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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6865 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 16.12.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Maria Chiara Bertini (C.F.: ) giusta C.F._1
procura del 22.12.2023 unita all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, c.so XXII Marzo n. 4.
OPPONENTE
sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 1 E
, C.F. e P.Iva CP_1 Parte_2 P.IVA_2
elett.te dom.ta in Napoli, al Corso Garibaldi 388 presso lo studio degli
Avv.ti Ciro Palumbo (C.F. ) e Stefano Palumbo C.F._2
(C.F. ) dai quali è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
Contr 29.790 a titolo di corrispettivo per prestazioni rese da quale subappaltatrice di nell'ambito di diversi appalti di servizi di Pt_1
manutenzione impiantistica.
L'opponente, premesso che:
ha provveduto a cessare anticipatamente (al 30.06.2023) i contratti in
Contr corso con (tre macro-commesse afferenti i clienti “H&M”,
“Lindt-Select Trade”, “452B-Engineering”), al fine di gestire direttamente ogni attività in loco;
ognuna delle tre commesse sopra citate era regolata dai seguenti documenti contrattuali:
le condizioni generali d'appalto sottoscritte digitalmente dalla società ingiungente in data 07.06.2017;
sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 2 le condizioni particolari e gli allegati contrattuali, anch'essi digitalmente sottoscritti di volta in volta per ciascun cliente e per ciascuna sede d'intervento di manutenzione impiantistica;
successivamente ai controlli predisposti per la presa in carico delle attività, rilevava numerosi inadempimenti nei servizi erogati da Pt_1
Contr
, soprattutto relativamente alla normativa “FGas” (gas fluorurati)
e “RCEE” (Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica);
tali inadempimenti afferiscono sia a prestazioni oggetto del presente d.i. che a prestazioni già saldate;
ha dedotto preliminarmente che:
le condizioni generali di contratto, all'art. 12, stabiliscono che: “Ogni controversia fra le parti in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione di ogni Documento Contrattuale saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di
Milano”;
il giudice adito, pertanto, è incompetente,
nel merito che:
riportandosi ai rilievi sollevati nelle missive prodotte agli atti Pt_1
ritiene non dovuto l'importo delle fatture presenti all'interno del provvedimento monitorio qui opposto nn. 194, 274, 277, 278 e 295 per la commessa “Lindt-Select Trade”, fatture nn. 220, 246, 247, 296,
297, 431 e 433 per la commessa “452B-Engineering”, per la somma complessiva massima di € 11.079,07;
sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 3 risultano già saldate da le fatture nn. 332, 333, 334, 335, 336, Pt_1
337, 338, 339 e 340 afferenti la commessa “H&M” per la somma complessiva di € 876,00;
non risultano esigibili, perché ancora non scaduti i relativi termini di pagamento, le fatture nn. 405, 425, 426, 427, 428, 429 e 430
(commessa “H&M”), nonché le nn. 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 462 e 463 (commessa “452B-Engineering”) per la somma complessiva pari ad € 6.623,11;
chiede la restituzione della somma di € 20.408,75 in relazione Pt_1
Contr alle accertate inottemperanze di afferenti la normativa “FGas” e
Contr
“RCEE”, illegittimamente incassata da per le fatture nn. 140,
417, 99, 404 e 113 nell'ambito della commessa “Lindt-Select Trade”
(Eboli), per le fatture nn. 574, 453, 406, 341, 308, 250 e 200 nell'ambito della commessa “Booking”, per le fatture nn. 573, 451 e
272 nell'ambito della commessa “Do Value” e per le fatture nn. 181,
138, 76, 575, 518, 182, 77, 577 e 519 nell'ambito della commessa
“452B-Engineering”;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto e, in via riconvenzionale,
dichiararsi la risoluzione dei contratti in questione e condannarsi l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto preliminarmente che:
è assolutamente inapplicabile l'art. 12 delle condizioni generali di sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 4 contratto, richiamato da controparte, in quanto la predetta clausola statuisce espressamente “la competenza esclusiva del Foro di Milano in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione di ogni documento contrattuale” ossia tutte circostanze non afferenti l'odierna controversia che attiene ad un provvedimento monitorio emanato a seguito del mancato pagamento di ricevute bancarie autorizzate;
nel merito:
per i crediti non esigibili eccepisce la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. in quanto la dilazione di pagamento disposta a favore della debitrice non è stata soddisfatta dalla medesima;
per l'eccezione di inadempimento osserva che alcuna contestazione è mai stata mossa nel corso del lungo periodo di collaborazione;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nel corso del giudizio l'opponente provvedeva al pagamento della somma oggetto del d.i. opposto.
Tanto premesso si osserva che, in ordine alla domanda principale, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il d.i. opposto, conseguentemente, va revocato.
Va, comunque, valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini della sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 5 regolamentazione delle spese.
Orbene in via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
La clausola compromissoria stipulata, infatti, inerisce
“all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione” del contratto stipulato e non fa espresso riferimento, quindi, alla riscossione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo.
E' noto, infatti, che le clausola di deroga alla competenza, implicando una lesione del diritto alla difesa, vanno interpretate in maniera rigorosamente restrittiva.
Nel merito si osserva che l'opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni svolte, eccependo pagamenti parziali e la pattuizione di termini di pagamento che, evidentemente, risultano superate dal pagamento effettuato.
Rimane, pertanto, da esaminare l'eccezione di inadempimento proposta e la relativa domanda riconvenzionale.
Al riguardo si osserva che l'opponente deduce la sussistenza di vizi nelle opere effettuate mai contestati prima se non, a lavori finiti,
mediante dei messaggi di posta elettronica redatti in termini generici.
La denunzia dei vizi appare, pertanto, tardiva.
In ogni caso non vi è prova di tali danni mancando ogni documentazione inerente i cantieri in questione né a tali prove,
sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 6 eminentemente documentali, può sopperirsi con le prove testimoniali dedotte.
Del resto le scarne comunicazioni citate lamentano, più che altro, il pericolo di incorrere in sanzioni per inadempimenti amministrativi.
Orbene tali sanzioni, nemmeno analiticamente quantificate, non risultano, allo stato comminate, e, pertanto, il danno, allo stato,
sarebbe meramente potenziale.
La domanda riconvenzionale, quindi, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo, ai minimi stante il comportamento collaborativo dell'opponente.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 6583/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data
10.11.2023, proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 27.12.23, Controparte_2
così provvede:
1. revoca il d.i. opposto e dichiara cessata, sul punto, la materia del contendere;
2. rigetta le altre domande;
sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 7 3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.809 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 7.7.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 27137/23 r.g. pag. 8