Art. 1.
Per le espropriazioni e le opere previste nel primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 17 maggio 1952, n. 619 , e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-63 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1963-64.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
All'onere dipendente dall'applicazione del presente articolo si provvede per l'esercizio 1958-59 con riduzione di lire 300.000.000 dal fondo speciale incluso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Per le espropriazioni e le opere previste nel primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 17 maggio 1952, n. 619 , e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-63 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1963-64.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
All'onere dipendente dall'applicazione del presente articolo si provvede per l'esercizio 1958-59 con riduzione di lire 300.000.000 dal fondo speciale incluso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.