,00 orario in cui lo riporterà nell'abitazione del minore. Nelle ipotesi in cui si renda CP_ necessario a causa degli impegni anche lavorativi dei IG.ri e , i genitori di Parte_1 CP_ quest'ultimo potranno riprendere il nipote all'uscita della scuola. A tal fine i IG.ri e Parte_1
si impegnano a rilasciare apposite autorizzazioni in favore dei nonni paterni per il ritiro del
[...] CP_ figlio da scuola. Il IG. , inoltre, terrà con sé due fine settimana al mese, ossia a fine Per_1 settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì e sino alle ore 18,00/20,00 della domenica. Le parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che quando sarà più grande le modalità di Per_1 collocamento verranno riviste e modificate con aumenti di giorni e di pernotto in favore del Padre;
f) il minore trascorrerà le vacanze di Natale alternando annualmente con ciascun genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio, il Natale 2025 il bambino lo trascorrerà con la madre;
con riferimento alle vacanze di Pasqua alternando annualmente con ciascun genitore dal giovedì di inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola;
g) inoltre, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze estive, con impegno dei genitori di comunicarsi i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
h) i genitori trascorreranno con i periodi di vacanze previste Per_1 per i ponti festivi del 25 Aprile, 1' Maggio, 2 Giugno, 1'Novembre e 8 Dicembre, coincidenti con i fine settimana a loro spettanti e così: se i ponti cadono fino al martedì compreso il minore starà con il genitore con il quale ha trascorso il fine settimana precedente;
se cadono da mercoledì in poi il minore starà con il genitore con il quale trascorre il fine settimana successivoi) il compleanno della madre e la festa della mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza;
il compleanno del padre e la festa del papà saranno trascorsi con lo stesso anche qualora non fosse un giorno di sua competenza;
j) il compleanno del minore sarà trascorso possibilmente insieme, qualora non sia possibile per entrambi i genitori trascorrere insieme il giorno di festa, gli stessi divideranno detta giornata trascorrendo – con alternanza annuale – il pranzo e la cena;
k) le frequentazioni ordinarie genitore/minore saranno sospese nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con il figlio fuori dalla residenza abituale. In occasione dei periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con il minore, assicurando la reperibilità telefonica. I costi e le spese per le vacanze che ciascun genitore trascorrerà con il minore saranno a carico esclusivo del genitore stesso;
l) le regolamentazioni indicate che precedono dovranno intendersi salvo migliore e diverso accordo fra le parti, tenuto conto sia delle loro esigenze lavorative che degli impegni scolastici e/o ricreativi del minore;
m) le parti si impegnano a rispettare i tempi e le volontà di nel frequentare un eventuale nuovo/a compagna/a o fidanzato/a ed in ogni caso Per_1
l'inserimento di un nuova persona nella vita dei genitori dovrà avvenire in modo graduale. n) il IG. CP_
corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio , la somma complessiva di euro Per_1
200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il 15 di Parte_1 ogni mese ed il 50% delle eventuali spese straordinarie come indicate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Velletri del 30.03.2015; detta somma di euro 200,00 prevista a titolo di mantenimento per il figlio verrà accreditata sul conto corrente intestato alla IG.ra con Per_1 Parte_1 il seguente IBAN [...]; o) in relazione all'assegno unico, i genitori dichiarano che l'importo sarà integralmente erogato in favore della IG.ra ed il Parte_1 CP_ CP_ IG. si impegna a rilasciare la relativa liberatoria;
p) il IG. si impegna a sostenere in via esclusiva il pagamento della rata di mutuo della casa coniugale assegnata alla IG.ra Parte_1 , quale genitore collocatario e nell'interesse del minore;
q) quanto alle spese condominiali le
[...] CP_ spese straordinarie saranno a carico del IG. in qualità di proprietario, le spese ordinarie a carico della IG.ra in qualità di assegnataria dell'immobile; r) saranno inoltre a Parte_1 carico esclusivo della IG.ra le spese delle utenze della casa coniugale a lei Parte_1 assegnate nell'interesse del figlio minore;
s) gli istanti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del minore;
t) Per_1 le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.”. Rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473 bis co. II 51 c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ritenuto che
le condizioni possano essere omologate dal tribunale in quanto conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative. La causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la procedibilità della domanda di divorzio, invitando le parti e documentare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
PQM
Il tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Ciampino in data 1.09.2017, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 41, parte I, anno 2017).
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Velletri, lì 22/10/2025
Il giudice rel.
AN AF
Il Presidente
Marco CH