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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6637 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4177 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ) in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA ); (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); C.F. ), tutti rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Carlo De Berardinis;
APPELLANTI
E
1) rappresentata dalla mandataria contumace CP_1 CP_2
2) (già ) P.IVA e per essa Controparte_3 CP_3 P.IVA_2 [...]
, codice fiscale rappresentata e difesa, per procura in Controparte_4 P.IVA_3 atti, dall'avv. Giuseppe Grillo;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la asseriva di essere creditrice nei confronti di Controparte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, per la complessiva somma di euro Parte_1 92.137,44 per saldo debitore alla data del 7.02.2017 afferente al c.c. 000010691998, oltre interessi sino al soddisfo a partire dal 8.02.2017. Inoltre, deduceva che tale esposizione debitoria era garantita da oltre che da e in virtù di fideiussione omnibus Parte_1 Parte_2 Parte_3 rilasciata in data 25.05.2016, sino alla concorrenza di euro 122.200,00. Sosteneva che la banca in data 13.01.2015 aveva comunicato di accettare la rimodulazione e rientro del Controparte_1 credito relativamente alla lettera di affidamento sottoscritta in data 10.10.2012, a fronte del mancato rispetto del piano di rientro, e che in data 25.05.2016, la medesima banca, aveva comunicato di accettare la rimodulazione e rientro del credito relativamente alla lettera di affidamento sottoscritta in data 10.10.2012 per un piano di rientro non rispettato. In ultimo, parte ricorrente asseriva che in data 6.02.2017 era stato comunicato dalla stessa il recesso dal rapporto di conto corrente.
Date tali premesse, l' richiedeva al giudice di emettere decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 dei fideiussori per la somma di euro 92.137,44.
A fronte di tale richiesta, in data 8/09/2017 il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo per la somma richiesta nei confronti del titolare del conto, nonché dei suoi fideiussori. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, parte opponente richiedeva al giudice di:
“In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
II) In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, disporne la revoca;
III) In via riconvenzionale, in applicazione della Legge del 7 marzo 1996 n. 108, dell'artt. 1815 c.c.,
e dell'art. 644 c.p., accertare e dichiarare con riferimento ai due contratti di conto corrente oggetto del presente atto la presenza di interessi che superano il c.d. tasso "soglia usura" e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a restituire ai sensi dell'art. 1815 Controparte_1
c.c. le somme indebitamente percepite dall'inizio dei due conti correnti fino all'estinzione degli stessi, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria, per i motivi esposti al punto 3) della parte di DIRITTO;
IV) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatta quantificazione del debito dell'odierno attore relativo ai contratti di conto corrente oggetto del giudizio, alla luce dell'obbligo restitutorio della Firmato Da:
Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: Parte_4
CodiceFiscale_4 di tutte le somme illegittimamente percepite, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, per i motivi sopra esposti;
V) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della su esposta domanda riconvenzionale (punto III e IV), accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinati la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra legale in riferimento ai rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla parte attrice senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione ex art. 118 TUB, per i motivi di cui al punto 4) della parte di DIRITTO;
VI) In via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande (punto III, IV e V), accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme, pari ad € 40.191,84 (di cui € 11.343,92 per il c/c n. 0000101698001 ed € 28.874,92 per il c/c n. 000010691998), corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio a titolo di interessi usurari, anatocismo e commissione di massimo scoperto e spese, per i motivi di cui al punto 5) della parte di DIRITTO, o nella diversa misura che risulterà di giustizia all'esito della
CTU contabile e della produzione documentale;
VII) Per l'effetto, della suddetta domanda spiegata al precedente punto VI), rideterminare il saldo effettivo dei rapporti di conto corrente in oggetto, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'ill.mo Signor Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93); VIII) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento danni patrimoniali e morali causati al sig. per l'illegittima segnalazione Parte_1 alla centrale rischi, di una somma di danaro equitativamente determinata, per i motivi sopra menzionati al punto 6) della parte di DIRITTO;
IX) Condannare la parte convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, oltre Spese Generali
(15%), IVA 22%, CPA 4% e spese dell'eventuale C.T.U.;”
In via istruttoria parte opponente chiedeva l'ammissione di una CTU tecnico contabile, unitamente all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. inerente i conti corrente in esame.
In fatto parte opponente sosteneva che:
- il c.c. bancario n. 000010691998 era stato aperto da nel 2006 (tale CP_1 Parte_1 numero di conto cambiava nel 2008 quando la ex Banca diventava CP_5 CP_1
;
[...]
- nel 2008 era stato aperto il conto chirografario n. 00001076168 per €50.000,00, il cui contratto non veniva consegnato al cliente, mentre, in luogo del tasso fisso pattuito, veniva applicato dalla banca un tasso variabile;
- in data 20.09.2010 concedeva un affidamento di euro 15.000,00 collegato al conto CP_1 principale;
- in data 10.10.2012 la banca opposta concedeva l'apertura di un altro conto anticipo POS n . 101698001 con affidamento di euro 35.000,00 del quale, tuttavia, non veniva consegnato il contratto
POS, ma solo il precontratto;
- in data 10.10.2012 l'affidamento sul c.c. 000010691998 veniva aumentato da euro 15.000,00 ad euro 25.000,00, e sempre nel medesimo anno, l'affidamento del contratto POS veniva aumentato da euro 35.000,00 a euro 85.000,00;
- in data 22.10.2012 e rilasciavano garanzia fideiussoria Parte_2 Parte_5 sull'adempimento dei predetti finanziamenti;
- a causa dell'innalzamento del tasso di interesse variabile, il debitore non riusciva a far fronte alla sue obbligazioni nei confronti della banca;
- in data 13.01.2015 riduceva l'affidamento del contratto POS ad euro 50.000,00, e nella CP_1 stessa data veniva imposto dalla medesima un atto di rimodulazione e rientro afferente l'affidamento concesso sul c.c. n. 000010691998 di euro 25.000,00 e l'esposizione debitoria del Parte_1 veniva indicata nel complesso in euro 60.000,00, inoltre, dall'atto di rimodulazione in questione risultava girocontata la somma di ero 35.000,00 dal conto 000010691998 al conto POS di cui sopra da cui l'illegittima segnalazione alla IF;
- in merito al giroconto di cui appena detto, su istanza del titolare del conto, la banca provvedeva in data 13.01.2015 ad effettuare ulteriore giroconto al fine di risanare il saldo del conto POS;
- a seguito delle operazioni di rimodulazione e di rientro appena descritte, il c.c. 000010691998 veniva portato ad euro 60.000,00 con un piano di rientro di euro 1.250 mensili ed il fido del conto transato POS n. 101698001 veniva portato ad euro 50.000,00, ed a garanzia di tali affidamenti veniva rilasciata fideiussione da e fino alla concorrenza di euro 122.200,00 Parte_6 Parte_3
- in data 25.05.2016, nonostante il debitore pagasse regolarmente le rate come da accordo, la CP_1 predisponeva un nuovo atto di rimodulazione e rientro novativo di quello del 13.01.2015, facendo confluire in tale atto l'affidamento del conto transato POS 101698001 di euro 50.000,00 e l'affidamento del c.c. n. 000010691998 di euro 40.000,00, pertanto, l'esposizione debitoria di
[...]
veniva individuata della somma di euro 90.000,00 con un piano di rientro da euro 1071,00 Parte_1 mensili;
- a causa del mancato pagamento di 4 rate del piano di rientro appena menzionato, relative ai mesi di ottobre novembre e dicembre 2016, l' provvedeva senza alcun tipo di preventiva CP_1 comunicazione a risolvere i finanziamenti e gli affidamenti recedendo dal rapporto di conto corrente, ed intimando, allo stesso tempo, il pagamento di euro 82.497,12 per esposizione del c.c. 10691998 e di euro 35,51 per il c.c. 10169800;
- da quanto detto, si evinceva che la banca opposta, nonostante la generale e notevole situazione debitoria di , derivante da un contratto di mutuo, nonché dalle ulteriori passività Parte_1 emergenti dalla sua situazione debitoria nei confronti di proponeva al titolare dei conti in CP_1 oggetto ulteriori affidamenti a tassi di interesse elevati. In diritto parte opponente sosteneva che:
- il decreto ingiuntivo opposto era nullo per difetto di prova rispetto al conto POS 101698001 poiché mancante nei documenti prodotti nel fascicolo monitorio il contratto di apertura, nonché gli estratti conto integrali afferenti allo stesso;
- per il conto affidato n. 000010681998, nel procedimento monitorio, non venavano prodotti gli estratti conto;
- la banca aveva applicato interessi usurari, anatocismo e commissioni di massimo scoperto illegittime così come si evinceva dai calcoli effettuati da parte opponente sui trimestri per i quali disponeva della documentazione completa;
- in merito alle somme illegittimamente trattenute dalla banca in applicazione di interessi usurari, era necessario provvedere alla loro restituzione in favore del cliente;
- in subordine alla domanda riconvenzionale di indebito oggettivo sugli interessi usurari, l'opponente richiedeva, in via subordinata, di accertare, in mancanza di una clausola scritta regolante la misura degli interessi convenzionali, la nullità di siffatta applicazione con la conseguente applicazione dell'art. 117 TUB con l'effetto di ottenere il ristoro delle somme versate in adempimento a tale obbligo inefficace o nullo;
- dalla illegittima segnalazione alla IF derivava l'obbligo della banca di risarcire al cliente il danno morale subito essendo lo stesso configurabile “in re ipsa” così come la giurisprudenza asseriva;
Si costituiva la banca opposta chiedendo al giudice di:
1) “in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la carenza dei presupposti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. e per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
”
2)” nel merito, rigettare l'opposizione spiegata dagli opponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
”
3) “ rigettare le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti di ripetizione di indebito e risarcitoria siccome inammissibili, infondate e sfornite di supporto probatorio.”
A fondamento di quanto richiesto, parte opposta deduceva che:
- dall'atto di citazione risultavano mancanti gli elementi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 164 c.p.c. con conseguente nullità dell'atto di citazione;
- le affermazioni di controparte erano del tutto generiche;
- dalla documentazione contrattuale risultavano correttamente pattuiti i tassi di interesse attivi e passivi;
- attraverso gli atti di rimodulazione del debito, aveva riconosciuto espressamente, Parte_1 per i singoli affidamenti, di aver ricevuto copia della documentazione contrattuale, inoltre, aveva rinunciato a sollevare, anche giudizialmente, eccezioni relative alla tenuta dei conti correnti per cui è causa
- rispetto al lamentato anatocismo, la banca opposta aveva operato in relazione alla normativa tempo per tempo applicabile;
- l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale escludevano, nello specifico caso in questione, l'applicazione di interessi usurari, a ciò doveva aggiungersi che mancava, da parte dell'opponente, la produzione in giudizio della prova dell'avvenuta usura;
- rispetto alla domanda riconvenzionale, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
e in quanto non titolari dei rapporti di conto corrente poiché fideiussori;
Parte_3
- la domanda riconvenzionale era sfornita di prova;
- le parti opponenti erano decadute dalla possibilità di contestare gli estratti conto inviati poiché trascorso i termine di sei mesi previsto dalla normativa per la contestazione;
- in merito al danno non patrimoniale conseguente alla illegittima segnalazione alle IF, nulla aveva provato controparte riguardo gli elementi identificativi dello stesso;
Nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 6.02.2018. il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente deduceva che l'illegittima segnalazione di alla IF aveva determinato la mancata concessione di un mutuo Parte_1 di euro 150.000,00 da parte della nel luglio 2015. In mancanza dell'illegittima CP_6 segnalazione operata da la somma richiesta sarebbe stata concessa ed avrebbe permesso CP_1 all'opponente di ottenere il mutuo richiesto, di conseguenza, lo stesso avrebbe avuto la possibilità di ripianare i debiti contratti con l'odierna opposta. In merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante da tale condotta, l'opponente richiedeva al giudice di liquidare in via equitativa i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Sulla richiesta dei danni patrimoniali e non patrimoniali appena discussa, parte opposta, nella terza memoria di trattazione ex art. 183, sesto comma, c.p.c. eccepiva la carenza di prova di quanto dedotto in merito alla richiesta di mutuo. Infatti, veniva versato in atti solamente la corrispondenza e-mail tra l'opponente e un funzionario della Inoltre, nella medesima sede si contestavano i CP_6 documenti 34 e 35 della produzione di controparte in quanto non veniva indicata la provenienza dei suddetti documenti.
In data 24.01.2019 succedeva alla posizione sostanziale e processuale in virtù di Controparte_3 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco e pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 Dlg. 385/1993 come risultava dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte seconda n. 113 del 27.9.2018, tra i quali rientravano i rapporti azionati con il decreto ingiuntivo n. 20835/2017 oggetto della presente opposizione. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione in relazione alle richieste risarcitorie. Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione. All'udienza del 5.02.2019, il giudice valutava come inammissibile l'ordine di esibizione articolato da parte opponente. Disponeva CTU tecnico contabile ponendo al consulente tecnico i quesiti di cui all'ordinanza in discussione.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dagli opponenti REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 20835/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 9.12.2017, in favore di Controparte_1
b) DA gli opponenti , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della (quale cessionaria del credito controverso) della complessiva somma di Controparte_3
€113.428,69, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo;
c) RIGETTA le restanti domande della parte opponente;
d) DA , e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio, che liquida per compensi in € 5.550,00, oltre rimborso generali, iva e cpa come per legge, in favore della in qualità di mandataria di , e di euro € 2.500,00, oltre CP_2 Controparte_1 rimborso spese generali, iva e cpa nei confronti di in qualità di cessionaria del credito, Controparte_3
e) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), ciascuna in ragione della metà, le spese di ctu come liquidate in separato provvedimento”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1) La nullità dell'atto di citazione. L'eccezione in parola risulta essere infondata e deve essere rigettata.
Vista l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, corre l'obbligo di analizzare brevemente detta fattispecie di nullità esplicitamente contemplata dal codice di rito all'art. 164, il quale prevede la nullità dell'atto introduttivo del processo nel caso in cui risulti essere assolutamente incerto o mancante il requisito di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., quindi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché la determinazione della cosa oggetto della domanda. Nello specifico, ciò che si contesta, è l'impossibilità di individuare in modo specifico sia le ragioni della domanda (causa petendi), sia ciò che si richiede (petitum). Dalla lettura dell'atto di citazione, tuttavia, è possibile individuare entrambi gli elementi costitutivi dell'edictio actionis. Inoltre, è bene ricordare, che per giurisprudenza consolidata il petitum e la causa petendi possono essere individuati dalla lettura complessiva dell'atto, senza che la specifica indicazione importi la nullità dello stesso. Nella medesima direzione, è necessario coordinare la diposizione della norma in discorso, e l'art. 156 c.p.c. il quale prevede che non può mai dichiararsi la nullità di un atto che abbia raggiunto i suoi scopi, tra questi, quello di aver permesso al convenuto di approntare idonee difese, così com'è avvenuto. (cfr. Corte di Cassazione ,sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015). 2) La rinuncia alla proposizione delle eccezioni riguardanti i rapporti contrattuali in essere tra le parti.
Parte opposta deduce che nell'atto di rimodulazione e rientro del 25.05.2016., il Signor Pt_1 rinunciava “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale relativa alla tenuta dei rapporti di conto corrente derivante dagli affidamenti come modificati con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati dalla Banca a far data dall'accensione dei rapporti di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto” La mancata contestazione degli estratti conto nel termine previsto dalla legge e la mancata consegna della copia del contratto al cliente.
Per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto, l'approvazione degli stessi rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010). Quindi, in assenza di contestazioni da parte del cliente sugli estratti conto, lo stesso non potrà più porre in discussione la singola operazione di annotazione in conto corrente, tuttavia, potrà far valere tutte le eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali applicate dalla banca, quali, ad esempio, anatocismo e usura che si riflettono sulla misura dell'annotazione (aumentata attraverso l'applicazione di interessi non contrattualizzati) ma non sull'esistenza dell'annotazione stessa nel suo ammontare base (oggetto di prescrizione nel termine semestrale).
Infine, deve rilevarsi che, partendo dalle differenze tra regole di validità e regole di comportamento, la giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente rilevato che la nullità del contratto per contrarietà
a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07). Dunque, la mancata consegna della copia dei contratti al cliente da parte della banca, non determina nessun vizio del rapporto contrattuale consistendo tale omissione in una condotta che non inficia in nessun modo né la struttura né la funzione del contratto. In ogni caso deve rilevarsi che tale omissione può essere agevolmente risolta con la richiesta di cui all'art. 119 TUB.
3) La documentazione depositata in atti ed utilizzata ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
In merito al c.c. n. 10691998 con affidamento, venivano versati in atti gli estratti conto dal 18.10.2006 al 20.02.2017, il conto in questione veniva aperto in data 9.10.2016 ed estinto in data 20.02.2017 (con scrittura di estinzione per giroconto a sofferenza). In merito a tale conto corrente, risultava, inoltre, il relativo contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza. Sull'indicazione del tasso di interesse passivo, nel suddetto contratto, risultava essere pattuito unicamente quello extra fido. Il tasso di interesse entro fido veniva identificato solamente con lettera di apertura di credito del 10.10.2012 anch'essa depositata in atti. Per il conto corrente n. 101698001, affidato, venivano resi disponibili solamente i riepiloghi scalari e il prospetto di liquidazione delle competenze. Tale rapporto contrattuale veniva aperto in data
3.10.2011, con documentazione certificante la sua esistenza fino al 31.12.2015. Ai fini dell'espletamento della consulenza il CTU provvedeva ad analizzare altresì tutta la documentazioni versata in atti dalle parti.
4) La delimitazione del thema decidendum.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
5) Carenza di prova scritta del credito ingiunto. Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come ad esempio il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss.
c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007). Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ed in ogni caso, giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primo luogo nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857
c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura
(Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). In ogni caso, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto analitici, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
6) Illegittima applicazione di interessi anatocistici. Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua CP_7 volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità. Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della
Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio. La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L.
18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purchè ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purchè espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Orbene, venendo ad analizzare i conti corrente oggetto del presente giudizio, si rileva che gli stessi sono stati stipulati tra il 1.7.2000 al 31.12.2013, e che entrambi prevedono la pari periodicità trimestrale di interessi sia attivi che passivi. Inoltre, così come rilevato dal CTU, sin dal primo trimestre di entrambi i conti, la banca effettivamente praticava la reciproca capitalizzazione degli interessi. Per quanto detto, il CTU ha correttamente mantenuto la capitalizzazione degli interessi passivi fino alla data del 31.12.2013, mentre, a partire dal 1.01.2014 la stessa veniva esclusa.
Successivamente alla data del 3.08.2016, parimenti, la capitalizzazione degli interessi passivi veniva esclusa poiché la banca non provvedeva a depositare alcuna documentazione comprovante l'espressa autorizzazione del cliente secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5, della delibera CIRC 3.07.2016.
7) Mancata pattuizione del tasso di interesse passivo.
Entrambi i conti corrente in esame indicano, nelle condizioni contrattuali praticate dalla banca solamente i tassi di interesse debitori per sconfinamenti in assenza di fido, pertanto, in mancanza della produzione in giudizio da parte della banca dei contratti di affidamento il CTU ha correttamente ricostruito il saldo procedendo ad applicare il tasso sostituivo ex art. 177 TUB. Infatti, la previsione normativa in parola prevede che all'interno del contratto debba essere specificamente indicate, tra le altre condizioni praticate, il tasso di interesse (art 117 TUB, comma 4), in mancanza del quale, il medesimo articolo prevede le modalità attraverso le quali ricalcolare gli interessi dovuti alla banca.
Per quanto riguarda i tassi debitori extra fido sono state, invece, mantenute le condizioni contrattuali previste dalla banca. Infine, per il conto corrente n. 10691998, a partire dal 10.10.2012 sono state ripristinate le condizioni applicate dall'istituto perché nella lettera di affidamento rilasciata in pari data veniva previsto anche il tasso di interesse entro fido.
8) Ius variandi. L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248. Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi. Secondo quanto rilevato dai documenti depositati dalle parti, i tassi di interesse risultano variati in conformità a quanto previsto dall'art. 118 TUB vigente per tempo, di conseguenza, così come previsto nel quesito peritale formulato in accordo con la ricostruzione appena svolta, il CTU ha proceduto al mantenimento dei tassi di interesse così come modificati dalla banca. 9) Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio
(TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui
-per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Dall'analisi effettuata dal perito sui conti correnti in questione, in corretta applicazione della formula prescritta dalla Banca d'Italia per il suo calcolo, ed in corretta applicazione della giurisprudenza appena menzionata, il CTU non ha rilevato alcun superamento del tasso di interesse soglia.
10) Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L.
22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti
(che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Dunque, in relazione al caso in questione, così come rilevato dal CTU la cms risultava applicata al c.c n. 10691998 fino al 30.09.2007, e la stessa veniva calcolata sull'utilizzato con la sua conseguente esclusione dal calcolo del saldo finale. Successivamente al 30.06.2009 la stessa non risultava più essere applicata.
In relazione al c.c. 1016981001 così come si evince dalla CTU nessuna cms veniva allo stesso applicata.
11) Ricalcolo del saldo finale
In applicazione di quanto sin qui detto, in riferimento al calcolo effettuato dal CTU in osservanza con quanto prescritto nei quesiti posti dal giudice, il saldo finale del c.c. n. 10691998 alla data del
20.02.2017 ammonta a euro 92.017,93 a debito del correntista, con una differenza di ricalcolo di euro 1.701,47 rispetto a quanto richiesto dalla banca. In relazione, invece, al c.c. 101698001, alla data del
31.12.2015 (ovvero data dell'ultimo saldo disponibile) il saldo ammonta ad euro 21.410,76 a debito del correntista, con una differenza di euro 27.512,52 rispetto a quanto richiesto dalla banca opponente.
12) La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sulla illegittima segnalazione alla IF
Parte opponente sosteneva di essere incorsa in una illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia a causa di un errore della Banca opposta. Per tale illegittimo comportamento l'opponente richiedeva al giudice di condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati.
Nello specifico, l'opponente asseriva che “senza alcun consenso del sig. , la non Pt_1 CP_1 effettuava tale giroconto ma, in modo scriteriato riduceva il fido del Conto Transato POS da €
85.000,00 ad € 50.000,00 e indicava in tale conto un debito di € 35.000,00 che ha comportato l'immediata segnalazione del sig. al IF (v. doc. 9) e l'applicazione di elevati interessi Pt_1
EXTRA FIDO dal 19.12.2014 al 13.01.2014 (v. doc. 10 e 11): la , sollecitata CP_1 dall'opponente, accortasi della nefandezza eseguita provvedeva in data 13.01.2015 ad effettuare il giroconto e a far sparire il segno - € 35.000,00 dal Conto Transato POS ma non provvedeva a far rettificare la posizione del sig. al IF. Tale posizione veniva rettificata solo in data 15.01.2016 Pt_1 dopo vari solleciti inviati via mail dall'opponente” (cfr. atto di citazione pag. 4). Da quanto detto, emerge chiaramente che a sostegno della sua posizione, l'opponente, non allegava, nello specifico, la condotta della banca in ordine a tale segnalazione. Infatti, allegare solamente che vi era stato un illegittimo, poiché mai richiesto, giroconto tra i conti, e che tale giroconto avrebbe creato la situazione di debenza a fondo della segnalazione, non equivale alla specificazione della situazione fattuale utile alla caratterizzazione della condotta lesiva. In particolare, non viene indicata quale sarebbe stato l'effetto di tale giroconto in relazione alla segnalazione presso la IF. Infatti, ai fini dell'accertamento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale è innanzitutto necessario provare che detta segnalazione IF operata dalla banca fosse illegittima. A tal proposito deve rilevarsi che parte opponente nell'allegazione del fatto materiale non fa emerge quale sarebbe stato il comportamento della banca in merito, né perché tale segnalazione dovrebbe ritenersi illegittima. A ciò aggiungasi che parte opponente nulla prova a riguardo, non essendo versato in atti la prova che il giroconto assunto come illegittimo, ed operato dalla banca, fosse davvero stato effettuato dalla banca in assenza di ordine. In definitiva, la mancata allegazione, in maniera specifica, delle circostanze causative della segnalazione, nonché la mancanza di prova posta a fondamento di tale pretesa (a tal riguardo deve rilevarsi che la comunicazioni e-mail tra il cliente e la banca non costituiscono prova della illegittimità della segnalazione poiché tale segnalazione veniva assunta come illegittima dal solo ricorrente) devono indurre a rigettare la domanda di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale. 13) Conclusioni
Sulla base di tutte le considerazioni sin qui fatte, va dichiarato che il saldo finale del c.c. n. 10691998 alla data del 20.02.2017 ammonta a euro 92.017,93 a debito del correntista. In relazione, invece, al c.c. 101698001, alla data del 31.12.2015 il saldo ammonta ad euro 21.410,76 a debito del correntista. Di conseguenza, l'opposizione proposta da , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale , e va parzialmente accolta e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, gli opponenti, anche i virtù delle fideiussioni rilasciate, vanno condannate al pagamento, in favore di (quale Controparte_3 cessionaria del credito controverso) della complessiva somma di euro 113.428,69 oltre interessi convenzionali sino al soddisfo. In virtù delle ragioni sopra esposte, vanno invece rigettate le restanti domande attoree.
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito della parte opponente
(seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e in ragione dell'accolto, Controparte_8 Controparte_9 mentre le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, le spese -liquidate con separato provvedimento- devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponente ed opposta), ciascuna in ragione della metà.]» § 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, “ accertare e dichiarare che la posizione debitoria del sig. Parte_1 ammonta ad € 62.923,45 in luogo dell'importo di € 113.428,69 indicato nella sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti;
II) Sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 5.500,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa) liquidate a titolo di spese legali e compensi in favore della in qualità di mandataria della per i motivi sopra esposti;
CP_2 Controparte_1
III) Sempre in riforma della sentenza impugnata, condannare le parti appellate al pagamento delle spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, per i motivi sopra esposti;
IV) Condannare le parti appellate alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre Spese
Generali (15%), IVA 22%, CPA 4% come per legge”.
E' rimasta contumace e per essa la mandataria . CP_1 CP_2
Ha resistito , come rappresentata in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'appello di cui ha CP_3 pure eccepito l'inammissibilità ex art. 342 CPC. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con gli atti finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe provveduto in violazione dell'art. 112 CPC nonché dell'art. 1223 C.C., in quanto la banca aveva chiesto la sola conferma del decreto ingiuntivo, mentre nel dispositivo della sentenza impugnata la condanna è stata effettuata per un importo superiore (113.428,69 euro in luogo di 92.017,93 euro).
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea interpretazione della CTU che il primo giudice avrebbe formulato evidenziando che per entrambi i conti vi erano degli attivi che vanno detratti dall'importo del decreto ingiuntivo. Aggiungono che il Kalb – rispetto al 31.12.15, avrebbe fatto ulteriori pagamenti sicchè il saldo finale sarebbe stato pari ad Euro 35.51 in negativo. Chiedono, quindi, la riduzione dell'importo dovuto ad Euro 61.923,45.
§ 3.3 — Col terzo motivo gli appellanti chiedono la riforma della statuizione relativa alle spese in Co favore di atteso che con la costituzione in giudizio di la banca cedente era stata CP_2 estromessa con conseguente esclusione del diritto a ricevere le spese di lite e senza onere delle spese di CTU a carico degli opponenti.
§ 4 — Va premesso che nelle note finali gli appellanti hanno reiterato la istanza ex art. 283 CPC. A tale proposito, pare evidente che una volta trattenuta la causa in decisione, ogni delibazione al riguardo resta assorbita, sebbene vada evidenziato che la Corte – dalla prima udienza di comparizione
– ha implicitamente respinto l'istanza, che peraltro nelle prime note di trattazione scritta non è stata reiterata, né nel prosieguo del giudizio sono stati indicati fatti sopravvenuti per una sua nuova valutazione. Ciò posto, nel merito l'appello risulta solo parzialmente fondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. Quanto al primo motivo, effettivamente va rilevato che dagli atti di primo grado – sebbene alla domanda monitoria relativa al solo contratto di conto corrente nn. . 10691998 è stata affiancata la richiesta di valutazione anche del conto . 101698001 - tale effetto ampliativo è avvenuto a cura dei soli opponenti in relazione alla richiesta di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. CP_ Non risulta, invece, che né né il suo successore abbiano mai esteso la loro domanda CP_1 di condanna del debitore principale e dei suoi garanti per il recupero del saldo negativo del secondo conto corrente, neppure sotto forma di eccezione riconvenzionale alla domanda riconvenzionale degli opponenti.
Entrambe , infatti, si sono limitate a chiedere la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sicchè il primo giudice non era stato investito della domanda di condanna relativa al secondo conto corrente. CP_ Né può trattarsi di una diversa qualificazione della domanda originaria – come sostiene – atteso che, appunto, pur introdotta la cognizione sul secondo conto corrente, quest'ultimo non è mai stato oggetto del “petitum” formulato alla banca sempre e soltanto con riferimento al conto corrente di cui al ricorso monitorio (cioè il n. 10691998).
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, gli originari opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della cessionaria , della somma di Euro 92.017,93 CP_3 in luogo della maggior somma indicata nella sentenza impugnata. Quest'ultima va, peraltro, riformata con riguardo al conto corrente c.c. 101698001, dovendosi dichiarare che alla data del 31.12.2015 il saldo ammonta ad euro 21.410,76 a debito del correntista. L'ulteriore ragionamento svolto dagli appellanti nel secondo motivo di gravame, invece, non trova alcun riscontro logico-matematico, atteso che le somme a credito del correntista sono state necessariamente portate in detrazione – con una compensazione impropria – dal saldo negativo risultato dagli accertamenti del CTU e non può essere duplicata quella posta positiva per un ulteriore riconoscimento dell'indebito. Né appare intellegibile la deduzione relativa – per il secondo conto – ad un saldo finale negativo di
Euro 35,51, non essendo neppure specificati importi e date in cui il correntista avrebbe eseguito ulteriori versamenti oltre quelli già esaminati dal CTU.
Infine, nessuna estromissione di risulta essere stata disposta , neppure implicitamente, dal CP_1
Tribunale perché non concesso assenso dalle altre parti del giudizio: a norma dell'art. 111 CPC, infatti, il processo – nonostante l'intervento della cessionaria successore a titolo particolare nel credito
– prosegue anche con la parte originaria, con la conseguenza che quest'ultima – non estromessa e sebbene rimasta inattiva dopo l'intervento in causa della cessionaria – correttamente è stata individuata come destinataria della rifusione di spese di lite. Per il resto, l'assetto finale risulta di fatto immutato, con la conseguenza che null'altro deve essere disposto in punto di spese di lite. CP Del tutto assorbita, poi, è la questione della natura della garanzia, devoluta da ma senza un gravame incidentale, tenuto anche conto che la sentenza non è stata impugnata con riguardo ai profili di nullità rilevati dal Tribunale per alcune voci e per alcuni periodi, profili considerati nell'esito finale Cont della CTU. Sicchè non si comprende neppure l'interesse ex art. 100 a formulare tale devoluzione.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, può disporsi la compensazione nella misura di 1/5, mentre il residuo resta a carico delle parti appellanti – prevalentemente soccombenti – con liquidazione per l'intero secondo tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.2859/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza- confermata nel resto – condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_3 come rappresentata dalla mandataria , della somma di Euro Controparte_4
92.017,93 – a titolo di saldo negativo per il conto corrente 10691998 - in luogo della maggior somma indicata nella sentenza impugnata;
2. Accerta e dichiara che il saldo negativo relativo al conto corrente n. 101698001 alla data del
31.12.05 ammonta ad Euro 21.410,76; 3. Condanna le parti appellanti , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado - in favore di ciascuna parte appellata – nella misura di 4/5, liquidate per l'intero in Euro 14.317,00 oltre IVA e
CPA nonché rimborso per spese generali, con compensazione del residuo tra le parti;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4177 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell'11 novembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ) in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA ); (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); C.F. ), tutti rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Carlo De Berardinis;
APPELLANTI
E
1) rappresentata dalla mandataria contumace CP_1 CP_2
2) (già ) P.IVA e per essa Controparte_3 CP_3 P.IVA_2 [...]
, codice fiscale rappresentata e difesa, per procura in Controparte_4 P.IVA_3 atti, dall'avv. Giuseppe Grillo;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la asseriva di essere creditrice nei confronti di Controparte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, per la complessiva somma di euro Parte_1 92.137,44 per saldo debitore alla data del 7.02.2017 afferente al c.c. 000010691998, oltre interessi sino al soddisfo a partire dal 8.02.2017. Inoltre, deduceva che tale esposizione debitoria era garantita da oltre che da e in virtù di fideiussione omnibus Parte_1 Parte_2 Parte_3 rilasciata in data 25.05.2016, sino alla concorrenza di euro 122.200,00. Sosteneva che la banca in data 13.01.2015 aveva comunicato di accettare la rimodulazione e rientro del Controparte_1 credito relativamente alla lettera di affidamento sottoscritta in data 10.10.2012, a fronte del mancato rispetto del piano di rientro, e che in data 25.05.2016, la medesima banca, aveva comunicato di accettare la rimodulazione e rientro del credito relativamente alla lettera di affidamento sottoscritta in data 10.10.2012 per un piano di rientro non rispettato. In ultimo, parte ricorrente asseriva che in data 6.02.2017 era stato comunicato dalla stessa il recesso dal rapporto di conto corrente.
Date tali premesse, l' richiedeva al giudice di emettere decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 dei fideiussori per la somma di euro 92.137,44.
A fronte di tale richiesta, in data 8/09/2017 il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo per la somma richiesta nei confronti del titolare del conto, nonché dei suoi fideiussori. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, parte opponente richiedeva al giudice di:
“In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
II) In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, disporne la revoca;
III) In via riconvenzionale, in applicazione della Legge del 7 marzo 1996 n. 108, dell'artt. 1815 c.c.,
e dell'art. 644 c.p., accertare e dichiarare con riferimento ai due contratti di conto corrente oggetto del presente atto la presenza di interessi che superano il c.d. tasso "soglia usura" e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a restituire ai sensi dell'art. 1815 Controparte_1
c.c. le somme indebitamente percepite dall'inizio dei due conti correnti fino all'estinzione degli stessi, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria, per i motivi esposti al punto 3) della parte di DIRITTO;
IV) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatta quantificazione del debito dell'odierno attore relativo ai contratti di conto corrente oggetto del giudizio, alla luce dell'obbligo restitutorio della Firmato Da:
Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: Parte_4
CodiceFiscale_4 di tutte le somme illegittimamente percepite, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, per i motivi sopra esposti;
V) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della su esposta domanda riconvenzionale (punto III e IV), accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinati la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra legale in riferimento ai rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla parte attrice senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione ex art. 118 TUB, per i motivi di cui al punto 4) della parte di DIRITTO;
VI) In via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande (punto III, IV e V), accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme, pari ad € 40.191,84 (di cui € 11.343,92 per il c/c n. 0000101698001 ed € 28.874,92 per il c/c n. 000010691998), corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio a titolo di interessi usurari, anatocismo e commissione di massimo scoperto e spese, per i motivi di cui al punto 5) della parte di DIRITTO, o nella diversa misura che risulterà di giustizia all'esito della
CTU contabile e della produzione documentale;
VII) Per l'effetto, della suddetta domanda spiegata al precedente punto VI), rideterminare il saldo effettivo dei rapporti di conto corrente in oggetto, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'ill.mo Signor Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93); VIII) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento danni patrimoniali e morali causati al sig. per l'illegittima segnalazione Parte_1 alla centrale rischi, di una somma di danaro equitativamente determinata, per i motivi sopra menzionati al punto 6) della parte di DIRITTO;
IX) Condannare la parte convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, oltre Spese Generali
(15%), IVA 22%, CPA 4% e spese dell'eventuale C.T.U.;”
In via istruttoria parte opponente chiedeva l'ammissione di una CTU tecnico contabile, unitamente all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. inerente i conti corrente in esame.
In fatto parte opponente sosteneva che:
- il c.c. bancario n. 000010691998 era stato aperto da nel 2006 (tale CP_1 Parte_1 numero di conto cambiava nel 2008 quando la ex Banca diventava CP_5 CP_1
;
[...]
- nel 2008 era stato aperto il conto chirografario n. 00001076168 per €50.000,00, il cui contratto non veniva consegnato al cliente, mentre, in luogo del tasso fisso pattuito, veniva applicato dalla banca un tasso variabile;
- in data 20.09.2010 concedeva un affidamento di euro 15.000,00 collegato al conto CP_1 principale;
- in data 10.10.2012 la banca opposta concedeva l'apertura di un altro conto anticipo POS n . 101698001 con affidamento di euro 35.000,00 del quale, tuttavia, non veniva consegnato il contratto
POS, ma solo il precontratto;
- in data 10.10.2012 l'affidamento sul c.c. 000010691998 veniva aumentato da euro 15.000,00 ad euro 25.000,00, e sempre nel medesimo anno, l'affidamento del contratto POS veniva aumentato da euro 35.000,00 a euro 85.000,00;
- in data 22.10.2012 e rilasciavano garanzia fideiussoria Parte_2 Parte_5 sull'adempimento dei predetti finanziamenti;
- a causa dell'innalzamento del tasso di interesse variabile, il debitore non riusciva a far fronte alla sue obbligazioni nei confronti della banca;
- in data 13.01.2015 riduceva l'affidamento del contratto POS ad euro 50.000,00, e nella CP_1 stessa data veniva imposto dalla medesima un atto di rimodulazione e rientro afferente l'affidamento concesso sul c.c. n. 000010691998 di euro 25.000,00 e l'esposizione debitoria del Parte_1 veniva indicata nel complesso in euro 60.000,00, inoltre, dall'atto di rimodulazione in questione risultava girocontata la somma di ero 35.000,00 dal conto 000010691998 al conto POS di cui sopra da cui l'illegittima segnalazione alla IF;
- in merito al giroconto di cui appena detto, su istanza del titolare del conto, la banca provvedeva in data 13.01.2015 ad effettuare ulteriore giroconto al fine di risanare il saldo del conto POS;
- a seguito delle operazioni di rimodulazione e di rientro appena descritte, il c.c. 000010691998 veniva portato ad euro 60.000,00 con un piano di rientro di euro 1.250 mensili ed il fido del conto transato POS n. 101698001 veniva portato ad euro 50.000,00, ed a garanzia di tali affidamenti veniva rilasciata fideiussione da e fino alla concorrenza di euro 122.200,00 Parte_6 Parte_3
- in data 25.05.2016, nonostante il debitore pagasse regolarmente le rate come da accordo, la CP_1 predisponeva un nuovo atto di rimodulazione e rientro novativo di quello del 13.01.2015, facendo confluire in tale atto l'affidamento del conto transato POS 101698001 di euro 50.000,00 e l'affidamento del c.c. n. 000010691998 di euro 40.000,00, pertanto, l'esposizione debitoria di
[...]
veniva individuata della somma di euro 90.000,00 con un piano di rientro da euro 1071,00 Parte_1 mensili;
- a causa del mancato pagamento di 4 rate del piano di rientro appena menzionato, relative ai mesi di ottobre novembre e dicembre 2016, l' provvedeva senza alcun tipo di preventiva CP_1 comunicazione a risolvere i finanziamenti e gli affidamenti recedendo dal rapporto di conto corrente, ed intimando, allo stesso tempo, il pagamento di euro 82.497,12 per esposizione del c.c. 10691998 e di euro 35,51 per il c.c. 10169800;
- da quanto detto, si evinceva che la banca opposta, nonostante la generale e notevole situazione debitoria di , derivante da un contratto di mutuo, nonché dalle ulteriori passività Parte_1 emergenti dalla sua situazione debitoria nei confronti di proponeva al titolare dei conti in CP_1 oggetto ulteriori affidamenti a tassi di interesse elevati. In diritto parte opponente sosteneva che:
- il decreto ingiuntivo opposto era nullo per difetto di prova rispetto al conto POS 101698001 poiché mancante nei documenti prodotti nel fascicolo monitorio il contratto di apertura, nonché gli estratti conto integrali afferenti allo stesso;
- per il conto affidato n. 000010681998, nel procedimento monitorio, non venavano prodotti gli estratti conto;
- la banca aveva applicato interessi usurari, anatocismo e commissioni di massimo scoperto illegittime così come si evinceva dai calcoli effettuati da parte opponente sui trimestri per i quali disponeva della documentazione completa;
- in merito alle somme illegittimamente trattenute dalla banca in applicazione di interessi usurari, era necessario provvedere alla loro restituzione in favore del cliente;
- in subordine alla domanda riconvenzionale di indebito oggettivo sugli interessi usurari, l'opponente richiedeva, in via subordinata, di accertare, in mancanza di una clausola scritta regolante la misura degli interessi convenzionali, la nullità di siffatta applicazione con la conseguente applicazione dell'art. 117 TUB con l'effetto di ottenere il ristoro delle somme versate in adempimento a tale obbligo inefficace o nullo;
- dalla illegittima segnalazione alla IF derivava l'obbligo della banca di risarcire al cliente il danno morale subito essendo lo stesso configurabile “in re ipsa” così come la giurisprudenza asseriva;
Si costituiva la banca opposta chiedendo al giudice di:
1) “in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la carenza dei presupposti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. e per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
”
2)” nel merito, rigettare l'opposizione spiegata dagli opponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
”
3) “ rigettare le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti di ripetizione di indebito e risarcitoria siccome inammissibili, infondate e sfornite di supporto probatorio.”
A fondamento di quanto richiesto, parte opposta deduceva che:
- dall'atto di citazione risultavano mancanti gli elementi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 164 c.p.c. con conseguente nullità dell'atto di citazione;
- le affermazioni di controparte erano del tutto generiche;
- dalla documentazione contrattuale risultavano correttamente pattuiti i tassi di interesse attivi e passivi;
- attraverso gli atti di rimodulazione del debito, aveva riconosciuto espressamente, Parte_1 per i singoli affidamenti, di aver ricevuto copia della documentazione contrattuale, inoltre, aveva rinunciato a sollevare, anche giudizialmente, eccezioni relative alla tenuta dei conti correnti per cui è causa
- rispetto al lamentato anatocismo, la banca opposta aveva operato in relazione alla normativa tempo per tempo applicabile;
- l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale escludevano, nello specifico caso in questione, l'applicazione di interessi usurari, a ciò doveva aggiungersi che mancava, da parte dell'opponente, la produzione in giudizio della prova dell'avvenuta usura;
- rispetto alla domanda riconvenzionale, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
e in quanto non titolari dei rapporti di conto corrente poiché fideiussori;
Parte_3
- la domanda riconvenzionale era sfornita di prova;
- le parti opponenti erano decadute dalla possibilità di contestare gli estratti conto inviati poiché trascorso i termine di sei mesi previsto dalla normativa per la contestazione;
- in merito al danno non patrimoniale conseguente alla illegittima segnalazione alle IF, nulla aveva provato controparte riguardo gli elementi identificativi dello stesso;
Nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 6.02.2018. il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente deduceva che l'illegittima segnalazione di alla IF aveva determinato la mancata concessione di un mutuo Parte_1 di euro 150.000,00 da parte della nel luglio 2015. In mancanza dell'illegittima CP_6 segnalazione operata da la somma richiesta sarebbe stata concessa ed avrebbe permesso CP_1 all'opponente di ottenere il mutuo richiesto, di conseguenza, lo stesso avrebbe avuto la possibilità di ripianare i debiti contratti con l'odierna opposta. In merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante da tale condotta, l'opponente richiedeva al giudice di liquidare in via equitativa i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Sulla richiesta dei danni patrimoniali e non patrimoniali appena discussa, parte opposta, nella terza memoria di trattazione ex art. 183, sesto comma, c.p.c. eccepiva la carenza di prova di quanto dedotto in merito alla richiesta di mutuo. Infatti, veniva versato in atti solamente la corrispondenza e-mail tra l'opponente e un funzionario della Inoltre, nella medesima sede si contestavano i CP_6 documenti 34 e 35 della produzione di controparte in quanto non veniva indicata la provenienza dei suddetti documenti.
In data 24.01.2019 succedeva alla posizione sostanziale e processuale in virtù di Controparte_3 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco e pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 Dlg. 385/1993 come risultava dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte seconda n. 113 del 27.9.2018, tra i quali rientravano i rapporti azionati con il decreto ingiuntivo n. 20835/2017 oggetto della presente opposizione. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione in relazione alle richieste risarcitorie. Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione. All'udienza del 5.02.2019, il giudice valutava come inammissibile l'ordine di esibizione articolato da parte opponente. Disponeva CTU tecnico contabile ponendo al consulente tecnico i quesiti di cui all'ordinanza in discussione.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dagli opponenti REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 20835/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 9.12.2017, in favore di Controparte_1
b) DA gli opponenti , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della (quale cessionaria del credito controverso) della complessiva somma di Controparte_3
€113.428,69, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo;
c) RIGETTA le restanti domande della parte opponente;
d) DA , e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio, che liquida per compensi in € 5.550,00, oltre rimborso generali, iva e cpa come per legge, in favore della in qualità di mandataria di , e di euro € 2.500,00, oltre CP_2 Controparte_1 rimborso spese generali, iva e cpa nei confronti di in qualità di cessionaria del credito, Controparte_3
e) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), ciascuna in ragione della metà, le spese di ctu come liquidate in separato provvedimento”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1) La nullità dell'atto di citazione. L'eccezione in parola risulta essere infondata e deve essere rigettata.
Vista l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, corre l'obbligo di analizzare brevemente detta fattispecie di nullità esplicitamente contemplata dal codice di rito all'art. 164, il quale prevede la nullità dell'atto introduttivo del processo nel caso in cui risulti essere assolutamente incerto o mancante il requisito di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., quindi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché la determinazione della cosa oggetto della domanda. Nello specifico, ciò che si contesta, è l'impossibilità di individuare in modo specifico sia le ragioni della domanda (causa petendi), sia ciò che si richiede (petitum). Dalla lettura dell'atto di citazione, tuttavia, è possibile individuare entrambi gli elementi costitutivi dell'edictio actionis. Inoltre, è bene ricordare, che per giurisprudenza consolidata il petitum e la causa petendi possono essere individuati dalla lettura complessiva dell'atto, senza che la specifica indicazione importi la nullità dello stesso. Nella medesima direzione, è necessario coordinare la diposizione della norma in discorso, e l'art. 156 c.p.c. il quale prevede che non può mai dichiararsi la nullità di un atto che abbia raggiunto i suoi scopi, tra questi, quello di aver permesso al convenuto di approntare idonee difese, così com'è avvenuto. (cfr. Corte di Cassazione ,sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015). 2) La rinuncia alla proposizione delle eccezioni riguardanti i rapporti contrattuali in essere tra le parti.
Parte opposta deduce che nell'atto di rimodulazione e rientro del 25.05.2016., il Signor Pt_1 rinunciava “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale relativa alla tenuta dei rapporti di conto corrente derivante dagli affidamenti come modificati con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati dalla Banca a far data dall'accensione dei rapporti di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto” La mancata contestazione degli estratti conto nel termine previsto dalla legge e la mancata consegna della copia del contratto al cliente.
Per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto, l'approvazione degli stessi rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010). Quindi, in assenza di contestazioni da parte del cliente sugli estratti conto, lo stesso non potrà più porre in discussione la singola operazione di annotazione in conto corrente, tuttavia, potrà far valere tutte le eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali applicate dalla banca, quali, ad esempio, anatocismo e usura che si riflettono sulla misura dell'annotazione (aumentata attraverso l'applicazione di interessi non contrattualizzati) ma non sull'esistenza dell'annotazione stessa nel suo ammontare base (oggetto di prescrizione nel termine semestrale).
Infine, deve rilevarsi che, partendo dalle differenze tra regole di validità e regole di comportamento, la giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente rilevato che la nullità del contratto per contrarietà
a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07). Dunque, la mancata consegna della copia dei contratti al cliente da parte della banca, non determina nessun vizio del rapporto contrattuale consistendo tale omissione in una condotta che non inficia in nessun modo né la struttura né la funzione del contratto. In ogni caso deve rilevarsi che tale omissione può essere agevolmente risolta con la richiesta di cui all'art. 119 TUB.
3) La documentazione depositata in atti ed utilizzata ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
In merito al c.c. n. 10691998 con affidamento, venivano versati in atti gli estratti conto dal 18.10.2006 al 20.02.2017, il conto in questione veniva aperto in data 9.10.2016 ed estinto in data 20.02.2017 (con scrittura di estinzione per giroconto a sofferenza). In merito a tale conto corrente, risultava, inoltre, il relativo contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza. Sull'indicazione del tasso di interesse passivo, nel suddetto contratto, risultava essere pattuito unicamente quello extra fido. Il tasso di interesse entro fido veniva identificato solamente con lettera di apertura di credito del 10.10.2012 anch'essa depositata in atti. Per il conto corrente n. 101698001, affidato, venivano resi disponibili solamente i riepiloghi scalari e il prospetto di liquidazione delle competenze. Tale rapporto contrattuale veniva aperto in data
3.10.2011, con documentazione certificante la sua esistenza fino al 31.12.2015. Ai fini dell'espletamento della consulenza il CTU provvedeva ad analizzare altresì tutta la documentazioni versata in atti dalle parti.
4) La delimitazione del thema decidendum.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
5) Carenza di prova scritta del credito ingiunto. Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come ad esempio il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss.
c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007). Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ed in ogni caso, giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primo luogo nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857
c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura
(Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). In ogni caso, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto analitici, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
6) Illegittima applicazione di interessi anatocistici. Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua CP_7 volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità. Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della
Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio. La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L.
18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purchè ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purchè espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Orbene, venendo ad analizzare i conti corrente oggetto del presente giudizio, si rileva che gli stessi sono stati stipulati tra il 1.7.2000 al 31.12.2013, e che entrambi prevedono la pari periodicità trimestrale di interessi sia attivi che passivi. Inoltre, così come rilevato dal CTU, sin dal primo trimestre di entrambi i conti, la banca effettivamente praticava la reciproca capitalizzazione degli interessi. Per quanto detto, il CTU ha correttamente mantenuto la capitalizzazione degli interessi passivi fino alla data del 31.12.2013, mentre, a partire dal 1.01.2014 la stessa veniva esclusa.
Successivamente alla data del 3.08.2016, parimenti, la capitalizzazione degli interessi passivi veniva esclusa poiché la banca non provvedeva a depositare alcuna documentazione comprovante l'espressa autorizzazione del cliente secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5, della delibera CIRC 3.07.2016.
7) Mancata pattuizione del tasso di interesse passivo.
Entrambi i conti corrente in esame indicano, nelle condizioni contrattuali praticate dalla banca solamente i tassi di interesse debitori per sconfinamenti in assenza di fido, pertanto, in mancanza della produzione in giudizio da parte della banca dei contratti di affidamento il CTU ha correttamente ricostruito il saldo procedendo ad applicare il tasso sostituivo ex art. 177 TUB. Infatti, la previsione normativa in parola prevede che all'interno del contratto debba essere specificamente indicate, tra le altre condizioni praticate, il tasso di interesse (art 117 TUB, comma 4), in mancanza del quale, il medesimo articolo prevede le modalità attraverso le quali ricalcolare gli interessi dovuti alla banca.
Per quanto riguarda i tassi debitori extra fido sono state, invece, mantenute le condizioni contrattuali previste dalla banca. Infine, per il conto corrente n. 10691998, a partire dal 10.10.2012 sono state ripristinate le condizioni applicate dall'istituto perché nella lettera di affidamento rilasciata in pari data veniva previsto anche il tasso di interesse entro fido.
8) Ius variandi. L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248. Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi. Secondo quanto rilevato dai documenti depositati dalle parti, i tassi di interesse risultano variati in conformità a quanto previsto dall'art. 118 TUB vigente per tempo, di conseguenza, così come previsto nel quesito peritale formulato in accordo con la ricostruzione appena svolta, il CTU ha proceduto al mantenimento dei tassi di interesse così come modificati dalla banca. 9) Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio
(TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui
-per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Dall'analisi effettuata dal perito sui conti correnti in questione, in corretta applicazione della formula prescritta dalla Banca d'Italia per il suo calcolo, ed in corretta applicazione della giurisprudenza appena menzionata, il CTU non ha rilevato alcun superamento del tasso di interesse soglia.
10) Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L.
22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti
(che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Dunque, in relazione al caso in questione, così come rilevato dal CTU la cms risultava applicata al c.c n. 10691998 fino al 30.09.2007, e la stessa veniva calcolata sull'utilizzato con la sua conseguente esclusione dal calcolo del saldo finale. Successivamente al 30.06.2009 la stessa non risultava più essere applicata.
In relazione al c.c. 1016981001 così come si evince dalla CTU nessuna cms veniva allo stesso applicata.
11) Ricalcolo del saldo finale
In applicazione di quanto sin qui detto, in riferimento al calcolo effettuato dal CTU in osservanza con quanto prescritto nei quesiti posti dal giudice, il saldo finale del c.c. n. 10691998 alla data del
20.02.2017 ammonta a euro 92.017,93 a debito del correntista, con una differenza di ricalcolo di euro 1.701,47 rispetto a quanto richiesto dalla banca. In relazione, invece, al c.c. 101698001, alla data del
31.12.2015 (ovvero data dell'ultimo saldo disponibile) il saldo ammonta ad euro 21.410,76 a debito del correntista, con una differenza di euro 27.512,52 rispetto a quanto richiesto dalla banca opponente.
12) La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sulla illegittima segnalazione alla IF
Parte opponente sosteneva di essere incorsa in una illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia a causa di un errore della Banca opposta. Per tale illegittimo comportamento l'opponente richiedeva al giudice di condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati.
Nello specifico, l'opponente asseriva che “senza alcun consenso del sig. , la non Pt_1 CP_1 effettuava tale giroconto ma, in modo scriteriato riduceva il fido del Conto Transato POS da €
85.000,00 ad € 50.000,00 e indicava in tale conto un debito di € 35.000,00 che ha comportato l'immediata segnalazione del sig. al IF (v. doc. 9) e l'applicazione di elevati interessi Pt_1
EXTRA FIDO dal 19.12.2014 al 13.01.2014 (v. doc. 10 e 11): la , sollecitata CP_1 dall'opponente, accortasi della nefandezza eseguita provvedeva in data 13.01.2015 ad effettuare il giroconto e a far sparire il segno - € 35.000,00 dal Conto Transato POS ma non provvedeva a far rettificare la posizione del sig. al IF. Tale posizione veniva rettificata solo in data 15.01.2016 Pt_1 dopo vari solleciti inviati via mail dall'opponente” (cfr. atto di citazione pag. 4). Da quanto detto, emerge chiaramente che a sostegno della sua posizione, l'opponente, non allegava, nello specifico, la condotta della banca in ordine a tale segnalazione. Infatti, allegare solamente che vi era stato un illegittimo, poiché mai richiesto, giroconto tra i conti, e che tale giroconto avrebbe creato la situazione di debenza a fondo della segnalazione, non equivale alla specificazione della situazione fattuale utile alla caratterizzazione della condotta lesiva. In particolare, non viene indicata quale sarebbe stato l'effetto di tale giroconto in relazione alla segnalazione presso la IF. Infatti, ai fini dell'accertamento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale è innanzitutto necessario provare che detta segnalazione IF operata dalla banca fosse illegittima. A tal proposito deve rilevarsi che parte opponente nell'allegazione del fatto materiale non fa emerge quale sarebbe stato il comportamento della banca in merito, né perché tale segnalazione dovrebbe ritenersi illegittima. A ciò aggiungasi che parte opponente nulla prova a riguardo, non essendo versato in atti la prova che il giroconto assunto come illegittimo, ed operato dalla banca, fosse davvero stato effettuato dalla banca in assenza di ordine. In definitiva, la mancata allegazione, in maniera specifica, delle circostanze causative della segnalazione, nonché la mancanza di prova posta a fondamento di tale pretesa (a tal riguardo deve rilevarsi che la comunicazioni e-mail tra il cliente e la banca non costituiscono prova della illegittimità della segnalazione poiché tale segnalazione veniva assunta come illegittima dal solo ricorrente) devono indurre a rigettare la domanda di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale. 13) Conclusioni
Sulla base di tutte le considerazioni sin qui fatte, va dichiarato che il saldo finale del c.c. n. 10691998 alla data del 20.02.2017 ammonta a euro 92.017,93 a debito del correntista. In relazione, invece, al c.c. 101698001, alla data del 31.12.2015 il saldo ammonta ad euro 21.410,76 a debito del correntista. Di conseguenza, l'opposizione proposta da , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale , e va parzialmente accolta e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, gli opponenti, anche i virtù delle fideiussioni rilasciate, vanno condannate al pagamento, in favore di (quale Controparte_3 cessionaria del credito controverso) della complessiva somma di euro 113.428,69 oltre interessi convenzionali sino al soddisfo. In virtù delle ragioni sopra esposte, vanno invece rigettate le restanti domande attoree.
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito della parte opponente
(seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e in ragione dell'accolto, Controparte_8 Controparte_9 mentre le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, le spese -liquidate con separato provvedimento- devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponente ed opposta), ciascuna in ragione della metà.]» § 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, “ accertare e dichiarare che la posizione debitoria del sig. Parte_1 ammonta ad € 62.923,45 in luogo dell'importo di € 113.428,69 indicato nella sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti;
II) Sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 5.500,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa) liquidate a titolo di spese legali e compensi in favore della in qualità di mandataria della per i motivi sopra esposti;
CP_2 Controparte_1
III) Sempre in riforma della sentenza impugnata, condannare le parti appellate al pagamento delle spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, per i motivi sopra esposti;
IV) Condannare le parti appellate alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre Spese
Generali (15%), IVA 22%, CPA 4% come per legge”.
E' rimasta contumace e per essa la mandataria . CP_1 CP_2
Ha resistito , come rappresentata in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'appello di cui ha CP_3 pure eccepito l'inammissibilità ex art. 342 CPC. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con gli atti finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe provveduto in violazione dell'art. 112 CPC nonché dell'art. 1223 C.C., in quanto la banca aveva chiesto la sola conferma del decreto ingiuntivo, mentre nel dispositivo della sentenza impugnata la condanna è stata effettuata per un importo superiore (113.428,69 euro in luogo di 92.017,93 euro).
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea interpretazione della CTU che il primo giudice avrebbe formulato evidenziando che per entrambi i conti vi erano degli attivi che vanno detratti dall'importo del decreto ingiuntivo. Aggiungono che il Kalb – rispetto al 31.12.15, avrebbe fatto ulteriori pagamenti sicchè il saldo finale sarebbe stato pari ad Euro 35.51 in negativo. Chiedono, quindi, la riduzione dell'importo dovuto ad Euro 61.923,45.
§ 3.3 — Col terzo motivo gli appellanti chiedono la riforma della statuizione relativa alle spese in Co favore di atteso che con la costituzione in giudizio di la banca cedente era stata CP_2 estromessa con conseguente esclusione del diritto a ricevere le spese di lite e senza onere delle spese di CTU a carico degli opponenti.
§ 4 — Va premesso che nelle note finali gli appellanti hanno reiterato la istanza ex art. 283 CPC. A tale proposito, pare evidente che una volta trattenuta la causa in decisione, ogni delibazione al riguardo resta assorbita, sebbene vada evidenziato che la Corte – dalla prima udienza di comparizione
– ha implicitamente respinto l'istanza, che peraltro nelle prime note di trattazione scritta non è stata reiterata, né nel prosieguo del giudizio sono stati indicati fatti sopravvenuti per una sua nuova valutazione. Ciò posto, nel merito l'appello risulta solo parzialmente fondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. Quanto al primo motivo, effettivamente va rilevato che dagli atti di primo grado – sebbene alla domanda monitoria relativa al solo contratto di conto corrente nn. . 10691998 è stata affiancata la richiesta di valutazione anche del conto . 101698001 - tale effetto ampliativo è avvenuto a cura dei soli opponenti in relazione alla richiesta di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. CP_ Non risulta, invece, che né né il suo successore abbiano mai esteso la loro domanda CP_1 di condanna del debitore principale e dei suoi garanti per il recupero del saldo negativo del secondo conto corrente, neppure sotto forma di eccezione riconvenzionale alla domanda riconvenzionale degli opponenti.
Entrambe , infatti, si sono limitate a chiedere la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sicchè il primo giudice non era stato investito della domanda di condanna relativa al secondo conto corrente. CP_ Né può trattarsi di una diversa qualificazione della domanda originaria – come sostiene – atteso che, appunto, pur introdotta la cognizione sul secondo conto corrente, quest'ultimo non è mai stato oggetto del “petitum” formulato alla banca sempre e soltanto con riferimento al conto corrente di cui al ricorso monitorio (cioè il n. 10691998).
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, gli originari opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della cessionaria , della somma di Euro 92.017,93 CP_3 in luogo della maggior somma indicata nella sentenza impugnata. Quest'ultima va, peraltro, riformata con riguardo al conto corrente c.c. 101698001, dovendosi dichiarare che alla data del 31.12.2015 il saldo ammonta ad euro 21.410,76 a debito del correntista. L'ulteriore ragionamento svolto dagli appellanti nel secondo motivo di gravame, invece, non trova alcun riscontro logico-matematico, atteso che le somme a credito del correntista sono state necessariamente portate in detrazione – con una compensazione impropria – dal saldo negativo risultato dagli accertamenti del CTU e non può essere duplicata quella posta positiva per un ulteriore riconoscimento dell'indebito. Né appare intellegibile la deduzione relativa – per il secondo conto – ad un saldo finale negativo di
Euro 35,51, non essendo neppure specificati importi e date in cui il correntista avrebbe eseguito ulteriori versamenti oltre quelli già esaminati dal CTU.
Infine, nessuna estromissione di risulta essere stata disposta , neppure implicitamente, dal CP_1
Tribunale perché non concesso assenso dalle altre parti del giudizio: a norma dell'art. 111 CPC, infatti, il processo – nonostante l'intervento della cessionaria successore a titolo particolare nel credito
– prosegue anche con la parte originaria, con la conseguenza che quest'ultima – non estromessa e sebbene rimasta inattiva dopo l'intervento in causa della cessionaria – correttamente è stata individuata come destinataria della rifusione di spese di lite. Per il resto, l'assetto finale risulta di fatto immutato, con la conseguenza che null'altro deve essere disposto in punto di spese di lite. CP Del tutto assorbita, poi, è la questione della natura della garanzia, devoluta da ma senza un gravame incidentale, tenuto anche conto che la sentenza non è stata impugnata con riguardo ai profili di nullità rilevati dal Tribunale per alcune voci e per alcuni periodi, profili considerati nell'esito finale Cont della CTU. Sicchè non si comprende neppure l'interesse ex art. 100 a formulare tale devoluzione.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, può disporsi la compensazione nella misura di 1/5, mentre il residuo resta a carico delle parti appellanti – prevalentemente soccombenti – con liquidazione per l'intero secondo tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.2859/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza- confermata nel resto – condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_3 come rappresentata dalla mandataria , della somma di Euro Controparte_4
92.017,93 – a titolo di saldo negativo per il conto corrente 10691998 - in luogo della maggior somma indicata nella sentenza impugnata;
2. Accerta e dichiara che il saldo negativo relativo al conto corrente n. 101698001 alla data del
31.12.05 ammonta ad Euro 21.410,76; 3. Condanna le parti appellanti , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado - in favore di ciascuna parte appellata – nella misura di 4/5, liquidate per l'intero in Euro 14.317,00 oltre IVA e
CPA nonché rimborso per spese generali, con compensazione del residuo tra le parti;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore