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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 345 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
LA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Nel procedimento iscritto al n. RG 345/22 del Tribunale di Patti – Sezione
Lavoro, promosso da contro , la parte resistente, Parte_1 CP_1 ritualmente evocata, è rimasta contumace.
Dagli atti risulta che la ricorrente, bracciante agricola, aveva agito per l'accertamento del diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2010–2020 e per la conseguente erogazione delle connesse prestazioni;
ciò sulla base del ricorso depositato dall'Avv. RM IN, contenente specifica allegazione dei periodi lavorativi e la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
(esonero in caso di eventuale soccombenza), con richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha depositato estratto conto previdenziale aggiornato attestante l'avvenuta reiscrizione delle giornate oggetto di contestazione, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
La sopravvenuta reintegrazione della posizione contributiva, come documentata, determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito e impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, il giudice deve comunque provvedere sulle spese dell'intero giudizio, applicando il criterio della soccombenza virtuale, da ricostruire alla luce del presumibile esito della lite: quando l'amministrazione adempie solo dopo l'instaurazione del giudizio, la soccombenza virtuale grava, di regola, sulla parte che ha dato causa alla lite.
Nel caso di specie, la ricostruzione degli atti (ricorso con allegazioni specifiche;
estratto successivo che reimputa i periodi;
mancata difesa dell'ente) porta a CP_1 ritenere che, ove si fosse deciso nel merito, la domanda sarebbe stata accolta, alla luce dell'orientamento di legittimità in materia di iscrizione/reiscrizione nei elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, che qualifica il giudizio come accertamento del rapporto previdenziale (non già sindacato dell'atto amministrativo) e, al contempo, riconosce il rilievo della condotta satisfattiva sopravvenuta dell'ente.
Quanto al regime delle spese, il criterio della soccombenza virtuale conduce a porle a carico dell' . Non ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” per la CP_1 compensazione ex art. 92 c.p.c., atteso che l'adempimento è intervenuto in corso di causa e solo a seguito dell'iniziativa giudiziale della ricorrente. La dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. – pure presente agli atti – rileva esclusivamente nel caso di soccombenza della parte che agisce e non può comprimere il diritto della parte vittoriosa al rimborso delle spese;
principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, le spese devono essere poste a carico dell' , con distrazione in CP_1 favore del difensore dichiaratosi antistatario (come richiesto nel ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata da Parte_1
(reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni oggetto di
[...] causa);
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
che liquida in euro 860,00 indeterminabile, oltre Parte_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv.
RM IN, dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Patti 06/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo