Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
- dott. Francesco Micela Presidente
- dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
- dott.ssa Sara Marino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5745/2024 R.G. per la disciplina della genitorialità vertente tra nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Musotto, presso il C.F._1 cui studio a Palermo, via dell'Autonomia Siciliana n. 18, è elettivamente domiciliata ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Luca Macaluso, presso il C.F._2 cui studio a Fiumicino (RM), via del Tempio della Fortuna n. 88, è elettivamente domiciliato resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. e Parte_1 CP_1
hanno chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento della figlia
[...] minore , nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Per_1
“) ai sensi dell'art. 155 c.c. si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso di nata a Palermo il [...] ad [...] i ricorrenti sigg.ri Persona_2 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] (CF: ), con Parte_1 C.F._1 residenza esclusiva presso l'abitazione della madre, sita attualmente in Palermo, Via E.
Toti n. 85;
1
entrambi i genitori eserciteranno, quindi, responsabilità genitoriale separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione;
in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte sempre di comune accordo dai genitori. I genitori si impegnano, inoltre, sin d'ora a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto inteso, equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, e garantire liberi e continui contatti, anche telefonici, con il genitore non presente.
) Il padre, sig. , potrà vedere e tenere la bambina con sé, Controparte_1 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, una volta al mese nel fine settimana, dal sabato alle 10.00 fino alle 22.00, ed analogamente, se potrà, dalla domenica alle 10.00 fino alle 22.00, prelevando la bambina dall'abitazione materna e riportandola a fine giornata sempre presso l'abitazione materna;
fino al compimento di anni 12 viene esclusa la possibilità che la bambina possa pernottare con il padre o che la stessa possa andare con il padre a Roma (o altrove) presso la sua abitazione;
) durante le vacanze estive il periodo potrà essere prolungato a giorni 10, ma sempre con le medesime modalità organizzative di cui al punto 3; le principali festività civili e religiose potranno essere alternate tra i due genitori, fermo restando che il padre potrà sempre tenere con sé la figlia dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
) Il padre sig. si obbliga a versare a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento per la figlia alla madre sig. la somma di € 350,00 Per_1 Pt_1
(trecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie, di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiario ed accessori, spese per acquisto materiale scolastico, spese sanitarie, ecc.) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50% per ciascuno;
pertanto, la sig.ra anticiperà la relativa somma, ed il sig. Pt_1
, dal momento dell'invio della documentazione fiscale relativa al sostentamento CP_1 delle spese, verserà l'importo dovuto nel termine di giorni 10 dall'invio”.
Con decreto del 14/02/2025 il Giudice delegato ha invitato le parti a fornire chiarimenti in quanto “nell'accordo le parti hanno concordato che “fino al compimento di anni 12 viene esclusa la possibilità che la bambina possa pernottare con il padre” ed ha invitato le parti 2 “a dedurre sull'opportunità di tale pattuizione, anche in considerazione del fatto che attualmente la bambina ha quattro anni e che da oggi sino al compimento di 12 anni intercorre un lungo lasso di tempo”,.
All'udienza del 28/05/2025 sono state ascoltate le parti;
il difensore di Parte_1 ha evidenziato “che la minore è molto legata alla mamma;
che il papà non vede
[...] la bambina da 18 – 19 mesi circa;
che le videochiamate a volte sono più costanti, altre volte meno;
che il padre versa regolarmente l'assegno di mantenimento;
che alla bambina
è stata di recente diagnosticata una patologia e al momento segue la terapia privatamente e la ricorrente sostiene le relative spese da sola”; il difensore di ha Controparte_1 rappresentato le difficoltà economiche del proprio assistito, ed ha evidenziato “che la bambina è legata al padre, il quale farà di tutto per essere sempre presente nella vita della figlia”.
Dopodichè, le parti hanno concordato di escludere dal punto n. 3 dell'accordo l'ultima frase, del seguente tenore: “fino al compimento di anni 12 viene esclusa la possibilità che la bambina possa pernottare con il padre o che la stessa possa andare con il padre a
Roma (o altrove) presso la sua abitazione”.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione.
Il Collegio rileva che le condizioni dell'accordo delle parti, così come modificate all'udienza del 28/05/2025, sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore , Persona_2 nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, come modificato all'udienza del
28/05/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3