Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9891 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Edoardo Vassallo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Edoardo Vassallo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 28/03/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28/03/2011 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2011, numero 73, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) i coniugi dichiarano con il presente atto di aver risolto i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e considerata l'indipendenza economica di entrambi, gli stessi non hanno e non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Pag. 2 di 4 B) Le figlie minori e resteranno affidate Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Ai fini anagrafici le minori continueranno a risiedere presso la madre.
C) Le parti adotteranno di comune accordo le decisioni in materia di istruzione, educazione e salute delle figlie, nel rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni delle medesime, garantendo alle stesse idonei rapporti con i suoi familiari mentre, con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza della minore presso di sé.
D) Le parti concordano che, al fine di salvaguardare il rapporto genitoriale con entrambi i genitori, il padre potrà visitare le figlie, ogni volta che vorrà, presso l'abitazione della madre.
In ogni caso potrà tenere le minori con sé durante la settimana, salvo diverso accordo con la madre, dal lunedì al mercoledì e a domeniche alterne.
La domenica di spettanza al padre, le minori potranno rimanere a dormire presso il padre.
E) Per quanto riguarda le festività le minori trascorreranno con ciascun genitore le vacanze di Natale che verranno divise tra la notte della Viglia ed il giorno di Natale mentre le vacanze di Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno suddivise con la modalità dell'alternanza ovvero un anno a testa salvo diversi accordi.
F) Per quanto concerne le vacanze estive, tenendo conto delle rispettive esigenze personali e lavorative, le parti concordano di trascorrere singolarmente con le minori un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, tenendo conto degli impegni delle minori e dei giorni in cui le parti godranno delle rispettive ferie, da comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso rispetto alla concessione delle stesse da parte del datore di lavoro.
G) Le parti si impegneranno ad essere massimamente disponibili ad accettare e concordare eventuali variazioni del calendario di visite per venire incontro e rispettare le esigenze delle minori, nonché, ove possibile, ad eventuali variazioni dettate da esigenze manifestate dall'altro genitore.
H) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro CP_1 Parte_1
300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento delle minori, oltre a garantire l'importo dell'assegno familiare al medesimo riconosciuto.
I) Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per ciascuna figlia, previamente concordate, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita a secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Roma del 2014.
Pag. 3 di 4 In particolare:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che chiedano il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale;
farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (babysitter); viaggi e vacanze.
J) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e, nell'ipotesi di vacanze o viaggi con le minori, comunicare il luogo del pernottamento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4