Decreto 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 09/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 970-1/2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice, Dott. Andrea D'Alessio, pronunciandosi sull'apertura del sub-procedimento 970-1/2025, ha emesso il seguente
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
1. Con ricorso depositato il 28/2/2025 e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva,
, nato in [...], il [...], CUI 0706LHY ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, del 13/2/2025, notificato in data 17/2/2025, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata, ex art. 32, comma 1, lett. b bis), d.lgs. n. 25/2008, la propria domanda di protezione internazionale.
2. Dall'esame del ricorso e degli atti allo stesso allegati emergano elementi dai quali è possibile desumere la sospensione ex lege del provvedimento impugnato a causa della violazione dei termini della procedura accelerata previsti dall'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008;
Sul tema si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione, esprimendo il seguente principio di diritto: «in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale» (cfr. Cass., sez. un., 29/4/2024, n. 11399).
Sebbene il predetto principio si riferisca all'ipotesi di provenienza da Paese di origine sicura, la motivazione della sentenza considera in obiter dictum anche gli altri casi di applicazione della procedura accelerata, affermando: «al fine di poter ritenere derogato il principio generale di
(anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della
Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023)».
Sulla scorta di tale prospettiva ermeneutica, a cui il Collegio ritiene di aderire, è necessario, pertanto, estendere il principio di diritto di cui sopra a tutte le ipotesi di declaratoria di manifesta infondatezza, siano esse motivate dalla provenienza da Paese sicuro, ovvero da una delle altre ragioni indicate all'art. 28-ter d.lgs. n. 25/2008.
L'adozione della predetta procedura è, infatti, giustificata dal carattere liquido e manifesto della domanda, con conseguente riduzione dei tempi assegnati in sede amministrativa all'istruzione e alla decisione della stessa.
Conseguentemente, tutte le ipotesi di manifesta infondatezza, condividendo la ratio ispiratrice, devono essere sottoposte al medesimo regime normativo che si compone di due effetti sostanziali: i) il dimezzamento dei termini, ex art. 35-bis, comma 2-bis, ovvero la riduzione a sette giorni di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
ii) la non automatica sospensione del provvedimento in caso di impugnazione, di cui all'art. 35-bis, comma 3.
Al fine di applicare la suddetta disciplina si impone, tuttavia, il rispetto dei termini previsti per la procedura accelerata, poiché la circostanza che la Commissione abbia avuto necessità di più tempo per decidere, rispetto a quanto previsto dalle norme, rivela ex se il carattere “non manifestamente infondato” della domanda e importa il rafforzamento delle tutele impugnatorie in sede giudiziale, con conseguente disapplicazione del regime di cui sopra (dimezzamento dei termini e sospensione non automatica).
Di contro, un'interpretazione che distinguesse gli effetti della violazione dei termini procedurali per la provenienza da Paese sicuro e le altre ipotesi di manifesta infondatezza, si mostrerebbe contraria all'art. 3, comma 2, Cost. e al principio di effettività della tutela di cui agli artt. 6 e 13 CEDU, 47
Carta dei Diritti fondamentali UE, inverato nell'ambito della protezione internazionale dall'art. 46,
§§ 5 e 6, dir. n. 2013/32/UE. Verrebbe, in tal caso, a determinarsi il paradossale effetto per cui ai migranti provenienti da contesti meno problematici, sarebbe assicurato un trattamento di maggior favore rispetto a coloro che, emigrati da Paesi non sicuri, vedano rigettata la propria domanda per manifesta infondatezza in violazione dei termini di legge. In conclusione, il Collegio ritiene che l'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 deve essere interpretato nel senso che tutte le ipotesi in esso elencate, per le quali l'art. 28-bis impone l'esperimento di una procedura accelerata, in tanto possano comportare la deroga al principio generale di sospensione automatica, in quanto sia rispettata la procedura normativamente prevista.
3. Calando il suesposto principio nel caso concreto, alla domanda proposta dal ricorrente, dichiarata manifestamente infondata, si sarebbe dovuta applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 25/2008, che dispone: «la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi: […] d) domanda manifestamente infondata ai sensi dell'art. 28-ter».
Tuttavia, la procedura amministrativa adottata nel caso di specie ha seguito la seguente scansione temporale: i) la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata e comunicata alla
Commissione a mezzo del sistema Vesta-net in data 14/12/2024; ii) l'audizione del migrante è avvenuta in data12/2/2025; iii) il provvedimento di rigetto è stato adottato in data 13/2/2025.
Emerge, pertanto, che i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n.
25/2008, sono stati violati, in quanto l'audizione del migrante è avvenuta a distanza di 60 giorni dalla comunicazione della domanda di protezione internazionale.
Di conseguenza, non può applicarsi al caso di specie la disciplina normativa correlata all'applicazione della procedura di cui sopra, con particolare riguardo: i) alla riduzione dei termini, ex art. 35-bis, comma 2-bis e 2-ter d.lgs. n. 25/2008; ii) alla sospensione non automatica del provvedimento in caso di impugnazione, di cui all'art. 35-bis, comma 3, lett. c).
Ciò posto, la violazione dei suddetti termini comporta l'esclusione della disciplina normativa sia con riguardo al termine dimezzato di impugnazione, sia per quanto attiene alla deroga al principio generale di sospensione automatica, con conseguente declaratoria di tempestività del ricorso introduttivo (presentato oltre il termine di 7 giorni dalla notifica, ma nel termine di 30 giorni da essa)
e la sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del gravato provvedimento per effetto del proponimento del ricorso e per tutta la durata del processo, rendendo superflua la pronuncia giudiziale sul punto.
4. Infine, si precisa che il ricorrente ha diritto a soggiornare sul territorio dello stato sino alla definizione del presente giudizio come previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 142/2015, recante disposizioni in tema di permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo.
P.Q.M.
1. dà atto della tempestività del ricorso introduttivo;
2. dispone l'archiviazione del sub-procedimento indicato in epigrafe;
3. dà atto che la sospensione automatica del provvedimento di rigetto comporta il diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale, in via provvisoria, per la durata del processo, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'attestazione dell'obbligo di rimpatrio;
4. manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo principale.
Trieste, 9/3/2025.
Il giudice
Dott. Andrea D'Alessio